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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/09/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
6504/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6504/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto actio negatoria servitutis vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti dagli avv.ti Giuseppe e Alfonso
Tedeschi presso il cui studio, sito in Sant'Antonio Abate alla via Scafati n. 175, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fornillo n. 177, elettivamente dom.to in Poggiomarino alla Via Ugo Foscolo, n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonietta Bifulco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: condannare il convenuto a demolire, sino al rispetto della distanza di legge dal confine attoreo (10 metri dalle balconate attoree o comunque diversa misura ritenuta di giustizia) le opere realizzate lungo il confine dal 2012 in poi;
condannare il convenuto alla demolizione delle balconate e in ogni caso ad eliminare i gocciolatoi;
condannare il convenuto alla rimozione delle telecamere;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle distanze (perdita di luce, areazione, visuale) e ai disagi e alle molestie patite da determinarsi a mezzo c.t.u.; condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze e di lite. A tal fine premetteva di essere proprietario di immobili siti nel comune di
1 Poggiomarino alla via Fornillo n. 179, riportati al catasto al foglio 14 p.lla 91 e, in particolare, di un fabbricato su più livelli con parete finestrate, ampie balconate e affacci sul lato nord, realizzato circa
40 anni fa;
che il convenuto è proprietario di altro fabbricato per civile abitazione alla via Fornillo con annessa area cortilizia, confinante con i beni dell'istante ed identificato al catasto al foglio 14
p.lla 79 sub 1, acquistato con atto per notaio del 29.09.2010; che il convenuto, a far data dal Per_1
2012, costruiva in sopraelevazione un nuovo manufatto lungo il suo lato sud (nord per l'attore) di circa 4,85 m di lunghezza per una larghezza di 2 m, oltre balconate;
che dopo varie vicende, tra cui anche l'emissione di un'ordinanza di demolizione da parte della P.A., l' , in data 12.04.2018, CP_1 otteneva un permesso a costruire per la realizzazione di un ampliamento al primo piano, su cui già vi era stato il precedente intervento nel 2012, realizzando così un nuovo vano di circa 15 mq di superficie per un'altezza interna dichiarata di circa 3 m e una nuova struttura di altezza superiore rispetto a quella realizzata nel 2012, nonché delle balconate tanto al piano primo quanto al piano sottostante lungo il confine con l'istante e lungo il confine con il viale privato di accesso a tutte le proprietà; che dette opere risultavano violare la distanza di 10 m prevista dal DM n. 1444 del 2.4.1968; che, inoltre,
l' aveva invaso parte del viale di accesso con la realizzazione di gocciolatoi in marmo CP_1 riversando le acque sul viale di accesso in modo molesto e disagevole per coloro che devono percorrerlo, nonché provvedeva all'installazione di telecamere in violazione della privacy.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, formulava le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 08.03.2021, deducendo Controparte_1 che il fabbricato di sua proprietà era stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 53 del
1998, al permesso a costruire n. 73 del 09.07.2012 e alla SCIA prot. 386 del 15.09.2015; specificava di aver presentato, nell'anno 2018, al comune di Poggiomarino la richiesta di permesso a costruire, per un intervento teso alla ristrutturazione edilizia mediante la realizzazione di un vano da adibire a cucina al primo piano per una superficie utile di mq 14,95 per un'altezza di m 3.00, la realizzazione di un balcone al piano primo e un piccolo ampliamento al balcone al piano terra/rialzato, nonché un ampliamento del sottotetto termico di copertura non abitabile;
che l'esecuzione di detti lavori veniva autorizzata con il permesso a costruire n. 4 del 2018 (pratica edilizia prot. 9575 del 12.04.2018) rilasciato dal comune di Poggiomarino;
che le Norme Tecniche di Attuazione del vigente REC consentono - per gli edifici preesistenti- in caso di ristrutturazione, il cosiddetto intervento “una tantum” che consente l'incremento di mq della superficie utile di ogni unità abitativa esclusivamente destinato a servizi igienici e cucine a condizione che i corrispondenti volumi siano armoniosamente inseriti nel contesto e non prospettino su spazi pubblici e che, in particolare, l'art. 60 del REC prevede
“Negli interventi di ristrutturazione edilizia gli incrementi volumetrici "una tantum" destinati a bagni
e cucine, possono derogare al prescritto regime delle distanze, riducendo la distanza tra facciate
2 finestrate a ml 5,00 e tra facciate cieche a ml 3,00”; che, dunque, l'intervento al piano primo era rispettoso della prescritta distanza con le facciate finestrate - pari nel caso di specie a m 5,40.
Con riguardo alla questione del gocciolatoio, deduceva che il viale ove esso insisteva era di sua esclusiva proprietà e che, infine, le telecamere riprendevano unicamente la proprietà del convenuto medesimo senza alcuna violazione della privacy dell'attore.
A sua volta, poi, deduceva che il vano scala esterno del fabbricato dell'attore era stato realizzato in violazione delle distanze, in epoca successiva al preesistente piano terra di proprietà del convenuto, non rispettando quindi la distanza di 10 m dal confine. Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall'attore e, in via riconvenzionale, di disporre la demolizione del vano scala realizzato dall'attore in spregio alle norme in materia di distanze, nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e disposta c.t.u., dopo taluni rinvii necessari per ottenere dal consulente i chiarimenti reiteramenti richiesti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 22.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso e volgendo all'esame del merito delle domande, va accolta la domanda proposta da parte attrice ai punti 1 e 2 delle conclusioni dell'atto di citazione nei limiti di seguito indicati.
