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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO Parte_1 P.IVA_1
CONDELLO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Controparte_1 P.IVA_2
MI
CONCLUSIONI
Per “Nel merito, annullare per tutte le ragioni esposte in ricorso, Parte_1
l'impugnata ordinanza ingiunzione.
In subordine, rideterminarla nel minimo edittale.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per la PROVINCIA DI LECCO: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile ogni contraria domanda, istanza e deduzione disattese:
NEL MERITO: RIGETTARE l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni illustrate in parte narrativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981 Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 25197/2024 del 07/05/2024 in relazione al verbale di accertamento di trasgressione n. PTR2247000402/2020 del 12/11/2020, con cui la CP_1
ha ordinato alla parte opponente di pagare la somma di € 1.600,00 a titolo di sanzione
[...] amministrativa, oltre a € 7,95 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 sanzionata ai sensi dell'art. 258, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, “poiché effettuava un trasporto professionale di rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario di identificazione”.
In via preliminare, la parte opponente ha chiesto al Tribunale adito di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 150/2011.
Il giudice, ritenuto che non sussistessero i presupposti per provvedere inaudita altera parte in merito all'istanza di sospensiva, ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 05/11/2024.
La si è costituita in giudizio nei termini di rito, chiedendo il rigetto, nel Controparte_1 merito, della svolta opposizione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/11/2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ed ha ammesso le prove orali dedotte dalla parte ricorrente, nei limiti ivi indicati.
La causa è stata quindi istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'escussione dei due testi della parte ricorrente.
Le parti hanno depositato nel termine assegnato le note in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.; non è quindi meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalla parte resistente di concessione di termine per il deposito di memoria conclusionale, in quanto incompatibile con il rito del lavoro che regola il presente giudizio.
Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di opposizione la ricorrente deduce il “Difetto della professionalità, Assenza di attività di trasporto, della quantità – non necessità di formulario”, argomentando quindi che le disposizioni di cui all'art. 193, comma 1 d.lgs. n. 152/2006, non si applicherebbero al caso di specie in quanto la fattispecie rientrerebbe nell'esimente di cui al comma 7 del medesimo articolo.
Con il secondo motivo di opposizione viene invece dedotto dalla ricorrente il “Difetto dell'elemento volitivo” della fattispecie, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è fondata e meritevole di accoglimento, per due motivi assorbenti rispetto agli altri, attinenti al merito della pretesa sanzionatoria.
Con il primo motivo di opposizione ha contestato che i detriti Parte_1 rinvenuti dagli agenti il 12/11/2020 “non eccedeva(no) la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri” e che la Polizia Stradale intervenuta nell'occasione “non ebbe a “pesare” i supposti rifiuti” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Giova premettere che, in generale e in punto di diritto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Ente sanzionatore convenuto in giudizio assume la veste di attore in senso sostanziale, incombendo quindi su di esso l'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della fattispecie sanzionatoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel verbale di accertamento di trasgressione n. PTR2247000402/2020 del 12/11/2020 si legge che il trasgressore “[…] DI RIFIUTI NON Parte_2
pagina 2 di 5 PERICOLOSI SENZA IL PRESCRITTO FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE. NELLO SPECIFICO EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI MACERIE DA SCAVO CONSISTENTI IN TERRA E CATRAME MISTO A PARTI METALLICHE PER UN PESO SUPERIORE AI 30 KG DA CUCCCIAGO (CO) A LECCO. […]” (cfr. doc.8 di parte ricorrente).
L'art. 193, comma 1 del d.lgs n. 152/2006 prevede che “Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”. Il comma 7 del medesimo articolo prevede invece l'esonero dal formulario di cui al comma 1 “ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.”.
La quantità dei rifiuti trasportati è quindi un elemento costitutivo della fattispecie, laddove a seconda che questa superi o meno la quantità giornaliera di 30 chilogrammi o litri, scatta l'obbligo del formulario e, per l'effetto e in sua mancanza, l'integrazione o meno dell'illecito amministrativo.
Nella fattispecie sottesa al giudicante, nel verbale di contestazione si legge solo che si è trattato di rifiuti non pericolosi per un peso superiore ai 30 chilogrammi.
