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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 03/02/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
LUNERTI FRANCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4047/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15275/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 9 e pubblicata il 08/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 111790057249 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione TARI numero 111790057249, emesso il 18 settembre 2017 e notificato il 26 settembre 2017, la società per azioni Resistente_1 richiedeva alla società per azioni Ricorrente_1 - oggi società a responsabilità limitata Ricorrente_1 - il pagamento dell'importo di euro 626.101,90 a titolo di TARI per gli anni d'imposta 2012 – 2017, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 , composto da un opificio industriale, da magazzini strumentali alla produzione ed allo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti (mq. 13.366) e da uffici amministrativi (mq. 496).
Ricorrente_1 impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'assoggettamento a TARI delle superfici di produzione e dei magazzini, assumendo che in tali aree si formavano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, smaltiti in proprio ed a proprie spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva integralmente il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza numero 657 del 2020, riformava parzialmente la decisione, ritenendo tassabili i magazzini e gli uffici.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto dalla società contribuente, la Cassazione, con ordinanza numero 11476 dell'1 maggio 2025, cassava la sentenza impugnata nella parte relativa alla tassabilità dei magazzini strumentali, rinviando la causa a questa Corte in diversa composizione e fissando il principio di diritto cui attenersi.
Riassunto il giudizio, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Nella seduta del 29 ottobre 2025, la Corte, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, si riservava la decisione.
Successivamente, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, riassunto a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione numero 11476 del 2025,
è circoscritto, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile, alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione dalla parte variabile della TARI delle superfici adibite a magazzino, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva industriale della contribuente.
Restano precluse, perché coperte da giudicato interno o comunque non investite dalla Cassazione, tutte le ulteriori questioni, ivi compresa l'esclusione dalla parte variabile della TARI delle superfici destinate alla produzione industriale, già definitivamente riconosciuta, nonché la piena tassabilità delle superfici adibite a uffici amministrativi.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 11476 del 2025, ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge numero 147 del 2013, l'esclusione dalla parte variabile della TARI si applica non solo alle aree in cui si svolge direttamente l'attività produttiva generatrice di rifiuti speciali non assimilabili, ma anche ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, purché in tali aree si formino, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento provvede il produttore a proprie spese, nel rispetto della normativa vigente.
La stessa ordinanza ha, altresì, ribadito che l'onere di provare la sussistenza di tali condizioni grava sul contribuente.
Tale esclusione si estende ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva generatrice di rifiuti speciali non assimilabili.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere di provare la ricorrenza di tali condizioni grava sul contribuente, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile.
Va innanzitutto rilevato che per effetto della struttura dialettica del processo tributario, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio.
In tal caso non si può quindi invocare, quantomeno in via generale, il principio di non contestazione.
Nel processo tributario, impugnatorio di un atto affermativo della pretesa fiscale (similmente a quanto accade nel processo di opposizione all'esecuzione, rispetto all'espropriazione forzata, alla cui base del pari è posto un titolo a fondamento della pretesa creditoria), il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l'atto impositivo, atto preesistente al processo nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale.
Nel giudizio tributario infatti, l'amministrazione finanziaria agisce come attore in senso sostanziale, facendo valere una pretesa impositiva che trova fondamento nell'atto impugnato, tanto con riguardo al petitum quanto alla causa petendi, rappresentata dai presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'accertamento (Cfr.
Cassazione, ordinanza numero 17231 del 2019).
I fatti rilevanti sono dunque quelli contenuti nell'avviso di accertamento (o di rettifica o come nella specie nelle cartelle poi oggetto dell'intimazione impugnata) che, pur non costituendo atto introduttivo del processo, rappresenta l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata e la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso.
Il principio è stato recentemente confermato dall'ordinanza numero 23831 del 2025 della Corte di Cassazione la quale ha ritenuto secondo l'articolo 115 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 45, comma 14, della legge numero 69 del 2009, che il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati: in altri termini, la parte è sollevata dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato (Cfr. Cassazione, ordinanza numero 16028 del 2023), perché la mancata contestazione conferisce al fatto carattere non controverso e rende superflua la prova (Cfr. Cassazione, sentenza numero 8213 del 2013).
