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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA ANDREA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 7 20122 MILANO presso il difensore avv. DE
LUCIA ANDREA
ricorrente contro Co
. C.F. ), CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: pare ricorrente ha così concluso all'udienza del 22.5.2025:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, , a norma degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. nel merito e in via definitiva: accertare che il contratto locazione finanziaria n.
1156511/1, stipulato inter partes in data 27.05.2021, è stato anticipatamente risolto a Co causa del perdurante inadempimento della . nel pagamento dei canoni CP_2 Co convenuti e conseguentemente condannare la . (C.F. – P.I. CP_2
), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentate, Sig. P.IVA_2 [...]
(residente in [...]), con sede CP_3
in Settimo Milanese (MI), Via Thomas Alva Edison n. 213, per il titolo di cui è causa, a procedere al rilascio a favore di del seguente immobile: “In comune Parte_1
pagina 1 di 4 di Settimo Milanese, Via Edison 213, edifico industriale da cielo a terra con pertinenziale cortile di proprietà. Composto da un piano terra e un piano primo, tra loro collegati con scala interna, con locali ad uso laboratorio, ufficio, deposito e servizi al piano terra e locali ad uso deposito al piano primo. L'intero fabbricato è distinto nel Catasto
Fabbricati di detto Comune anche in forza di denunce di variazione presentate all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Milano Territorio in data 29 novembre
2020 protocollo n. MI0330234 e in data 3 dicembre 2020 protocollo n. MI0337600, con intestazione alla parte venditrice, come segue: Foglio 27 – Mappale 20 sub 701 – via
Edison n. 213 – Piano T-1 – categoria C/3 – Classe 4 – Consistenza: 643 metri quadrati
– Superficie catastale: totale 756 mq. – Rendita euro 1.660,41. Confini in corpo con il cortile da nord in senso orario: via Meucci, area pubblica con al di là il Canale Villoresi, mappale 21, via Edison”.
Riservato il diritto dell'esponente di agire in separata sede per il pagamento dei canoni restati insoluti e con vittoria delle spese e competenze di causa.
Con riserva di ogni altro diritto, di ogni ulteriore precisazione, integrazione, produzione e deduzione che apparirà utile in corso di causa a seguito del comportamento processuale della convenuta.
FATTO E DIRITTO Co Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio la . Parte_1 CP_2
per sentire accertare la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria
[...]
immobiliare n. 1156511/1 del 27.05.2021 (doc.3) sottoscritto tra la concedente e la Parte_1
convenuta, per inadempimento di quest'ultima al pagamento dei canoni ed esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto
(doc.6), con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto e al pagamento delle spese.
Co Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la società . alla quale ricorso e CP_2 decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec il 31.1.2025.
All'udienza parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha ribadito le conclusioni precisate nell'atto e richiamato le ragioni in esso illustrate.
Dichiarata la contumacia della convenuta, sulle conclusioni della ricorrente e all'esito della discussione questa giudice si è riservata la decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
pagina 2 di 4 ***
Dai documenti prodotti da parte ricorrente si rileva che:
● l'immobile oggetto del contratto, sito in Settimo Milanese, è stato acquistato da dalla Parte_1
Co società Dama s.r.l. (doc.2) allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società . CP_2 presente all'atto;
[...]
● l'immobile è stato consegnato contestualmente alla conclusione del contratto il 27.5.2021 (doc.4), prevede l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento di 144 canoni mensili oltre ad un maxi canone alla stipula, con facoltà di riscatto o rilascio dell'immobile al termine del periodo;
● nel corso del rapporto l'utilizzatrice si è resa totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni;
● la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 15 delle condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose (art.16 delle condizioni generali di contratto);
● con lettera del 17.10.2024 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (doc.6).
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.Un. n.13533/2001), per effetto dell'intervenuta risoluzione va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio dei beni oggetto di entrambi i contratti.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha smentito né contestato i fatti sopra riportati e documentalmente dimostrati.
La domanda di va pertanto accolta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tabellari minimi per le cause di bassa complessità, esclusi compensi per la fase istruttoria. pagina 3 di 4
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 1156511/1 del 27.05.2021 e
Cont condanna la convenuta al rilascio immediato in favore di del CP_2 Parte_1
seguente immobile:
In comune di Settimo Milanese, Via Edison 213, edifico industriale da cielo a terra con pertinenziale cortile di proprietà. Composto da un piano terra e un piano primo, tra loro collegati con scala interna, con locali ad uso laboratorio, ufficio, deposito e servizi al piano terra e locali ad uso deposito al piano primo. L'intero fabbricato è distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune anche in forza di denunce di variazione presentate all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Milano Territorio in data 29 novembre 2020 protocollo n. MI0330234 e in data 3 dicembre 2020 protocollo n. MI0337600, con intestazione alla parte venditrice, come segue: Foglio 27 – Mappale 20 sub 701 – via Edison n. 213 –
Piano T-1 – categoria C/3 – Classe 4 – Consistenza: 643 metri quadrati – Superficie catastale: totale
756 mq. – Rendita euro 1.660,41. Confini in corpo con il cortile da nord in senso orario: via Meucci, area pubblica con al di là il Canale Villoresi, mappale 21, via Edison come meglio descritto nell'atto di compravendita, libero da persone e cose;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.906,00 per compensi e € 1.686,00 per spese iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva
Milano, 26 maggio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA ANDREA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 7 20122 MILANO presso il difensore avv. DE
LUCIA ANDREA
ricorrente contro Co
. C.F. ), CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: pare ricorrente ha così concluso all'udienza del 22.5.2025:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, , a norma degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. nel merito e in via definitiva: accertare che il contratto locazione finanziaria n.
