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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. ssa Monica Tarchi Presidente relatore ed estensore dott. ssa Daniela Garufi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 10190/2023 promosso da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
31/07/1972, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Cupido Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze a Via Della
Condotta n.12
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], precedentemente rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gabriele Cerofolini Bandinelli e Patrizia
Scarpi, successivamente dall'avv. Cristina Cassigoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Firenze, Viale Giovanni Milton n. 53,
RESISTENTE
Con l'intervenuto ex lege del PM
1 Avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/02/2025 parte ricorrente ha concluso come da ricorso, con il quale ha chiesto al Tribunale di: “1) affidare in via esclusiva il figlio minore nato a [...]
Firenze in data 17.05.2014 al padre 2) disporre la collocazione Parte_1
prevalente del figlio minore presso il padre cui verrà assegnata la casa Persona_1
familiare posta in Firenze a Via del Ronco Corto n.50 e che provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario del minore;
3) disporre che le visite madre/figlio si svolgano per il tramite dei servizi sociali territoriali, in modalità protette, ipotizzando due pomeriggi la settimana dall'uscita della scuola alle 19,00, salvo poi verificare l'eventualità di aumentare tempi e giorni degli incontri, anche per il periodo extrascolastico, estivo, natalizio e pasquale. Vittoria di spese e competenze professionali in caso di opposizione. Si dichiara che il presente procedimento è esente ex lege dal versamento del contributo unificato. AI FINI ISTRUTTORI Si chiede inoltre fin d'ora l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) D.V.C. “Nel mese di agosto 2022, quando Persona_1
trascorreva il periodo di vacanza al mare in San Vincenzo (LI) con il padre, presso il bagno , avete assistito in data 14.08.2022 alla telefonata ricevuta sul cellulare del Per_2
sig. da parte dei Carabinieri di San Vincenzo (LI); 2) D.V.C. “In Parte_1
occasione della telefonata di cui capitolo n.1), avete sentito parlare in viva Persona_1
voce direttamente al cellulare del sig. e riferire di stare bene e di voler Parte_1 rimanere al mare con il babbo”; 3)-D.V.C. “In data 14.01.2023 vi trovavate presso
l'abitazione di vostro figlio insieme a vostro nipote ed avete Parte_1 Per_1
assistito alla telefonata intercorsa alle ore 15,30 tra il sig. - la sig.ra Parte_1
e ; 4) D.V.C. “Nel file-audio n.1 contenuto nel doc.19) che Controparte_1 Persona_1 le viene fatto ascoltare riconosce la voce della sig.ra ; 5) D.V.C. “In Controparte_1
occasione della telefonata di cui al capitolo 3), ha sentito la sig.ra Controparte_1 rivolgere ad le seguenti frasi: “A me sembra tu sia un gran pezzo di merda come il Per_1
tuo babbo - Lo ridico. Sei un gran pezzo di merda come il tuo babbo perché io ieri stavo male e sto male anche ora ...dopo tutte le cose che faccio per te…vaffanculo…per te posso morire, vero?? - come loro…stronzo come loro…stronzo come loro. Te lo ripeterò Pt_2
2 all'infinito!”; 6) D.V.C. “Terminata la telefonata di cui al capitolo n. 3), si era Per_1
rattristato e mostrava turbamento”; 7) D.V.C. “In data 10.04.2023 vi trovavate presso
l'abitazione in San Vincenzo (LI) insieme al Sig. e al figlio Parte_1 [...]
ed avete assistito alla telefonata intercorsa alle ore 12,46 tra il sig. Per_1 Pt_1
- la sig.ra e;
8) D.V.C. “Nel file-audio n.2
[...] Controparte_1 Persona_1
contenuto nel doc. 19) che le viene fatto ascoltare riconosce la voce della sig.ra
[...]
; 9) D.V.C. “In occasione della telefonata di cui al capitolo 7), ha sentito la sig.ra CP_1 rivolgere ad le seguenti frasi: “Vabbè, però vaffanculo Omar. Controparte_1 Per_1
Veramente. Ti sto dicendo che la mamma è sola da ieri e loro sono lì a fare il solito pranzo.
Vuoi fare il solito pranzo lì oggi con loro? Cazzo però. Ma veramente non ti capisco. Per_1
Quando sei con me dici una cosa quando sei con il tuo babbo ne dici un'altra. Per_3 Per_1
non ti capisco. Abbandoni la mamma così. Non ci vai più te lo dico! - Te lo sto chiedendo a te dipende da te.” – O: “Non so cosa devo fare”; 10) D.V.C. “Terminata la Per_1 telefonata di cui al capitolo 7), si era rattristato e mostrava turbamento”; 11) D.V.C. Per_1
“Fine giugno-inizi luglio 2022, su incarico dell'amministratore del Parte_3
a Via del Ronco Corto n.50, siete intervenuto presso l'abitazione di proprietà del sig. per la riparazione di un tubo condominiale nel bagno di detto Parte_1
appartamento. In detto intervento, durato tre giorni lavorativi, eravate sempre accompagnato dal sig. e ogni volta vi apriva la porta dell'abitazione la Parte_1 sig.ra ”. 12) D.V.C. “Allorquando accompagnate e riprendete dalla scuola Controparte_1
primaria Don Milani di Firenze a Piazza C. Dolci vostra figlia , vedete che vostro Per_4
nipote per due/tre giorni la settimana (da lunedì a mercoledì/giovedì), Persona_1 viene accompagnato a scuola alle 8,30 e ripreso, all'uscita alle 16,30 dalla nonna materna sig.ra 13) D.V.C. “ le ha riferito che pernotta dalla nonna materna Persona_5 Per_1
sig.ra durante la settimana due o tre sere (lunedì-martedì o lunedì-martedì e Persona_5 mercoledì)” Si indicano a testi: Sui capitoli 1) e 2) i coniugi e Parte_4 Parte_5
entrambi residenti in [...]-b; sui capitoli da 3) a
10) e sul cap.13) la sig.ra residente in [...]
Cintoia n.4/c e sui capitoli da 7) a 10) e sul cap. 12) la sig.ra residente in [...]
Firenze a Via del Caravaggio n.29. Sul capitolo 11) il sig. , muratore del Testimone_3
in Firenze a Via del Ronco Corto n.50. Si chiede inoltre l'ammissione di una Parte_3
3 CTU psicologica al fine di valutare le singole capacità e disponibilità genitoriali e le effettive condizioni psicofisiche del minore nel rapporto con l'uno o l'altro genitore.”; sulla parte economica parte ricorrente si è rimessa alla decisione del Tribunale, chiedendo la conferma della previsione dell'onere per la madre di far fronte al 25% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11/02/2025 parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione del 26/08/2024, chiedendo l'accoglimento: “in via preliminare, nella dichiarazione di nullità di tutti gli atti del processo per violazione dell'art. 473 bis. 8 c.p.c., con immediata nomina del Curatore Speciale del Minore e rinnovo nel contraddittorio dello stesso di tutti gli atti del processo compresa la CTU da effettuarsi da parte di Collegio peritale di cui debba far parte anche uno psichiatra e per l'adozione, all'esito della causa, di un decreto di integrale conferma del decreto della Corte di Appello di Firenze del 2018 con conferma di un provvedimento di affido condiviso, con collocazione del minore presso la madre e assegnazione a questa della casa familiare con ampia frequentazione del minore con entrambi i genitori, come previsto in detto decreto e relativo calendario, e possibilità di ampia frequentazione del bambino anche con la nonna materna, con condanna del padre a versare alla madre i 2/3 delle spese straordinarie da individuarsi tenuto conto del protocollo CNF oltre ad un assegno mensile a titolo di contributo di mantenimento del bambino da stabilirsi nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale.
Vinte le spese”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 473 bis. 29 e 473 bis.40 e ss. c.p.c. Pt_1
ha chiesto la modifica del decreto n. 91/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in
[...]
data 9/01/2018, come parzialmente modificato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di
Firenze con decreto n.1447/2018 del 30/07/2018, che ha previsto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori ed il suo collocamento presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
in particolare, il ha chiesto al Tribunale di Per_1
disporre l'affidamento esclusivo del figlio (17.05.2014) in luogo dell'affido Persona_1
4 condiviso, e prevedere la collocazione del minore presso l'abitazione paterna, con conseguente assegnazione a sè, quale genitore collocatario, della ex casa familiare posta in
Firenze in Via del Ronco Corto n.50; nel ricorso, il ricorrente ha rappresentato che: dopo il reclamo avanti la Corte di Appello di Firenze, le parti hanno ripreso la convivenza familiare, cessata a seguito della definitiva rottura del legame sentimentale;
i rapporti padre/figlio sarebbero stati saltuari, a causa degli ostacoli frapposti dalla madre, con la quale non sarebbe mai cessata la pregressa conflittualità, intrattenuta dalla donna anche con i propri genitori;
che l'ex compagna sarebbe sempre stata aggressiva nei propri confronti, tanto da essere stata condannata nell'anno 2023 per il danneggiamento della propria auto, nell'anno 2023 i rapporti tra le parti si sarebbero inaspriti quando la si sarebbe resa CP_1
responsabile di aggressioni verbali nei confronti del figlio, che lo avevano portato a chiedere, dapprima l'intervento dei Servizi Sociali e, successivamente, a presentare il presente ricorso;
ha, quindi, chiesto che il Tribunale, rilevata la condizione di pregiudizio cui versa il figlio minore ne disponga l'affidamento esclusivo a sè, con Per_1
riconoscimento alla madre di un diritto di visita da svolgersi nell'ambito di incontri protetti, da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali territoriali.
2. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in fatto ed in Controparte_1
diritto da controparte, pur riconoscendo di essersi rivolta al figlio, in taluni momenti di rabbia, con toni e parole inadeguati, essendo stata a ciò provocata dal per poter Per_1
registrare tali esternazioni e poter richiedere l'affido esclusivo del figlio con revoca della assegnazione della ex casa familiare alla resistente, reale obiettivo del ricorso;
la CP_1
ha rappresentato che le registrazioni prodotte da controparte riporterebbero solo una parte delle frasi rivolte al figlio e sarebbe stato il a non rispettare quanto previsto dalla Per_1
Corte d'Appello di Firenze nel 2018, né per quanto riguarda le visite, né per quanto riguarda le questioni economiche;
ha, infine, rappresentato di aver più volte proposto al di effettuare un percorso psicologo per superare la conflittualità genitoriale Per_1 nell'interesse del bambino e/o a di intraprendere un percorso di mediazione familiare, ricevendo solo rifiuti;
ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto del ricorso, previa conferma del combinato disposto del decreto del Tribunale di Firenze n. 91/2018 e del decreto della
Corte d'Appello n. 1447/2018; in rito, ha chiesto la nomina di un curatore speciale per il
5 figlio minore i sensi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c e che il Tribunale disponga un percorso Per_1
di mediazione familiare, con il coinvolgimento dei Servizi Sociali, dando la propria disponibilità a percorsi di tipo psicologico e con i Servizi Sociali.
