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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2352/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AS IZ e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ATENEA 160 92100 AGRIGENTOpresso il difensore avv.
AS IZ
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TA FA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N. 97 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv.
TA FA
CONVENUTO/I
Sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“respinta ogni ogni contraria istanza, eccezione e difesa Voglia l' ON TRIBUNALE adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa proposta anche in via istruttoria ed incidentale: preliminarmente, alla luce delle eccezioni e dei motivi spiegati, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nel concorso alternativo o cumulativo:
- della incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Alessandria, che ha emesso il decreto ingiuntivo, correlativamente dichiarando la competenza ex art 19 cpc e ss, del Tribunale Civile di
Torino, esclusiva sede della parte ingiunta, oggi opponente;
- della nullità della procura allegata al ricorso monitorio;
- comunque, per il mancato rispetto da parte opposta, dei presupposti ex art 633 cpc e ss per avanzare la domanda monitoria
In ogni caso, Voglia:
pagina 1 di 6 - revocare la dichiarazione di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, in forza della eccezione di incompetenza territoriale avanzata, della eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio, e della altre eccezioni e dei motivi di opposizione avanzati, deponenti nel merito per l'assenza di credito certo, liquido, esigibile, comunque NON dimostrato dalla parte opposta Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile per difetto di causa petendi, il ricorso monitorio, da revocare insieme al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: accogliere la presente opposizione secondo i graduali, articolati, concorrenti o alternativi motivi di cui alla presente opposizione. Per l'effetto, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto, infondato in fatto ed in diritto come il ricorso monitorio ad esso premesso, comunque inammissibile e/o improcedibile.
Conseguentemente, Voglia condannare in persona del suo amministratore e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi difensivi del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali , con gli accessori di legge (Cpa ed Iva) . Salvo ogni altro diritto.”
Per parte convenuta opposta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis: in via preliminare:
• respingere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte per essere la competenza del Tribunale adito regolarmente documentata e convenuta in deroga dalle parti con contratto sottoscritto ed essere
Alessandria la sede luogo del rapporto e del contratto.
• concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. Decreto ingiuntivo n. 852/2023 del 30/07/2023 RG n. 1780/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria regolarmente notificato, per il pagamento della somma di € 25.718,67 in favore della società oltre agli interessi CP_1 moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo e spese di giudizio, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito in via principale:
• respingere l'opposizione proposta e tutte le domande presentate da
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo n. 852/2023 del 30/07/2023 RG n. 1780/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria regolarmente notificato, che ordina il pagamento della somma di € 25.718,67 per fatture emesse fino a maggio 2023 in favore di o quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre a CP_1 interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e per l'effetto condannare l'attore a pagare suddetto importo oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture fino all'effettivo soddisfo;
in via riconvenzionale:
• accertare e dichiarare che è obbligata a corrispondere, in Parte_1 favore di l'ulteriore somma di € 4.895,61 per fatture emesse CP_1 fino da giugno 2023 a ottobre 2023 da aggiungersi all'importo di € 25.718,67 di cui a Decreto ingiuntivo 852/2023 per servizi non pagati, non contestati e svolti in favore di oltre a interessi moratori ex Pt_1
pagina 2 di 6 D.Lgs. 231/2002 e per l'effetto condannare l'attore a pagare suddetto importo oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture fino all'effettivo soddisfo. in via subordinata:
• accertare e dichiarare che è in debito nei confronti di Parte_1
per l'importo di € 25.718,67 per fatture emesse fino a maggio CP_1 2023 e l'ulteriore importo di € 4.895,61 per fatture emesse fino a giugno 2023 a ottobre 2023 e così per la complessiva somma pari a € 30.614,28 per i fatti dedotti in giudizio, oltre a oneri maturati e maturandi e per l'effetto condannare l'opponente a pagare suddetto importo ovvero quella maggiore
o minore somma che risulterà in corso di causa determinata dal Giudice, oltre agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo e spese di giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge, CPA, IVA, rimborso spese forfettario 15% ex DM 55/2014, successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Alessandria Decreto Ingiuntivo n. 852/2023 CP_1
del 30/7/2023 nr.g. 1780/2023 nei confronti di avente ad oggetto il pagamento di € Parte_1
25.718,67 oltre interessi e spese ivi liquidate per servizi di logistica e spedizione.
