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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 17.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 2718/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
, nato il [...] a [...] Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Totaro e Giuseppe Marziale, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dal prof. avv. Emilio Balletti, giusta procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.01.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la società epigrafata chiedendo:
1. accertare e dichiarare, per le causali di cui è causa, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dei provvedimenti di sospensione disposti nei confronti dei ricorrenti ed impugnati con il presente atto;
in relazione ai periodi tutti specificati per ciascun ricorrente, del presente ricorso ovvero per i diversi periodi, minori o maggiori, che il sig. Giudice dovesse, in ipotesi, ritenere, accertare e dichiarare;
il che previa – se ritenuta necessaria - declaratoria di disapplicazione degli atti autorizzativi amministrativi
(ove mai intervenuti) delle sospensioni in CIG/FIS rilevanti per ciascun provvedimento di collocazione in integrazione salariale riguardanti i ricorrenti;
per l'effetto condannare la Controparte_1 al pagamento a titolo risarcitorio - o in subordine retributivo - delle somme risultanti dal conteggio allegato al presente atto a favore dei ricorrenti e pari alle differenze tra retribuzione normalmente dovuta ed assegno di integrazione salariale effettivamente percepito, con riferimento ai periodi tutti specificati per ciascun ricorrente in narrativa del presente atto, ovvero per i diversi periodi, minori o maggiori, che il sig. Giudice dovesse, in ipotesi, ritenere, accertare e dichiarare;
2. accertare e dichiarare, per le causali di cui è causa, l'illegittima decurtazione del trattamento economico spettante ai ricorrenti;
3. per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare, per le causali di cui in ricorso, il diritto dei ricorrenti a percepire le differenze retributive, come risultanti dal conteggio allegato al ricorso e per i titoli ivi indicati, pari a € 17.237,28 per i sig.ri ; € 17.184,06 per il Parte_1 Parte_2 sig. i cui euro 14.848,86 a titolo di differenze retributive, euro 1.068,67 a titolo di indennità Pt_3 sostitutiva preavviso ed euro 1.266,53 a titolo di tfr), o alla diversa somma anche maggiore che il
Giudicante dovesse determinare, oltre rivalutazione ed interessi, dalla maturazione dei singoli crediti con conseguente pronuncia di condanna al pagamento a favore dei ricorrenti;
4. con vittoria di onorari e spese di giudizio.
All'uopo i ricorrenti hanno premesso.
- di aver nell'anno 2010 avevano convenuto in giudizio dinnanzi questo Tribunale la società
[...] chiedendo, previo accertamento della illegittimità e/o nullità della Controparte_3 qualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi con detta società come contratti di somministrazione, comunque a termine, l'accertamento e declaratoria di giuridica sussistenza di contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con ordine di ripristino del rapporto lavorativo e condanna al risarcimento del danno;
che tale giudizio si era concluso con sentenza di rigetto n°
27378 depositata il 6.11.2012;
- che tuttavia la Corte di Appello di AP , con sentenza n. 5921 del 21 novembre 2017, riformava tale pronunzia statuendo: << (…) dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società e i signori Controparte_3 Parte_1 Parte_2
, alle rispettive date di stipula del primo contratto di assunzione e per
[...] Parte_3
l'effetto dispone la reimmissione dei medesimi nel rispettivo posto di lavoro (…);
- che, non essendo stato proposto ricorso per cassazione, la sentenza è passata in giudicato;
- che la - poi cancellata, alla quale è succeduta la cessionaria Controparte_3 [...]
- non aveva adempiuto all'ordine di reintegrazione e procedeva al loro licenziamento;
CP_4
- che pertanto essi avevano adito il Tribunale di AP impugnando il licenziamento intimato, e chiedendo la condanna della alla costituzione dei rapporti di lavoro ex art. Controparte_3
2112 c.c.;
- che il giudizio si era concluso con la sentenza n. 3940 del 17.9.2020 del Tribunale di AP che così Pa statuiva to: << il GL accerta e dichiara l'illegittimità del rifiuto della (ndr: ) Controparte_3
a reintegrare i ricorrenti come disposto dalla Corte d'Appello di AP con sentenza n.5921/2017; accerta e dichiara l'illegittimità dei recessi intimati ai ricorrenti da , per l'effetto accerta e Pt_5 dichiara il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed C indeterminato già in essere con la alle dipendenze della spa (ndr: ) dal Pt_5 Controparte_3
27 settembre 2011, per l'effetto ordina alla l'immediata costituzione del rapporto di lavoro CP_6 subordinato a tempo pieno ed indeterminato con ciascuno dei ricorrenti e condanna la al CP_6 pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di una somma a titolo di risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbero percepito dal mese di novembre 2017 oltre accessori;
condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite (…) >>;
- che essi pertanto avevano offerto la prestazione lavorativa ed invitato la società convenuta a dare esecuzione alla decisione giudiziale, e che la stessa aveva costituito il rapporto di lavoro solo in data
21.12.2020, evidenziando di procedere alla “instaurazione” del rapporto di lavoro solo in adempimento della sentenza del Tribunale di AP, “… fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto all'esito dell'impugnativa della citata sentenza …” ed inoltre specificando di provvedere “a tanto nella totale mancanza di disponibilità nell'organico aziendale di posizioni lavorative “scoperte” nonché dunque, si ribadisce, soltanto in via provvisoria …”;
- che la costituzione del rapporto posta in essere dalla società convenuta in data 21.12.2020 era stata puramente formale, atteso che essi erano stati immediatamente collocati in ferie (non richieste) sino all'11 febbraio 2021;
- che successivamente la convenuta li aveva collocati, unici tutti i dipendenti della convenuta, in cassa integrazione guadagni Covid senza rotazione, dal 12 febbraio al 30 ottobre 2021;
- che in tale occasione la società non dava conto di incontri o accordi sindacali, aventi ad oggetto la sospensione contestata ed ometteva integralmente di specificare i criteri di scelta del personale da sospendere, ovvero i motivi specifici alla base della mancata adozione di meccanismi di rotazione del personale;
- che essi avevano pertanto impugnato stragiudizialmente il provvedimento di collocazione in cig con pec del 14.4.2021;
- che tra di essi, il i era dimesso in data 30.8.2021 per giusta causa, stante l'illegittimità del Pt_3 provvedimento di collocazione in Cassa Integrazione, ed il erano licenziati in Parte_1 Parte_2 data 17 dicembre 2021.