3. L'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio libero delle parti, l'acquisizione di varie relazioni informative presso i Servizi Sociali e l'UFSMIA e l'espletamento di CTU psicologica finalizzata all'accertamento della capacità genitoriale di ambo le parti e alla individuazione del miglior regime di collocamento e frequentazione del minore con entrambi i genitori, affidata al dott. con decreto emesso in data Persona_6
25/07/2024 il Tribunale ha disposto in via provvisoria l'affido esclusivo del figlio l Per_1
padre, con collocamento del minore presso il padre, previsto che la madre possa incontrare il figlio nell'ambito di incontri osservati a cura dei SS.SS, da tenersi nella misura di 2 a settimana di cui uno durante il periodo estivo, per consentire al minore di poter stare al mare assieme ai nonni paterni, ed uno con la nonna materna, come suggerito dal CTU, con facoltà per i Servizi di introdurre un incontro libero con la madre, subordinatamente alla valutazione positiva dell'andamento degli incontri;
contestualmente, il Tribunale ha disposto la revoca dell'assegnazione alla madre della ex casa coniugale, di esclusiva proprietà del con onere per la resistente di rilasciare detto immobile entro gg. 15 Per_1
dalla comunicazione del provvedimento;
infine, ha disposto la presa in carico del minore e della madre da parte dell'UFSMIA per gli opportuni interventi di sostegno psicologico;
sotto il profilo economico, preso atto che il ha dichiarato di volersi fare carico in Per_1
via esclusiva del mantenimento diretto del figlio, ha posto a carico della tenuta per CP_1
legge a contribuire al mantenimento del minore in relazione alle proprie risorse economiche, l'onere di far fronte al 25% delle spese straordinarie necessarie per il figlio e disposto l'assegnazione in via esclusiva al dell'Assegno Unico universale, quale Per_1
genitore collocatario in via prevalente di minore;
sotto il profilo istruttorio, il Tribunale ha disposto un periodo di monitoraggio di sei mesi, a cura del CTU dott. e Per_6
l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei SS.SS. e del Servizio
UFSMIA di riferimento territoriale, fissando udienza per il giorno 11/02/2025 per l'esame nel contraddittorio delle parti della documentazione acquisita;
in quella sede, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato
6 ha posto la causa in decisione, concedendo termini per memorie e repliche, come chiesto dalla resistente.
4. Il presente giudizio ha ad oggetto, come detto, la modifica delle condizioni di collocamento, affidamento e frequentazione tra il minore (giugno 2013) ed i Persona_1
genitori, previste dal decreto n. 97/2018 emesso dalla Corte d'Appello di Firenze in data
30/07/2018 (sub. doc. 5 all. ricorso); nel ricorso promosso dal il padre ha Per_1
rappresentato la grave situazione in cui verserebbe il bambino alla luce del clima intimidatorio posto in essere dalla madre nei suoi riguardi dopo il pronunciamento della
Corte d'Appello, la quale aveva peraltro stigmatizzato l'alta conflittualità genitoriale, auspicandone espressamente il superamento nel superiore interesse del minore;
il Per_1
ha altresì dedotto che la situazione era precipitata nel mese di aprile 2023, allorquando la aveva posto in essere ai danni del figlio violente aggressioni verbali e CP_1
psicologiche, come riscontrato dai files audio relativi alle telefonate del 14.01.2023 e del
10.04.2023, prodotti dal ricorrente su chiavetta USB,(sub doc. 19 all. ricorso), e debitamente trascritti (v. pagg.
8-10 del ricorso), conversazioni mai disconosciute dalla convenuta, la quale si è limitata a rilevare che le stesse avrebbero costituito una mera reazione alle provocazioni proditoriamente poste in essere dall'uomo.
Come sopra rappresentato, il Tribunale ha svolto (da giugno 2023 ad oggi) una lunga ed articolata attività istruttoria, che si è svolta, oltre che tramite l'interrogatorio libero delle parti, attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica psicologica, seguita da un successivo periodo di monitoraggio della durata di sei mesi, svolta in coordinamento con i
SS.SS. che hanno depositato nel corso dei lavori peritali tre relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare (23.11.2023, 02.07.2024 e 24.01.2025). Parte_6
4. 1) Partendo dall'esame della relazione di CTU redatta dal dott. e depositata in Per_6
data 06.07.2024, occorre innanzitutto evidenziare che alcuna contestazione è stata sollevata dalla resistente all'udienza del 10.07.2024, deputata all'esame nel Controparte_1
contraddittorio delle parti della relazione peritale, in relazione alle risultanze e agli esiti raggiunti dal perito;
né risulta fondata la deduzione della (v. memoria Parte_7
costitutiva di nuovo difensore del 12.08.2024), secondo cui l'indagine peritale sarebbe stata effettuata unicamente “usando le registrazioni prodotte dal ricorrente”, laddove l'attività
7 peritale, integralmente audio-registrate ed iniziata in data 22.03.2024, si è svolta attraverso un calendario di colloqui ed incontri (v. pag. 2 della relazione di CTU a firma dott.
, con i CCTTPP, con la coppia genitoriale, con l'assistente sociale dott.ssa Per_6
con la psicologa dell'UFSMIA dott.ssa con gli insegnanti di con Per_7 Per_8 Per_1
il minore stesso, con la nonna materna, con i Servizi Sociali;
va, altresì, evidenziato che il dott. ha indicato alle pagg. 10 e 11 della relazione peritale la documentazione e gli Per_6
strumenti utilizzati nel corso della propria attività, quali i resoconti degli incontri osservati,
i colloqui clinici delle parti in causa, i colloqui congiunti parti/minore e relative interazioni,
i tests psico – diagnostici somministrati alle parti e al minore.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, all'esito dell'indagine peritale, della lettura dei report relativi agli incontri osservati , delle dichiarazioni rese dalle parti in sede Parte_8
di C.T.U. e di monitoraggio e delle valutazioni testistiche viene in evidenza quanto segue:
- la resistente ha riconosciuto di “aver messo in atto comportamenti Controparte_1 potenzialmente lesivi per il benessere del minore: “telefonate aggressive verso mio figlio (…) gli ho detto cose brutte, l'ho offeso (…) Ho sbagliato. Ho perso il controllo perché decideva arbitrariamente come fare” (v. pag. 12 Relazione CTU);
- il minore ha affermato, nel primo colloquio dinanzi al CTU, che la Persona_1
madre non sta bene e deve essere aiutata (v. pag. 19 Relazione CTU).
- quanto alla personalità della madre, il CTU si è così espresso: “Dalle valutazioni testistiche emergono caratteristiche di personalità degne di attenzione clinica, comunque rilevate durante i colloqui condotti. La sig.ra presenta tratti paranoidi e difficoltà nella gestione delle istanze emotive e nel contenimento comportamentale tali da alterare la lettura della realtà, e che quindi si ripercuotono sovente della crescita del minore” (v. pag. 24 della Relazione CTU);
- quanto alla personalità del padre, il CTU dott. ha rappresentato nelle Per_6
considerazioni conclusive che il padre è sufficientemente adeguato sul piano genitoriale.
Vale la pena evidenziare, peraltro, che all'esito della CTU, il dott. aveva suggerito Per_6
due ipotesi alternative (v pag. 25 Relazione CTU): A) la prima prevedeva l'affido esclusivo del figlio al padre, con collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna, in
8 attesa della necessaria presa in carico della madre da parte dell'UFSMIA, a tutela del minore;
B) la seconda contemplava il mantenimento dell'affido condiviso, ma con conferma del collocamento di presso il padre e con necessità di un periodo di Per_1
monitoraggio del CTU in collaborazione con i Servizi;
intervenuto personalmente all'udienza del 10.07.2024, il dott. ha precisato che la prima ipotesi è Per_6
l'affidamento esclusivo al padre, che dispone delle necessarie caratteristiche e capacità genitoriali, mentre l'ipotesi secondaria di affido condiviso costituiva un “auspicio per implementare le potenzialità di madre della , ma prevedeva necessariamente la CP_1
presa in carico della madre da parte dell'UFSMIA ed un ulteriore monitoraggio sulle relazioni intrafamiliari.
Con decreto provvisorio del 25.07.2024 il Tribunale ha recepito la prima proposta del CTU, ritenendo tale soluzione maggiormente consona alle risultanze processuali e, contestualmente, maggiormente tutelante per l'equilibrio psico-fisico del minore;
pertanto,
è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, il collocamento del minore presso il padre e la previsione di n. 2 incontri osservati settimanali tra madre-figlio ed un incontro osservato con la nonna materna.
4. 2) Dopo il decreto provvisorio del 25.7.2024, l'istruttoria è proseguita con l'espletamento di un periodo semestrale di monitoraggio, affidato al dott. in continuità con le Per_6
operazioni di osservazione delle dinamiche familiari fino a quel momento svolte.
Nella relazione del monitoraggio, depositata in data 31.01.2025, il CTU ha dato conto degli esiti della ulteriore attività di osservazione del nucleo familiare, rappresentata da colloqui con la coppia genitoriale, con il minore, con gli operatori dei servizi e con gli insegnanti di evidenziando quanto segue: Per_1
- “La sig.ra si conferma, purtroppo, incapace di regolare le proprie esternazioni. CP_1
Quest'ultimo aspetto si manifesta anche di fronte al minore e agli operatori preposti ad osservare e valutare gli incontri protetti, come si evince dai report in allegato, quindi deficitaria nella funzione regolativa”;
- “L'educatrice riferisce di aver trovato spesso l'abitazione in condizioni igieniche non ottimali e ha osservato nella madre la stessa difficoltà di contenimento segnalate in corso di CTU. Risulta probabilmente opportuno, al netto del confronto con i SS.SS., ripristinare,
9 appurata l'inefficacia degli interventi posti in essere negli ultimi mesi, gli incontri madre- figlio in ambiente protetto”;
- “L'ultimo incontro ha evidenziato lo stato di fragilità e difficoltà in cui si trova la sig.ra in relazione al ruolo materno che chiede di ricoprire, e sottolineato la mancanza di controllo delle proprie esternazioni”;
- “Non si ravvisano quindi gli elementi minimi per non confermare che la scelta migliore per il benessere di al netto di quanto osservato in CTU prima e nel monitoraggio Per_1 poi, sia l'affidamento esclusivo al padre” che è “il genitore di riferimento per il minore in termini pratici e affettivi”;
- “Rinnovo l'indicazione per la sig.ra come già fatto nel corso dei colloqui, di CP_1
farsi prendere in carico dal Servizio di Salute Mentale Adulti per approfondire gli elementi di impulsività e di disregolazione presenti nei comportamenti osservati e riferiti, che influiscono negativamente sulle capacità relazionali con il figlio . Per_1
All'esito del monitoraggio, il CTU ha, quindi, concluso suggerendo la conferma dell'affidamento esclusivo del minore al padre, del collocamento presso il padre e degli incontri osservati madre/figlio, nelle modalità ritenute opportune dal Servizio Sociale;
quanto, infine, alle condizioni psico-fisiche del minore, al suo rapporto con le figure genitoriali e alle sue esigenze in termini di accudimento e cura, il CTU ha rappresentato che isulta adeguatamente supportato dal genitore di riferimento (padre) e dai Sanitari che Per_1
lo hanno in carico, e che la madre risulta carente in alcune funzioni genitoriali di base, mentre il padre appare sufficientemente adeguato.