Trattasi di domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della costruzione realizzata dal convenuto, domanda che, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di actio negatoria servitutis (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13523 del 12/06/2006).
Orbene, discantandosi dalle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario, si ritiene che sia esistente la dedotta violazione.
Occorre partire dal presupposto che l'art. 57 del Regolamento Edilizio del comune di Poggiomarino prevede che “A) Nelle zone B - B1 - B2 si applicano le norme del D.M. 2/4/68 n. 1444 e precisamente
1) distanza tra facciate prospicienti: pari all'altezza della facciata più alta tra le due prospicienti con un minimo assoluto di m 10,00”. L'art. 58 del medesimo regolamento, rubricato misura delle distanze, testualmente recita: “la misura delle distanze si effettua nei modi che seguono: le distanze tra le fronti prospicienti o da confini sono individuate dalle rette orizzontali giacenti su un piano verticale ortogonale alla fronte in progetto e si misurano nei punti di massima sporgenza della proiezione verticale sul terreno del perimetro delle superfici lorde d'uso dei piani di massima estensione dei fabbricati prospicienti. Nella misura delle distanze prevalgono sempre le distanze minime tra gli
3 elementi che si considerano”. Detta norma, laddove fa riferimento alle “fronti prospicienti” deve essere interpretato nel senso che la lunghezza delle facciate degli edifici dev'essere computata così da escludere solo le sporgenze aventi funzione ornamentale e non anche quelle che prolungando il fronte eccedono detta funzione;
ne consegue che, costituendo le sporgenze dei balconi aggettanti o a sbalzo
(esistenti nella specie) veri e propri corpi di fabbrica, la misurazione delle distanze non può non tener conto di essi. Per detta ragione occorre discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario che, nell'escludere la dedotta violazione delle distanze, ha tenuto conto delle pareti chiuse esterne con tamponatura dei fabbricati con esclusione dell'aggetto dei balconi.
In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in tema di distanze legali fra edifici non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. Ne consegue che l'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Verona, là dove si riferisce alla lunghezza dei "corpi prospicienti" per rapportare le distanze all'altezza massima dei fabbricati, essendo il "corpo di fabbrica" sinonimo di "costruzione" agli effetti dell'art. 873 c.c., che non può essere derogato da norme secondarie, se non per stabilire distanze maggiori dal confine, deve essere interpretato nel senso che la lunghezza delle facciate degli edifici dev'essere computata così da escludere solo le sporgenze aventi funzione ornamentale e non anche quelle che prolungando il fronte eccedono detta funzione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1.2964 del 31/05/2006, Rv. 593831; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5963 del 25/03/2004, Rv. 571526; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 26/01/2005, Rv. 578604 richiamate in motivazione da Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, n.25191). In termini ancor più chiari, si è affermato che “in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 c.c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché il D.M. 2 aprile 1968, art. 9, - applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica17 agosto 1942n. 1150, come modificata dalla L. 6 agosto 1967, n. 765 - stabilisce la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. 10, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte (L. 6 agosto 1967 n. 765, che, con l'art. 17, ha aggiunto alla legge urbanistica17 agosto 1942n. 1150 l'art. 41 quinquies, il cui comma non fa rinvio al D.M. 2 aprile 1968, che all'art.
4 9, n. 2, ha prescritto il predetto limite di mt. 10)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17089 del 27/07/2006,
Rv. 593396). Ancora, “in tema di verifica dell'osservanza delle distanze tra costruzioni devono essere considerate tutte le proiezioni verso l'esterno dell'immobile che, sviluppandosi in continuità con il perimetro dello stesso siano destinate, per struttura e funzione, ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono e che consentano l'affaccio e la veduta in ogni direzione” (cfr. Consiglio di
Stato sez. VI, 10/10/2023, n.8834).
Nella specie, come si evince dalla descrizione dei luoghi contenuta nella c.t.u. e dalle fotografie ad essa allegate, al primo piano dell'edificio del convenuto esiste un balcone ad “L” che affaccia sul cortile interno e sulla stradina privata per la lunghezza di metri 6.78 e di larghezza metri 1.13, dotato di due gocciolatoi;
esso, per la sua conformazione, è volto ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono mediante delle porte finestre, è dotato di parapetto e, circondando l'intero piano, consente un affaccio assai ampio (cfr. foto n. 4 allegata alla c.t.u.); pertanto, va escluso che abbia carattere meramente ornamentale.
Nella fattispecie in esame, analizzando l'elaborato grafico planimetrico piano primo (allegato 4 b depositato dal c.t.u. in data 10.02.2023), si evince che la distanza tra la parete della costruzione realizzata in soprelevazione dal convenuto (vano cucina una tantum) e il vano scala attoreo finestrato
è di 5,36 metri e di 4,05 m dai balconi antistanti del fabbricato attoreo;
la distanza tra il manufatto realizzato al primo piano e il fabbricato attoreo è di 7,42 metri (computando le rispettive sporgenze).