Sulla scorta di tale complessiva allegazione in punto di fatto, gli epigrafati ricorrenti hanno asserito che - nonostante che per effetto della sentenza n. 3940 del 17.9.2020 il loro rapporto di lavoro doveva considerarsi proseguito senza soluzione di continuità rispetto al rapporto originariamente insorto alle dipendenze di nel giugno 2004, la convenuta Controparte_3
A) aveva omesso il versamento della retribuzione maturata dal 17.9.20 al 12.12.2020;
B) aveva omesso il versamento degli scatti di anzianità maturati dal giugno 2004.
Inoltre i ricorrenti hanno altresì, hanno eccepito la nullità radicale del provvedimento della convenuta che aveva disposto la loro collocazione in Cig-Covid inquanto determinato da causa o motivo illecito ovvero ritorsivo, integrato dalla finalità di liberarsi di dipendenti riammessi in servizio in virtù di un procedimento giudiziale non condiviso, ed inoltre in via gradata, la illegittimità del predetto provvedimento
- per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 19 d.l. n. 18/2020,
- per plurime violazioni procedurali per essere state omesse la comunicazioni ex artt. 22 e 22 quater d.l. n.
18/2020, per l'assenza degli accordi con le OO.SS. e del rilascio delle prescritte autorizzazioni difformemente da quanto stabilito dagli artt. 26 e ss. d. lgs. n. 148/2015, e per la violazione dei criteri di scelta del personale da sospendere;
- per violazione del necessario nesso causale tra causa integrabile e posizioni lavorative dei ricorrenti, pienamente fungibili rispetto a quelle dei colleghi non interessati dalla cig.
Lamentavano che a cagione della loro collocazione in CIGs -Covid, nulla o illegittima per i motivi di cui sopra, essi avevano subìto una ulteriore decurtazione della retribuzione a causa della collocazione in cig- Covid per nove mesi.
Conclusivamente indicavano che a cagione della illegittimità della condotta della società convenuta, che non aveva riconosciuto loro né la retribuzione maturata dal 17.9.20 al 12.12.2020, né aveva correttamente computato la loro anzianità a far data dal giugno 2004, cosi conseguentemente omettendo di versare all'atto del pagamento mensile gli incrementi per gli scatti di anzianità così come dovuto, ed infine che li aveva collocati in Cigs sulla base di un provvedimento di sospensione nullo o illegittimo, essi avevano maturato una perdita retributiva pari ad euro 17.237,28 per ed ad euro 17.184,06 per il i cui Parte_1 Parte_2 Pt_3 euro 14.848 ,86 a titolo di differenze retributive, euro 1.068,67 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed euro 1.266,53 a titolo di tfr .
La parte resistente si è costituita con memoria depositata in data 15.01.2023 chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso ricorso perché improponibile, inammissibile, nonché, in ogni caso, infondato, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Premesso che tra le parti fino al dicembre 2020 non era intercorso alcun tipo di rapporto di lavoro, né di altro genere, anche perché rimasti sconosciuti fino alle vicende giudiziarie, ha eccepito che i ricorrenti, nel corso dei loro pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato in somministrazione con Controparte_3
avevano svolto prestazioni (inerenti al progetto reddito di cittadinanza), diverse rispetto a
[...] quelle inerenti al ramo di azienda ceduto il 26 settembre 2011 da a Controparte_3 [...]
. CP_3
La convenuta ha eccepito che una volta assunti i lavoratori ricorrenti, in esecuzione dell'ordine giudiziale richiamato in ricorso non era stato possibile utilizzarli, essendo mancanti le posizioni lavorative a cui poterli concretamente adibire;
la società convenuta ha rimarcato infatti che al 21 dicembre 2020, non era risultata disponibile nell'organico una posizione lavorativa inerente ad attività relative al progetto "reddito di cittadinanza", in quanto era un'attività definitivamente cessata già da parte della cedente CP_3 [...]
fin dal 2008 e neppure era oggetto della "cessione di ramo di azienda" del 26 settembre 2011. CP_3
Pertanto la convenuta ha dedotto di aver disposto, a fronte dell'intervenuto blocco dei licenziamenti economici in ragione dell'emergenza pandemica “Covid-19”, dal 12 febbraio 2021la collocazione in cassa integrazione guadagni dei ricorrenti in ragione all'esubero delle loro posizioni lavorative, e dunque per la ragione oggettiva della loro non utilizzabilità.
Circa la rotazione, ha dedotto che i lavoratori non erano in alcun modo utilmente impiegabili e, al contempo, non erano impiegabili in cig “FIS” altre unità di personale perché regolarmente impiegabile nelle ordinarie attività lavorative di pertinenza, diversamente dalle controparti. In particolare, e in diritto, ha contestato che la pretesa “rotazione” rispetto alla cig “FIS” non era dovuta, oltre che impossibile, in quanto prevista ex lege solo per la cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991 e art. 24, comma 3, d.lgs. n. 148/2015) e non anche per la cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché tantomeno per la cassa integrazione “in deroga”, quale appunto la cassa integrazione “Covid-19” cig “FIS” per cui è causa;
la stessa sarebbe stata anche pregiudizievole e in danno dei supposti altri lavoratori da collocare “a rotazione” in cig “FIS” in luogo dei ricorrenti, in quanto adibiti alle inesistenti suddette posizioni lavorative.