Ha proposto opposizione l'ingiunta eccependo e deducendo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito , la nullità della procura del ricorso monitorio in quanto non specifica in alcun modo le generalità dell'amministratore e legale rappresentante della ricorrente,la prescrizione breve di 1 anno ex art. 2951 c.c. per alcune fatture e nel merito, che "la generica pretesa di
“warehouse service” espressa in fattura, in astratto identificabile con un non meglio precisato
“servizio di magazzino” , oltre a non essere collegabile ad alcun preciso pagamento preteso dall'opponente, contestato, è evidentemente duplicativa di prestazioni frazionate già ricomprese nella tipologia tipica dei singoli contratti di spedizione/trasporto tra le parti" e che " la stessa ha CP_1
irresponsabilmente trattenuto presso di sé, per diverso tempo e senza giustificazione alcuna, la merce consegnatale da senza provvedere né a spedirla ai clienti di né a restituirla ad Parte_1 Parte_1
Con tali gravi inadempimenti, ha causato evidentemente gravi danni ad Pt_1 CP_1 Parte_1 danni per i quali si fa' riserva di separata azione.
La circostanza circa l'inadempimento di l'assenza di credito di ed i danni arrecati CP_1 CP_1 ed arrecandi ad sono provati dalle stesse superiori ingiustificate “fatture in bianco” emesse da Pt_1 per “warehouse”. Ad oggi, vede infatti illegittimamente trattenuta la propria CP_1 Parte_1
pagina 3 di 6 merce da parte di senza potere provvedere a spedirla in autonomia ai propri clienti e senza CP_1
potere provvedere a commercializzarla."
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta deducendo che :
-nel mese di febbraio 2022 decideva di incaricare per la gestione del trasporto Parte_1 CP_1
delle merci verso i clienti di In data 07/02/2022 le parti sottoscrivevano il Contratto di Pt_1
Trasporto per disciplinare, tra le altre cose, le condizioni di pagamento, le tariffe, i tipi di merce accettabili e non accettabili, il foro competente in caso di controversie;
-sempre nel mese di febbraio 2022 ncaricava per la gestione conto terzi Parte_1 CP_1
del deposito e del magazzino, c.d. logistica. In data 07/02/2022 le parti sottoscrivevano il Contratto di
Deposito (ALL. 07 e 08 Opposizione rinnovato poi con nuovo Contratto di Deposito del Pt_1
01/09/2022 (ALL. 02.2 Contratto del 01/09/2022 con firma su tutte le pagine e ALL. 05 Contratto del
01/09/2022 con firma su ALL. A Tariffe), per disciplinare, tra le altre cose, i servizi di gestione deposito e magazzino, le condizioni di pagamento, le tariffe, i tipi di merce accettabili e non accettabili, il foro competente in caso di controversie.
-il servizio di trasporto materiale e di consegna delle merci ai clienti di destinatari delle Pt_1
spedizioni veniva eseguito in prevalenza dal Corriere GLS ENTERPRISE S.R.L. e in parte residuale al
Corriere Controparte_3
-l'attività di movimentazione, carico e scarico delle merci, c.d. logistica, veniva affidata da all'Operatore di magazzino OAOA S.R.L CP_1
- ha gestito le spedizioni commissionate da nonché il deposito delle merci in CP_1 Pt_1
magazzino dal mese di marzo 2022 sino al mese di maggio 2023 e ha emesso le fatture per i servizi svolti, per un totale complessivo di € 25.718,67.
Contesta le eccezioni e produceva mail di sollecito interruttive della prescrizione e della controparte di riconoscimento di debito.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo e e dell'ulteriore credito pari ad € 4.895,61 maturato per servizi di trasporto e logistica svolti nei mesi di giugno – ottobre 2023, regolarmente fatturati.
Venendo all'esame delle domande delle parti, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio in quanto le Sezioni unite della Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 4010/2005, hanno statuito che “l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal pagina 4 di 6 testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.”