1156511/1, stipulato inter partes in data 27.05.2021, è stato anticipatamente risolto a Co causa del perdurante inadempimento della . nel pagamento dei canoni CP_2 Co convenuti e conseguentemente condannare la . (C.F. – P.I. CP_2
), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentate, Sig. P.IVA_2 [...]
(residente in [...]), con sede CP_3
in Settimo Milanese (MI), Via Thomas Alva Edison n. 213, per il titolo di cui è causa, a procedere al rilascio a favore di del seguente immobile: “In comune Parte_1
pagina 1 di 4 di Settimo Milanese, Via Edison 213, edifico industriale da cielo a terra con pertinenziale cortile di proprietà. Composto da un piano terra e un piano primo, tra loro collegati con scala interna, con locali ad uso laboratorio, ufficio, deposito e servizi al piano terra e locali ad uso deposito al piano primo. L'intero fabbricato è distinto nel Catasto
Fabbricati di detto Comune anche in forza di denunce di variazione presentate all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Milano Territorio in data 29 novembre
2020 protocollo n. MI0330234 e in data 3 dicembre 2020 protocollo n. MI0337600, con intestazione alla parte venditrice, come segue: Foglio 27 – Mappale 20 sub 701 – via
Edison n. 213 – Piano T-1 – categoria C/3 – Classe 4 – Consistenza: 643 metri quadrati
– Superficie catastale: totale 756 mq. – Rendita euro 1.660,41. Confini in corpo con il cortile da nord in senso orario: via Meucci, area pubblica con al di là il Canale Villoresi, mappale 21, via Edison”.
Riservato il diritto dell'esponente di agire in separata sede per il pagamento dei canoni restati insoluti e con vittoria delle spese e competenze di causa.
Con riserva di ogni altro diritto, di ogni ulteriore precisazione, integrazione, produzione e deduzione che apparirà utile in corso di causa a seguito del comportamento processuale della convenuta.
FATTO E DIRITTO Co Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio la . Parte_1 CP_2
per sentire accertare la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria
[...]
immobiliare n. 1156511/1 del 27.05.2021 (doc.3) sottoscritto tra la concedente e la Parte_1
convenuta, per inadempimento di quest'ultima al pagamento dei canoni ed esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto
(doc.6), con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto e al pagamento delle spese.
Co Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la società . alla quale ricorso e CP_2 decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec il 31.1.2025.
All'udienza parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha ribadito le conclusioni precisate nell'atto e richiamato le ragioni in esso illustrate.
Dichiarata la contumacia della convenuta, sulle conclusioni della ricorrente e all'esito della discussione questa giudice si è riservata la decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
pagina 2 di 4 ***
Dai documenti prodotti da parte ricorrente si rileva che:
● l'immobile oggetto del contratto, sito in Settimo Milanese, è stato acquistato da dalla Parte_1
Co società Dama s.r.l. (doc.2) allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società . CP_2 presente all'atto;
[...]
● l'immobile è stato consegnato contestualmente alla conclusione del contratto il 27.5.2021 (doc.4), prevede l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento di 144 canoni mensili oltre ad un maxi canone alla stipula, con facoltà di riscatto o rilascio dell'immobile al termine del periodo;
● nel corso del rapporto l'utilizzatrice si è resa totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni;
● la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 15 delle condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose (art.16 delle condizioni generali di contratto);
● con lettera del 17.10.2024 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (doc.6).
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.Un. n.13533/2001), per effetto dell'intervenuta risoluzione va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio dei beni oggetto di entrambi i contratti.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha smentito né contestato i fatti sopra riportati e documentalmente dimostrati.
La domanda di va pertanto accolta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tabellari minimi per le cause di bassa complessità, esclusi compensi per la fase istruttoria. pagina 3 di 4
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 1156511/1 del 27.05.2021 e
Cont condanna la convenuta al rilascio immediato in favore di del CP_2 Parte_1
seguente immobile:
In comune di Settimo Milanese, Via Edison 213, edifico industriale da cielo a terra con pertinenziale cortile di proprietà. Composto da un piano terra e un piano primo, tra loro collegati con scala interna, con locali ad uso laboratorio, ufficio, deposito e servizi al piano terra e locali ad uso deposito al piano primo. L'intero fabbricato è distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune anche in forza di denunce di variazione presentate all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Milano Territorio in data 29 novembre 2020 protocollo n. MI0330234 e in data 3 dicembre 2020 protocollo n. MI0337600, con intestazione alla parte venditrice, come segue: Foglio 27 – Mappale 20 sub 701 – via Edison n. 213 –
Piano T-1 – categoria C/3 – Classe 4 – Consistenza: 643 metri quadrati – Superficie catastale: totale
756 mq. – Rendita euro 1.660,41. Confini in corpo con il cortile da nord in senso orario: via Meucci, area pubblica con al di là il Canale Villoresi, mappale 21, via Edison come meglio descritto nell'atto di compravendita, libero da persone e cose;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.906,00 per compensi e € 1.686,00 per spese iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva
Milano, 26 maggio 2025
La giudice
Laura Massari
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