La società convenuta ha quindi ribadito il pieno assolvimento di tutte le procedure e obblighi di legge in genere relativi alla cig “FIS”, come da documentazione in atti. In particolare, ha specificato che come rilevato nell'ordinanza 24 dicembre 2022 ( è stato acclarato che le mansioni dei lavoratori Parte_6 Parte_1
, riconosciute come di loro pertinenza e relative ad attività inerenti al reddito di cittadinanza, Parte_2 fossero inesistenti da ben prima della loro assunzione da parte di , ed anzi, non erano Controparte_3 state mai svolte.
Ha dedotto di avere liquidato in favore del ricorrente utte le competenze economiche a lui maturate Pt_3 dovute all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro, anche perché, a fronte della sua collocazione in cig “FIS”, egli aveva ricevuto in via anticipata emolumenti a titolo “retributivo” e anche in “conto ferie” da lui poi non effettivamente maturati e, quindi, poi da restituire. Ciò, dunque, senza che nulla fosse da liquidare al Pt_3 quale Tfr, in considerazione di quanto già corrispostogli in via anticipata e non maturato, risultando debitore nei confronti di della somma di € 1.693,05. Controparte_3 La convenuta ha infine eccepito l'erroneità in sé degli stessi emolumenti rivendicati dalle controparti, giacché esplicati in forma del tutto “criptica” e “inspiegata” sulla base di importi errati e comunque in nessun modo dovuti anche per quanto concerne l'errata loro quantificazione, pure per differenze retributivo a titolo di
“TFR”.
Nel merito degli scatti di anzianità ha dedotto che nulla è dovuto in quanto gli istanti non hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto rilevanti a supporto della pretesa, né quali siano i presupposti-condizioni di maturazione.
Circa la domanda del lavoratore er l'indennità sostitutiva preavviso ha eccepito l'inesistenza di una Pt_3 giusta causa di dimissioni, ed il fatto che per la stessa non era stato richiesto l'accertamento in giudizio;
ha eccepito altresì l'assenza degli elementi normativi posti alla base della richiesta, sia gli stessi termini di determinazione e relativa quantificazione dell'asserita indennità in parola.
La causa di natura documentale è stata discussa dalle parti anche a mezzo del deposito di note illustrative .
All'esito della sostituzione della udienza del 17.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda dei ricorrenti è fondata.
Le ragioni dei ricorrenti trovano preciso riscontro sulla base titoli giudiziari in atti e nella normativa della
CIGs Covid;
le stesse resistono inoltre alle difese della convenuta, che in effetti appaiono non dirimenti.
Sicuramente emerge la illegittimità del provvedimento di collocazione dei ricorrenti in CIG per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 19 d.l. n. 18/2020, atteso che non è revocabile in dubbio che la cassa integrazione de qua, finanziata dal Fondo di integrazione salariale “FIS”, era nata come sostegno ai lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1, art. 19 e cfr. anche art. 22), e visto che la società convenuta non ha dimostrato in giudizio di avere per tali eventi sospeso del tutto o ridotto la propria attività.
In relazione a tale profilo gli atti di causa dimostrano tutt'altro, atteso in primo luogo che la convenuta non ha contestato il fatto, chiaramente dedotto in giudizio, che i ricorrenti erano gli unici tra i 164 dipendenti della convenuta, a ricevere detta sospensione.
La documentazione inerente la procedura predetta, prodotta in atti dalla convenuta, non dimostra affatto poi che per essa vi fosse stata, all'epoca, una riduzione o sospensione della attività lavorativa conseguente all'emergenza epidemiologica: la nota di comunicazione di avvio della procedura ex art. 19 e segg. d.l. n.
18/2020 del 5 febbraio 2021 (doc. i ), infatti, chiaramente pone a fondamento della procedura la dichiarata incollocabilità dei tre ricorrenti, riammessi in servizio solo per esecuzione del provvedimento giudiziario del
2020, e l'impossibilità di procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo intercorrente con essi a cagione del divieto di licenziamento imposto dalla decretazione di urgenza.
Dunque, la circostanza che la convenuta abbia fatto ricorso alla sospensione in franca assenza della causa integrabile era evidente sin dalla fase amministrativa: pare opportuno richiamare che nel verbale di esame congiunto del 9 febbraio 2021 (doc. j della produzione di parte convenuta ), conclusosi con mancato accordo, le organizzazioni sindacali nell'esprimere parere negativo espressamente rendono al verbale la CP_7 loro dichiarazione di inopport
unità e contrarietà all'attivazione della nei termini indicati e voluti dall'azienda, soprariportati . Parte_7
Dall' accertamento della illegittimità della collocazione in Cassa integrazione emergenziale Covid dei tre ricorrenti deriva senz'altro il diritto dei ricorrenti ad ottenere la differenza tra quanto percepito nei nove mesi di CIGs e quanto avrebbero percepito laddove non fossero stati sospesi dal lavoro. La dirimenza di quanto appena acclarato circa la inesistenza della specifica causa integrabile della cassa integrazione Covid, adeguato ad escludere in radice la legittimità della utilizzazione della stessa da parte della società convenuta, esonera questo giudice dalla disamina di ogni altro aspetto controverso tra le parti in relazione al capo di domanda in esame.
Solo intendendo il giudice rimarcare la irrilevanza, sulla base dei chiari titoli giudiziari ostensi dalla difesa dei ricorrenti nell'atto introduttivo, del fatto che presso la convenuta all'atto della ricostituzione del rapporto per ottemperanza al comando giudiziale non esistevano progetti inerenti al reddito di cittadinanza, atteso che la reintegra dei lavoratori nella posizione lavorativa precedentemente rivestita è una nozione che solo maliziosamente può essere fatta coincidere con la reimmissione nel progetto o commessa specifica cui gli stessi erano assegnati nell'ambito della loro qualifica.