Va rigettata, altresì, l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto il Contratto di
Trasporto del 07.02.2022 e il Contratto di Deposito del 7.02.2022, poi rinnovato il 01.09.2022, contengono una clausola di deroga convenzionale che individua quale Foro competente il foro di
Alessandria.
Inoltre, i contratti risultano conclusi in Alessandria, come risulta riportato in calce agli stessi.
Quanto alla prescrizione, risulta interrotta dai solleciti di pagamento inviati da e dai CP_1 riconoscimenti di debito provenienti da di cui alle mail in atti (prodd. 6-11) Pt_1
Inoltre, il Contratto di Deposito all'art. 11 stabilisce espressamente che ogni doglianza relativa all'adempimento doveva essere comunicata entro 10 giorni dalla conoscenza dell'asserita irregolarità, con forma scritta o telematica avente data certa.
Quanto al merito, quanto allegato da in ricorso monitorio e in comparsa di CP_1
costituzione e risposta in ordine allo svolgimento delle prestazioni, nonché alla applicazione delle tariffe come concordate in contratto, è stato confermato dai testi.
Manifestamente infondata l'eccezione di incapacità dei testi perché dipendenti, sollevata da parte opponente, essendo pacifica l'assenza di interesse attuale e concreto nella causa degli stessi.
Nessuna prova di inadempimenti della odierna opposta, peraltro, non contestati specificamente,
è emersa dall'istruttoria.
Con particolare riferimento alla conservazione della merce in magazzino la teste ha Tes_1 confermato i capitoli dedotti da parte opposta sub 18 e 19 della memoria istruttoria, ovvero che “ in
08/02/2023 Presidente del CdA di e rappresentante legale di ha Persona_1 Pt_1 Pt_1
ringraziato per la disponibilità a tenere la merce in magazzino nonostante il mancato CP_1 pagamento e nonostante il debito continuasse a crescere e …che, su espressa richiesta di CP_1 del 17/01/2023 e ripetuta in data 08/02/2023 di conoscere l'indirizzo per il trasferimento della merce,
Presidente del CdA di e rappresentante legale di riferiva in data Persona_1 Pt_1 Pt_1
08/02/2023 che si stavano organizzando per poter spostare la merce.
A quanto sopra si aggiunga che le contestazioni della parte opponente appaiono generiche e che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti via mail (prodd. 6 e seguenti parte opposta) risulta espresso un riconoscimento del debito (es: Ali S le iman < > A: - Email_1 Tes_2 CP_1
pagina 5 di 6 < Ce: da < > Email_2 Per_2 Pt_1 Email_3
Ciao , Come stai? Spero tutto bene. Abbiamo già saldato le fatture 89/L e 610. e le altre li Tes_2
salderemo nei prossimi giorni. Un caro saluto. Ali
Il giorno ven 26 mag 2023 alle ore 18:58 da < > ha scritto: Per_2 Pt_1 Email_3
Ciao , Ho ricevuto una diffida dal vostro avvocato. Sai benissimo che non abbiamo una lira e Tes_2
che quando ce l'abbiamo ti pago quello che posso (e pago solo te). Inoltre stiamo lavorando per vendere l'azienda praticamente solo per ripagare i debiti con te e poco più, quando potremmo benissimo lavarcene le mani. Ci diamo una mano a risolvere il problema o agiamo ad cazzum con legali ecc?
David)
Le prestazioni sono , quindi, ampiamente documentate con conseguente riconoscimento dell'importo dovuto come richiesto in ricorso monitorio e domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le imposte relative al decreto ingiuntivo sono regolate nello stesso o come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-conferma il decreto ingiuntivo n. 852/2023 del 30/7/2023 nr.g. 1780/2023 emesso dal Tribunale di
Alessandria in favore di e nei confronti di CP_1 Parte_1
-condanna, inoltre, per le causali di cui in motivazione, parte attrice in opposizione al pagamento di €
4.895,61 in favore di parte convenuta opposta oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/02 dal dovuto da individuarsi ai sensi del predetto decreto al saldo.
Condanna, altresì, la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 41,30 per spese € 7.616,00 per compensi oltre spese generali, e accessori fiscali e previdenziali come per legge
Alessandria, 24 ottobre 2025
Il Giudice
AR ST
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2352/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AS IZ e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ATENEA 160 92100 AGRIGENTOpresso il difensore avv.