Tale manufatto è pertanto posizionato ad una distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio del comune di Poggiomarino (art. 57) secondo il quale la distanza tra facciate non deve essere inferiore a 10 metri.
Va al riguardo precisato che le distanze tra costruzioni stabilite dai regolamenti edilizi hanno carattere integrativo rispetto alla disciplina dettata dal codice civile - che all' art. 873 cc prevede, al precipuo fine di evitare la formazione di intercapedini dannose, la distanza di 3 metri - sicché la violazione di esse rende fondata la domanda di riduzione in pristino proposta dall'attore ex art. 872, secondo comma, cc..
Non si ritiene che possa, poi, trovare applicazione l'art. 60 del medesimo regolamento (il quale recita:
“Negli interventi di ristrutturazione edilizia gli incrementi volumetrici “una tantum” destinati a bagni
e cucine, possono derogare al prescritto regime delle distanze, riducendo la distanza tra facciate finestrate a ml 5.00 e tra facciate cieche a ml 3.00”). Si osserva che l'art. 9 n. 2 d.m. 2 aprile 1968 n.
1444 prescrive che la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti debba essere di metri 10; la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il decreto ministeriale, in quanto emanato su delega dell'art. 41- quinquies inserito nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, dalla L. 6 agosto
1967, n. 765, art. 17 ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di
5 densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati (v., tra le più recenti, le sentenze 19 novembre 2004 n.
21899, 30 marzo 2006 n. 7563, 11 febbraio 2008 n. 3199).
Né può dirsi che gli interventi realizzati dal convenuto siano stati meri interventi di ristrutturazione, avendo l' edificato un nuovo piano in sopraelevazione rispetto al fabbricato originario. CP_1
Dagli accertamenti espletati, risulta che con permesso a costruire n. 73/2012 del 9.07.2012, pratica edilizia prot. n. 14869 del 8.05.2012 il convenuto veniva autorizzato a costruire un sottotetto termico sul fabbricato sito via Fornillo n. 177, su particella n. 79 e che, in seguito ad un abbattimento parziale per difformità rispetto al permesso a costruire, il convenuto veniva autorizzato, con permesso a costruire n. 4 del 2019, pratica edilizia prot. n. 9575 del 12.04.2018, a realizzare un ampliamento
“una tantum” al primo piano dell'immobile in precedenza realizzato. Orbene, valutando complessivamente il manufatto realizzato, si ritiene che non si rientri in un'ipotesi di semplice
"ristrutturazione", la quale si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la
"ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima" (Cass. Sez. U, Ordinanza n.21578 del 19/10/2011; Cass. 15041/2018 che ha qualificato come nuova costruzione un edificio che presentava, rispetto a quello preesistente, un lieve incremento della superficie ed un possibile modesto aumento del volume).
Trattandosi, dunque, di manufatto realizzato in sopraelevazione, ciò comporta un aumento di volume e di ingombro ed è per ciò stesso una nuova costruzione;
pertanto, la distanza da rispettare rispetto al vano finestrato dell'attore deve essere pari a 10 metri e, nella specie, non risulta osservata.
Deve pertanto ordinarsi l'arretramento della costruzione con parete cieca (indicata nel grafico 4 b cucina “una tantum” e attualmente posta ad una distanza di 5,36) ad una distanza di metri 10 dalla parete finestrata dell'edificio antistante di proprietà dell'attore. Va, altresì, disposta la demolizione dei balconi al piano primo, posti attualmente ad una distanza, in parte, di metri 4,05 e, in parte, di metri 7,42 (cfr. allegato grafico 4 b) con il fabbricato antistante, in modo da rispettare la distanza di metri 10.
6 Altrettanto fondata è la domanda avente ad oggetto la rimozione dei gocciolatoi.
Indipendentemente da ogni valutazione sulla proprietà del viale, anche a voler ipotizzare che - come allegato dal convenuto - il viale di accesso alle varie proprietà individuali (su cui cade l'acqua proveniente dai gocciolatoi) sia di esclusiva proprietà del convenuto, mentre l'attore vanterebbe solo una servitù di passaggio, la dedotta molestia all'esercizio di detto passaggio è ugualmente meritevole di tutela. Risulta accertato che dal balcone di proprietà dell sporgono due gocciolatoi della CP_1 lunghezza di 12 cm e, a seguito di verifiche effettuate dall'ausiliario nel contraddittorio tra le parti, è emerso che l'acqua proveniente dai gocciolatoi cade oltre la striscia in pavimentazione in cubetti di porfido, invadendo la parte di manto asfaltato su cui ragionevolmente avviene il transito dei proprietari delle rispettive abitazioni ivi presenti (si veda anche foto n. 28 allegata alla c.t.u.).
Dunque, anche ipotizzando l'esistenza di una servitù di passaggio, la caduta dell'acqua - canalizzata tramite i gocciolatoi per cui è causa - è tale da renderne più gravoso l'esercizio; pertanto, si ritiene di dover ordinare al convenuto la rimozione dei gocciolatoi in questione.
Quanto, poi, alla questione delle telecamere, risulta che - quantomeno dal momento in cui il consulente ha effettuato le verifiche demandate - esse inquadrano unicamente la proprietà ; CP_1 pertanto, nulla va disposto sul punto e anche a voler ammettere, come allegato dall'attore, che le telecamere sono state spostate poco prima delle verifiche dell'ausiliario (in proposito risultano allegate ai verbali di accesso del c.t.u. fotografie prodotte dall'attore che ritraggono il convenuto mentre posiziona le suddette telecamere), risulta comunque cessata la materia del contendere non sussistendo più all'attualità la situazione denunciata dall'attore.
Infine, occorre disattendere la domanda di risarcimento del danno, non risultando ravvisabile, nella fattispecie in esame, alcuna allegazione della specifica possibilità di godimento perduta, a causa della costruzione realizzata dal convenuto in violazione delle distanze legali o ancora a causa dell'apposizione dei gocciolatoi.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, ha infatti ribadito che "quando
l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
L'evento di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
pertanto "il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza
7 immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro verso si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale."
Secondo quanto precisato dalla Corte nomofilattica, poi "l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito".
Ne è conseguita l'affermazione del principio di diritto secondo cui "in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza" ( Cass. Sez. U, sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Ben potendo estendere detti principi alla fattispecie in esame, non avendo l'attore allegato alcuna circostanza da cui inferire, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, tanto meno, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, la relativa domanda non potrà che essere disattesa.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale, essa va disattesa.
In particolare, il convenuto ha dedotto che il vano scala esterno al fabbricato dell'attore è stato realizzato in spregio alla prescritta normativa sulle distanze tra gli edifici, chiedendone l'arretramento. Al riguardo, pur avendo il c.t.u. accertato che non risulta rispettata la distanza di metri
10, ogni questione è assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di usucapione formulata dall'attore nelle note depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione, in conseguenza delle difese spiegate dal convenuto.
In particolare, l'attore ha eccepito che il fabbricato di proprietà esiste da quasi 40 anni avendo, Pt_1 dunque, egli usucapito il diritto di mantenerlo nella sua attuale consistenza per il pacifico ampio decorso temporale ben più che ultraventennale rispetto alla data della riconvenzionale.
8 In effetti, dagli accertamenti espletati dall'ausiliario sul punto e, in particolare, dalla lettura della risposta alle osservazioni delle parti contenuta a pag. 13 della prima relazione, risulta che la costruzione del fabbricato dell'attore risale all'anno 1983. Ciò si ricava dall'istanza di condono legge
47/85 (allegata alla memoria ex art. 183 co. II termine c.p.c. di parte attrice) presentata in data
28.03.1986, a cui ha fatto seguito concessione in sanatoria del 15.09.2004 parimenti allegata con la suddetta memoria, nonché dalla perizia giurata alla Pretura di Pompei il 15.05.1987, cronologico n°
1900, a firma del Geom. di Poggiomarino del 3.07.1986. Il fabbricato, in base agli Controparte_2 accertamenti espletati dall'ausiliario, era composto nel suo insieme da piano cantinato con altezza interna di m 2,40, da un piano terra/rialzato composto da un appartamento di tre stanze, cucina, bagno, ripostiglio, corridoio e balconi dai lati nord e sud, di altezza interna di m 3,00, ancora allo stato di rustico;
che il manufatto era ed è composto altresì da un primo piano della stessa altezza e della stessa distribuzione di quello a piano terra;
era ed è formato, inoltre, da un terzo piano composto da lastrico solare di copertura e, a ridosso del vano scala, da un bagno e di un piccolo locale lavanderia di altezza m 2,10.
Dunque, non essendo state rilevate modifiche rispetto alla costruzione terminata nel 1983 e, essendo, dunque, decorso oltre un ventennio dalla realizzazione delle opere (tra cui il vano scala in contestazione), in accoglimento della spiegata eccezione, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Infatti, premesso che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali, nella specie risulta che l'edificio del Pt_1
(comprensivo del vano scala in contestazione) è stato realizzato quantomeno nel 1983; pertanto, essendo l'opera venuta ad esistenza in detta data, senza successive modifiche, deve ritenersi maturata l'usucapione atteso che la domanda è stata proposta solo nell'anno 2021 nell'ambito del presente giudizio.
Dal rigetto della domanda riconvenzionale consegue l'assorbimento dell'ulteriore domanda avanzata dall'attore, volta a conseguire il risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, in ragione del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando i valori minimi per ciascuna fase attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico del convenuto.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto:
- condanna ad arretrare la costruzione con parete cieca (indicata nel grafico Controparte_1
4 b cucina “una tantum” allegato alla c.t.u. depositata in data 10.02.2023 e attualmente posta ad una distanza di 5,36) ad una distanza di metri 10 dalla parete finestrata dell'edificio antistante di proprietà dell'attore;
- condanna a demolire i balconi al piano primo (posti attualmente ad una Controparte_1 distanza, in parte, di metri 4,05 e, in parte, di metri 7,42 come indicato nel grafico 4 b allegato alla c.t.u. depositata il 10.02.2023), in modo da rispettare la distanza di metri 10 dal fabbricato antistante di proprietà dell'attore;
- condanna alla rimozione dei gocciolatoi per cui è causa, raffigurati nella Controparte_1 foto 28 allegata alla c.t.u. depositata il 10.02.2023;
2) dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda avente ad oggetto le telecamere;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore;
4) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in euro 274,30 per spese ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico del convenuto.