4. 3) L'attività peritale si è svolta in parallelo con quella di monitoraggio e supporto svolta dai SS.SS. e dal Servizio UFSMIA i quali hanno provveduto a depositare tre relazioni informative di aggiornamento sul nucleo familiare Parte_6
a) nella prima relazione, depositata in data 23.11.2023, i SS.SS hanno dato atto di aver svolto un colloquio con il padre, un colloquio congiunto con la madre, una visita domiciliare a casa del padre alla presenza dei nonni paterni, una visita domiciliare a casa della madre, due incontri con il minore, un colloquio telefonico con la dott.ssa Persona_9
(pediatra del minore), un colloquio con l'insegnante del minore;
in detta Persona_10
relazione, i Servizi hanno evidenziato la preoccupazione del minore i non far sapere Per_1
10 alla madre le cose che lo stesso riferiva durante il colloquio con lo psicologo (“In più occasioni mi chiede di non riferire alla madre le cose che ha detto durante il Per_1 colloquio” – “manifesta spesso la preoccupazione rispetto all'idea che la mamma possa venire a sapere le cose di cui parla e si sente il dovere e il peso di dover in qualche modo aggiustare i rapporti tra i genitori”); l'abitazione della madre viene descritta come disordinata e piena di suppellettili;
si evidenzia che non emerge la paura del bambino nei confronti del padre, con il quale ha un rapporto sereno e tranquillo;
b) nella seconda relazione di aggiornamento, depositata in data 03.07.2024, i Servizi Sociali hanno rappresentato che il minore ha rinvenuto una maggiore stabilità con il padre, Per_1
che gli incontri con la madre hanno avuto un andamento altalenante e che il bambino risulta rassicurato dalla presenza dell'educatore (“Il minore dal momento del trasferimento a casa del padre sembra aver trovato una certa stabilità e l'organizzazione familiare risulta più rispondente alle sue esigenze di vita. Riferisce di essere contento di vedere la madre e lo rassicura molto la presenza dell'educatore, che possa mediare i momenti di rabbia”: cfr. pag. 3 della Relazione di aggiornamento 03.07.2024 SS.SS.); alla suddetta relazione risulta allegata la relazione redatta della dott.ssa psicologa dell'UFSMIA, nella quale si Per_8
conferma che a trovato una stabilità positiva dopo il collocamento presso il padre e Per_1
che lo stesso risulta sollevato nell'incontrare la madre alla presenza di un educatore;
risulta, altresì, allegata la relazione redatta dalla dott.ssa psicologa dell'UFSMIA, che ha Per_11
visitato il padre, nella quale si evidenzia che “Nel complesso l'esame obiettivo è negativo per patologie psichiatriche e non necessita di presa in carico psichiatrica”, mentre la madre non si è sottoposta alla valutazione psichiatrica come richiesto dal Tribunale.
c) nella terza relazione di aggiornamento sul nucleo familiare depositata Parte_6
in data 24.01.2025, i SS.SS. hanno evidenziato quanto segue:
- “Il servizio scrivente, in ottemperanza al Vostro Decreto n. cronol. 1716/2024 del
31.07.2024 ha continuato ad organizzare gli incontri osservati madre-figlio ed ha attivato incontri osservati fra la nonna materna e il nipote. Gli incontri con la sig.ra nonna Per_5
materna di sono stati organizzati, dopo la presentazione del servizio, presso la sua Per_1
abitazione in via San Bartolo a Cintoia il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 19, alla presenza di un educatore degli Incontri Protetti della Cooperativa “Il Girasole”. Gli incontri sono stati sin dall'inizio molto spontanei, la nonna ha da subito dimostrato di
11 conoscere bene i gusti e le preferenze di generalmente il tempo è trascorso in modo Per_1
partecipato, giocoso e sereno. Gli incontri con la madre si sono svolti solitamente due volte
a settimana dall'uscita di scuola alle ore 19,00. Durante il periodo estivo, nei momenti più caldi sono stati programmati incontri meno frequenti, accorpando le ore, per consentire a di restare più tempo al mare, come da lui richiesto. Dal mese di luglio al mese di Per_1
gennaio sono stati programmati una cinquantina di incontri: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30, luglio;
1, 8, 22, 23 e 29 agosto;
5, 7, 12, 17, 19, 24 e 26 settembre;
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22,
24, 29 e 31 ottobre;
5, 7, 12, 14, 26 e 28 novembre;
3, 5, 10, 12, 17, 19,24, 27, 31 dicembre;
2, 3, 7, 9, 14 e 16 gennaio. Cinque non si sono svolti a causa di problemi di salute o impegni improrogabili della madre e due per malattie di tutti annullati Per_1
dagli adulti informando in anticipo il servizio. In molte occasioni la madre è arrivata in ritardo rispetto all'orario concordato (da 5 a 15 minuti) e l'incontro del 3 gennaio è stato interrotto dall'educatrice dopo una mezz'ora dal suo inizio in quanto si era creato un clima estremamente teso in seguito ad una discussione iniziata il giorno precedente. Gli incontri hanno avuto un andamento altalenante, a periodi piuttosto positivi si sono alternati momenti di tensione”;
- l'abitazione della madre “adeguata negli spazi risulta disordinata e poco pulita, in alcune occasioni ha fatto riferimento al cattivo odore presente nell'appartamento. Gli Per_1
incontri si svolgono prevalentemente a casa, la diade raramente decide di trascorrere del tempo fuori e quando lo fa è solo per brevi periodi. Per questo il tempo che passano insieme è spesso ripetitivo, connotato dalle stesse attività e a si volte creano contrasti o poca interazione. Quasi sempre si dedicano alla visione di film o cartoni animati e in alcune occasioni la fruizione dei contenuti è passiva;
fa merenda, pretendendo Per_1
sempre più o meno gli stessi alimenti, che a volte vengono consumati o ordinati presso dei fast food;
le discussioni che si innescano fra madre e figlio spesso riguardano oggetti presenti a casa che vorrebbe prendere. Come già relazionato risulta evidente il Per_1
legame affettivo nella diade, che si manifesta attraverso la ricerca da parte di entrambi di contatto fisico. La madre riesce a gestire i comportamenti provocatori di nei Per_1
momenti in cui sta bene ed è risposata, mentre non riesce a farlo quando è stanca o già nervosa, in queste occasioni alza il tono della voce ed inizia a mettersi in simmetria con il bambino”;
12 - “L'insegnante del minore racconta che appare piuttosto sereno Persona_10 Per_1
da quando si è trasferito a casa del padre. Il bambino si presenta a scuola sempre curato e con il materiale necessario per seguire le lezioni, inoltre ha fatto buoni progressi sugli apprendimenti da quando, su suggerimento dell'insegnante, è stato inserito dal padre in un gruppo per l'aiuto compiti organizzato dalla parrocchia, dove si reca tutti i venerdì pomeriggio. Riferisce inoltre che a differenza del passato spesso passa del tempo insieme ai compagni e agli amici di scuola dopo le lezioni. Riporta che maturato molto, che Per_1
tende a raccontarle meno cose e che non riporta più il desiderio che i genitori tornino ad abitare insieme. Conclude dicendo che nell'ultimo periodo sembra più distratto, ma Per_1
non riesce a spiegarsi il motivo ti tale cambiamento”;
- “Il sig. grazie anche alla collaborazione dei suoi genitori, appare attento ai Per_1
bisogni del minore e sintonizzato sulle sue esigenze di crescita. Gli incontri con la sig.ra nonna materna del bambino hanno un andamento positivo. Gli incontri con la sig.ra Per_5
hanno un andamento altalenante”. CP_1
I Servizi hanno, quindi, concluso suggerendo “la prosecuzione di incontri osservati fra madre e figlio, preferibilmente presso la sede del servizio Incontri Protetti, per consentire al nucleo di sperimentarsi anche su attività diverse dalle attuali, per ridurre i motivi di contrasto legati ad abitudini a volte disfunzionali, a oggetti presenti in casa e alla casa stessa”; hanno, inoltre, evidenziato l'importanza “per la Sig.ra intraprendere un CP_1 percorso di sostegno che l'aiuti a mantenere un tono dell'umore più stabile, per poi poter valutare l'attivazione di incontri liberi”.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio, all'esito di una attività istruttoria svolta per quasi due anni, valutati gli esiti della CTU e della attività di monitoraggio svolta dal dott. e Per_6
dai SS.SS., sussistano i presupposti per adottare un provvedimento definitivo, tenuto conto che tutti gli accertamenti svolti depongono univocamente per il riconoscimento del ricorrente quale genitore di riferimento per il figlio minore sia in Parte_1 Per_1
termini materiali che affettivi, di tal chè appare opportuno non potrarre ulteriormente l'attività istruttoria, già ampiamente svolta nel biennio, comportante un inutile allungamento dei tempi della decisioni, laddove lo svolgimento di un ulteriore monitoraggio poco potrebbe incidere sul quadro relazionale sopra delineato.
13 Deve, quindi, disporsi in via definitiva, a parziale modifica del decreto emesso dal
Tribunale di Firenze n. 91/2018, come emendato dal decreto emesso dalla Corte di Appello di Firenze n. 1447/2018 del 30/07/2018, l'affido esclusivo del minore Persona_1
(17/05/2014) al ricorrente ed il suo collocamento presso il padre, peraltro Parte_1
già in atto da marzo 2024, apparendo ampiamente riscontrato dalle evidenze processuali che da quando si è spostato a vivere stabilmente presso il padre, il minore ha Per_1
ritrovato una tranquillità ed una serenità adeguate alla sua età e alle sue esigenze di crescita, apparendo nell'interesse del suddetto la definizione del giudizio inde addivenire ad una stabilizzazione delle statuizioni provvisorie in vigore.
Quanto alle censure mosse dalla resistente in caso di conferma dell'affido esclusivo, per violazione da parte del Tribunale del principio di bi-genitorialità, va rilevato che:
1) la ha ammesso in sede di CTU di aver posto in essere comportamenti CP_1
potenzialmente lesivi per il benessere del figlio, sottoponendolo ad una pressione psicologica negativa per la sua serenità e la sua crescita (“…telefonate aggressive verso mio figlio (…) gli ho detto cose brutte, l'ho offeso (…) Ho sbagliato. Ho perso il controllo perché decideva arbitrariamente come fare” (v. pag. 12 Relazione CTU);
2) la non si è sottoposta alla valutazione psichiatrica presso l'UFSMIA, come CP_1
disposto dal Tribunale, diversamente dal ricorrente saltando senza giustificazione Per_1
diversi incontri osservati calendarizzati e concordati con il Servizio Sociale (pag. 5
Relazione Monitoraggio CTU: “ha annullato in varie occasioni gli incontri e non sempre con un congruo anticipo”);
3) nella relazione del 24.01.2025 i SS.SS. hanno dato atto che l'incontro madre-figlio del
03.01.2025 è stato interrotto dall'educatrice dopo una mezz'ora dal suo inizio, “in quanto si era creato un clima estremamente teso in seguito ad una discussione iniziata il giorno prima” (vedasi anche pag. 5 della Relazione di monitoraggio.);
4) la ha continuato a sottovalutare che il figlio sprime paura di stare con la CP_1 Per_1
madre senza l'educatore, ha paura della sua 'rabbia' ed ha chiesto al CTU dott. e Per_6
alla psicologa dott.ssa che la mamma venga aiutata, né ha accolto l'indicazione Per_12 del CTU “di farsi prendere in carico dal Servizio di Salute Mentale Adulti per approfondire gli elementi di impulsività e di disregolazione presenti nei comportamenti osservati e riferiti, che influiscono negativamente sulle capacità relazionali con il figlio
14 ma anche dal Servizio di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, unitamente al sig. Per_1
per un sostegno alla genitorialità” (v. pag. 8 della relazione di monitoraggio Per_1
CTU dott. . Per_6
Ritiene, difatti, il Tribunale che il diritto alla bi- genitorialità non possa prescindere dalla tutela del preminente interesse del minore e dal suo benessere psico-fisico, essendo
“anzitutto un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare, in primis, il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta” (Cass. n. 9691/2022).