Ciò costituisce principio generale del processo, suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo;
va precisato che esso concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo;
la norma si riferisce ai fatti affermati a fondamento della domanda ovvero delle eccezioni, cioè ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio o le fattispecie estintive o impeditive ma non si estende, invece, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cfr. Cassazione, sentenza numero 2196 del 2015).
In particolare, nell'atto in riassunzione la Ricorrente_1 ha dedotto che:
1. nei magazzini di cui all'avviso numero 111790057249, per complessivi mq. 13.366, si formano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, connessi alla produzione industriale svolta nello stabilimento di Indirizzo_1;
2. lo smaltimento di tali rifiuti speciali è effettuato in proprio, mediante affidamento a soggetto terzo autorizzato
(Nominativo_1), come da contratto e attestazioni già prodotte in primo grado e richiamate in sede di rinvio.
A fronte di tali specifiche allegazioni in fatto, la società per azioni Resistente_1, nelle controdeduzioni depositate in data 14 ottobre 2025, non ha contestato:
1. né che nei magazzini in questione si producano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente;
2. né che il relativo smaltimento sia avvenuto a cura e spese della contribuente, limitandosi a ribadire la tassabilità dei magazzini in base a precedenti giurisprudenziali formatisi su discipline previgenti e sul decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 1999, insistendo sulla necessità di preventiva denuncia di esenzione.
Ne deriva che i fatti storici allegati dalla contribuente – produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali nelle aree di magazzino e loro smaltimento in proprio – devono ritenersi pacifici in giudizio ai sensi dell'articolo
115 del codice di procedura civile, con conseguente soddisfazione in concreto dell'onere probatorio che, in astratto, grava sulla stessa Ricorrente_1 ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile.
In tale contesto, il Collegio non fonda la decisione su una prova mancante o su una valutazione presuntiva, ma prende atto che il fatto storico dedotto è rimasto incontestato e, pertanto, deve ritenersi provato ai sensi dell'articolo 115 del codice di procedura civile.
L'onere della prova, gravante sul contribuente in astratto, risulta in concreto assolto per effetto della mancata contestazione, secondo un meccanismo pienamente conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio.
Non ricorre, pertanto, alcuna violazione dell'articolo 2697 del codice civile, né un uso distorto del principio di non contestazione, poiché l'ente impositore avrebbe potuto – e dovuto – contestare espressamente la sufficienza dell'allegazione ove avesse ritenuto non dimostrato il presupposto dell'esenzione.
Dalla documentazione planimetrica in atti risulta che le aree censite nel contratto Resistente_1 numero 0002690244, per complessivi mq. 13.366, sono destinate a magazzini di materie prime e di prodotti finiti posti in diretta ed immediata contiguità con il reparto produttivo, senza autonoma destinazione commerciale, logistica o di deposito per conto terzi.
Tali superfici risultano, quindi, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività industriale di produzione di sistemi di copertura e rivestimento in materiale termoplastico svolta dalla contribuente, integrando il requisito del collegamento funzionale ed esclusivo richiesto dall'articolo 1, comma 649, della legge numero 147 del 2013 e dall'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione.
Accertato, dunque, che i magazzini sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva e che la produzione e lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali devono ritenersi provati in ragione della mancata contestazione, risulta integrata la fattispecie di esclusione prevista dall'articolo 1, comma 649, della legge numero 147 del 2013, limitatamente alla parte variabile della TARI.
