TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.VG. 6959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Cesare De Sapia Presidente
Dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dr.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 12/11/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
BENI ROBERTA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con Parte_2 il proc. dom. avv. BENI ROBERTA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/05/2003 a BERGAMO, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli , nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2 nato a [...] il [...].
Per l'udienza del 4.02.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi
1 riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 23.01.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero,
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni enunciate
[...] Parte_2
in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
2. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2003, atto n.90, Parte II, Serie
A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente
Dr. Cesare De Sapia
Il Giudice relatore
Dr.ssa Raffaella Cimminiello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Cesare De Sapia Presidente
Dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dr.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 12/11/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
BENI ROBERTA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con Parte_2 il proc. dom. avv. BENI ROBERTA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/05/2003 a BERGAMO, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli , nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2 nato a [...] il [...].
Per l'udienza del 4.02.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi
1 riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 23.01.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero,
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni enunciate
[...] Parte_2
in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
2. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2003, atto n.90, Parte II, Serie
A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente
Dr. Cesare De Sapia
Il Giudice relatore
Dr.ssa Raffaella Cimminiello
2