Articolo 1891 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1891. Criteri di applicazione delle tabelle A e B 1. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , devono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B.
Nota all'art. 1891:
- Le tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , sono riportate nelle note all'articolo 1883 e all'articolo 1890.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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