La parziale soccombenza consiglia la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, definitivamente pronunciando in sede di rinvio accoglie parzialmente l'appello relativamente alla parte in cui la sentenza di primo grado ha escluso dalla tassazione l'intero compendio. Dichiara dovuta la TARI, oltre che per le superfici coperte da giudicato interno nella misura stabilita, per la parte fissa relativa alle superfici destinate alla produzione industriale ed a magazzini, escludendo, per queste ultime,
l'assoggettabilità alla quota variabile per gli anni d'imposta 2012 – 2017. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado e del giudizio di legittimità.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
LUNERTI FRANCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4047/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15275/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 9 e pubblicata il 08/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 111790057249 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione TARI numero 111790057249, emesso il 18 settembre 2017 e notificato il 26 settembre 2017, la società per azioni Resistente_1 richiedeva alla società per azioni Ricorrente_1 - oggi società a responsabilità limitata Ricorrente_1 - il pagamento dell'importo di euro 626.101,90 a titolo di TARI per gli anni d'imposta 2012 – 2017, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 , composto da un opificio industriale, da magazzini strumentali alla produzione ed allo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti (mq. 13.366) e da uffici amministrativi (mq. 496).
Ricorrente_1 impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'assoggettamento a TARI delle superfici di produzione e dei magazzini, assumendo che in tali aree si formavano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, smaltiti in proprio ed a proprie spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva integralmente il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza numero 657 del 2020, riformava parzialmente la decisione, ritenendo tassabili i magazzini e gli uffici.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto dalla società contribuente, la Cassazione, con ordinanza numero 11476 dell'1 maggio 2025, cassava la sentenza impugnata nella parte relativa alla tassabilità dei magazzini strumentali, rinviando la causa a questa Corte in diversa composizione e fissando il principio di diritto cui attenersi.
Riassunto il giudizio, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Nella seduta del 29 ottobre 2025, la Corte, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, si riservava la decisione.
Successivamente, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, riassunto a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione numero 11476 del 2025,
è circoscritto, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile, alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione dalla parte variabile della TARI delle superfici adibite a magazzino, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva industriale della contribuente.
Restano precluse, perché coperte da giudicato interno o comunque non investite dalla Cassazione, tutte le ulteriori questioni, ivi compresa l'esclusione dalla parte variabile della TARI delle superfici destinate alla produzione industriale, già definitivamente riconosciuta, nonché la piena tassabilità delle superfici adibite a uffici amministrativi.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 11476 del 2025, ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge numero 147 del 2013, l'esclusione dalla parte variabile della TARI si applica non solo alle aree in cui si svolge direttamente l'attività produttiva generatrice di rifiuti speciali non assimilabili, ma anche ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, purché in tali aree si formino, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento provvede il produttore a proprie spese, nel rispetto della normativa vigente.
La stessa ordinanza ha, altresì, ribadito che l'onere di provare la sussistenza di tali condizioni grava sul contribuente.
Tale esclusione si estende ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva generatrice di rifiuti speciali non assimilabili.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere di provare la ricorrenza di tali condizioni grava sul contribuente, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile.
Va innanzitutto rilevato che per effetto della struttura dialettica del processo tributario, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio.
In tal caso non si può quindi invocare, quantomeno in via generale, il principio di non contestazione.
Nel processo tributario, impugnatorio di un atto affermativo della pretesa fiscale (similmente a quanto accade nel processo di opposizione all'esecuzione, rispetto all'espropriazione forzata, alla cui base del pari è posto un titolo a fondamento della pretesa creditoria), il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l'atto impositivo, atto preesistente al processo nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale.
Nel giudizio tributario infatti, l'amministrazione finanziaria agisce come attore in senso sostanziale, facendo valere una pretesa impositiva che trova fondamento nell'atto impugnato, tanto con riguardo al petitum quanto alla causa petendi, rappresentata dai presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'accertamento (Cfr.
Cassazione, ordinanza numero 17231 del 2019).
I fatti rilevanti sono dunque quelli contenuti nell'avviso di accertamento (o di rettifica o come nella specie nelle cartelle poi oggetto dell'intimazione impugnata) che, pur non costituendo atto introduttivo del processo, rappresenta l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata e la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso.
Il principio è stato recentemente confermato dall'ordinanza numero 23831 del 2025 della Corte di Cassazione la quale ha ritenuto secondo l'articolo 115 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 45, comma 14, della legge numero 69 del 2009, che il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati: in altri termini, la parte è sollevata dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato (Cfr. Cassazione, ordinanza numero 16028 del 2023), perché la mancata contestazione conferisce al fatto carattere non controverso e rende superflua la prova (Cfr. Cassazione, sentenza numero 8213 del 2013).