Va, inoltre, ribadito, quanto alle capacità genitoriali, che l'indagine peritale ha concluso affermando che “la madre risulta carente più nelle funzioni di base (accudimento morale del figlio, prevenzione ed evitamento dei rischi individuali e ambientali, collaborazione con
l'altro genitore, capacità di confrontarsi positivamente con le figure esterne preposte alla cura) che in quelle specifiche (risposte adeguate alle necessità di sviluppo del minore, per esempio), tuttavia è possibile che tali carenze possano essere recuperate se sarà sostenuta
e presa in carico, giacché è probabile che alcune caratteristiche di personalità possano essere state esacerbate dalla situazione di conflitto e separazione con il sig. Il Per_1
padre risulta sufficientemente adeguato sul piano genitoriale, tuttavia è opportuno che anch'egli sia sostenuto nell'elaborazione della separazione ma soprattutto è auspicabile che migliori nella funzione protettiva (evitando di raccontare a la natura di certi Per_1
conflitti tra i genitori), poiché se su un piano formale accetta la frequentazione con la madre, non sempre è in grado di proteggere dalle sue considerazioni sulla sig.ra Per_1
. CP_1
La CTU svolta dal dott. ha, altresì, riscontrato ”l'atteggiamento aggressivo della Per_6
madre documentato nei file-audio allegati al ricorso (sub doc.19), dalla Controparte_1 cui trascrizione risulta riscontrato che la stessa ha posto in essere, sin dall'anno 2023, comportamenti pregiudizievoli dell'interesse del figlio (offese verbali e minacce), Per_1
che sottopongono il minore ad una pressione psicologica che incide negativamente sulla sua serenità”, nonchè evidenziato la mancata corretta esecuzione del primo provvedimento
15 di regolamentazione dei rapporti tra le parti (decreto del Tribunale di Firenze del
09/01/2018), avendo la “perseguito nel corso del tempo la finalità di ridurre i CP_1 tempi di permanenza del figlio presso il padre e di ostacolare l'accesso alla figura paterna” e operato un indebito e costante “coinvolgimento del minore da parte della madre nel conflitto con l'altro genitore”.
Contestualmente al collocamento del minore presso il padre, va prevista (rectius, confermata) la revoca dell'assegnazione in favore della della ex casa familiare, sita CP_1
in Firenze, via del Ronco Corto n. 50, con onere di rilascio immediato in favore del proprietario (la resistente non ha ancora adempiuto all'obbligo di Parte_1
rilasciare l'immobile disposto con decreto provvisorio in data 25.7.2024).
Quanto al regime di frequentazione tra il figlio e la madre, va previsto che Controparte_1 possa incontrare nell'ambito di incontri osservati, da tenersi a cura dei SS.SS. di Per_1
riferimento nella misura di n. 2 a settimana, con facoltà per i SS.SS. di modificare la durata e il numero in esito alla positiva valutazione del loro andamento e che il minore possa incontrare una volta a settimana la nonna materna nell'ambito di incontri osservati.
Quanto, infine, alle misure di sostegno da prevedere in favore del nucleo familiare auspicata sia dal dott. sia dai SS.SS., va prevista la presa in Parte_6 Per_6
carico di entrambi i genitori per un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, nonché la presa in carico della madre da parte dell'UFSMIA per un opportuno percorso di sostegno psicologico;
in ultimo, va previsto un monitoraggio da parte dei SS.SS., con onere di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e sul minore al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
6. L'assunzione della decisione in via definitiva da parte del Tribunale rende, ovviamente, ultronea l'accoglimento delle prove orali formulate dal resistente.
Quanto all'eccezione di nullità degli atti sollevata dalla resistente, con riferimento alla mancata nomina di un Curatore speciale del minore, ribadita in sede di precisazione di conclusioni, occorre rilevare che tale nomina rientra nella facoltà discrezionale del
Giudicante e che nel caso in esame non si ravvisano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 473 bis 8 c.p.c. per una nomina obbligatoria, tenuto conto che nel corso dell'istruttoria non è stata dedotta né eccepita né rappresentata dai SS.SS. o dal CTU
16 l'inidoneità genitoriale del padre, dovendosi peraltro rilevare come la stessa Corte di
Appello di Firenze, adìta con reclamo dalla abbia recentemente escluso (pag. 5 del CP_1
decreto allegato con Nota di deposito 06.02.2025) nel caso di specie la sussistenza di una ipotesi di nomina del Curatore a pena di nullità degli atti ex art. 473 bis.8 c.p.c..
Va, altresì, evidenziato che la Corte di Appello non ha accolto la tesi della reclamante secondo cui la domanda di affidamento esclusivo del equivarrebbe ad una Per_1
domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, tenuto conto che l'affido esclusivo, chiesto dal col presente ricorso, deve essere disposto ogni Per_1
qualvolta il benessere psico-fisico del minore possa essere minato e pregiudicato da un affidamento condiviso, ma che lo stesso non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, determinando soltanto una diversa distribuzione dell'esercizio della responsabilità che resta in capo ad entrambi i genitori, laddove il genitore non affidatario conserva il diritto/dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole.
Quanto, infine, alla richiesta istruttoria, formulata dalla resistente, di rinnovamento della
CTU ad opera di un “collegio peritale di n. 3 consulenti, almeno uno dei quali con competenze anche di tipo psichiatrico”, la stessa appare genericamente formulata (peraltro, con decreto n. 47/25 del 6/02/2025, la Corte d'Appello di Firenze, adìta in sede di reclamo avverso il decreto provvisorio del 25.07.2024, ha ritenuto tale motivo di impugnazione infondato), dovendosi evidenziare come la non si sia sottoposta alla valutazione CP_1
psichiatrica richiesta dal Tribunale, mentre il è stato visitato il 24.05.2024 presso Per_1
l'UFSMA dalla dott.ssa (v. seconda relazione di aggiornamento Persona_13
depositata dai SS.SS. il 03.07.2024), risultando immune da patologie psichiatriche;
di converso, la presa in carico da parte dell'UFSMIA della resistente risulta essere stata suggerita dal CTU dott. sia nella relazione peritale depositata il 06.07.2024, sia in Per_6
quella di monitoraggio depositata in data 31.01.2025.
7. Quanto agli aspetti economici, occorre procedere ad una disamina comparata delle situazioni reddituali e patrimoniali, non risultano modificate le condizioni di fatto sussistenti all'epoca di adozione del decreto del 25/07/2024, dovendosi osservare che: 1) il percepisce un reddito mensile di e. 2.150,00 (v. DR 2023); è titolare Per_1
dell'immobile sito in Firenze, Via del Ronco Corto n. 50, attualmente occupato dalla
17 e vive in altro immobile preso in affitto per il quale sostiene un canone di CP_1
locazione di e. 600,00 mensili;
2) la lavora part-time come impiegata, percependo CP_1
un reddito mensile netto di circa e. 1200,00 netti (v. DR 2023); vive nella ex casa familiare di proprietà del in attesa di reperire altra soluzione abitativa dopo il rilascio della Per_1
ex casa familiare.
Tanto osservato, e rilevato che, alla luce della disposta conferma del regime di affidamento esclusivo al padre, del collocamento del minore presso il padre e della assenza di pernottamento presso la madre, non si ravvisano motivi per discostarsi da quanto statuito in via provvisoria con il decreto del 25.07.2024, di tal chè va posto a carico di Controparte_1
l'onere di contribuire nella limitata misura del 25% alle spese straordinarie necessarie per il figlio da individuarsi e rimborsarsi secondo i parametri delle Linee Guida CNF del Per_1
2017, tenuto conto del fatto che il ricorrente si è confermato disponibile a far fronte al mantenimento diretto del figlio e che la madre non può essere esonerata dall'obbligo previsto dalla legge di contribuire al mantenimento della prole;
infine, va assegnato l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a quale genitore collocatario Parte_1
esclusivo di figlio minore.
8. In ossequio al principio di soccombenza, va condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite che si liquidano (valutata la complessità media della causa Parte_1
ed applicati i valori minimi dei parametri forensi per le quattro fasi del giudizio) in e.
5.400,00 oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CAP come per legge;
quanto alle spese di CTU e di monitoraggio, liquidate con decreto del 24/04/2025, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza rigettata, assorbita o disattesa, a parziale modifica del decreto n.
91/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 9/01/2018, come modificato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Firenze con decreto n.1447/2018 del 30/07/2018, così provvede:
18 - dispone l'affido esclusivo del minore (17/05/2014) al padre Persona_1 Pt_1
con collocamento dello stesso presso il padre;
[...]
- revoca l'assegnazione in favore di della ex casa coniugale, sita in Controparte_1
Firenze, Via del Ronco Corto n. 50, con onere di restituzione immediata dell'immobile di esclusiva proprietà del Per_1
- dispone che possa incontrare il figlio nell'ambito di incontri Controparte_1 Per_1
osservati, da tenersi a cura dei SS.SS. territorialmente competenti nella misura di n. 2 a settimana, con facoltà per i SS.SS. di modificare la durata e il numero in esito alla positiva valutazione del loro andamento;
- dispone che il minore possa incontrare una volta a settimana la nonna Persona_1 materna nell'ambito di incontri osservati;
- dispone la presa in carico di entrambi i genitori per un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità;
- dispone la presa in carico di da parte dell'UFSMIA di riferimento per un Controparte_1
opportuno percorso di sostegno psicologico;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS.SS. di riferimento, con onere per i Servizi di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al
Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
- rigetta la domanda della resistente di nomina di curatore speciale del minore;
- pone a carico di l'onere di provvedere nella misura del 25% alle spese Controparte_1
straordinarie necessarie per il figlio da individuarsi e rimborsarsi secondo i Per_1
parametri delle Linee Guida CNF del 2017;
- assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1
in e. 5.400,00 oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CAP come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU e di monitoraggio, liquidate con decreto del
24/04/2025, a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e gli avvisi alle Parti, al CTU dott. ai SS.SS. e al Servizio UFSMIA di riferimento. Persona_6
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/04/2025 su relazione della dott,ssa
Monica Tarchi.
19 Il Presidente est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. ssa Monica Tarchi Presidente relatore ed estensore dott. ssa Daniela Garufi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 10190/2023 promosso da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
31/07/1972, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Cupido Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze a Via Della
Condotta n.12
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], precedentemente rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gabriele Cerofolini Bandinelli e Patrizia
Scarpi, successivamente dall'avv. Cristina Cassigoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Firenze, Viale Giovanni Milton n. 53,
RESISTENTE
Con l'intervenuto ex lege del PM
1 Avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/02/2025 parte ricorrente ha concluso come da ricorso, con il quale ha chiesto al Tribunale di: “1) affidare in via esclusiva il figlio minore nato a [...]
Firenze in data 17.05.2014 al padre 2) disporre la collocazione Parte_1
prevalente del figlio minore presso il padre cui verrà assegnata la casa Persona_1
familiare posta in Firenze a Via del Ronco Corto n.50 e che provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario del minore;
3) disporre che le visite madre/figlio si svolgano per il tramite dei servizi sociali territoriali, in modalità protette, ipotizzando due pomeriggi la settimana dall'uscita della scuola alle 19,00, salvo poi verificare l'eventualità di aumentare tempi e giorni degli incontri, anche per il periodo extrascolastico, estivo, natalizio e pasquale. Vittoria di spese e competenze professionali in caso di opposizione. Si dichiara che il presente procedimento è esente ex lege dal versamento del contributo unificato. AI FINI ISTRUTTORI Si chiede inoltre fin d'ora l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) D.V.C. “Nel mese di agosto 2022, quando Persona_1
trascorreva il periodo di vacanza al mare in San Vincenzo (LI) con il padre, presso il bagno , avete assistito in data 14.08.2022 alla telefonata ricevuta sul cellulare del Per_2
sig. da parte dei Carabinieri di San Vincenzo (LI); 2) D.V.C. “In Parte_1
occasione della telefonata di cui capitolo n.1), avete sentito parlare in viva Persona_1
voce direttamente al cellulare del sig. e riferire di stare bene e di voler Parte_1 rimanere al mare con il babbo”; 3)-D.V.C. “In data 14.01.2023 vi trovavate presso
l'abitazione di vostro figlio insieme a vostro nipote ed avete Parte_1 Per_1
assistito alla telefonata intercorsa alle ore 15,30 tra il sig. - la sig.ra Parte_1
e ; 4) D.V.C. “Nel file-audio n.1 contenuto nel doc.19) che Controparte_1 Persona_1 le viene fatto ascoltare riconosce la voce della sig.ra ; 5) D.V.C. “In Controparte_1
occasione della telefonata di cui al capitolo 3), ha sentito la sig.ra Controparte_1 rivolgere ad le seguenti frasi: “A me sembra tu sia un gran pezzo di merda come il Per_1
tuo babbo - Lo ridico. Sei un gran pezzo di merda come il tuo babbo perché io ieri stavo male e sto male anche ora ...dopo tutte le cose che faccio per te…vaffanculo…per te posso morire, vero?? - come loro…stronzo come loro…stronzo come loro. Te lo ripeterò Pt_2
2 all'infinito!”; 6) D.V.C. “Terminata la telefonata di cui al capitolo n. 3), si era Per_1
rattristato e mostrava turbamento”; 7) D.V.C. “In data 10.04.2023 vi trovavate presso
l'abitazione in San Vincenzo (LI) insieme al Sig. e al figlio Parte_1 [...]
ed avete assistito alla telefonata intercorsa alle ore 12,46 tra il sig. Per_1 Pt_1
- la sig.ra e;
8) D.V.C. “Nel file-audio n.2
[...] Controparte_1 Persona_1
contenuto nel doc. 19) che le viene fatto ascoltare riconosce la voce della sig.ra
[...]
; 9) D.V.C. “In occasione della telefonata di cui al capitolo 7), ha sentito la sig.ra CP_1 rivolgere ad le seguenti frasi: “Vabbè, però vaffanculo Omar. Controparte_1 Per_1
Veramente. Ti sto dicendo che la mamma è sola da ieri e loro sono lì a fare il solito pranzo.
Vuoi fare il solito pranzo lì oggi con loro? Cazzo però. Ma veramente non ti capisco. Per_1
Quando sei con me dici una cosa quando sei con il tuo babbo ne dici un'altra. Per_3 Per_1
non ti capisco. Abbandoni la mamma così. Non ci vai più te lo dico! - Te lo sto chiedendo a te dipende da te.” – O: “Non so cosa devo fare”; 10) D.V.C. “Terminata la Per_1 telefonata di cui al capitolo 7), si era rattristato e mostrava turbamento”; 11) D.V.C. Per_1
“Fine giugno-inizi luglio 2022, su incarico dell'amministratore del Parte_3
a Via del Ronco Corto n.50, siete intervenuto presso l'abitazione di proprietà del sig. per la riparazione di un tubo condominiale nel bagno di detto Parte_1
appartamento. In detto intervento, durato tre giorni lavorativi, eravate sempre accompagnato dal sig. e ogni volta vi apriva la porta dell'abitazione la Parte_1 sig.ra ”. 12) D.V.C. “Allorquando accompagnate e riprendete dalla scuola Controparte_1
primaria Don Milani di Firenze a Piazza C. Dolci vostra figlia , vedete che vostro Per_4
nipote per due/tre giorni la settimana (da lunedì a mercoledì/giovedì), Persona_1 viene accompagnato a scuola alle 8,30 e ripreso, all'uscita alle 16,30 dalla nonna materna sig.ra 13) D.V.C. “ le ha riferito che pernotta dalla nonna materna Persona_5 Per_1
sig.ra durante la settimana due o tre sere (lunedì-martedì o lunedì-martedì e Persona_5 mercoledì)” Si indicano a testi: Sui capitoli 1) e 2) i coniugi e Parte_4 Parte_5
entrambi residenti in [...]-b; sui capitoli da 3) a
10) e sul cap.13) la sig.ra residente in [...]
Cintoia n.4/c e sui capitoli da 7) a 10) e sul cap. 12) la sig.ra residente in [...]
Firenze a Via del Caravaggio n.29. Sul capitolo 11) il sig. , muratore del Testimone_3
in Firenze a Via del Ronco Corto n.50. Si chiede inoltre l'ammissione di una Parte_3
3 CTU psicologica al fine di valutare le singole capacità e disponibilità genitoriali e le effettive condizioni psicofisiche del minore nel rapporto con l'uno o l'altro genitore.”; sulla parte economica parte ricorrente si è rimessa alla decisione del Tribunale, chiedendo la conferma della previsione dell'onere per la madre di far fronte al 25% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11/02/2025 parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione del 26/08/2024, chiedendo l'accoglimento: “in via preliminare, nella dichiarazione di nullità di tutti gli atti del processo per violazione dell'art. 473 bis. 8 c.p.c., con immediata nomina del Curatore Speciale del Minore e rinnovo nel contraddittorio dello stesso di tutti gli atti del processo compresa la CTU da effettuarsi da parte di Collegio peritale di cui debba far parte anche uno psichiatra e per l'adozione, all'esito della causa, di un decreto di integrale conferma del decreto della Corte di Appello di Firenze del 2018 con conferma di un provvedimento di affido condiviso, con collocazione del minore presso la madre e assegnazione a questa della casa familiare con ampia frequentazione del minore con entrambi i genitori, come previsto in detto decreto e relativo calendario, e possibilità di ampia frequentazione del bambino anche con la nonna materna, con condanna del padre a versare alla madre i 2/3 delle spese straordinarie da individuarsi tenuto conto del protocollo CNF oltre ad un assegno mensile a titolo di contributo di mantenimento del bambino da stabilirsi nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale.
Vinte le spese”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 473 bis. 29 e 473 bis.40 e ss. c.p.c. Pt_1
ha chiesto la modifica del decreto n. 91/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in
[...]
data 9/01/2018, come parzialmente modificato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di
Firenze con decreto n.1447/2018 del 30/07/2018, che ha previsto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori ed il suo collocamento presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
in particolare, il ha chiesto al Tribunale di Per_1
disporre l'affidamento esclusivo del figlio (17.05.2014) in luogo dell'affido Persona_1
4 condiviso, e prevedere la collocazione del minore presso l'abitazione paterna, con conseguente assegnazione a sè, quale genitore collocatario, della ex casa familiare posta in
Firenze in Via del Ronco Corto n.50; nel ricorso, il ricorrente ha rappresentato che: dopo il reclamo avanti la Corte di Appello di Firenze, le parti hanno ripreso la convivenza familiare, cessata a seguito della definitiva rottura del legame sentimentale;
i rapporti padre/figlio sarebbero stati saltuari, a causa degli ostacoli frapposti dalla madre, con la quale non sarebbe mai cessata la pregressa conflittualità, intrattenuta dalla donna anche con i propri genitori;
che l'ex compagna sarebbe sempre stata aggressiva nei propri confronti, tanto da essere stata condannata nell'anno 2023 per il danneggiamento della propria auto, nell'anno 2023 i rapporti tra le parti si sarebbero inaspriti quando la si sarebbe resa CP_1
responsabile di aggressioni verbali nei confronti del figlio, che lo avevano portato a chiedere, dapprima l'intervento dei Servizi Sociali e, successivamente, a presentare il presente ricorso;
ha, quindi, chiesto che il Tribunale, rilevata la condizione di pregiudizio cui versa il figlio minore ne disponga l'affidamento esclusivo a sè, con Per_1
riconoscimento alla madre di un diritto di visita da svolgersi nell'ambito di incontri protetti, da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali territoriali.
2. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in fatto ed in Controparte_1
diritto da controparte, pur riconoscendo di essersi rivolta al figlio, in taluni momenti di rabbia, con toni e parole inadeguati, essendo stata a ciò provocata dal per poter Per_1
registrare tali esternazioni e poter richiedere l'affido esclusivo del figlio con revoca della assegnazione della ex casa familiare alla resistente, reale obiettivo del ricorso;
la CP_1
ha rappresentato che le registrazioni prodotte da controparte riporterebbero solo una parte delle frasi rivolte al figlio e sarebbe stato il a non rispettare quanto previsto dalla Per_1
Corte d'Appello di Firenze nel 2018, né per quanto riguarda le visite, né per quanto riguarda le questioni economiche;
ha, infine, rappresentato di aver più volte proposto al di effettuare un percorso psicologo per superare la conflittualità genitoriale Per_1 nell'interesse del bambino e/o a di intraprendere un percorso di mediazione familiare, ricevendo solo rifiuti;
ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto del ricorso, previa conferma del combinato disposto del decreto del Tribunale di Firenze n. 91/2018 e del decreto della
Corte d'Appello n. 1447/2018; in rito, ha chiesto la nomina di un curatore speciale per il
5 figlio minore i sensi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c e che il Tribunale disponga un percorso Per_1
di mediazione familiare, con il coinvolgimento dei Servizi Sociali, dando la propria disponibilità a percorsi di tipo psicologico e con i Servizi Sociali.