Torre Annunziata, 25.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6504/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto actio negatoria servitutis vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti dagli avv.ti Giuseppe e Alfonso
Tedeschi presso il cui studio, sito in Sant'Antonio Abate alla via Scafati n. 175, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fornillo n. 177, elettivamente dom.to in Poggiomarino alla Via Ugo Foscolo, n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonietta Bifulco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: condannare il convenuto a demolire, sino al rispetto della distanza di legge dal confine attoreo (10 metri dalle balconate attoree o comunque diversa misura ritenuta di giustizia) le opere realizzate lungo il confine dal 2012 in poi;
condannare il convenuto alla demolizione delle balconate e in ogni caso ad eliminare i gocciolatoi;
condannare il convenuto alla rimozione delle telecamere;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle distanze (perdita di luce, areazione, visuale) e ai disagi e alle molestie patite da determinarsi a mezzo c.t.u.; condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze e di lite. A tal fine premetteva di essere proprietario di immobili siti nel comune di
1 Poggiomarino alla via Fornillo n. 179, riportati al catasto al foglio 14 p.lla 91 e, in particolare, di un fabbricato su più livelli con parete finestrate, ampie balconate e affacci sul lato nord, realizzato circa
40 anni fa;
che il convenuto è proprietario di altro fabbricato per civile abitazione alla via Fornillo con annessa area cortilizia, confinante con i beni dell'istante ed identificato al catasto al foglio 14
p.lla 79 sub 1, acquistato con atto per notaio del 29.09.2010; che il convenuto, a far data dal Per_1
2012, costruiva in sopraelevazione un nuovo manufatto lungo il suo lato sud (nord per l'attore) di circa 4,85 m di lunghezza per una larghezza di 2 m, oltre balconate;
che dopo varie vicende, tra cui anche l'emissione di un'ordinanza di demolizione da parte della P.A., l' , in data 12.04.2018, CP_1 otteneva un permesso a costruire per la realizzazione di un ampliamento al primo piano, su cui già vi era stato il precedente intervento nel 2012, realizzando così un nuovo vano di circa 15 mq di superficie per un'altezza interna dichiarata di circa 3 m e una nuova struttura di altezza superiore rispetto a quella realizzata nel 2012, nonché delle balconate tanto al piano primo quanto al piano sottostante lungo il confine con l'istante e lungo il confine con il viale privato di accesso a tutte le proprietà; che dette opere risultavano violare la distanza di 10 m prevista dal DM n. 1444 del 2.4.1968; che, inoltre,
l' aveva invaso parte del viale di accesso con la realizzazione di gocciolatoi in marmo CP_1 riversando le acque sul viale di accesso in modo molesto e disagevole per coloro che devono percorrerlo, nonché provvedeva all'installazione di telecamere in violazione della privacy.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, formulava le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 08.03.2021, deducendo Controparte_1 che il fabbricato di sua proprietà era stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 53 del
1998, al permesso a costruire n. 73 del 09.07.2012 e alla SCIA prot. 386 del 15.09.2015; specificava di aver presentato, nell'anno 2018, al comune di Poggiomarino la richiesta di permesso a costruire, per un intervento teso alla ristrutturazione edilizia mediante la realizzazione di un vano da adibire a cucina al primo piano per una superficie utile di mq 14,95 per un'altezza di m 3.00, la realizzazione di un balcone al piano primo e un piccolo ampliamento al balcone al piano terra/rialzato, nonché un ampliamento del sottotetto termico di copertura non abitabile;
che l'esecuzione di detti lavori veniva autorizzata con il permesso a costruire n. 4 del 2018 (pratica edilizia prot. 9575 del 12.04.2018) rilasciato dal comune di Poggiomarino;
che le Norme Tecniche di Attuazione del vigente REC consentono - per gli edifici preesistenti- in caso di ristrutturazione, il cosiddetto intervento “una tantum” che consente l'incremento di mq della superficie utile di ogni unità abitativa esclusivamente destinato a servizi igienici e cucine a condizione che i corrispondenti volumi siano armoniosamente inseriti nel contesto e non prospettino su spazi pubblici e che, in particolare, l'art. 60 del REC prevede
“Negli interventi di ristrutturazione edilizia gli incrementi volumetrici "una tantum" destinati a bagni
e cucine, possono derogare al prescritto regime delle distanze, riducendo la distanza tra facciate
2 finestrate a ml 5,00 e tra facciate cieche a ml 3,00”; che, dunque, l'intervento al piano primo era rispettoso della prescritta distanza con le facciate finestrate - pari nel caso di specie a m 5,40.
Con riguardo alla questione del gocciolatoio, deduceva che il viale ove esso insisteva era di sua esclusiva proprietà e che, infine, le telecamere riprendevano unicamente la proprietà del convenuto medesimo senza alcuna violazione della privacy dell'attore.
A sua volta, poi, deduceva che il vano scala esterno del fabbricato dell'attore era stato realizzato in violazione delle distanze, in epoca successiva al preesistente piano terra di proprietà del convenuto, non rispettando quindi la distanza di 10 m dal confine. Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall'attore e, in via riconvenzionale, di disporre la demolizione del vano scala realizzato dall'attore in spregio alle norme in materia di distanze, nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e disposta c.t.u., dopo taluni rinvii necessari per ottenere dal consulente i chiarimenti reiteramenti richiesti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 22.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso e volgendo all'esame del merito delle domande, va accolta la domanda proposta da parte attrice ai punti 1 e 2 delle conclusioni dell'atto di citazione nei limiti di seguito indicati.