Ciò costituisce principio generale del processo, suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo;
va precisato che esso concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo;
la norma si riferisce ai fatti affermati a fondamento della domanda ovvero delle eccezioni, cioè ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio o le fattispecie estintive o impeditive ma non si estende, invece, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cfr. Cassazione, sentenza numero 2196 del 2015).
In particolare, nell'atto in riassunzione la Ricorrente_1 ha dedotto che:
1. nei magazzini di cui all'avviso numero 111790057249, per complessivi mq. 13.366, si formano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, connessi alla produzione industriale svolta nello stabilimento di Indirizzo_1;
2. lo smaltimento di tali rifiuti speciali è effettuato in proprio, mediante affidamento a soggetto terzo autorizzato
(Nominativo_1), come da contratto e attestazioni già prodotte in primo grado e richiamate in sede di rinvio.
A fronte di tali specifiche allegazioni in fatto, la società per azioni Resistente_1, nelle controdeduzioni depositate in data 14 ottobre 2025, non ha contestato:
1. né che nei magazzini in questione si producano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente;
2. né che il relativo smaltimento sia avvenuto a cura e spese della contribuente, limitandosi a ribadire la tassabilità dei magazzini in base a precedenti giurisprudenziali formatisi su discipline previgenti e sul decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 1999, insistendo sulla necessità di preventiva denuncia di esenzione.
Ne deriva che i fatti storici allegati dalla contribuente – produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali nelle aree di magazzino e loro smaltimento in proprio – devono ritenersi pacifici in giudizio ai sensi dell'articolo
115 del codice di procedura civile, con conseguente soddisfazione in concreto dell'onere probatorio che, in astratto, grava sulla stessa Ricorrente_1 ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile.
In tale contesto, il Collegio non fonda la decisione su una prova mancante o su una valutazione presuntiva, ma prende atto che il fatto storico dedotto è rimasto incontestato e, pertanto, deve ritenersi provato ai sensi dell'articolo 115 del codice di procedura civile.
L'onere della prova, gravante sul contribuente in astratto, risulta in concreto assolto per effetto della mancata contestazione, secondo un meccanismo pienamente conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio.
Non ricorre, pertanto, alcuna violazione dell'articolo 2697 del codice civile, né un uso distorto del principio di non contestazione, poiché l'ente impositore avrebbe potuto – e dovuto – contestare espressamente la sufficienza dell'allegazione ove avesse ritenuto non dimostrato il presupposto dell'esenzione.
Dalla documentazione planimetrica in atti risulta che le aree censite nel contratto Resistente_1 numero 0002690244, per complessivi mq. 13.366, sono destinate a magazzini di materie prime e di prodotti finiti posti in diretta ed immediata contiguità con il reparto produttivo, senza autonoma destinazione commerciale, logistica o di deposito per conto terzi.
Tali superfici risultano, quindi, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività industriale di produzione di sistemi di copertura e rivestimento in materiale termoplastico svolta dalla contribuente, integrando il requisito del collegamento funzionale ed esclusivo richiesto dall'articolo 1, comma 649, della legge numero 147 del 2013 e dall'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione.
Accertato, dunque, che i magazzini sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva e che la produzione e lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali devono ritenersi provati in ragione della mancata contestazione, risulta integrata la fattispecie di esclusione prevista dall'articolo 1, comma 649, della legge numero 147 del 2013, limitatamente alla parte variabile della TARI.
La parziale soccombenza consiglia la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, definitivamente pronunciando in sede di rinvio accoglie parzialmente l'appello relativamente alla parte in cui la sentenza di primo grado ha escluso dalla tassazione l'intero compendio. Dichiara dovuta la TARI, oltre che per le superfici coperte da giudicato interno nella misura stabilita, per la parte fissa relativa alle superfici destinate alla produzione industriale ed a magazzini, escludendo, per queste ultime,
l'assoggettabilità alla quota variabile per gli anni d'imposta 2012 – 2017. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado e del giudizio di legittimità.