Articolo 6 della Legge 24 aprile 1968, n. 452
Articolo 5Articolo 7
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25 aprile 1968
Art. 6.
Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.
Entrata in vigore il 25 aprile 1968