Anche l' altra domanda avanzata dai ricorrenti per ottenere le differenze retributive spettanti sulla base della computo dell' anzianità di servizio e dei rispettivi scatti a far data dal gennaio 2004 è fondata;
invero la parte ricorrente ha recato in giudizio i due titoli giudiziari che, saldandosi insieme, attribuiscono ( per la loro efficacia ex tunc ) ai ricorrenti la titolarità di un unico, ininterrotto rapporto di lavoro a far data dall'anno
2004 ( rapporto conclusosi il 30.08.2021 per il d il dicembre 2021 per il d il ). Pt_3 Parte_1 Parte_2
Ci si riferisce a:
la sentenza n. 5921 del 21 novembre 2017 della Corte di Appello di AP che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società e i Controparte_3 ricorrenti dalle rispettive date di stipula del primo contratto di assunzione, disponendo la reimmissione dei medesimi nel rispettivo posto di lavoro, ed a
la sentenza n. 3940 del 17.9.2020 del Tribunale di AP, che previa dichiarazione dell'illegittimità del rifiuto Pa della (ndr: a reintegrare i ricorrenti come disposto dalla Corte d'Appello di AP Controparte_3 con sentenza n. 5921/2017, nonché della l'illegittimità dei recessi intimati ai ricorrenti nel novembre 2017 da
, dichiarava il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Pt_5 ed indeterminato già in essere con la alle dipendenze della (ndr: dal 27 Pt_5 CP_6 Controparte_3 settembre 2011, ordinando alla l'immediata costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_6 pieno ed indeterminato con ciascuno dei ricorrenti.
La saldatura degli accertamenti retroattivi contenuti nei predetti due titoli giudiziari, ormai res iudicata, chiarisce che la riammissione in servizio accordata in data 21.12.2020 dalla convenuta (sebbene con tutte le riserve sopramenzionate) interveniva in relazione ad riconoscimento rapporto di lavoro subordinato tra le parti riconosciuto come unico ed ininterrotto a far data dal gennaio 2004; da tanto discende in via automatica che la retribuzione da erogarsi a far data dal 21.12.2020 fino alla data di risoluzione del rapporto e dunque sino al dicembre 2021 per il d il , ovvero fino al 31.08.2021 per il ra da calcolarsi Parte_1 Parte_2 Pt_3 considerando i ricorrenti quali assunti nel gennaio 2004.
Risulta dunque il diritto dei ricorrenti anche alle differenze conteggiate dalla parte ricorrente per il titolo in parola, sol dovendo il giudice per completezza di motivazione rilevare la non condivisibilità della eccezione di carenza di allegazione sollevata dalla parte ricorrente, trattandosi di mera implementazione degli importi riconosciuti sulla base di un istituto contrattuale ( gli scatti di anzianità ) la cui applicazione è già pacifica tra le parti. Né parte convenuta ha recato in giudizio elementi contrari al computo della anzianità di servizio dei ricorrenti a far data dal 2004.
Atteso l'ordine di immediata costituzione del rapporto di lavoro di cui alla sentenza del Tribunale di AP n.
3940 del 17.08.2020, visto che lo stesso ha trovato esecuzione solo a far data dal 21.12.2020, ricorre il diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere le retribuzioni che sarebbero state erogate in suo favore nel periodo dal
17.09.2020 al 21.12.2020.
Per il solo ricorrente icorre il diritto dello stesso ad ottenere dalla convenuta il tfr, non essendo Pt_3 revocabile in dubbio che, a fronte della conclusione del rapporto, lo stessa debba essere erogato e considerato che la parte convenuta - che ne aveva l'onere - non ha documentato in atti di averlo versato.
Solo scrupolo di completezza motivazionale impone di rilevare la assoluta genericità e vaghezza della difesa esposta in memoria di costituzione da parte convenuta secondo cui “egli aveva ricevuto in via anticipata emolumenti a titolo “retributivo” e anche in “conto ferie” da lui poi non effettivamente maturati e, quindi, poi da restituire”; genericità e vaghezza tali da far ritenere tali eccezioni tamquam non esset.
Lo stesso dicasi circa la indennità di mancato preavviso richiesta dal considerazione della esistenza Pt_3 della giusta causa per le sue dimissioni: alla data del 30.08.2021, in cui il a rassegnato le sue Pt_3 dimissioni espressamente indicando per le stesse la esistenza di giusta causa, già perdurava da vari mesi la collocazione in cigs dello stesso, di cui si è argomentata appena sopra la palese illegittimità per assenza della specifica causa integrabile di cui al d.l. n. 18/2020. La illegittima collocazione in CIG nei termini di cui sopra senz'altro integra la giusta causa di dimissioni, da cui scaturisce il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.
In accoglimento pieno della domanda avanzata da parte ricorrente, deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme di cui in dispositivo;
trattasi di somme che devono essere, chiaramente, rivalutate secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
In considerazione degli esiti del giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della convenuta, condannata alla rifusione delle stesse in favore di parte ricorrente .
P.Q.M.
previo accertamento della l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione disposti nei confronti dei ricorrenti nonché delle illegittime decurtazioni del trattamento economico spettante ai ricorrenti nei termini di cui alla motivazione, condanna la al pagamento Controparte_1
di € 17.237,28 in favore di Parte_1
di € 17.237,28 in favore di;
Parte_2
di € 17.184,06 in favore di (di cui euro 1.068,67 a titolo di indennità sostitutiva preavviso Parte_3 ed euro 1.266,53 a titolo di tfr),
oltre rivalutazione ed interessi, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro
4.200,00 oltre iva e cpa , e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge.