Trattasi di domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della costruzione realizzata dal convenuto, domanda che, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di actio negatoria servitutis (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13523 del 12/06/2006).
Orbene, discantandosi dalle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario, si ritiene che sia esistente la dedotta violazione.
Occorre partire dal presupposto che l'art. 57 del Regolamento Edilizio del comune di Poggiomarino prevede che “A) Nelle zone B - B1 - B2 si applicano le norme del D.M. 2/4/68 n. 1444 e precisamente
1) distanza tra facciate prospicienti: pari all'altezza della facciata più alta tra le due prospicienti con un minimo assoluto di m 10,00”. L'art. 58 del medesimo regolamento, rubricato misura delle distanze, testualmente recita: “la misura delle distanze si effettua nei modi che seguono: le distanze tra le fronti prospicienti o da confini sono individuate dalle rette orizzontali giacenti su un piano verticale ortogonale alla fronte in progetto e si misurano nei punti di massima sporgenza della proiezione verticale sul terreno del perimetro delle superfici lorde d'uso dei piani di massima estensione dei fabbricati prospicienti. Nella misura delle distanze prevalgono sempre le distanze minime tra gli
3 elementi che si considerano”. Detta norma, laddove fa riferimento alle “fronti prospicienti” deve essere interpretato nel senso che la lunghezza delle facciate degli edifici dev'essere computata così da escludere solo le sporgenze aventi funzione ornamentale e non anche quelle che prolungando il fronte eccedono detta funzione;
ne consegue che, costituendo le sporgenze dei balconi aggettanti o a sbalzo
(esistenti nella specie) veri e propri corpi di fabbrica, la misurazione delle distanze non può non tener conto di essi. Per detta ragione occorre discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario che, nell'escludere la dedotta violazione delle distanze, ha tenuto conto delle pareti chiuse esterne con tamponatura dei fabbricati con esclusione dell'aggetto dei balconi.
In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in tema di distanze legali fra edifici non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. Ne consegue che l'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Verona, là dove si riferisce alla lunghezza dei "corpi prospicienti" per rapportare le distanze all'altezza massima dei fabbricati, essendo il "corpo di fabbrica" sinonimo di "costruzione" agli effetti dell'art. 873 c.c., che non può essere derogato da norme secondarie, se non per stabilire distanze maggiori dal confine, deve essere interpretato nel senso che la lunghezza delle facciate degli edifici dev'essere computata così da escludere solo le sporgenze aventi funzione ornamentale e non anche quelle che prolungando il fronte eccedono detta funzione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1.2964 del 31/05/2006, Rv. 593831; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5963 del 25/03/2004, Rv. 571526; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 26/01/2005, Rv. 578604 richiamate in motivazione da Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, n.25191). In termini ancor più chiari, si è affermato che “in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 c.c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché il D.M. 2 aprile 1968, art. 9, - applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica17 agosto 1942n. 1150, come modificata dalla L. 6 agosto 1967, n. 765 - stabilisce la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. 10, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte (L. 6 agosto 1967 n. 765, che, con l'art. 17, ha aggiunto alla legge urbanistica17 agosto 1942n. 1150 l'art. 41 quinquies, il cui comma non fa rinvio al D.M. 2 aprile 1968, che all'art.
4 9, n. 2, ha prescritto il predetto limite di mt. 10)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17089 del 27/07/2006,
Rv. 593396). Ancora, “in tema di verifica dell'osservanza delle distanze tra costruzioni devono essere considerate tutte le proiezioni verso l'esterno dell'immobile che, sviluppandosi in continuità con il perimetro dello stesso siano destinate, per struttura e funzione, ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono e che consentano l'affaccio e la veduta in ogni direzione” (cfr. Consiglio di
Stato sez. VI, 10/10/2023, n.8834).
Nella specie, come si evince dalla descrizione dei luoghi contenuta nella c.t.u. e dalle fotografie ad essa allegate, al primo piano dell'edificio del convenuto esiste un balcone ad “L” che affaccia sul cortile interno e sulla stradina privata per la lunghezza di metri 6.78 e di larghezza metri 1.13, dotato di due gocciolatoi;
esso, per la sua conformazione, è volto ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono mediante delle porte finestre, è dotato di parapetto e, circondando l'intero piano, consente un affaccio assai ampio (cfr. foto n. 4 allegata alla c.t.u.); pertanto, va escluso che abbia carattere meramente ornamentale.
Nella fattispecie in esame, analizzando l'elaborato grafico planimetrico piano primo (allegato 4 b depositato dal c.t.u. in data 10.02.2023), si evince che la distanza tra la parete della costruzione realizzata in soprelevazione dal convenuto (vano cucina una tantum) e il vano scala attoreo finestrato
è di 5,36 metri e di 4,05 m dai balconi antistanti del fabbricato attoreo;
la distanza tra il manufatto realizzato al primo piano e il fabbricato attoreo è di 7,42 metri (computando le rispettive sporgenze).
