TRIB
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/06/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 734/2024 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 18.08.1981 e Controparte_1 C.F._1 Parte_1
(c.f. ) nato alla Spezia il 06.12.1981, entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dagli avv.ti Leonardi e Poggetti e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 10.04.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Fivizzano (MS) il giorno 01.05.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2009, numero 6, parte II, serie C); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 03.03.2013) ed (il 24.07.2015); che in data Per_1 Per_2
12.10.2022 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la loro separazione consensuale;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- La signora rimarrà, insieme ai figli minori, nel domicilio coniugale, di sua Controparte_1 esclusiva proprietà, sito in Via IV Novembre n. 37 Riccò del Golfo di Spezia (SP), mentre il marito si
è già trasferito per lavoro a Roma.
- I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 abitativa e residenza anagrafica presso la madre. I genitori ne cureranno insieme la crescita, l'educazione e l'istruzione e tutte le decisioni di maggior rilievo che li riguardano saranno assunte di comune accordo.
Le parti si obbligano a rispettare gli impegni dei minori ed a condurli alle attività programmate nei periodi in cui li avranno con loro. Il sig. terrà con sé i bambini a fine settimana alterni, dal giovedì all'uscita della scuola fino Pt_1 al lunedì mattina quando li ricondurrà all'istituto scolastico. Il padre inoltre potrà far visita ad ed quando vorrà, previo avviso telefonico alla Per_1 Per_2 signora CP_1
Per quanto riguarda le festività natalizie i bambini staranno con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal giorno 1 al 6 gennaio curando l'alternanza di anno in anno;
analogamente avverrà per le festività pasquali, quando i bambini staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo di quindici giorni anche continuativi. Per tutte le altre festività – religiose e laiche – vigerà il criterio dell'alternanza. - Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per i Pt_1 CP_1 minori, la somma mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche e sportive).
- L'assegno unico relativo ai figli verrà percepito interamente dalla signora genitore CP_1 collocatario.
- Il signor si obbliga a trasferire la proprietà dell'autovettura Fiat Doblò tg. FN756LZ alla Pt_1 signora ed a prestare il proprio consenso alla voltura in capo alla stessa, Controparte_1 esonerando il Conservatore del PRA da ogni responsabilità in ordine alla trascrizione.
- La sig.ra si obbliga a trasferire la proprietà del ciclomotore Vespa 150 tg Controparte_1
BE54392 al sig. ed a prestare il proprio consenso alla voltura in capo allo stesso, Parte_1 esonerando il Conservatore del PRA da ogni responsabilità in ordine alla trascrizione.
- L'autovettura Suzuky Splash tg. EB 169 RX già intestata al sig. rimarrà di Parte_1 esclusiva proprietà dello stesso.
- I coniugi dichiarano infine di aver regolato ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non aver reciprocamente nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 u.c. c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Controparte_1 Parte_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Fivizzano (MS) il giorno 01.05.2009
[...]
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2009, numero 6, parte
II, serie C);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 13.06.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani