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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 16.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Borgonovo V.T. (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Terenzio,
presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
25.8.1963 a Castel San Giovanni (PC), rappresentato e difeso dall'Avv.
RA EN GR, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Castel San Giovanni
(PC) in data 1.10.1994 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 16.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1)- i coniugi, che dal 2013 hanno stabilito ciascuno separata residenza,
dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto sono entrambi economicamente autosufficienti;
2)- i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
A)- a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, che remunerano anche le reciproche ragioni, i coniugi convengono di effettuare l'attribuzione di cui ai successivi punti nn. B,
2 C, D, E, F mediante idonei atti notarili da effettuarsi entro e non oltre il
30.09.2025;
B)- la sig.ra ha promesso di trasferire, a condizione della Parte_1
propria liberazione da parte di da ogni e qualsivoglia Parte_2
obbligazione, garanzia e/o fideiussione nei confronti di detto istituto, al sig. , che ha promesso di accettare: 1) -l'unità Controparte_1
immobiliare sita in Castel S. Giovanni (PC), strada Parpanese 10/B piano terra censita NCEU F.10, part. 129, cat. C/3, cl.2, consistenza mq 248;
l'area coperta e scoperta su cui insite il capannone è censita ad NCT F. 10,
mapp.129, sup. mq 2.004 (ente urbano) rendita € 550,75
(cinquecentocinquanto/75euro); 2) -seminativo censito ad NCT F.10,
par.17, are 40, ca 60, mq. 4.060, reddito dominicale € 35,65
(trentacinque/65 euro) e reddito agrario € 40,89 (quaranta/89 euro) il tutto ben noto, conosciuto e visto dalle parti e come meglio specificato nelle planimetrie qui allegate sub 6 e 7 e siglate dalle parti;
C)- l'atto notarile di trasferimento sarà stipulato entro e non oltre la data del 30.9.2025 quale termine essenziale, a semplice richiesta di una delle parti e con preavviso di giorni cinque presso il notaio prescelto dal sig.
ch e verrà successivamente indicato ed il Sig. Controparte_1
si impegna a pagare le rate di mutuo già a partire dal CP_1
23.06.2025;
D)-il possesso ed il materiale godimento dell'immobile in contratto si avranno contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento;
E)-il prezzo viene fissato in € 98.708,69 (novantottomilasettecentotto/69
euro) dei quali:
3 -€ 3.000,00 (tremila/00euro)vengono corrisposti a titolo di caparra confirmatoria mediante consegna di assegno circolare di pari importo,
tratto in a favore della sig.ra che accetta;
Pt_1
-€ 9.000,00 (novemila/00euro) che verranno corrisposti dal sig. CP_1
alla sig.ra al momento del rogito notarile a titolo di acconto sul Pt_1
prezzo mediante la consegna a quest'ultima di assegno circolare di pari importo tratto a favore della sig . CP_2
-i residui € 86,708,69 (ottantaseimilasettecentotto/69euro) verranno assolti come segue: contestualmente all'atto notarile definitivo di vendita,
mediante accollo del debito da parte del sig già in possesso CP_1
della relativa delibera bancaria, co n liberazione della sig.ra cui Pt_1
il sig. nulla obiettando aderisce, da parte di Crédit Agricole CP_1
Italia s.p.a. da ogni e qualsiasi obbligazione, garanzia e/o fidejiussione nei confronti di detto Istituto, come da delibera bancaria già in possesso del sig. Controparte_1
F)-contestualmente alla stipula dell'atto di vendita, le parti, di comune accordo, provvederanno alla chiusura della Parte_3
, con relativi spese ed oneri integralmente a carico del sig.
[...] CP_1
;
[...]
G)-I coniugi precisano che quanto previsto ai precedenti punti n.
A,B,C,D,E,F è stabilito dalle parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed è connesso, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti tra i coniugi e chiedono, in relazione a dette pattuizioni, l'esenzione da
4 ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/'87 e della sentenza della
Corte Cost. 154/1999;
H)- i coniugi dichiarano che, con l'esatta e puntuale osservanza di quanto più sopra previsto ai punti nn. da A a F non avranno altro da pretendere reciprocamente;
I)- compensare tra le parti le spese del presente giudizio .“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
Parte_4
6 - Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Castel San Giovanni (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 20, anno 1994, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 16.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Borgonovo V.T. (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Terenzio,
presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
25.8.1963 a Castel San Giovanni (PC), rappresentato e difeso dall'Avv.
RA EN GR, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Castel San Giovanni
(PC) in data 1.10.1994 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 16.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1)- i coniugi, che dal 2013 hanno stabilito ciascuno separata residenza,
dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto sono entrambi economicamente autosufficienti;
2)- i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
A)- a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, che remunerano anche le reciproche ragioni, i coniugi convengono di effettuare l'attribuzione di cui ai successivi punti nn. B,
2 C, D, E, F mediante idonei atti notarili da effettuarsi entro e non oltre il
30.09.2025;
B)- la sig.ra ha promesso di trasferire, a condizione della Parte_1
propria liberazione da parte di da ogni e qualsivoglia Parte_2
obbligazione, garanzia e/o fideiussione nei confronti di detto istituto, al sig. , che ha promesso di accettare: 1) -l'unità Controparte_1
immobiliare sita in Castel S. Giovanni (PC), strada Parpanese 10/B piano terra censita NCEU F.10, part. 129, cat. C/3, cl.2, consistenza mq 248;
l'area coperta e scoperta su cui insite il capannone è censita ad NCT F. 10,
mapp.129, sup. mq 2.004 (ente urbano) rendita € 550,75
(cinquecentocinquanto/75euro); 2) -seminativo censito ad NCT F.10,
par.17, are 40, ca 60, mq. 4.060, reddito dominicale € 35,65
(trentacinque/65 euro) e reddito agrario € 40,89 (quaranta/89 euro) il tutto ben noto, conosciuto e visto dalle parti e come meglio specificato nelle planimetrie qui allegate sub 6 e 7 e siglate dalle parti;
C)- l'atto notarile di trasferimento sarà stipulato entro e non oltre la data del 30.9.2025 quale termine essenziale, a semplice richiesta di una delle parti e con preavviso di giorni cinque presso il notaio prescelto dal sig.
ch e verrà successivamente indicato ed il Sig. Controparte_1
si impegna a pagare le rate di mutuo già a partire dal CP_1
23.06.2025;
D)-il possesso ed il materiale godimento dell'immobile in contratto si avranno contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento;
E)-il prezzo viene fissato in € 98.708,69 (novantottomilasettecentotto/69
euro) dei quali:
3 -€ 3.000,00 (tremila/00euro)vengono corrisposti a titolo di caparra confirmatoria mediante consegna di assegno circolare di pari importo,
tratto in a favore della sig.ra che accetta;
Pt_1
-€ 9.000,00 (novemila/00euro) che verranno corrisposti dal sig. CP_1
alla sig.ra al momento del rogito notarile a titolo di acconto sul Pt_1
prezzo mediante la consegna a quest'ultima di assegno circolare di pari importo tratto a favore della sig . CP_2
-i residui € 86,708,69 (ottantaseimilasettecentotto/69euro) verranno assolti come segue: contestualmente all'atto notarile definitivo di vendita,
mediante accollo del debito da parte del sig già in possesso CP_1
della relativa delibera bancaria, co n liberazione della sig.ra cui Pt_1
il sig. nulla obiettando aderisce, da parte di Crédit Agricole CP_1
Italia s.p.a. da ogni e qualsiasi obbligazione, garanzia e/o fidejiussione nei confronti di detto Istituto, come da delibera bancaria già in possesso del sig. Controparte_1
F)-contestualmente alla stipula dell'atto di vendita, le parti, di comune accordo, provvederanno alla chiusura della Parte_3
, con relativi spese ed oneri integralmente a carico del sig.
[...] CP_1
;
[...]
G)-I coniugi precisano che quanto previsto ai precedenti punti n.
A,B,C,D,E,F è stabilito dalle parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed è connesso, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti tra i coniugi e chiedono, in relazione a dette pattuizioni, l'esenzione da
4 ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/'87 e della sentenza della
Corte Cost. 154/1999;
H)- i coniugi dichiarano che, con l'esatta e puntuale osservanza di quanto più sopra previsto ai punti nn. da A a F non avranno altro da pretendere reciprocamente;
I)- compensare tra le parti le spese del presente giudizio .“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
Parte_4
6 - Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Castel San Giovanni (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 20, anno 1994, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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