Tale manufatto è pertanto posizionato ad una distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio del comune di Poggiomarino (art. 57) secondo il quale la distanza tra facciate non deve essere inferiore a 10 metri.
Va al riguardo precisato che le distanze tra costruzioni stabilite dai regolamenti edilizi hanno carattere integrativo rispetto alla disciplina dettata dal codice civile - che all' art. 873 cc prevede, al precipuo fine di evitare la formazione di intercapedini dannose, la distanza di 3 metri - sicché la violazione di esse rende fondata la domanda di riduzione in pristino proposta dall'attore ex art. 872, secondo comma, cc..
Non si ritiene che possa, poi, trovare applicazione l'art. 60 del medesimo regolamento (il quale recita:
“Negli interventi di ristrutturazione edilizia gli incrementi volumetrici “una tantum” destinati a bagni
e cucine, possono derogare al prescritto regime delle distanze, riducendo la distanza tra facciate finestrate a ml 5.00 e tra facciate cieche a ml 3.00”). Si osserva che l'art. 9 n. 2 d.m. 2 aprile 1968 n.
1444 prescrive che la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti debba essere di metri 10; la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il decreto ministeriale, in quanto emanato su delega dell'art. 41- quinquies inserito nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, dalla L. 6 agosto
1967, n. 765, art. 17 ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di
5 densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati (v., tra le più recenti, le sentenze 19 novembre 2004 n.
21899, 30 marzo 2006 n. 7563, 11 febbraio 2008 n. 3199).
Né può dirsi che gli interventi realizzati dal convenuto siano stati meri interventi di ristrutturazione, avendo l' edificato un nuovo piano in sopraelevazione rispetto al fabbricato originario. CP_1
Dagli accertamenti espletati, risulta che con permesso a costruire n. 73/2012 del 9.07.2012, pratica edilizia prot. n. 14869 del 8.05.2012 il convenuto veniva autorizzato a costruire un sottotetto termico sul fabbricato sito via Fornillo n. 177, su particella n. 79 e che, in seguito ad un abbattimento parziale per difformità rispetto al permesso a costruire, il convenuto veniva autorizzato, con permesso a costruire n. 4 del 2019, pratica edilizia prot. n. 9575 del 12.04.2018, a realizzare un ampliamento
“una tantum” al primo piano dell'immobile in precedenza realizzato. Orbene, valutando complessivamente il manufatto realizzato, si ritiene che non si rientri in un'ipotesi di semplice
"ristrutturazione", la quale si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la
"ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima" (Cass. Sez. U, Ordinanza n.21578 del 19/10/2011; Cass. 15041/2018 che ha qualificato come nuova costruzione un edificio che presentava, rispetto a quello preesistente, un lieve incremento della superficie ed un possibile modesto aumento del volume).
Trattandosi, dunque, di manufatto realizzato in sopraelevazione, ciò comporta un aumento di volume e di ingombro ed è per ciò stesso una nuova costruzione;
pertanto, la distanza da rispettare rispetto al vano finestrato dell'attore deve essere pari a 10 metri e, nella specie, non risulta osservata.
Deve pertanto ordinarsi l'arretramento della costruzione con parete cieca (indicata nel grafico 4 b cucina “una tantum” e attualmente posta ad una distanza di 5,36) ad una distanza di metri 10 dalla parete finestrata dell'edificio antistante di proprietà dell'attore. Va, altresì, disposta la demolizione dei balconi al piano primo, posti attualmente ad una distanza, in parte, di metri 4,05 e, in parte, di metri 7,42 (cfr. allegato grafico 4 b) con il fabbricato antistante, in modo da rispettare la distanza di metri 10.
6 Altrettanto fondata è la domanda avente ad oggetto la rimozione dei gocciolatoi.
Indipendentemente da ogni valutazione sulla proprietà del viale, anche a voler ipotizzare che - come allegato dal convenuto - il viale di accesso alle varie proprietà individuali (su cui cade l'acqua proveniente dai gocciolatoi) sia di esclusiva proprietà del convenuto, mentre l'attore vanterebbe solo una servitù di passaggio, la dedotta molestia all'esercizio di detto passaggio è ugualmente meritevole di tutela. Risulta accertato che dal balcone di proprietà dell sporgono due gocciolatoi della CP_1 lunghezza di 12 cm e, a seguito di verifiche effettuate dall'ausiliario nel contraddittorio tra le parti, è emerso che l'acqua proveniente dai gocciolatoi cade oltre la striscia in pavimentazione in cubetti di porfido, invadendo la parte di manto asfaltato su cui ragionevolmente avviene il transito dei proprietari delle rispettive abitazioni ivi presenti (si veda anche foto n. 28 allegata alla c.t.u.).
Dunque, anche ipotizzando l'esistenza di una servitù di passaggio, la caduta dell'acqua - canalizzata tramite i gocciolatoi per cui è causa - è tale da renderne più gravoso l'esercizio; pertanto, si ritiene di dover ordinare al convenuto la rimozione dei gocciolatoi in questione.