3. L'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio libero delle parti, l'acquisizione di varie relazioni informative presso i Servizi Sociali e l'UFSMIA e l'espletamento di CTU psicologica finalizzata all'accertamento della capacità genitoriale di ambo le parti e alla individuazione del miglior regime di collocamento e frequentazione del minore con entrambi i genitori, affidata al dott. con decreto emesso in data Persona_6
25/07/2024 il Tribunale ha disposto in via provvisoria l'affido esclusivo del figlio l Per_1
padre, con collocamento del minore presso il padre, previsto che la madre possa incontrare il figlio nell'ambito di incontri osservati a cura dei SS.SS, da tenersi nella misura di 2 a settimana di cui uno durante il periodo estivo, per consentire al minore di poter stare al mare assieme ai nonni paterni, ed uno con la nonna materna, come suggerito dal CTU, con facoltà per i Servizi di introdurre un incontro libero con la madre, subordinatamente alla valutazione positiva dell'andamento degli incontri;
contestualmente, il Tribunale ha disposto la revoca dell'assegnazione alla madre della ex casa coniugale, di esclusiva proprietà del con onere per la resistente di rilasciare detto immobile entro gg. 15 Per_1
dalla comunicazione del provvedimento;
infine, ha disposto la presa in carico del minore e della madre da parte dell'UFSMIA per gli opportuni interventi di sostegno psicologico;
sotto il profilo economico, preso atto che il ha dichiarato di volersi fare carico in Per_1
via esclusiva del mantenimento diretto del figlio, ha posto a carico della tenuta per CP_1
legge a contribuire al mantenimento del minore in relazione alle proprie risorse economiche, l'onere di far fronte al 25% delle spese straordinarie necessarie per il figlio e disposto l'assegnazione in via esclusiva al dell'Assegno Unico universale, quale Per_1
genitore collocatario in via prevalente di minore;
sotto il profilo istruttorio, il Tribunale ha disposto un periodo di monitoraggio di sei mesi, a cura del CTU dott. e Per_6
l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei SS.SS. e del Servizio
UFSMIA di riferimento territoriale, fissando udienza per il giorno 11/02/2025 per l'esame nel contraddittorio delle parti della documentazione acquisita;
in quella sede, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato
6 ha posto la causa in decisione, concedendo termini per memorie e repliche, come chiesto dalla resistente.
4. Il presente giudizio ha ad oggetto, come detto, la modifica delle condizioni di collocamento, affidamento e frequentazione tra il minore (giugno 2013) ed i Persona_1
genitori, previste dal decreto n. 97/2018 emesso dalla Corte d'Appello di Firenze in data
30/07/2018 (sub. doc. 5 all. ricorso); nel ricorso promosso dal il padre ha Per_1
rappresentato la grave situazione in cui verserebbe il bambino alla luce del clima intimidatorio posto in essere dalla madre nei suoi riguardi dopo il pronunciamento della
Corte d'Appello, la quale aveva peraltro stigmatizzato l'alta conflittualità genitoriale, auspicandone espressamente il superamento nel superiore interesse del minore;
il Per_1
ha altresì dedotto che la situazione era precipitata nel mese di aprile 2023, allorquando la aveva posto in essere ai danni del figlio violente aggressioni verbali e CP_1
psicologiche, come riscontrato dai files audio relativi alle telefonate del 14.01.2023 e del
10.04.2023, prodotti dal ricorrente su chiavetta USB,(sub doc. 19 all. ricorso), e debitamente trascritti (v. pagg.
8-10 del ricorso), conversazioni mai disconosciute dalla convenuta, la quale si è limitata a rilevare che le stesse avrebbero costituito una mera reazione alle provocazioni proditoriamente poste in essere dall'uomo.
Come sopra rappresentato, il Tribunale ha svolto (da giugno 2023 ad oggi) una lunga ed articolata attività istruttoria, che si è svolta, oltre che tramite l'interrogatorio libero delle parti, attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica psicologica, seguita da un successivo periodo di monitoraggio della durata di sei mesi, svolta in coordinamento con i
SS.SS. che hanno depositato nel corso dei lavori peritali tre relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare (23.11.2023, 02.07.2024 e 24.01.2025). Parte_6
4. 1) Partendo dall'esame della relazione di CTU redatta dal dott. e depositata in Per_6
data 06.07.2024, occorre innanzitutto evidenziare che alcuna contestazione è stata sollevata dalla resistente all'udienza del 10.07.2024, deputata all'esame nel Controparte_1
contraddittorio delle parti della relazione peritale, in relazione alle risultanze e agli esiti raggiunti dal perito;
né risulta fondata la deduzione della (v. memoria Parte_7
costitutiva di nuovo difensore del 12.08.2024), secondo cui l'indagine peritale sarebbe stata effettuata unicamente “usando le registrazioni prodotte dal ricorrente”, laddove l'attività
7 peritale, integralmente audio-registrate ed iniziata in data 22.03.2024, si è svolta attraverso un calendario di colloqui ed incontri (v. pag. 2 della relazione di CTU a firma dott.
, con i CCTTPP, con la coppia genitoriale, con l'assistente sociale dott.ssa Per_6
con la psicologa dell'UFSMIA dott.ssa con gli insegnanti di con Per_7 Per_8 Per_1
il minore stesso, con la nonna materna, con i Servizi Sociali;
va, altresì, evidenziato che il dott. ha indicato alle pagg. 10 e 11 della relazione peritale la documentazione e gli Per_6
strumenti utilizzati nel corso della propria attività, quali i resoconti degli incontri osservati,
i colloqui clinici delle parti in causa, i colloqui congiunti parti/minore e relative interazioni,
i tests psico – diagnostici somministrati alle parti e al minore.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, all'esito dell'indagine peritale, della lettura dei report relativi agli incontri osservati , delle dichiarazioni rese dalle parti in sede Parte_8
di C.T.U. e di monitoraggio e delle valutazioni testistiche viene in evidenza quanto segue:
- la resistente ha riconosciuto di “aver messo in atto comportamenti Controparte_1 potenzialmente lesivi per il benessere del minore: “telefonate aggressive verso mio figlio (…) gli ho detto cose brutte, l'ho offeso (…) Ho sbagliato. Ho perso il controllo perché decideva arbitrariamente come fare” (v. pag. 12 Relazione CTU);
- il minore ha affermato, nel primo colloquio dinanzi al CTU, che la Persona_1
madre non sta bene e deve essere aiutata (v. pag. 19 Relazione CTU).
- quanto alla personalità della madre, il CTU si è così espresso: “Dalle valutazioni testistiche emergono caratteristiche di personalità degne di attenzione clinica, comunque rilevate durante i colloqui condotti. La sig.ra presenta tratti paranoidi e difficoltà nella gestione delle istanze emotive e nel contenimento comportamentale tali da alterare la lettura della realtà, e che quindi si ripercuotono sovente della crescita del minore” (v. pag. 24 della Relazione CTU);
- quanto alla personalità del padre, il CTU dott. ha rappresentato nelle Per_6
considerazioni conclusive che il padre è sufficientemente adeguato sul piano genitoriale.
Vale la pena evidenziare, peraltro, che all'esito della CTU, il dott. aveva suggerito Per_6
due ipotesi alternative (v pag. 25 Relazione CTU): A) la prima prevedeva l'affido esclusivo del figlio al padre, con collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna, in
8 attesa della necessaria presa in carico della madre da parte dell'UFSMIA, a tutela del minore;
B) la seconda contemplava il mantenimento dell'affido condiviso, ma con conferma del collocamento di presso il padre e con necessità di un periodo di Per_1
monitoraggio del CTU in collaborazione con i Servizi;
intervenuto personalmente all'udienza del 10.07.2024, il dott. ha precisato che la prima ipotesi è Per_6
l'affidamento esclusivo al padre, che dispone delle necessarie caratteristiche e capacità genitoriali, mentre l'ipotesi secondaria di affido condiviso costituiva un “auspicio per implementare le potenzialità di madre della , ma prevedeva necessariamente la CP_1
presa in carico della madre da parte dell'UFSMIA ed un ulteriore monitoraggio sulle relazioni intrafamiliari.
Con decreto provvisorio del 25.07.2024 il Tribunale ha recepito la prima proposta del CTU, ritenendo tale soluzione maggiormente consona alle risultanze processuali e, contestualmente, maggiormente tutelante per l'equilibrio psico-fisico del minore;
pertanto,
è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, il collocamento del minore presso il padre e la previsione di n. 2 incontri osservati settimanali tra madre-figlio ed un incontro osservato con la nonna materna.
4. 2) Dopo il decreto provvisorio del 25.7.2024, l'istruttoria è proseguita con l'espletamento di un periodo semestrale di monitoraggio, affidato al dott. in continuità con le Per_6
operazioni di osservazione delle dinamiche familiari fino a quel momento svolte.
Nella relazione del monitoraggio, depositata in data 31.01.2025, il CTU ha dato conto degli esiti della ulteriore attività di osservazione del nucleo familiare, rappresentata da colloqui con la coppia genitoriale, con il minore, con gli operatori dei servizi e con gli insegnanti di evidenziando quanto segue: Per_1
- “La sig.ra si conferma, purtroppo, incapace di regolare le proprie esternazioni. CP_1
Quest'ultimo aspetto si manifesta anche di fronte al minore e agli operatori preposti ad osservare e valutare gli incontri protetti, come si evince dai report in allegato, quindi deficitaria nella funzione regolativa”;
- “L'educatrice riferisce di aver trovato spesso l'abitazione in condizioni igieniche non ottimali e ha osservato nella madre la stessa difficoltà di contenimento segnalate in corso di CTU. Risulta probabilmente opportuno, al netto del confronto con i SS.SS., ripristinare,
9 appurata l'inefficacia degli interventi posti in essere negli ultimi mesi, gli incontri madre- figlio in ambiente protetto”;
- “L'ultimo incontro ha evidenziato lo stato di fragilità e difficoltà in cui si trova la sig.ra in relazione al ruolo materno che chiede di ricoprire, e sottolineato la mancanza di controllo delle proprie esternazioni”;
- “Non si ravvisano quindi gli elementi minimi per non confermare che la scelta migliore per il benessere di al netto di quanto osservato in CTU prima e nel monitoraggio Per_1 poi, sia l'affidamento esclusivo al padre” che è “il genitore di riferimento per il minore in termini pratici e affettivi”;
- “Rinnovo l'indicazione per la sig.ra come già fatto nel corso dei colloqui, di CP_1
farsi prendere in carico dal Servizio di Salute Mentale Adulti per approfondire gli elementi di impulsività e di disregolazione presenti nei comportamenti osservati e riferiti, che influiscono negativamente sulle capacità relazionali con il figlio . Per_1
All'esito del monitoraggio, il CTU ha, quindi, concluso suggerendo la conferma dell'affidamento esclusivo del minore al padre, del collocamento presso il padre e degli incontri osservati madre/figlio, nelle modalità ritenute opportune dal Servizio Sociale;
quanto, infine, alle condizioni psico-fisiche del minore, al suo rapporto con le figure genitoriali e alle sue esigenze in termini di accudimento e cura, il CTU ha rappresentato che isulta adeguatamente supportato dal genitore di riferimento (padre) e dai Sanitari che Per_1
lo hanno in carico, e che la madre risulta carente in alcune funzioni genitoriali di base, mentre il padre appare sufficientemente adeguato.
