Sentenza 21 giugno 1971
Massime • 2
La registrazione consiste nell'annotazione degli Atti e delle trasmissioni di diritti reali nei pubblici registri con le formalita previste dagli artt 3 e 73 del RDL n 3269 del 1923, per cui con l'adempimento di queste e con l'erogazione della imposta in quel momento dovuta, la registrazione deve ritenersi perfezionata e produce i suoi effetti anche se l'entita della imposta pagata sia suscettibile di successive variazioni. Tale principio concerne anche gli Atti sottoposti a condizione sospensiva - quali l'aumento di capitale deliberato dalle societa per azioni, che la legge n 33 del 1949 considera sospensivamente condizionato alla sottoscrizione o alla collocazione del capitale stesso - con la conseguenza che rispetto a tali Atti, la registrazione e unica e si perfeziona con il pagamento della tassa fissa, in quanto la successiva denunzia di avveramento della condizione non attiene al procedimento di registrazione ma soltanto a quello della liquidazione definitiva dell'imposta, e l'omessa e tardiva denunzia nessun altro effetto puo produrre oltre l'applicazione della sopratassa a norma dell'art 102 lett C della legge di registro.*
Se, in tema di Atti sottoposti a condizione sospensiva, la denunzia dell'avveramento della condizione e necessaria, a norma della legge organica sul registro, anche quando esista un beneficio fiscale e si ritenga di non dover corrispondere ulteriori Tributi, tale principio non e applicabile in ordine alla legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n 29, che ha concesso l'agevolazione della registrazione a tassa fissa per gli aumenti di capitali deliberati da societa aventi la Sede sociale nella regione, in quanto fra le condizioni cui, ai sensi dello art 13 di tale legge e subordinata la concessione del suddetto beneficio, non e compresa anche quella relativa alla tempestiva denunzia dell'avvenuta sottoscrizione delle azioni. ( contra 1257'70, mass n 346922).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1971, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1971 |
Testo completo
La registrazione consiste nell'annotazione degli Atti e delle trasmissioni di diritti reali nei pubblici registri con le formalita previste dagli artt 3 e 73 del RDL n 3269 del 1923, per cui con l'adempimento di queste e con l'erogazione della imposta in quel momento dovuta, la registrazione deve ritenersi perfezionata e produce i suoi effetti anche se l'entita della imposta pagata sia suscettibile di successive variazioni. Tale principio concerne anche gli Atti sottoposti a condizione sospensiva - quali l'aumento di capitale deliberato dalle societa per azioni, che la legge n 33 del 1949 considera sospensivamente condizionato alla sottoscrizione o alla collocazione del capitale stesso - con la conseguenza che rispetto a tali Atti, la registrazione e unica e si perfeziona con il pagamento della tassa fissa, in quanto la successiva denunzia di avveramento della condizione non attiene al procedimento di registrazione ma soltanto a quello della liquidazione definitiva dell'imposta, e l'omessa e tardiva denunzia nessun altro effetto puo produrre oltre l'applicazione della sopratassa a norma dell'art 102 lett C della legge di registro.*