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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/04/1975, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina DALLA VECCHIA
e
LOTTO Anna, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele SEGALA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono affinché il Tribunale, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 189/2024
pubblicata il 10/06/2024, Voglia dare atto del consenso dei coniugi, che qui viene ampiamente ribadito, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti concordate:
CONDIZIONI
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/02/2008 a SANTORSO (VI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Atto N. 1 parte 2 serie A - anno 2008;
2. REGIME DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI OL E CI
I figli e verranno affidati in maniera condivisa ai due genitori e la Per_1 Per_2
loro residenza sarà fissata presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita, i genitori concordano il seguente calendario che potrà
essere di comune accordo adeguato alle contingenti eIGenze dei figli e alle eIGenze lavorative dei genitori:
- il padre starà con e a week end alternati dal sabato mattina alle Per_1 Per_2
ore 8:00 alla domenica sera alle 20:30 quando riaccompagnerà i figli dalla madre.
- tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 18:30 con pernotto rispettivamente sul mercoledì e sul venerdì (l'indomani il IG. accompagnerà i Parte_1
ragazzi a scuola o, se fuori dal periodo scolastico, a casa della madre o dei nonni alle 08:00).
2 Le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno,
garantendo almeno due settimane, anche consecutive, di ferie con ciascun genitore.
Durante il periodo delle vacanze di Natale i genitori trascorreranno con i figli,
alternandosi di anno in anno, l'uno il periodo dal 24 dicembre dalle 18:00 fino alle ore 16:00 del 31 dicembre, l'altro dalle ore 16:00 del 31 dicembre fino alle
18:00 del 6 gennaio. Il giorno di Natale, ove possibile, sarà festeggiato insieme, in caso contrario il genitore non in turno di responsabilità avrà diritto di stare con i figli 4 ore consecutive.
Nel periodo Pasquale i genitori avranno diritto di stare con i figli tre giorni consecutivi, alternandosi di anno in anno, rispettivamente dalla mattina di venerdì dalle 9:00 / alle 21:00 della domenica Pasquale, e dalla domenica sera dalle 21:00 al mercoledì successivo alle 21:00.
Il compleanno di e verrà festeggiato garantendo almeno mezza Per_1 Per_2
giornata per ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme. Ciascun genitore terrà con sé i figli nel giorno del proprio compleanno.
Le scelte scolastiche verranno concordate tra i genitori: la madre ed il padre si impegnano ad incontrare i professori dei figli anche insieme;
qualora non fosse possibile le visite ai professori saranno alternate da parte dei genitori, salvo l'obbligo di relazionare l'altro con solerzia.
I genitori considerano di fondamentale importanza una corretta e tempestiva comunicazione e pertanto si impegnano a comunicarsi le informazioni riguardanti i figli anche via mail, sms o whatsapp. Lo stesso faranno per darsi
3 riscontro dopo aver condiviso una qualsiasi decisione.
3. SUL MANTENIMENTO
Quanto al mantenimento ordinario il padre s'impegna a provvedere al mantenimento dei figli con un contributo mensile di euro 250,00 cadauno (€
500,00 complessivi) che verranno versati alle coordinate del conto corrente bancario intestato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso congiunto. L'adeguamento ISTAT opererà
decorsi 12 mesi dal deposito del presente ricorso congiunto. L'importo previsto a titolo di contributo di mantenimento per i figli tiene già conto di eventuali variazioni dell'orario di lavoro della Sig.ra da 27 a 18 ore settimanali e, Pt_2
di conseguenza, dell'eventuale possibile riduzione del suo stipendio.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno. Il genitore che le abbia sostenute sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo al relativo sostenimento. Per
l'individuazione e la determinazione di quali spese rientrino tra quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e quali, tra le spese straordinarie, necessitino o meno di preventivo accordo, i coniugi rimandano,
salve le deroghe di seguito espressamente specificate, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che dichiarano di ben conoscere. Le sole modifiche pattuite in deroga a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza sono le seguenti:
- in considerazione della particolare condizione psico-fisica di e i Per_1 Per_2
4 ricorrenti acconsentono che le spese mediche riabilitative (quali - a titolo esemplificativo - logopedia, fisioterapia, etc) siano ripartite tra i coniugi senza preventivo accordo tra gli stessi anche in assenza di prescrizione medica;
- i genitori non saranno tenuti a richiedere il consenso dell'altro per spese relative all'equitazione (già esercitata da in costanza di matrimonio) Per_1
sempreché il costo complessivo sia contenuto entro i 1.800,00€ annui. Se la spesa fosse maggiore sarà necessario il preventivo accordo dei genitori.