AS IZ
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TA FA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N. 97 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv.
TA FA
CONVENUTO/I
Sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“respinta ogni ogni contraria istanza, eccezione e difesa Voglia l' ON TRIBUNALE adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa proposta anche in via istruttoria ed incidentale: preliminarmente, alla luce delle eccezioni e dei motivi spiegati, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nel concorso alternativo o cumulativo:
- della incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Alessandria, che ha emesso il decreto ingiuntivo, correlativamente dichiarando la competenza ex art 19 cpc e ss, del Tribunale Civile di
Torino, esclusiva sede della parte ingiunta, oggi opponente;
- della nullità della procura allegata al ricorso monitorio;
- comunque, per il mancato rispetto da parte opposta, dei presupposti ex art 633 cpc e ss per avanzare la domanda monitoria
In ogni caso, Voglia:
pagina 1 di 6 - revocare la dichiarazione di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, in forza della eccezione di incompetenza territoriale avanzata, della eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio, e della altre eccezioni e dei motivi di opposizione avanzati, deponenti nel merito per l'assenza di credito certo, liquido, esigibile, comunque NON dimostrato dalla parte opposta Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile per difetto di causa petendi, il ricorso monitorio, da revocare insieme al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: accogliere la presente opposizione secondo i graduali, articolati, concorrenti o alternativi motivi di cui alla presente opposizione. Per l'effetto, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto, infondato in fatto ed in diritto come il ricorso monitorio ad esso premesso, comunque inammissibile e/o improcedibile.
Conseguentemente, Voglia condannare in persona del suo amministratore e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi difensivi del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali , con gli accessori di legge (Cpa ed Iva) . Salvo ogni altro diritto.”
Per parte convenuta opposta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis: in via preliminare:
• respingere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte per essere la competenza del Tribunale adito regolarmente documentata e convenuta in deroga dalle parti con contratto sottoscritto ed essere
Alessandria la sede luogo del rapporto e del contratto.
• concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. Decreto ingiuntivo n. 852/2023 del 30/07/2023 RG n. 1780/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria regolarmente notificato, per il pagamento della somma di € 25.718,67 in favore della società oltre agli interessi CP_1 moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo e spese di giudizio, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito in via principale:
• respingere l'opposizione proposta e tutte le domande presentate da
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo n. 852/2023 del 30/07/2023 RG n. 1780/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria regolarmente notificato, che ordina il pagamento della somma di € 25.718,67 per fatture emesse fino a maggio 2023 in favore di o quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre a CP_1 interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e per l'effetto condannare l'attore a pagare suddetto importo oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture fino all'effettivo soddisfo;
in via riconvenzionale:
• accertare e dichiarare che è obbligata a corrispondere, in Parte_1 favore di l'ulteriore somma di € 4.895,61 per fatture emesse CP_1 fino da giugno 2023 a ottobre 2023 da aggiungersi all'importo di € 25.718,67 di cui a Decreto ingiuntivo 852/2023 per servizi non pagati, non contestati e svolti in favore di oltre a interessi moratori ex Pt_1
pagina 2 di 6 D.Lgs. 231/2002 e per l'effetto condannare l'attore a pagare suddetto importo oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture fino all'effettivo soddisfo. in via subordinata:
• accertare e dichiarare che è in debito nei confronti di Parte_1
per l'importo di € 25.718,67 per fatture emesse fino a maggio CP_1 2023 e l'ulteriore importo di € 4.895,61 per fatture emesse fino a giugno 2023 a ottobre 2023 e così per la complessiva somma pari a € 30.614,28 per i fatti dedotti in giudizio, oltre a oneri maturati e maturandi e per l'effetto condannare l'opponente a pagare suddetto importo ovvero quella maggiore
o minore somma che risulterà in corso di causa determinata dal Giudice, oltre agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo e spese di giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge, CPA, IVA, rimborso spese forfettario 15% ex DM 55/2014, successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Alessandria Decreto Ingiuntivo n. 852/2023 CP_1
del 30/7/2023 nr.g. 1780/2023 nei confronti di avente ad oggetto il pagamento di € Parte_1
25.718,67 oltre interessi e spese ivi liquidate per servizi di logistica e spedizione.
Ha proposto opposizione l'ingiunta eccependo e deducendo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito , la nullità della procura del ricorso monitorio in quanto non specifica in alcun modo le generalità dell'amministratore e legale rappresentante della ricorrente,la prescrizione breve di 1 anno ex art. 2951 c.c. per alcune fatture e nel merito, che "la generica pretesa di
“warehouse service” espressa in fattura, in astratto identificabile con un non meglio precisato
“servizio di magazzino” , oltre a non essere collegabile ad alcun preciso pagamento preteso dall'opponente, contestato, è evidentemente duplicativa di prestazioni frazionate già ricomprese nella tipologia tipica dei singoli contratti di spedizione/trasporto tra le parti" e che " la stessa ha CP_1
irresponsabilmente trattenuto presso di sé, per diverso tempo e senza giustificazione alcuna, la merce consegnatale da senza provvedere né a spedirla ai clienti di né a restituirla ad Parte_1 Parte_1
Con tali gravi inadempimenti, ha causato evidentemente gravi danni ad Pt_1 CP_1 Parte_1 danni per i quali si fa' riserva di separata azione.
La circostanza circa l'inadempimento di l'assenza di credito di ed i danni arrecati CP_1 CP_1 ed arrecandi ad sono provati dalle stesse superiori ingiustificate “fatture in bianco” emesse da Pt_1 per “warehouse”. Ad oggi, vede infatti illegittimamente trattenuta la propria CP_1 Parte_1
pagina 3 di 6 merce da parte di senza potere provvedere a spedirla in autonomia ai propri clienti e senza CP_1
potere provvedere a commercializzarla."
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta deducendo che :
-nel mese di febbraio 2022 decideva di incaricare per la gestione del trasporto Parte_1 CP_1
delle merci verso i clienti di In data 07/02/2022 le parti sottoscrivevano il Contratto di Pt_1
Trasporto per disciplinare, tra le altre cose, le condizioni di pagamento, le tariffe, i tipi di merce accettabili e non accettabili, il foro competente in caso di controversie;
-sempre nel mese di febbraio 2022 ncaricava per la gestione conto terzi Parte_1 CP_1
del deposito e del magazzino, c.d. logistica. In data 07/02/2022 le parti sottoscrivevano il Contratto di
Deposito (ALL. 07 e 08 Opposizione rinnovato poi con nuovo Contratto di Deposito del Pt_1
01/09/2022 (ALL. 02.2 Contratto del 01/09/2022 con firma su tutte le pagine e ALL. 05 Contratto del
01/09/2022 con firma su ALL. A Tariffe), per disciplinare, tra le altre cose, i servizi di gestione deposito e magazzino, le condizioni di pagamento, le tariffe, i tipi di merce accettabili e non accettabili, il foro competente in caso di controversie.
-il servizio di trasporto materiale e di consegna delle merci ai clienti di destinatari delle Pt_1
spedizioni veniva eseguito in prevalenza dal Corriere GLS ENTERPRISE S.R.L. e in parte residuale al
Corriere Controparte_3
-l'attività di movimentazione, carico e scarico delle merci, c.d. logistica, veniva affidata da all'Operatore di magazzino OAOA S.R.L CP_1
- ha gestito le spedizioni commissionate da nonché il deposito delle merci in CP_1 Pt_1
magazzino dal mese di marzo 2022 sino al mese di maggio 2023 e ha emesso le fatture per i servizi svolti, per un totale complessivo di € 25.718,67.
Contesta le eccezioni e produceva mail di sollecito interruttive della prescrizione e della controparte di riconoscimento di debito.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo e e dell'ulteriore credito pari ad € 4.895,61 maturato per servizi di trasporto e logistica svolti nei mesi di giugno – ottobre 2023, regolarmente fatturati.
Venendo all'esame delle domande delle parti, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio in quanto le Sezioni unite della Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 4010/2005, hanno statuito che “l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal pagina 4 di 6 testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.”