4. 3) L'attività peritale si è svolta in parallelo con quella di monitoraggio e supporto svolta dai SS.SS. e dal Servizio UFSMIA i quali hanno provveduto a depositare tre relazioni informative di aggiornamento sul nucleo familiare Parte_6
a) nella prima relazione, depositata in data 23.11.2023, i SS.SS hanno dato atto di aver svolto un colloquio con il padre, un colloquio congiunto con la madre, una visita domiciliare a casa del padre alla presenza dei nonni paterni, una visita domiciliare a casa della madre, due incontri con il minore, un colloquio telefonico con la dott.ssa Persona_9
(pediatra del minore), un colloquio con l'insegnante del minore;
in detta Persona_10
relazione, i Servizi hanno evidenziato la preoccupazione del minore i non far sapere Per_1
10 alla madre le cose che lo stesso riferiva durante il colloquio con lo psicologo (“In più occasioni mi chiede di non riferire alla madre le cose che ha detto durante il Per_1 colloquio” – “manifesta spesso la preoccupazione rispetto all'idea che la mamma possa venire a sapere le cose di cui parla e si sente il dovere e il peso di dover in qualche modo aggiustare i rapporti tra i genitori”); l'abitazione della madre viene descritta come disordinata e piena di suppellettili;
si evidenzia che non emerge la paura del bambino nei confronti del padre, con il quale ha un rapporto sereno e tranquillo;
b) nella seconda relazione di aggiornamento, depositata in data 03.07.2024, i Servizi Sociali hanno rappresentato che il minore ha rinvenuto una maggiore stabilità con il padre, Per_1
che gli incontri con la madre hanno avuto un andamento altalenante e che il bambino risulta rassicurato dalla presenza dell'educatore (“Il minore dal momento del trasferimento a casa del padre sembra aver trovato una certa stabilità e l'organizzazione familiare risulta più rispondente alle sue esigenze di vita. Riferisce di essere contento di vedere la madre e lo rassicura molto la presenza dell'educatore, che possa mediare i momenti di rabbia”: cfr. pag. 3 della Relazione di aggiornamento 03.07.2024 SS.SS.); alla suddetta relazione risulta allegata la relazione redatta della dott.ssa psicologa dell'UFSMIA, nella quale si Per_8
conferma che a trovato una stabilità positiva dopo il collocamento presso il padre e Per_1
che lo stesso risulta sollevato nell'incontrare la madre alla presenza di un educatore;
risulta, altresì, allegata la relazione redatta dalla dott.ssa psicologa dell'UFSMIA, che ha Per_11
visitato il padre, nella quale si evidenzia che “Nel complesso l'esame obiettivo è negativo per patologie psichiatriche e non necessita di presa in carico psichiatrica”, mentre la madre non si è sottoposta alla valutazione psichiatrica come richiesto dal Tribunale.
c) nella terza relazione di aggiornamento sul nucleo familiare depositata Parte_6
in data 24.01.2025, i SS.SS. hanno evidenziato quanto segue:
- “Il servizio scrivente, in ottemperanza al Vostro Decreto n. cronol. 1716/2024 del
31.07.2024 ha continuato ad organizzare gli incontri osservati madre-figlio ed ha attivato incontri osservati fra la nonna materna e il nipote. Gli incontri con la sig.ra nonna Per_5
materna di sono stati organizzati, dopo la presentazione del servizio, presso la sua Per_1
abitazione in via San Bartolo a Cintoia il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 19, alla presenza di un educatore degli Incontri Protetti della Cooperativa “Il Girasole”. Gli incontri sono stati sin dall'inizio molto spontanei, la nonna ha da subito dimostrato di
11 conoscere bene i gusti e le preferenze di generalmente il tempo è trascorso in modo Per_1
partecipato, giocoso e sereno. Gli incontri con la madre si sono svolti solitamente due volte
a settimana dall'uscita di scuola alle ore 19,00. Durante il periodo estivo, nei momenti più caldi sono stati programmati incontri meno frequenti, accorpando le ore, per consentire a di restare più tempo al mare, come da lui richiesto. Dal mese di luglio al mese di Per_1
gennaio sono stati programmati una cinquantina di incontri: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30, luglio;
1, 8, 22, 23 e 29 agosto;
5, 7, 12, 17, 19, 24 e 26 settembre;
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22,
24, 29 e 31 ottobre;
5, 7, 12, 14, 26 e 28 novembre;
3, 5, 10, 12, 17, 19,24, 27, 31 dicembre;
2, 3, 7, 9, 14 e 16 gennaio. Cinque non si sono svolti a causa di problemi di salute o impegni improrogabili della madre e due per malattie di tutti annullati Per_1
dagli adulti informando in anticipo il servizio. In molte occasioni la madre è arrivata in ritardo rispetto all'orario concordato (da 5 a 15 minuti) e l'incontro del 3 gennaio è stato interrotto dall'educatrice dopo una mezz'ora dal suo inizio in quanto si era creato un clima estremamente teso in seguito ad una discussione iniziata il giorno precedente. Gli incontri hanno avuto un andamento altalenante, a periodi piuttosto positivi si sono alternati momenti di tensione”;
- l'abitazione della madre “adeguata negli spazi risulta disordinata e poco pulita, in alcune occasioni ha fatto riferimento al cattivo odore presente nell'appartamento. Gli Per_1
incontri si svolgono prevalentemente a casa, la diade raramente decide di trascorrere del tempo fuori e quando lo fa è solo per brevi periodi. Per questo il tempo che passano insieme è spesso ripetitivo, connotato dalle stesse attività e a si volte creano contrasti o poca interazione. Quasi sempre si dedicano alla visione di film o cartoni animati e in alcune occasioni la fruizione dei contenuti è passiva;
fa merenda, pretendendo Per_1
sempre più o meno gli stessi alimenti, che a volte vengono consumati o ordinati presso dei fast food;
le discussioni che si innescano fra madre e figlio spesso riguardano oggetti presenti a casa che vorrebbe prendere. Come già relazionato risulta evidente il Per_1
legame affettivo nella diade, che si manifesta attraverso la ricerca da parte di entrambi di contatto fisico. La madre riesce a gestire i comportamenti provocatori di nei Per_1
momenti in cui sta bene ed è risposata, mentre non riesce a farlo quando è stanca o già nervosa, in queste occasioni alza il tono della voce ed inizia a mettersi in simmetria con il bambino”;
12 - “L'insegnante del minore racconta che appare piuttosto sereno Persona_10 Per_1
da quando si è trasferito a casa del padre. Il bambino si presenta a scuola sempre curato e con il materiale necessario per seguire le lezioni, inoltre ha fatto buoni progressi sugli apprendimenti da quando, su suggerimento dell'insegnante, è stato inserito dal padre in un gruppo per l'aiuto compiti organizzato dalla parrocchia, dove si reca tutti i venerdì pomeriggio. Riferisce inoltre che a differenza del passato spesso passa del tempo insieme ai compagni e agli amici di scuola dopo le lezioni. Riporta che maturato molto, che Per_1
tende a raccontarle meno cose e che non riporta più il desiderio che i genitori tornino ad abitare insieme. Conclude dicendo che nell'ultimo periodo sembra più distratto, ma Per_1
non riesce a spiegarsi il motivo ti tale cambiamento”;
- “Il sig. grazie anche alla collaborazione dei suoi genitori, appare attento ai Per_1
bisogni del minore e sintonizzato sulle sue esigenze di crescita. Gli incontri con la sig.ra nonna materna del bambino hanno un andamento positivo. Gli incontri con la sig.ra Per_5
hanno un andamento altalenante”. CP_1
I Servizi hanno, quindi, concluso suggerendo “la prosecuzione di incontri osservati fra madre e figlio, preferibilmente presso la sede del servizio Incontri Protetti, per consentire al nucleo di sperimentarsi anche su attività diverse dalle attuali, per ridurre i motivi di contrasto legati ad abitudini a volte disfunzionali, a oggetti presenti in casa e alla casa stessa”; hanno, inoltre, evidenziato l'importanza “per la Sig.ra intraprendere un CP_1 percorso di sostegno che l'aiuti a mantenere un tono dell'umore più stabile, per poi poter valutare l'attivazione di incontri liberi”.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio, all'esito di una attività istruttoria svolta per quasi due anni, valutati gli esiti della CTU e della attività di monitoraggio svolta dal dott. e Per_6
dai SS.SS., sussistano i presupposti per adottare un provvedimento definitivo, tenuto conto che tutti gli accertamenti svolti depongono univocamente per il riconoscimento del ricorrente quale genitore di riferimento per il figlio minore sia in Parte_1 Per_1
termini materiali che affettivi, di tal chè appare opportuno non potrarre ulteriormente l'attività istruttoria, già ampiamente svolta nel biennio, comportante un inutile allungamento dei tempi della decisioni, laddove lo svolgimento di un ulteriore monitoraggio poco potrebbe incidere sul quadro relazionale sopra delineato.
13 Deve, quindi, disporsi in via definitiva, a parziale modifica del decreto emesso dal
Tribunale di Firenze n. 91/2018, come emendato dal decreto emesso dalla Corte di Appello di Firenze n. 1447/2018 del 30/07/2018, l'affido esclusivo del minore Persona_1
(17/05/2014) al ricorrente ed il suo collocamento presso il padre, peraltro Parte_1
già in atto da marzo 2024, apparendo ampiamente riscontrato dalle evidenze processuali che da quando si è spostato a vivere stabilmente presso il padre, il minore ha Per_1
ritrovato una tranquillità ed una serenità adeguate alla sua età e alle sue esigenze di crescita, apparendo nell'interesse del suddetto la definizione del giudizio inde addivenire ad una stabilizzazione delle statuizioni provvisorie in vigore.
Quanto alle censure mosse dalla resistente in caso di conferma dell'affido esclusivo, per violazione da parte del Tribunale del principio di bi-genitorialità, va rilevato che:
1) la ha ammesso in sede di CTU di aver posto in essere comportamenti CP_1
potenzialmente lesivi per il benessere del figlio, sottoponendolo ad una pressione psicologica negativa per la sua serenità e la sua crescita (“…telefonate aggressive verso mio figlio (…) gli ho detto cose brutte, l'ho offeso (…) Ho sbagliato. Ho perso il controllo perché decideva arbitrariamente come fare” (v. pag. 12 Relazione CTU);
2) la non si è sottoposta alla valutazione psichiatrica presso l'UFSMIA, come CP_1
disposto dal Tribunale, diversamente dal ricorrente saltando senza giustificazione Per_1
diversi incontri osservati calendarizzati e concordati con il Servizio Sociale (pag. 5
Relazione Monitoraggio CTU: “ha annullato in varie occasioni gli incontri e non sempre con un congruo anticipo”);
3) nella relazione del 24.01.2025 i SS.SS. hanno dato atto che l'incontro madre-figlio del
03.01.2025 è stato interrotto dall'educatrice dopo una mezz'ora dal suo inizio, “in quanto si era creato un clima estremamente teso in seguito ad una discussione iniziata il giorno prima” (vedasi anche pag. 5 della Relazione di monitoraggio.);
4) la ha continuato a sottovalutare che il figlio sprime paura di stare con la CP_1 Per_1
madre senza l'educatore, ha paura della sua 'rabbia' ed ha chiesto al CTU dott. e Per_6
alla psicologa dott.ssa che la mamma venga aiutata, né ha accolto l'indicazione Per_12 del CTU “di farsi prendere in carico dal Servizio di Salute Mentale Adulti per approfondire gli elementi di impulsività e di disregolazione presenti nei comportamenti osservati e riferiti, che influiscono negativamente sulle capacità relazionali con il figlio
14 ma anche dal Servizio di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, unitamente al sig. Per_1
per un sostegno alla genitorialità” (v. pag. 8 della relazione di monitoraggio Per_1
CTU dott. . Per_6
Ritiene, difatti, il Tribunale che il diritto alla bi- genitorialità non possa prescindere dalla tutela del preminente interesse del minore e dal suo benessere psico-fisico, essendo
“anzitutto un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare, in primis, il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta” (Cass. n. 9691/2022).
