CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005601579 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005601579 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e negli atti depositati.
Parte resistente costituita ADER non collegata in UaD nè presente in aula alle ore 9.11.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 711/2025, depositato in data 01/04/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. n. 29120240005601579, relativa a TARI per annualità 2014 e 2015, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di
Canicattì.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in modalità da remoto, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 31/01/2025, relativa a TARI per annualità 2014 e 2015.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Intervenuta prescrizione ed inesistenza giuridica della pretesa;
2) Nullità della cartella per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento;
3) Intervenuta decadenza dal diritto di notifica della cartella;
4) Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
5) Nullità assoluta degli atti per difetto di motivazione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e dall'avv. Difensore_2 si è costituita in giudizio, con controdeduzioni depositate in data 27/06/2025. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. L'insussistenza della violazione dell'art. 7 L.
212/2000. Controdeduce sui motivi del ricorso. Chiede la trattazione del ricorso da remoto.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Canicattì, regolarmente chiamato in causa a mezzo PEC del 28/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 27/12/2025, la parte ricorrente, evidenzia che nessuna prova viene fornita in ordine alla notifica del prodromico avviso di accertamento. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione della notifica dell'avviso di accertamento n. 1716, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, indicato notificato in data 20/02/2020, né l'ente impositore regolarmente chiamato in causa non costituito in giudizio, né l'agente della riscossione hanno fornito prova della regolare notifica. Ne segue che l'iscrizione a ruolo è priva di titolo per carenza di prova della notifica del prodromico avviso di accertamento. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico dell'Ente Impositore. Irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1. Spese di giudizio irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005601579 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005601579 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e negli atti depositati.
Parte resistente costituita ADER non collegata in UaD nè presente in aula alle ore 9.11.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 711/2025, depositato in data 01/04/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. n. 29120240005601579, relativa a TARI per annualità 2014 e 2015, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di
Canicattì.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in modalità da remoto, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 31/01/2025, relativa a TARI per annualità 2014 e 2015.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Intervenuta prescrizione ed inesistenza giuridica della pretesa;
2) Nullità della cartella per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento;
3) Intervenuta decadenza dal diritto di notifica della cartella;
4) Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
5) Nullità assoluta degli atti per difetto di motivazione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e dall'avv. Difensore_2 si è costituita in giudizio, con controdeduzioni depositate in data 27/06/2025. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. L'insussistenza della violazione dell'art. 7 L.
212/2000. Controdeduce sui motivi del ricorso. Chiede la trattazione del ricorso da remoto.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Canicattì, regolarmente chiamato in causa a mezzo PEC del 28/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 27/12/2025, la parte ricorrente, evidenzia che nessuna prova viene fornita in ordine alla notifica del prodromico avviso di accertamento. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione della notifica dell'avviso di accertamento n. 1716, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, indicato notificato in data 20/02/2020, né l'ente impositore regolarmente chiamato in causa non costituito in giudizio, né l'agente della riscossione hanno fornito prova della regolare notifica. Ne segue che l'iscrizione a ruolo è priva di titolo per carenza di prova della notifica del prodromico avviso di accertamento. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico dell'Ente Impositore. Irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1. Spese di giudizio irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.