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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5019/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5019 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Barbato, C. F. C.F._2
presso il cui studio in Gricignano di Aversa (CE), alla via D. Alighieri n. C.F._3
9, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 03.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 28.12.2024, i ricorrenti e Parte_1
pagina 1 di 4 , premettevano di aver contratto matrimonio civile in Afragola (NA), il 23.10.2006, in Parte_2
regime di comunione dei beni, in costanza del quale nasceva una figlia, nata a [...] il Per_1
01.10.2009.
Dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 03.04.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 16.01.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Affidare la figlia minore Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- che nella casa coniugale presa in locazione sita in Orta di Atella alla via Bellini, rimarrà a viverci la SI.ra , unitamente alla figlia ed all'altra Parte_1 Persona_2
figlia della SI.ra ; - Quanto alla regolamentazione del diritto di Pt_1 Parte_3
visita il padre potrà vedere e tenere con sé le bambina, nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; nel corso di ciascuna settimana invece, sin da subito, potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00. Durante le vacanze natalizie la bambina trascorrerà le vigilie e Natale e Capodanno ad anni alterni;
così come nelle vacanze
pagina 2 di 4 pasquali ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- il SI.
corrisponderà alla SI.ra a titolo di mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00 ciascuno) il Persona_2
giorno 1 di ogni mese, detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
- il SI. rinuncia alla propria quota del 50% dell'assegno unico in favore della Parte_2
SI.ra - i coniugi dichiarano di null'altro avere da pretendere reciprocamente dal Pt_1
punto di vista patrimoniale;
- i coniugi sin d'ora danno ampio ed incondizionato consenso reciproco al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso C.F._2
come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 72, Parte I –Serie A- Anno 2006);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conSIlio del 03 aprile 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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