Va, inoltre, ribadito, quanto alle capacità genitoriali, che l'indagine peritale ha concluso affermando che “la madre risulta carente più nelle funzioni di base (accudimento morale del figlio, prevenzione ed evitamento dei rischi individuali e ambientali, collaborazione con
l'altro genitore, capacità di confrontarsi positivamente con le figure esterne preposte alla cura) che in quelle specifiche (risposte adeguate alle necessità di sviluppo del minore, per esempio), tuttavia è possibile che tali carenze possano essere recuperate se sarà sostenuta
e presa in carico, giacché è probabile che alcune caratteristiche di personalità possano essere state esacerbate dalla situazione di conflitto e separazione con il sig. Il Per_1
padre risulta sufficientemente adeguato sul piano genitoriale, tuttavia è opportuno che anch'egli sia sostenuto nell'elaborazione della separazione ma soprattutto è auspicabile che migliori nella funzione protettiva (evitando di raccontare a la natura di certi Per_1
conflitti tra i genitori), poiché se su un piano formale accetta la frequentazione con la madre, non sempre è in grado di proteggere dalle sue considerazioni sulla sig.ra Per_1
. CP_1
La CTU svolta dal dott. ha, altresì, riscontrato ”l'atteggiamento aggressivo della Per_6
madre documentato nei file-audio allegati al ricorso (sub doc.19), dalla Controparte_1 cui trascrizione risulta riscontrato che la stessa ha posto in essere, sin dall'anno 2023, comportamenti pregiudizievoli dell'interesse del figlio (offese verbali e minacce), Per_1
che sottopongono il minore ad una pressione psicologica che incide negativamente sulla sua serenità”, nonchè evidenziato la mancata corretta esecuzione del primo provvedimento
15 di regolamentazione dei rapporti tra le parti (decreto del Tribunale di Firenze del
09/01/2018), avendo la “perseguito nel corso del tempo la finalità di ridurre i CP_1 tempi di permanenza del figlio presso il padre e di ostacolare l'accesso alla figura paterna” e operato un indebito e costante “coinvolgimento del minore da parte della madre nel conflitto con l'altro genitore”.
Contestualmente al collocamento del minore presso il padre, va prevista (rectius, confermata) la revoca dell'assegnazione in favore della della ex casa familiare, sita CP_1
in Firenze, via del Ronco Corto n. 50, con onere di rilascio immediato in favore del proprietario (la resistente non ha ancora adempiuto all'obbligo di Parte_1
rilasciare l'immobile disposto con decreto provvisorio in data 25.7.2024).
Quanto al regime di frequentazione tra il figlio e la madre, va previsto che Controparte_1 possa incontrare nell'ambito di incontri osservati, da tenersi a cura dei SS.SS. di Per_1
riferimento nella misura di n. 2 a settimana, con facoltà per i SS.SS. di modificare la durata e il numero in esito alla positiva valutazione del loro andamento e che il minore possa incontrare una volta a settimana la nonna materna nell'ambito di incontri osservati.
Quanto, infine, alle misure di sostegno da prevedere in favore del nucleo familiare auspicata sia dal dott. sia dai SS.SS., va prevista la presa in Parte_6 Per_6
carico di entrambi i genitori per un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, nonché la presa in carico della madre da parte dell'UFSMIA per un opportuno percorso di sostegno psicologico;
in ultimo, va previsto un monitoraggio da parte dei SS.SS., con onere di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e sul minore al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
6. L'assunzione della decisione in via definitiva da parte del Tribunale rende, ovviamente, ultronea l'accoglimento delle prove orali formulate dal resistente.
Quanto all'eccezione di nullità degli atti sollevata dalla resistente, con riferimento alla mancata nomina di un Curatore speciale del minore, ribadita in sede di precisazione di conclusioni, occorre rilevare che tale nomina rientra nella facoltà discrezionale del
Giudicante e che nel caso in esame non si ravvisano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 473 bis 8 c.p.c. per una nomina obbligatoria, tenuto conto che nel corso dell'istruttoria non è stata dedotta né eccepita né rappresentata dai SS.SS. o dal CTU
16 l'inidoneità genitoriale del padre, dovendosi peraltro rilevare come la stessa Corte di
Appello di Firenze, adìta con reclamo dalla abbia recentemente escluso (pag. 5 del CP_1
decreto allegato con Nota di deposito 06.02.2025) nel caso di specie la sussistenza di una ipotesi di nomina del Curatore a pena di nullità degli atti ex art. 473 bis.8 c.p.c..
Va, altresì, evidenziato che la Corte di Appello non ha accolto la tesi della reclamante secondo cui la domanda di affidamento esclusivo del equivarrebbe ad una Per_1
domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, tenuto conto che l'affido esclusivo, chiesto dal col presente ricorso, deve essere disposto ogni Per_1
qualvolta il benessere psico-fisico del minore possa essere minato e pregiudicato da un affidamento condiviso, ma che lo stesso non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, determinando soltanto una diversa distribuzione dell'esercizio della responsabilità che resta in capo ad entrambi i genitori, laddove il genitore non affidatario conserva il diritto/dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole.
Quanto, infine, alla richiesta istruttoria, formulata dalla resistente, di rinnovamento della
CTU ad opera di un “collegio peritale di n. 3 consulenti, almeno uno dei quali con competenze anche di tipo psichiatrico”, la stessa appare genericamente formulata (peraltro, con decreto n. 47/25 del 6/02/2025, la Corte d'Appello di Firenze, adìta in sede di reclamo avverso il decreto provvisorio del 25.07.2024, ha ritenuto tale motivo di impugnazione infondato), dovendosi evidenziare come la non si sia sottoposta alla valutazione CP_1
psichiatrica richiesta dal Tribunale, mentre il è stato visitato il 24.05.2024 presso Per_1
l'UFSMA dalla dott.ssa (v. seconda relazione di aggiornamento Persona_13
depositata dai SS.SS. il 03.07.2024), risultando immune da patologie psichiatriche;
di converso, la presa in carico da parte dell'UFSMIA della resistente risulta essere stata suggerita dal CTU dott. sia nella relazione peritale depositata il 06.07.2024, sia in Per_6
quella di monitoraggio depositata in data 31.01.2025.
7. Quanto agli aspetti economici, occorre procedere ad una disamina comparata delle situazioni reddituali e patrimoniali, non risultano modificate le condizioni di fatto sussistenti all'epoca di adozione del decreto del 25/07/2024, dovendosi osservare che: 1) il percepisce un reddito mensile di e. 2.150,00 (v. DR 2023); è titolare Per_1
dell'immobile sito in Firenze, Via del Ronco Corto n. 50, attualmente occupato dalla
17 e vive in altro immobile preso in affitto per il quale sostiene un canone di CP_1
locazione di e. 600,00 mensili;
2) la lavora part-time come impiegata, percependo CP_1
un reddito mensile netto di circa e. 1200,00 netti (v. DR 2023); vive nella ex casa familiare di proprietà del in attesa di reperire altra soluzione abitativa dopo il rilascio della Per_1
ex casa familiare.
Tanto osservato, e rilevato che, alla luce della disposta conferma del regime di affidamento esclusivo al padre, del collocamento del minore presso il padre e della assenza di pernottamento presso la madre, non si ravvisano motivi per discostarsi da quanto statuito in via provvisoria con il decreto del 25.07.2024, di tal chè va posto a carico di Controparte_1
l'onere di contribuire nella limitata misura del 25% alle spese straordinarie necessarie per il figlio da individuarsi e rimborsarsi secondo i parametri delle Linee Guida CNF del Per_1
2017, tenuto conto del fatto che il ricorrente si è confermato disponibile a far fronte al mantenimento diretto del figlio e che la madre non può essere esonerata dall'obbligo previsto dalla legge di contribuire al mantenimento della prole;
infine, va assegnato l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a quale genitore collocatario Parte_1
esclusivo di figlio minore.
8. In ossequio al principio di soccombenza, va condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite che si liquidano (valutata la complessità media della causa Parte_1
ed applicati i valori minimi dei parametri forensi per le quattro fasi del giudizio) in e.
5.400,00 oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CAP come per legge;
quanto alle spese di CTU e di monitoraggio, liquidate con decreto del 24/04/2025, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza rigettata, assorbita o disattesa, a parziale modifica del decreto n.
91/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 9/01/2018, come modificato in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Firenze con decreto n.1447/2018 del 30/07/2018, così provvede:
18 - dispone l'affido esclusivo del minore (17/05/2014) al padre Persona_1 Pt_1
con collocamento dello stesso presso il padre;
[...]
- revoca l'assegnazione in favore di della ex casa coniugale, sita in Controparte_1
Firenze, Via del Ronco Corto n. 50, con onere di restituzione immediata dell'immobile di esclusiva proprietà del Per_1
- dispone che possa incontrare il figlio nell'ambito di incontri Controparte_1 Per_1
osservati, da tenersi a cura dei SS.SS. territorialmente competenti nella misura di n. 2 a settimana, con facoltà per i SS.SS. di modificare la durata e il numero in esito alla positiva valutazione del loro andamento;
- dispone che il minore possa incontrare una volta a settimana la nonna Persona_1 materna nell'ambito di incontri osservati;
- dispone la presa in carico di entrambi i genitori per un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità;
- dispone la presa in carico di da parte dell'UFSMIA di riferimento per un Controparte_1
opportuno percorso di sostegno psicologico;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS.SS. di riferimento, con onere per i Servizi di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al
Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
- rigetta la domanda della resistente di nomina di curatore speciale del minore;
- pone a carico di l'onere di provvedere nella misura del 25% alle spese Controparte_1
straordinarie necessarie per il figlio da individuarsi e rimborsarsi secondo i Per_1
parametri delle Linee Guida CNF del 2017;
- assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1
in e. 5.400,00 oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CAP come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU e di monitoraggio, liquidate con decreto del
24/04/2025, a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e gli avvisi alle Parti, al CTU dott. ai SS.SS. e al Servizio UFSMIA di riferimento. Persona_6
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/04/2025 su relazione della dott,ssa
Monica Tarchi.
19 Il Presidente est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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