Saranno a beneficio esclusivo della madre il 100% dell'assegno unico (ad oggi pari ad € 504,00 mensili) e l'indennità di frequenza riconosciuta alla giovane
(ad oggi pari ad € 333,33 mensili). È intesa tra i ricorrenti che l'importo Per_1
dell'indennità di frequenza venga accantonata su un conto deposito o altra forma di risparmio al fine di garantire a , una volta maggiorenne, di avere Per_1
una base di partenza volto a riequilibrare l'handicap da cui è affetta. Il IG.
[...]
acconsente in ogni caso che l'importo dell'indennità di frequenza Pt_1
venga utilizzato dalla IG.ra , ove necessario e previo accordo con il Sig. Pt_2
, per le eIGenze della figlia . Al Sig. è sempre Parte_1 Per_1 Parte_1
assicurato di poter visionare, a semplice richiesta, saldo e movimentazioni di tale conto.
4. SUL RAPPORTO TRA I CONIUGI
Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti;
Anche con le presenti note congiunte i coniugi intendono altresì riconoscere di proprietà esclusiva del IG. il veicolo Toyota Yaris tg GA632LJ Parte_1
5 e la moto Medley Piaggio 125 tg ER52412, già intestati a quest'ultimo; il
Camper Clever Kids 600 montato su Citroen Jumper tg EW617JT resterà
invece in proprietà esclusiva della IG.ra , già intestataria del mezzo. I Pt_2
coniugi hanno già estinto il conto corrente cointestato, dividendosi al 50% la giacenza presente. La provvista depositata sui conti accesi dall'uno e dall'altro coniuge rimarrà invece definitivamente di proprietà esclusiva del relativo intestatario del rapporto. I coniugi rinunciano infine espressamente ad ogni ulteriore reciproca rivendicazione per qualunque titolo, ragione e/o causa,
fermo l'esclusivo obbligo di provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei figli.
I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per i figli e . Per_1 Per_2
Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in TO (VI) in data 2/02/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte ex art. 127
6 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24/05/2024, veniva omologata con sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 10/06/2024 e passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 189 del 10/06/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
7 all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...] e Per_1
nato a [...] il [...], alla prevalente collocazione degli Per_2
stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per i figli e;
Per_1 Per_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte
8 del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in TO (VI) il 2/02/2008 alle Parte_1 Parte_3
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TO (VI) al n. 1, parte
II, serie A, anno 2008;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/04/1975, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina DALLA VECCHIA
e
LOTTO Anna, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele SEGALA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono affinché il Tribunale, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 189/2024
pubblicata il 10/06/2024, Voglia dare atto del consenso dei coniugi, che qui viene ampiamente ribadito, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti concordate:
CONDIZIONI
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/02/2008 a SANTORSO (VI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Atto N. 1 parte 2 serie A - anno 2008;
2. REGIME DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI OL E CI
I figli e verranno affidati in maniera condivisa ai due genitori e la Per_1 Per_2
loro residenza sarà fissata presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita, i genitori concordano il seguente calendario che potrà
essere di comune accordo adeguato alle contingenti eIGenze dei figli e alle eIGenze lavorative dei genitori:
- il padre starà con e a week end alternati dal sabato mattina alle Per_1 Per_2
ore 8:00 alla domenica sera alle 20:30 quando riaccompagnerà i figli dalla madre.
- tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 18:30 con pernotto rispettivamente sul mercoledì e sul venerdì (l'indomani il IG. accompagnerà i Parte_1
ragazzi a scuola o, se fuori dal periodo scolastico, a casa della madre o dei nonni alle 08:00).
2 Le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno,
garantendo almeno due settimane, anche consecutive, di ferie con ciascun genitore.
Durante il periodo delle vacanze di Natale i genitori trascorreranno con i figli,
alternandosi di anno in anno, l'uno il periodo dal 24 dicembre dalle 18:00 fino alle ore 16:00 del 31 dicembre, l'altro dalle ore 16:00 del 31 dicembre fino alle
18:00 del 6 gennaio. Il giorno di Natale, ove possibile, sarà festeggiato insieme, in caso contrario il genitore non in turno di responsabilità avrà diritto di stare con i figli 4 ore consecutive.
Nel periodo Pasquale i genitori avranno diritto di stare con i figli tre giorni consecutivi, alternandosi di anno in anno, rispettivamente dalla mattina di venerdì dalle 9:00 / alle 21:00 della domenica Pasquale, e dalla domenica sera dalle 21:00 al mercoledì successivo alle 21:00.
Il compleanno di e verrà festeggiato garantendo almeno mezza Per_1 Per_2
giornata per ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme. Ciascun genitore terrà con sé i figli nel giorno del proprio compleanno.