Quanto, poi, alla questione delle telecamere, risulta che - quantomeno dal momento in cui il consulente ha effettuato le verifiche demandate - esse inquadrano unicamente la proprietà ; CP_1 pertanto, nulla va disposto sul punto e anche a voler ammettere, come allegato dall'attore, che le telecamere sono state spostate poco prima delle verifiche dell'ausiliario (in proposito risultano allegate ai verbali di accesso del c.t.u. fotografie prodotte dall'attore che ritraggono il convenuto mentre posiziona le suddette telecamere), risulta comunque cessata la materia del contendere non sussistendo più all'attualità la situazione denunciata dall'attore.
Infine, occorre disattendere la domanda di risarcimento del danno, non risultando ravvisabile, nella fattispecie in esame, alcuna allegazione della specifica possibilità di godimento perduta, a causa della costruzione realizzata dal convenuto in violazione delle distanze legali o ancora a causa dell'apposizione dei gocciolatoi.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, ha infatti ribadito che "quando
l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
L'evento di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
pertanto "il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza
7 immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro verso si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale."
Secondo quanto precisato dalla Corte nomofilattica, poi "l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito".
Ne è conseguita l'affermazione del principio di diritto secondo cui "in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza" ( Cass. Sez. U, sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Ben potendo estendere detti principi alla fattispecie in esame, non avendo l'attore allegato alcuna circostanza da cui inferire, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, tanto meno, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, la relativa domanda non potrà che essere disattesa.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale, essa va disattesa.
In particolare, il convenuto ha dedotto che il vano scala esterno al fabbricato dell'attore è stato realizzato in spregio alla prescritta normativa sulle distanze tra gli edifici, chiedendone l'arretramento. Al riguardo, pur avendo il c.t.u. accertato che non risulta rispettata la distanza di metri
10, ogni questione è assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di usucapione formulata dall'attore nelle note depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione, in conseguenza delle difese spiegate dal convenuto.
In particolare, l'attore ha eccepito che il fabbricato di proprietà esiste da quasi 40 anni avendo, Pt_1 dunque, egli usucapito il diritto di mantenerlo nella sua attuale consistenza per il pacifico ampio decorso temporale ben più che ultraventennale rispetto alla data della riconvenzionale.
8 In effetti, dagli accertamenti espletati dall'ausiliario sul punto e, in particolare, dalla lettura della risposta alle osservazioni delle parti contenuta a pag. 13 della prima relazione, risulta che la costruzione del fabbricato dell'attore risale all'anno 1983. Ciò si ricava dall'istanza di condono legge
47/85 (allegata alla memoria ex art. 183 co. II termine c.p.c. di parte attrice) presentata in data
28.03.1986, a cui ha fatto seguito concessione in sanatoria del 15.09.2004 parimenti allegata con la suddetta memoria, nonché dalla perizia giurata alla Pretura di Pompei il 15.05.1987, cronologico n°
1900, a firma del Geom. di Poggiomarino del 3.07.1986. Il fabbricato, in base agli Controparte_2 accertamenti espletati dall'ausiliario, era composto nel suo insieme da piano cantinato con altezza interna di m 2,40, da un piano terra/rialzato composto da un appartamento di tre stanze, cucina, bagno, ripostiglio, corridoio e balconi dai lati nord e sud, di altezza interna di m 3,00, ancora allo stato di rustico;
che il manufatto era ed è composto altresì da un primo piano della stessa altezza e della stessa distribuzione di quello a piano terra;
era ed è formato, inoltre, da un terzo piano composto da lastrico solare di copertura e, a ridosso del vano scala, da un bagno e di un piccolo locale lavanderia di altezza m 2,10.
Dunque, non essendo state rilevate modifiche rispetto alla costruzione terminata nel 1983 e, essendo, dunque, decorso oltre un ventennio dalla realizzazione delle opere (tra cui il vano scala in contestazione), in accoglimento della spiegata eccezione, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Infatti, premesso che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali, nella specie risulta che l'edificio del Pt_1
(comprensivo del vano scala in contestazione) è stato realizzato quantomeno nel 1983; pertanto, essendo l'opera venuta ad esistenza in detta data, senza successive modifiche, deve ritenersi maturata l'usucapione atteso che la domanda è stata proposta solo nell'anno 2021 nell'ambito del presente giudizio.
Dal rigetto della domanda riconvenzionale consegue l'assorbimento dell'ulteriore domanda avanzata dall'attore, volta a conseguire il risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, in ragione del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando i valori minimi per ciascuna fase attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto:
- condanna ad arretrare la costruzione con parete cieca (indicata nel grafico Controparte_1
4 b cucina “una tantum” allegato alla c.t.u. depositata in data 10.02.2023 e attualmente posta ad una distanza di 5,36) ad una distanza di metri 10 dalla parete finestrata dell'edificio antistante di proprietà dell'attore;
- condanna a demolire i balconi al piano primo (posti attualmente ad una Controparte_1 distanza, in parte, di metri 4,05 e, in parte, di metri 7,42 come indicato nel grafico 4 b allegato alla c.t.u. depositata il 10.02.2023), in modo da rispettare la distanza di metri 10 dal fabbricato antistante di proprietà dell'attore;
- condanna alla rimozione dei gocciolatoi per cui è causa, raffigurati nella Controparte_1 foto 28 allegata alla c.t.u. depositata il 10.02.2023;
2) dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda avente ad oggetto le telecamere;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore;
4) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in euro 274,30 per spese ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico del convenuto.
Torre Annunziata, 25.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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