AP, in esito alla udienza cartolare del 17.07.2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 17.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 2718/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
, nato il [...] a [...] Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Totaro e Giuseppe Marziale, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dal prof. avv. Emilio Balletti, giusta procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.01.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la società epigrafata chiedendo:
1. accertare e dichiarare, per le causali di cui è causa, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dei provvedimenti di sospensione disposti nei confronti dei ricorrenti ed impugnati con il presente atto;
in relazione ai periodi tutti specificati per ciascun ricorrente, del presente ricorso ovvero per i diversi periodi, minori o maggiori, che il sig. Giudice dovesse, in ipotesi, ritenere, accertare e dichiarare;
il che previa – se ritenuta necessaria - declaratoria di disapplicazione degli atti autorizzativi amministrativi
(ove mai intervenuti) delle sospensioni in CIG/FIS rilevanti per ciascun provvedimento di collocazione in integrazione salariale riguardanti i ricorrenti;
per l'effetto condannare la Controparte_1 al pagamento a titolo risarcitorio - o in subordine retributivo - delle somme risultanti dal conteggio allegato al presente atto a favore dei ricorrenti e pari alle differenze tra retribuzione normalmente dovuta ed assegno di integrazione salariale effettivamente percepito, con riferimento ai periodi tutti specificati per ciascun ricorrente in narrativa del presente atto, ovvero per i diversi periodi, minori o maggiori, che il sig. Giudice dovesse, in ipotesi, ritenere, accertare e dichiarare;
2. accertare e dichiarare, per le causali di cui è causa, l'illegittima decurtazione del trattamento economico spettante ai ricorrenti;
3. per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare, per le causali di cui in ricorso, il diritto dei ricorrenti a percepire le differenze retributive, come risultanti dal conteggio allegato al ricorso e per i titoli ivi indicati, pari a € 17.237,28 per i sig.ri ; € 17.184,06 per il Parte_1 Parte_2 sig. i cui euro 14.848,86 a titolo di differenze retributive, euro 1.068,67 a titolo di indennità Pt_3 sostitutiva preavviso ed euro 1.266,53 a titolo di tfr), o alla diversa somma anche maggiore che il
Giudicante dovesse determinare, oltre rivalutazione ed interessi, dalla maturazione dei singoli crediti con conseguente pronuncia di condanna al pagamento a favore dei ricorrenti;
4. con vittoria di onorari e spese di giudizio.
All'uopo i ricorrenti hanno premesso.
- di aver nell'anno 2010 avevano convenuto in giudizio dinnanzi questo Tribunale la società
[...] chiedendo, previo accertamento della illegittimità e/o nullità della Controparte_3 qualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi con detta società come contratti di somministrazione, comunque a termine, l'accertamento e declaratoria di giuridica sussistenza di contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con ordine di ripristino del rapporto lavorativo e condanna al risarcimento del danno;
che tale giudizio si era concluso con sentenza di rigetto n°
27378 depositata il 6.11.2012;
- che tuttavia la Corte di Appello di AP , con sentenza n. 5921 del 21 novembre 2017, riformava tale pronunzia statuendo: << (…) dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società e i signori Controparte_3 Parte_1 Parte_2
, alle rispettive date di stipula del primo contratto di assunzione e per
[...] Parte_3
l'effetto dispone la reimmissione dei medesimi nel rispettivo posto di lavoro (…);
- che, non essendo stato proposto ricorso per cassazione, la sentenza è passata in giudicato;
- che la - poi cancellata, alla quale è succeduta la cessionaria Controparte_3 [...]
- non aveva adempiuto all'ordine di reintegrazione e procedeva al loro licenziamento;
CP_4
- che pertanto essi avevano adito il Tribunale di AP impugnando il licenziamento intimato, e chiedendo la condanna della alla costituzione dei rapporti di lavoro ex art. Controparte_3
2112 c.c.;
- che il giudizio si era concluso con la sentenza n. 3940 del 17.9.2020 del Tribunale di AP che così Pa statuiva to: << il GL accerta e dichiara l'illegittimità del rifiuto della (ndr: ) Controparte_3
a reintegrare i ricorrenti come disposto dalla Corte d'Appello di AP con sentenza n.5921/2017; accerta e dichiara l'illegittimità dei recessi intimati ai ricorrenti da , per l'effetto accerta e Pt_5 dichiara il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed C indeterminato già in essere con la alle dipendenze della spa (ndr: ) dal Pt_5 Controparte_3
27 settembre 2011, per l'effetto ordina alla l'immediata costituzione del rapporto di lavoro CP_6 subordinato a tempo pieno ed indeterminato con ciascuno dei ricorrenti e condanna la al CP_6 pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di una somma a titolo di risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbero percepito dal mese di novembre 2017 oltre accessori;
condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite (…) >>;
- che essi pertanto avevano offerto la prestazione lavorativa ed invitato la società convenuta a dare esecuzione alla decisione giudiziale, e che la stessa aveva costituito il rapporto di lavoro solo in data
21.12.2020, evidenziando di procedere alla “instaurazione” del rapporto di lavoro solo in adempimento della sentenza del Tribunale di AP, “… fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto all'esito dell'impugnativa della citata sentenza …” ed inoltre specificando di provvedere “a tanto nella totale mancanza di disponibilità nell'organico aziendale di posizioni lavorative “scoperte” nonché dunque, si ribadisce, soltanto in via provvisoria …”;
- che la costituzione del rapporto posta in essere dalla società convenuta in data 21.12.2020 era stata puramente formale, atteso che essi erano stati immediatamente collocati in ferie (non richieste) sino all'11 febbraio 2021;
- che successivamente la convenuta li aveva collocati, unici tutti i dipendenti della convenuta, in cassa integrazione guadagni Covid senza rotazione, dal 12 febbraio al 30 ottobre 2021;
- che in tale occasione la società non dava conto di incontri o accordi sindacali, aventi ad oggetto la sospensione contestata ed ometteva integralmente di specificare i criteri di scelta del personale da sospendere, ovvero i motivi specifici alla base della mancata adozione di meccanismi di rotazione del personale;
- che essi avevano pertanto impugnato stragiudizialmente il provvedimento di collocazione in cig con pec del 14.4.2021;
- che tra di essi, il i era dimesso in data 30.8.2021 per giusta causa, stante l'illegittimità del Pt_3 provvedimento di collocazione in Cassa Integrazione, ed il erano licenziati in Parte_1 Parte_2 data 17 dicembre 2021.