Va rigettata, altresì, l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto il Contratto di
Trasporto del 07.02.2022 e il Contratto di Deposito del 7.02.2022, poi rinnovato il 01.09.2022, contengono una clausola di deroga convenzionale che individua quale Foro competente il foro di
Alessandria.
Inoltre, i contratti risultano conclusi in Alessandria, come risulta riportato in calce agli stessi.
Quanto alla prescrizione, risulta interrotta dai solleciti di pagamento inviati da e dai CP_1 riconoscimenti di debito provenienti da di cui alle mail in atti (prodd. 6-11) Pt_1
Inoltre, il Contratto di Deposito all'art. 11 stabilisce espressamente che ogni doglianza relativa all'adempimento doveva essere comunicata entro 10 giorni dalla conoscenza dell'asserita irregolarità, con forma scritta o telematica avente data certa.
Quanto al merito, quanto allegato da in ricorso monitorio e in comparsa di CP_1
costituzione e risposta in ordine allo svolgimento delle prestazioni, nonché alla applicazione delle tariffe come concordate in contratto, è stato confermato dai testi.
Manifestamente infondata l'eccezione di incapacità dei testi perché dipendenti, sollevata da parte opponente, essendo pacifica l'assenza di interesse attuale e concreto nella causa degli stessi.
Nessuna prova di inadempimenti della odierna opposta, peraltro, non contestati specificamente,
è emersa dall'istruttoria.
Con particolare riferimento alla conservazione della merce in magazzino la teste ha Tes_1 confermato i capitoli dedotti da parte opposta sub 18 e 19 della memoria istruttoria, ovvero che “ in
08/02/2023 Presidente del CdA di e rappresentante legale di ha Persona_1 Pt_1 Pt_1
ringraziato per la disponibilità a tenere la merce in magazzino nonostante il mancato CP_1 pagamento e nonostante il debito continuasse a crescere e …che, su espressa richiesta di CP_1 del 17/01/2023 e ripetuta in data 08/02/2023 di conoscere l'indirizzo per il trasferimento della merce,
Presidente del CdA di e rappresentante legale di riferiva in data Persona_1 Pt_1 Pt_1
08/02/2023 che si stavano organizzando per poter spostare la merce.
A quanto sopra si aggiunga che le contestazioni della parte opponente appaiono generiche e che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti via mail (prodd. 6 e seguenti parte opposta) risulta espresso un riconoscimento del debito (es: Ali S le iman < > A: - Email_1 Tes_2 CP_1
pagina 5 di 6 < Ce: da < > Email_2 Per_2 Pt_1 Email_3
Ciao , Come stai? Spero tutto bene. Abbiamo già saldato le fatture 89/L e 610. e le altre li Tes_2
salderemo nei prossimi giorni. Un caro saluto. Ali
Il giorno ven 26 mag 2023 alle ore 18:58 da < > ha scritto: Per_2 Pt_1 Email_3
Ciao , Ho ricevuto una diffida dal vostro avvocato. Sai benissimo che non abbiamo una lira e Tes_2
che quando ce l'abbiamo ti pago quello che posso (e pago solo te). Inoltre stiamo lavorando per vendere l'azienda praticamente solo per ripagare i debiti con te e poco più, quando potremmo benissimo lavarcene le mani. Ci diamo una mano a risolvere il problema o agiamo ad cazzum con legali ecc?
David)
Le prestazioni sono , quindi, ampiamente documentate con conseguente riconoscimento dell'importo dovuto come richiesto in ricorso monitorio e domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le imposte relative al decreto ingiuntivo sono regolate nello stesso o come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-conferma il decreto ingiuntivo n. 852/2023 del 30/7/2023 nr.g. 1780/2023 emesso dal Tribunale di
Alessandria in favore di e nei confronti di CP_1 Parte_1
-condanna, inoltre, per le causali di cui in motivazione, parte attrice in opposizione al pagamento di €
4.895,61 in favore di parte convenuta opposta oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/02 dal dovuto da individuarsi ai sensi del predetto decreto al saldo.
Condanna, altresì, la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 41,30 per spese € 7.616,00 per compensi oltre spese generali, e accessori fiscali e previdenziali come per legge
Alessandria, 24 ottobre 2025
Il Giudice
AR ST
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