Art. 6.
Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.
Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.