Sulla scorta di tale complessiva allegazione in punto di fatto, gli epigrafati ricorrenti hanno asserito che - nonostante che per effetto della sentenza n. 3940 del 17.9.2020 il loro rapporto di lavoro doveva considerarsi proseguito senza soluzione di continuità rispetto al rapporto originariamente insorto alle dipendenze di nel giugno 2004, la convenuta Controparte_3
A) aveva omesso il versamento della retribuzione maturata dal 17.9.20 al 12.12.2020;
B) aveva omesso il versamento degli scatti di anzianità maturati dal giugno 2004.
Inoltre i ricorrenti hanno altresì, hanno eccepito la nullità radicale del provvedimento della convenuta che aveva disposto la loro collocazione in Cig-Covid inquanto determinato da causa o motivo illecito ovvero ritorsivo, integrato dalla finalità di liberarsi di dipendenti riammessi in servizio in virtù di un procedimento giudiziale non condiviso, ed inoltre in via gradata, la illegittimità del predetto provvedimento
- per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 19 d.l. n. 18/2020,
- per plurime violazioni procedurali per essere state omesse la comunicazioni ex artt. 22 e 22 quater d.l. n.
18/2020, per l'assenza degli accordi con le OO.SS. e del rilascio delle prescritte autorizzazioni difformemente da quanto stabilito dagli artt. 26 e ss. d. lgs. n. 148/2015, e per la violazione dei criteri di scelta del personale da sospendere;
- per violazione del necessario nesso causale tra causa integrabile e posizioni lavorative dei ricorrenti, pienamente fungibili rispetto a quelle dei colleghi non interessati dalla cig.
Lamentavano che a cagione della loro collocazione in CIGs -Covid, nulla o illegittima per i motivi di cui sopra, essi avevano subìto una ulteriore decurtazione della retribuzione a causa della collocazione in cig- Covid per nove mesi.
Conclusivamente indicavano che a cagione della illegittimità della condotta della società convenuta, che non aveva riconosciuto loro né la retribuzione maturata dal 17.9.20 al 12.12.2020, né aveva correttamente computato la loro anzianità a far data dal giugno 2004, cosi conseguentemente omettendo di versare all'atto del pagamento mensile gli incrementi per gli scatti di anzianità così come dovuto, ed infine che li aveva collocati in Cigs sulla base di un provvedimento di sospensione nullo o illegittimo, essi avevano maturato una perdita retributiva pari ad euro 17.237,28 per ed ad euro 17.184,06 per il i cui Parte_1 Parte_2 Pt_3 euro 14.848 ,86 a titolo di differenze retributive, euro 1.068,67 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed euro 1.266,53 a titolo di tfr .
La parte resistente si è costituita con memoria depositata in data 15.01.2023 chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso ricorso perché improponibile, inammissibile, nonché, in ogni caso, infondato, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Premesso che tra le parti fino al dicembre 2020 non era intercorso alcun tipo di rapporto di lavoro, né di altro genere, anche perché rimasti sconosciuti fino alle vicende giudiziarie, ha eccepito che i ricorrenti, nel corso dei loro pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato in somministrazione con Controparte_3
avevano svolto prestazioni (inerenti al progetto reddito di cittadinanza), diverse rispetto a
[...] quelle inerenti al ramo di azienda ceduto il 26 settembre 2011 da a Controparte_3 [...]
. CP_3
La convenuta ha eccepito che una volta assunti i lavoratori ricorrenti, in esecuzione dell'ordine giudiziale richiamato in ricorso non era stato possibile utilizzarli, essendo mancanti le posizioni lavorative a cui poterli concretamente adibire;
la società convenuta ha rimarcato infatti che al 21 dicembre 2020, non era risultata disponibile nell'organico una posizione lavorativa inerente ad attività relative al progetto "reddito di cittadinanza", in quanto era un'attività definitivamente cessata già da parte della cedente CP_3 [...]
fin dal 2008 e neppure era oggetto della "cessione di ramo di azienda" del 26 settembre 2011. CP_3
Pertanto la convenuta ha dedotto di aver disposto, a fronte dell'intervenuto blocco dei licenziamenti economici in ragione dell'emergenza pandemica “Covid-19”, dal 12 febbraio 2021la collocazione in cassa integrazione guadagni dei ricorrenti in ragione all'esubero delle loro posizioni lavorative, e dunque per la ragione oggettiva della loro non utilizzabilità.
Circa la rotazione, ha dedotto che i lavoratori non erano in alcun modo utilmente impiegabili e, al contempo, non erano impiegabili in cig “FIS” altre unità di personale perché regolarmente impiegabile nelle ordinarie attività lavorative di pertinenza, diversamente dalle controparti. In particolare, e in diritto, ha contestato che la pretesa “rotazione” rispetto alla cig “FIS” non era dovuta, oltre che impossibile, in quanto prevista ex lege solo per la cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991 e art. 24, comma 3, d.lgs. n. 148/2015) e non anche per la cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché tantomeno per la cassa integrazione “in deroga”, quale appunto la cassa integrazione “Covid-19” cig “FIS” per cui è causa;
la stessa sarebbe stata anche pregiudizievole e in danno dei supposti altri lavoratori da collocare “a rotazione” in cig “FIS” in luogo dei ricorrenti, in quanto adibiti alle inesistenti suddette posizioni lavorative.