Le scelte scolastiche verranno concordate tra i genitori: la madre ed il padre si impegnano ad incontrare i professori dei figli anche insieme;
qualora non fosse possibile le visite ai professori saranno alternate da parte dei genitori, salvo l'obbligo di relazionare l'altro con solerzia.
I genitori considerano di fondamentale importanza una corretta e tempestiva comunicazione e pertanto si impegnano a comunicarsi le informazioni riguardanti i figli anche via mail, sms o whatsapp. Lo stesso faranno per darsi
3 riscontro dopo aver condiviso una qualsiasi decisione.
3. SUL MANTENIMENTO
Quanto al mantenimento ordinario il padre s'impegna a provvedere al mantenimento dei figli con un contributo mensile di euro 250,00 cadauno (€
500,00 complessivi) che verranno versati alle coordinate del conto corrente bancario intestato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso congiunto. L'adeguamento ISTAT opererà
decorsi 12 mesi dal deposito del presente ricorso congiunto. L'importo previsto a titolo di contributo di mantenimento per i figli tiene già conto di eventuali variazioni dell'orario di lavoro della Sig.ra da 27 a 18 ore settimanali e, Pt_2
di conseguenza, dell'eventuale possibile riduzione del suo stipendio.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno. Il genitore che le abbia sostenute sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo al relativo sostenimento. Per
l'individuazione e la determinazione di quali spese rientrino tra quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e quali, tra le spese straordinarie, necessitino o meno di preventivo accordo, i coniugi rimandano,
salve le deroghe di seguito espressamente specificate, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che dichiarano di ben conoscere. Le sole modifiche pattuite in deroga a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza sono le seguenti:
- in considerazione della particolare condizione psico-fisica di e i Per_1 Per_2
4 ricorrenti acconsentono che le spese mediche riabilitative (quali - a titolo esemplificativo - logopedia, fisioterapia, etc) siano ripartite tra i coniugi senza preventivo accordo tra gli stessi anche in assenza di prescrizione medica;
- i genitori non saranno tenuti a richiedere il consenso dell'altro per spese relative all'equitazione (già esercitata da in costanza di matrimonio) Per_1
sempreché il costo complessivo sia contenuto entro i 1.800,00€ annui. Se la spesa fosse maggiore sarà necessario il preventivo accordo dei genitori.
Saranno a beneficio esclusivo della madre il 100% dell'assegno unico (ad oggi pari ad € 504,00 mensili) e l'indennità di frequenza riconosciuta alla giovane
(ad oggi pari ad € 333,33 mensili). È intesa tra i ricorrenti che l'importo Per_1
dell'indennità di frequenza venga accantonata su un conto deposito o altra forma di risparmio al fine di garantire a , una volta maggiorenne, di avere Per_1
una base di partenza volto a riequilibrare l'handicap da cui è affetta. Il IG.
[...]
acconsente in ogni caso che l'importo dell'indennità di frequenza Pt_1
venga utilizzato dalla IG.ra , ove necessario e previo accordo con il Sig. Pt_2
, per le eIGenze della figlia . Al Sig. è sempre Parte_1 Per_1 Parte_1
assicurato di poter visionare, a semplice richiesta, saldo e movimentazioni di tale conto.
4. SUL RAPPORTO TRA I CONIUGI
Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti;
Anche con le presenti note congiunte i coniugi intendono altresì riconoscere di proprietà esclusiva del IG. il veicolo Toyota Yaris tg GA632LJ Parte_1
5 e la moto Medley Piaggio 125 tg ER52412, già intestati a quest'ultimo; il
Camper Clever Kids 600 montato su Citroen Jumper tg EW617JT resterà
invece in proprietà esclusiva della IG.ra , già intestataria del mezzo. I Pt_2
coniugi hanno già estinto il conto corrente cointestato, dividendosi al 50% la giacenza presente. La provvista depositata sui conti accesi dall'uno e dall'altro coniuge rimarrà invece definitivamente di proprietà esclusiva del relativo intestatario del rapporto. I coniugi rinunciano infine espressamente ad ogni ulteriore reciproca rivendicazione per qualunque titolo, ragione e/o causa,
fermo l'esclusivo obbligo di provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei figli.
I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per i figli e . Per_1 Per_2
Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in TO (VI) in data 2/02/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte ex art. 127
6 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24/05/2024, veniva omologata con sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 10/06/2024 e passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 189 del 10/06/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
7 all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...] e Per_1
nato a [...] il [...], alla prevalente collocazione degli Per_2
stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per i figli e;
Per_1 Per_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte
8 del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in TO (VI) il 2/02/2008 alle Parte_1 Parte_3
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TO (VI) al n. 1, parte
II, serie A, anno 2008;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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