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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1206/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18370/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Degli Angeli, 151 00175 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJRJRM001688 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 700/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato, con cui si evidenzia che nel Modello 730 relativo all'anno di imposta 2018 risultavano redditi non dichiarati per euro 5.499,00. Di qui maggiori imposte per euro 467,00 oltre addizionale comunale, sanzioni ed interessi per un importo complessivo finale pari ad oltre mille 98 euro. Si contestava sia il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, sia l'erroneità dei presupposti onde applicare la suddetta misura.
Si costituiva in giudizio l'intimata agenzia fiscale per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni:
1. Sussiste innanzitutto la violazione del principio del contraddittorio in quanto la parte ricorrente, nonostante due esplicite richieste nelle date 2 ottobre 2024 e 25 ottobre 2024, non è mai stata ammessa a rendere conto, nella più opportuna sede procedimentale, circa le ragioni di tale denunziata discrasia;
2. Mancano inoltre i presupposti di fatto onde recuperare a tassazione i suddetti importi dal momento che:
2.1. La ricorrente non ha mai ricevuto la certificazione unica della Società_1 s.r.l., richiamata nel gravato atto di accertamento fiscale, da cui sarebbe scaturito il suddetto recupero a tassazione;
2.2. Gli importi cui si riferisce la suddetta certificazione unica sarebbero stati piuttosto corrisposti dalla ASL di Roma nel 2017, e non da Società_1, per essere poi stati inseriti nella dichiarazione dei redditi del 2017;
2.3. Tale puntuale ricostruzione non è stata adeguatamente contestata dall'intimata agenzia fiscale, e ciò con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c.
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento TJRTJRM001688 in epigrafe indicato.
Condanna l'intimata agenzia fiscale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 800 (ottocento/00), oltre IVA e CPA.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18370/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Degli Angeli, 151 00175 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJRJRM001688 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 700/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato, con cui si evidenzia che nel Modello 730 relativo all'anno di imposta 2018 risultavano redditi non dichiarati per euro 5.499,00. Di qui maggiori imposte per euro 467,00 oltre addizionale comunale, sanzioni ed interessi per un importo complessivo finale pari ad oltre mille 98 euro. Si contestava sia il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, sia l'erroneità dei presupposti onde applicare la suddetta misura.
Si costituiva in giudizio l'intimata agenzia fiscale per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni:
1. Sussiste innanzitutto la violazione del principio del contraddittorio in quanto la parte ricorrente, nonostante due esplicite richieste nelle date 2 ottobre 2024 e 25 ottobre 2024, non è mai stata ammessa a rendere conto, nella più opportuna sede procedimentale, circa le ragioni di tale denunziata discrasia;
2. Mancano inoltre i presupposti di fatto onde recuperare a tassazione i suddetti importi dal momento che:
2.1. La ricorrente non ha mai ricevuto la certificazione unica della Società_1 s.r.l., richiamata nel gravato atto di accertamento fiscale, da cui sarebbe scaturito il suddetto recupero a tassazione;
2.2. Gli importi cui si riferisce la suddetta certificazione unica sarebbero stati piuttosto corrisposti dalla ASL di Roma nel 2017, e non da Società_1, per essere poi stati inseriti nella dichiarazione dei redditi del 2017;
2.3. Tale puntuale ricostruzione non è stata adeguatamente contestata dall'intimata agenzia fiscale, e ciò con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c.
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento TJRTJRM001688 in epigrafe indicato.
Condanna l'intimata agenzia fiscale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 800 (ottocento/00), oltre IVA e CPA.