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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BARI
SECODA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Giulia Parte_4
Giannini che li rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce all'atto di opposizione in primo grado----------------------------------------------appellanti
e
(e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
, domiciliata in Matera presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Anna Laterza che la rappresenta in giudizio per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------appellata NONCHE'
(e, per essa, la Controparte_3 mandataria elettivamente Controparte_4 domiciliata in Capurso (BA) presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palumbo e rappresentata in giudizio dall'avv. Angelo Alberto Martorano------------------
----------------------------------------interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c.
pagina 1 di 4 Oggetto: opposizione a d.i.
Svolgimento del processo
Con sentenza parziale n. 2274/2020 del 20/07/2020 fatta oggetto di riserva di appello, il Tribunale di Bari ha revocato l'opposto d.i. n. 256/2009 nei confronti della fallita . Pt_1 Parte_5
Con successiva sentenza definitiva n. 1385 resa il 12/04/2022, lo stesso
Tribunale ha revocato il predetto d.i. e condannato le altre parti opponenti, in solido tra loro, a versare alla banca opposta la somma di € 135.491,06, oltre interessi, compensando le spese di lite (comprese quelle di ctu) nei limiti di 1/5 dell'intero e condannando gli opponenti a rifondere alla controparte i restanti 4/5.
Con citazione notificata il 13/09/2022, i quattro fidejussori della fallita hanno interposto gravame avverso entrambe le prefate sentenze, chiedendo, in riforma delle stesse, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca integrale del d.i. opposto, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese del Controparte_2 presente giudizio.
È intervenuta volontariamente in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_3 per il tramite della procuratrice speciale Controparte_4 quale cessionaria del credito de quo, facendo proprie tutte le eccezioni e difese già spiegate dalla cedente CP_1
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 9/05/2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 4/04/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 9/05/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. pagina 2 di 4 Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e
Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n.
31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
13/09/2022 da Parte_1 Parte_2 Pt_3 e nei confronti di Pt_3 Parte_4 Controparte_1
(rappresentata da , con l'intervento Controparte_2 volontario di (rappresentata da CP_3 Controparte_4
, avverso le sentenze n. 2274/2020 e n. 1385/2022 emesse dal
[...]
Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BARI
SECODA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Giulia Parte_4
Giannini che li rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce all'atto di opposizione in primo grado----------------------------------------------appellanti
e
(e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
, domiciliata in Matera presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Anna Laterza che la rappresenta in giudizio per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------appellata NONCHE'
(e, per essa, la Controparte_3 mandataria elettivamente Controparte_4 domiciliata in Capurso (BA) presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palumbo e rappresentata in giudizio dall'avv. Angelo Alberto Martorano------------------
----------------------------------------interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c.
pagina 1 di 4 Oggetto: opposizione a d.i.
Svolgimento del processo
Con sentenza parziale n. 2274/2020 del 20/07/2020 fatta oggetto di riserva di appello, il Tribunale di Bari ha revocato l'opposto d.i. n. 256/2009 nei confronti della fallita . Pt_1 Parte_5
Con successiva sentenza definitiva n. 1385 resa il 12/04/2022, lo stesso
Tribunale ha revocato il predetto d.i. e condannato le altre parti opponenti, in solido tra loro, a versare alla banca opposta la somma di € 135.491,06, oltre interessi, compensando le spese di lite (comprese quelle di ctu) nei limiti di 1/5 dell'intero e condannando gli opponenti a rifondere alla controparte i restanti 4/5.
Con citazione notificata il 13/09/2022, i quattro fidejussori della fallita hanno interposto gravame avverso entrambe le prefate sentenze, chiedendo, in riforma delle stesse, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca integrale del d.i. opposto, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese del Controparte_2 presente giudizio.
È intervenuta volontariamente in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_3 per il tramite della procuratrice speciale Controparte_4 quale cessionaria del credito de quo, facendo proprie tutte le eccezioni e difese già spiegate dalla cedente CP_1
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 9/05/2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 4/04/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 9/05/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. pagina 2 di 4 Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e
Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n.
31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
13/09/2022 da Parte_1 Parte_2 Pt_3 e nei confronti di Pt_3 Parte_4 Controparte_1
(rappresentata da , con l'intervento Controparte_2 volontario di (rappresentata da CP_3 Controparte_4
, avverso le sentenze n. 2274/2020 e n. 1385/2022 emesse dal
[...]
Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4