Art. 1891. Criteri di applicazione delle tabelle A e B 1. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , devono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B.
Nota all'art. 1891:
- Le tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , sono riportate nelle note all'articolo 1883 e all'articolo 1890.
Nota all'art. 1891:
- Le tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , sono riportate nelle note all'articolo 1883 e all'articolo 1890.