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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1473/2021 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione il 19/2/2025, vertente tra , nato a [...] Parte_1
(FR) il 4/7/1984, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emilio CodiceFiscale_1
Roncone, e , nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Di Zazzo,
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/4/2021 il signor , premesso di aver Parte_1 sposato la signora il 30/9/2007 a Cassino (CE) secondo il rito civile e di CP_1 aver avuto dalla donna, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione Persona_2 giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 12/1/2022, la signora non si è opposta alla CP_1 pronuncia della separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Nel corso della trattazione i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto Pt_1 CP_1 un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata sottoscritta dalle parti, depositata il 12/2/2025.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
1 L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1473/2021
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2007, al numero 28, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 CP_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1473/2021 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione il 19/2/2025, vertente tra , nato a [...] Parte_1
(FR) il 4/7/1984, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emilio CodiceFiscale_1
Roncone, e , nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Di Zazzo,
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/4/2021 il signor , premesso di aver Parte_1 sposato la signora il 30/9/2007 a Cassino (CE) secondo il rito civile e di CP_1 aver avuto dalla donna, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione Persona_2 giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 12/1/2022, la signora non si è opposta alla CP_1 pronuncia della separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Nel corso della trattazione i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto Pt_1 CP_1 un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata sottoscritta dalle parti, depositata il 12/2/2025.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
1 L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1473/2021
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2007, al numero 28, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 CP_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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