La società convenuta ha quindi ribadito il pieno assolvimento di tutte le procedure e obblighi di legge in genere relativi alla cig “FIS”, come da documentazione in atti. In particolare, ha specificato che come rilevato nell'ordinanza 24 dicembre 2022 ( è stato acclarato che le mansioni dei lavoratori Parte_6 Parte_1
, riconosciute come di loro pertinenza e relative ad attività inerenti al reddito di cittadinanza, Parte_2 fossero inesistenti da ben prima della loro assunzione da parte di , ed anzi, non erano Controparte_3 state mai svolte.
Ha dedotto di avere liquidato in favore del ricorrente utte le competenze economiche a lui maturate Pt_3 dovute all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro, anche perché, a fronte della sua collocazione in cig “FIS”, egli aveva ricevuto in via anticipata emolumenti a titolo “retributivo” e anche in “conto ferie” da lui poi non effettivamente maturati e, quindi, poi da restituire. Ciò, dunque, senza che nulla fosse da liquidare al Pt_3 quale Tfr, in considerazione di quanto già corrispostogli in via anticipata e non maturato, risultando debitore nei confronti di della somma di € 1.693,05. Controparte_3 La convenuta ha infine eccepito l'erroneità in sé degli stessi emolumenti rivendicati dalle controparti, giacché esplicati in forma del tutto “criptica” e “inspiegata” sulla base di importi errati e comunque in nessun modo dovuti anche per quanto concerne l'errata loro quantificazione, pure per differenze retributivo a titolo di
“TFR”.
Nel merito degli scatti di anzianità ha dedotto che nulla è dovuto in quanto gli istanti non hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto rilevanti a supporto della pretesa, né quali siano i presupposti-condizioni di maturazione.
Circa la domanda del lavoratore er l'indennità sostitutiva preavviso ha eccepito l'inesistenza di una Pt_3 giusta causa di dimissioni, ed il fatto che per la stessa non era stato richiesto l'accertamento in giudizio;
ha eccepito altresì l'assenza degli elementi normativi posti alla base della richiesta, sia gli stessi termini di determinazione e relativa quantificazione dell'asserita indennità in parola.
La causa di natura documentale è stata discussa dalle parti anche a mezzo del deposito di note illustrative .
All'esito della sostituzione della udienza del 17.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda dei ricorrenti è fondata.
Le ragioni dei ricorrenti trovano preciso riscontro sulla base titoli giudiziari in atti e nella normativa della
CIGs Covid;
le stesse resistono inoltre alle difese della convenuta, che in effetti appaiono non dirimenti.
Sicuramente emerge la illegittimità del provvedimento di collocazione dei ricorrenti in CIG per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 19 d.l. n. 18/2020, atteso che non è revocabile in dubbio che la cassa integrazione de qua, finanziata dal Fondo di integrazione salariale “FIS”, era nata come sostegno ai lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1, art. 19 e cfr. anche art. 22), e visto che la società convenuta non ha dimostrato in giudizio di avere per tali eventi sospeso del tutto o ridotto la propria attività.
In relazione a tale profilo gli atti di causa dimostrano tutt'altro, atteso in primo luogo che la convenuta non ha contestato il fatto, chiaramente dedotto in giudizio, che i ricorrenti erano gli unici tra i 164 dipendenti della convenuta, a ricevere detta sospensione.
La documentazione inerente la procedura predetta, prodotta in atti dalla convenuta, non dimostra affatto poi che per essa vi fosse stata, all'epoca, una riduzione o sospensione della attività lavorativa conseguente all'emergenza epidemiologica: la nota di comunicazione di avvio della procedura ex art. 19 e segg. d.l. n.
18/2020 del 5 febbraio 2021 (doc. i ), infatti, chiaramente pone a fondamento della procedura la dichiarata incollocabilità dei tre ricorrenti, riammessi in servizio solo per esecuzione del provvedimento giudiziario del
2020, e l'impossibilità di procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo intercorrente con essi a cagione del divieto di licenziamento imposto dalla decretazione di urgenza.
Dunque, la circostanza che la convenuta abbia fatto ricorso alla sospensione in franca assenza della causa integrabile era evidente sin dalla fase amministrativa: pare opportuno richiamare che nel verbale di esame congiunto del 9 febbraio 2021 (doc. j della produzione di parte convenuta ), conclusosi con mancato accordo, le organizzazioni sindacali nell'esprimere parere negativo espressamente rendono al verbale la CP_7 loro dichiarazione di inopport
unità e contrarietà all'attivazione della nei termini indicati e voluti dall'azienda, soprariportati . Parte_7
Dall' accertamento della illegittimità della collocazione in Cassa integrazione emergenziale Covid dei tre ricorrenti deriva senz'altro il diritto dei ricorrenti ad ottenere la differenza tra quanto percepito nei nove mesi di CIGs e quanto avrebbero percepito laddove non fossero stati sospesi dal lavoro. La dirimenza di quanto appena acclarato circa la inesistenza della specifica causa integrabile della cassa integrazione Covid, adeguato ad escludere in radice la legittimità della utilizzazione della stessa da parte della società convenuta, esonera questo giudice dalla disamina di ogni altro aspetto controverso tra le parti in relazione al capo di domanda in esame.
Solo intendendo il giudice rimarcare la irrilevanza, sulla base dei chiari titoli giudiziari ostensi dalla difesa dei ricorrenti nell'atto introduttivo, del fatto che presso la convenuta all'atto della ricostituzione del rapporto per ottemperanza al comando giudiziale non esistevano progetti inerenti al reddito di cittadinanza, atteso che la reintegra dei lavoratori nella posizione lavorativa precedentemente rivestita è una nozione che solo maliziosamente può essere fatta coincidere con la reimmissione nel progetto o commessa specifica cui gli stessi erano assegnati nell'ambito della loro qualifica.
