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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°890\2019 Reg. Gen. vertente
TRA
c.f. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Ficarra, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GEMELLI FABRIZIO;
- attore -
E
c.f. , nata il 04/12/1971 a Messina, CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Paola Spadaro;
- convenuta-
CONCLUSIONI: all'udienza del 7/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che: gli stessi hanno convissuto dal 2005 fino al mese di aprile 2017 e dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il 28 gennaio Persona_1
2015 e , nato a [...] il [...]; che con scrittura Persona_2
1 privata del 6 giugno 2016, ha costituito usufrutto in proprio favore CP_1
sugli immobili di sua proprietà, siti in Milazzo alla via XX Luglio, in Catasto al foglio 27, particella 156, subalterni 30 e 31; che la costituzione di tale usufrutto è stata ribadita in un'altra scrittura privata, coeva alla prima, e confermata in altre due scritture private del 26 marzo 2018; che la in epoca successiva alle dette CP_1
scritture del 26 marzo 2018, ha agito nei confronti della Controparte_2
conduttrice degli immobili concessi in usufrutto all'odierno attore, intimando sfratto per morosità. L'attore ha concluso chiedendo di ritenere e dichiarare l'autenticità della scrittura privata del 6 giugno 2016 e dell'atto di conferma del 10 giugno 2016, nonché delle rispettive sottoscrizioni;
di ritenere e dichiarare che con gli atti indicati, ha costituito usufrutto in proprio favore sugli appartamenti siti in CP_1
Milazzo alla via XX Luglio, in Catasto al foglio 27, particella 156, subalterni 30 e
31; di autorizzare il Conservatore dei Registri immobiliari (Agenzia del Territorio) di Messina a trascrivere l'emittenda sentenza.
Si è costituita la quale ha eccepito: la nullità della scrittura CP_1
privata per violazione della forma dell'atto pubblico, richiesta ad substantiam, stante la sua natura di donazione;
l'annullabilità della scrittura privata redatta in stato di incapacità di naturale, poiché all'epoca della sottoscrizione ella non era perfettamente in grado di autodeterminarsi e di comprendere pienamente le conseguenze degli atti dalla stessa compiuti. Ha concluso chiedendo: di ritenere e dichiarare la nullità della scrittura privata datata 06/06/2016 per violazione della forma dell'atto pubblico, richiesta ad substantiam, stante la sua natura di donazione;
in subordine, di annullare la scrittura privata datata 06/06/2016 siccome sottoscritta dalla convenuta in stato di incapacità di naturale.
In corso di causa è stato espletato l'interrogatorio formale della convenuta, è stata esperita la prova testimoniale, è stata acquisita documentazione e all'udienza del 7/03/2025 le parti hanno concluso come in atti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2 Si premette che è stata ritualmente assolta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
L'eccezione di nullità avanzata dalla convenuta in ordine alla scrittura privata datata 06/06/2016 è fondata.
La Suprema Corte ha rilevato come la donazione si caratterizzi per l'elemento soggettivo, cioè lo spirito di liberalità, da intendersi come spontaneità, assenza di coazione o necessità, e l'elemento oggettivo, costituito da due elementi essenziali: il depauperamento del patrimonio del donante, e l'arricchimento del patrimonio del donatario;
non assumono rilevanza i motivi interni e psicologici che inducono a porre in essere la donazione (in tal senso si è espressa Cass. civ., sez. II, 23 maggio
2000, n, 6994).
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che con detta scrittura privata del 06/06/2016 la ha inteso costituire il diritto di CP_1
usufrutto a titolo gratuito in favore del sugli immobili siti in Milazzo via Pt_1
XX luglio, distinti in Catasto Urbano al foglio 27 particella 156 subalterno 30 e 31; entrambe le parti hanno sottoscritto la scrittura privata.
Nell'atto non è previsto un corrispettivo per la costituzione del diritto di usufrutto, ma si dichiara espressamente che la costituzione avviene a titolo gratuito;
questo atto comporta un depauperamento del patrimonio della convenuta, che vede compresso il proprio diritto di proprietà sull'immobile, e un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'attore, che acquista il diritto di godimento del bene potendo ritrarne tutte le utilità che questo può dare.
Sussiste quindi l'elemento oggettivo della donazione.
Quanto all'elemento soggettivo, non vi è ragione di dubitare della spontaneità dell'atto.
Ed invero non risulta nemmeno a livello assertivo il richiamo all'adempimento di obbligazioni di natura familiare o ad attribuzioni non donative.
Né in tal senso depone quanto risulta dalla scrittura privata stipulata dalle parti in 3 data 26 marzo 2018, nella misura in cui non si evince, sia dal punto di vista letterale che sistematico, che la suddetta attribuzione in favore del sia inserita in Pt_1
un più complesso accordo di sistemazione onerosa dei rapporti patrimoniali tra le parti.
La scrittura privata in discorso, sottoscritta in data 6 giugno 2016, integra quindi una donazione, nulla per difetto della forma pubblica richiesta dall'art. 782 cod. civ.
Ritenuto che l'atto è nullo, non essendo stato validamente costituito il diritto di usufrutto, non sussiste l'interesse dell'attore a ottenere l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
La domanda avanzata dal deve quindi essere dichiarata inammissibile Pt_1
per difetto di interesse.
Stante l'esito della controversia non sussistono i presupposti per la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile) e delle attività difensive compiute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n°890/2019
Reg. Gen. così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda avanzata da Parte_1
per difetto di interesse ad agire;
- rigetta la domanda, avanzata da , di condanna della Parte_1
convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4 - condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro 5.562,00, CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G., lì 1 aprile 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Maria Marino Merlo
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