Anche l' altra domanda avanzata dai ricorrenti per ottenere le differenze retributive spettanti sulla base della computo dell' anzianità di servizio e dei rispettivi scatti a far data dal gennaio 2004 è fondata;
invero la parte ricorrente ha recato in giudizio i due titoli giudiziari che, saldandosi insieme, attribuiscono ( per la loro efficacia ex tunc ) ai ricorrenti la titolarità di un unico, ininterrotto rapporto di lavoro a far data dall'anno
2004 ( rapporto conclusosi il 30.08.2021 per il d il dicembre 2021 per il d il ). Pt_3 Parte_1 Parte_2
Ci si riferisce a:
la sentenza n. 5921 del 21 novembre 2017 della Corte di Appello di AP che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società e i Controparte_3 ricorrenti dalle rispettive date di stipula del primo contratto di assunzione, disponendo la reimmissione dei medesimi nel rispettivo posto di lavoro, ed a
la sentenza n. 3940 del 17.9.2020 del Tribunale di AP, che previa dichiarazione dell'illegittimità del rifiuto Pa della (ndr: a reintegrare i ricorrenti come disposto dalla Corte d'Appello di AP Controparte_3 con sentenza n. 5921/2017, nonché della l'illegittimità dei recessi intimati ai ricorrenti nel novembre 2017 da
, dichiarava il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Pt_5 ed indeterminato già in essere con la alle dipendenze della (ndr: dal 27 Pt_5 CP_6 Controparte_3 settembre 2011, ordinando alla l'immediata costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_6 pieno ed indeterminato con ciascuno dei ricorrenti.
La saldatura degli accertamenti retroattivi contenuti nei predetti due titoli giudiziari, ormai res iudicata, chiarisce che la riammissione in servizio accordata in data 21.12.2020 dalla convenuta (sebbene con tutte le riserve sopramenzionate) interveniva in relazione ad riconoscimento rapporto di lavoro subordinato tra le parti riconosciuto come unico ed ininterrotto a far data dal gennaio 2004; da tanto discende in via automatica che la retribuzione da erogarsi a far data dal 21.12.2020 fino alla data di risoluzione del rapporto e dunque sino al dicembre 2021 per il d il , ovvero fino al 31.08.2021 per il ra da calcolarsi Parte_1 Parte_2 Pt_3 considerando i ricorrenti quali assunti nel gennaio 2004.
Risulta dunque il diritto dei ricorrenti anche alle differenze conteggiate dalla parte ricorrente per il titolo in parola, sol dovendo il giudice per completezza di motivazione rilevare la non condivisibilità della eccezione di carenza di allegazione sollevata dalla parte ricorrente, trattandosi di mera implementazione degli importi riconosciuti sulla base di un istituto contrattuale ( gli scatti di anzianità ) la cui applicazione è già pacifica tra le parti. Né parte convenuta ha recato in giudizio elementi contrari al computo della anzianità di servizio dei ricorrenti a far data dal 2004.
Atteso l'ordine di immediata costituzione del rapporto di lavoro di cui alla sentenza del Tribunale di AP n.
3940 del 17.08.2020, visto che lo stesso ha trovato esecuzione solo a far data dal 21.12.2020, ricorre il diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere le retribuzioni che sarebbero state erogate in suo favore nel periodo dal
17.09.2020 al 21.12.2020.
Per il solo ricorrente icorre il diritto dello stesso ad ottenere dalla convenuta il tfr, non essendo Pt_3 revocabile in dubbio che, a fronte della conclusione del rapporto, lo stessa debba essere erogato e considerato che la parte convenuta - che ne aveva l'onere - non ha documentato in atti di averlo versato.
Solo scrupolo di completezza motivazionale impone di rilevare la assoluta genericità e vaghezza della difesa esposta in memoria di costituzione da parte convenuta secondo cui “egli aveva ricevuto in via anticipata emolumenti a titolo “retributivo” e anche in “conto ferie” da lui poi non effettivamente maturati e, quindi, poi da restituire”; genericità e vaghezza tali da far ritenere tali eccezioni tamquam non esset.
Lo stesso dicasi circa la indennità di mancato preavviso richiesta dal considerazione della esistenza Pt_3 della giusta causa per le sue dimissioni: alla data del 30.08.2021, in cui il a rassegnato le sue Pt_3 dimissioni espressamente indicando per le stesse la esistenza di giusta causa, già perdurava da vari mesi la collocazione in cigs dello stesso, di cui si è argomentata appena sopra la palese illegittimità per assenza della specifica causa integrabile di cui al d.l. n. 18/2020. La illegittima collocazione in CIG nei termini di cui sopra senz'altro integra la giusta causa di dimissioni, da cui scaturisce il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.
In accoglimento pieno della domanda avanzata da parte ricorrente, deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme di cui in dispositivo;
trattasi di somme che devono essere, chiaramente, rivalutate secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
In considerazione degli esiti del giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della convenuta, condannata alla rifusione delle stesse in favore di parte ricorrente .
P.Q.M.
previo accertamento della l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione disposti nei confronti dei ricorrenti nonché delle illegittime decurtazioni del trattamento economico spettante ai ricorrenti nei termini di cui alla motivazione, condanna la al pagamento Controparte_1
di € 17.237,28 in favore di Parte_1
di € 17.237,28 in favore di;
Parte_2
di € 17.184,06 in favore di (di cui euro 1.068,67 a titolo di indennità sostitutiva preavviso Parte_3 ed euro 1.266,53 a titolo di tfr),
oltre rivalutazione ed interessi, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro
4.200,00 oltre iva e cpa , e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge.
AP, in esito alla udienza cartolare del 17.07.2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Annamaria Lazzara )