Sul punto, la ricorrente ha contestato e argomentato i) che il peso del materiale trasportato rinvenuto in occasione dell'accertamento fosse inferiore ai 30 kg, ii) che gli agenti accertatori non avessero pesato il materiale rinvenuto a bordo del veicolo e iii) che il materiale a bordo fosse di circa “3 caldarelle”.
Che il materiale non fosse stato pesato dagli agenti è circostanza pacifica in quanto non contestata dall'Ente convenuto in giudizio. Lo stesso dicasi per i detriti rinvenuti, parti a circa 3 caldarelle (tre secchi da cantiere ndr.) in quanto non contestato dalla difesa avversaria, ed al contempo confermato dal teste , escusso all'udienza del 1° luglio 2025, il quale ha Tes_1 confermato che “il giorno che ci è stata fatta la multa io e il mio collega eravamo a bordo del camion della e avevamo a bordo un po' del materiale (circa 3 secchi)” (sul Parte_1 capitolo 4).
A fronte di tali contestazioni, è quindi onere della Pubblica Amministrazione dimostrare in giudizio che la quantità fosse effettivamente superiore ai 30 chilogrammi, sennonché nel verbale non si rinvengono misurazioni e/o descrizioni oggettivanti.
Non coglie nel segno la doglianza della secondo la quale “l'accertamento Controparte_1 compiuto dalla Polizia Locale di gode di fede privilegiata ai sensi dell'art.2700 cod. civ. CP_1 in ordine alla circostanza del superamento della soglia di legge, riferita al peso dei rifiuti”, in quanto la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. inerisce la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale, le dichiarazioni da lui rese o ricevute e gli atti da lui compiuti, ma non le sue valutazioni quali la stima del peso. La giurisprudenza è infatti sempre stata costante nell'affermare che la pagina 3 di 5 fede privilegiata non comprende anche i giudizi valutativi, le stime o gli apprezzamenti soggettivi.
Quindi, in assenza di un dato oggettivo (pesatura o documentazione fotografica) ed in presenza di una contestazione specifica (mancanza di pesatura e presenza di 3 caldarelle di materiale ndr.), si deve concludere che l'agente accertatore abbia effettuato una valutazione soggettiva di stima del peso del materiale che, invece, ha oggettivamente verificato essere composto da “terra e catrame misto a parti metalliche”.
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l'Amministrazione, sulla quale incombeva l'onere probatorio, non abbia dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Per tutto quanto ut supra argomentato, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Pur essendo quanto indicato sufficiente per concludere per l'accoglimento della svolta opposizione, il tribunale adito ritiene che, nel caso di specie, difetti anche l'elemento volitivo - coscienza e volontà - della fattispecie incriminatrice, di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, e di cui al secondo motivo di impugnazione.
L'escussione del teste ha confermato la ricostruzione dei fatti offerta dalla Tes_1 ricorrente secondo la quale il materiale di risulta dei lavori eseguiti dalla Parte_1 presso il cantiere “Zona Mercato ex Scalo La Piccola” erano, per prassi, raccolti sul
[...] mezzo di lavoro della medesima società e quindi depositato nell'area adiacente al cantiere, come da indicazioni date dal Comune di . sentito all'udienza del 1° luglio 2025, sui CP_1 Tes_2 capitoli 1 e 2 ha dichiarato che “Ci è stata data indicazione da parte di due-tre persone per conto del di lasciare le macerie in un'area al limite di quella che era la piazza del Controparte_2 mercato […]. Al termine della giornata lavorativa le macerie venivano lasciate nell'area al limitare della piazza del mercato che ho indicato prima”, ed ha altresì confermato la documentazione fotografica rammostratagli, raffigurante il materiale di risulta giacente nell'area cantiere (“riconosco quanto dichiarato nel documento n. 7 di parte attrice che mi viene mostrato.”).
Anche il teste , escusso all'udienza del 25 marzo 2025, dipendente del Testimone_3
e incaricato, a suo tempo, dal per seguire l'appalto dei lavori CP_2 CP_1 Controparte_2 presso il cantiere de quo, ha dichiarato che, benché non ricordasse con precisione come si fossero svolti i fatti in considerazione del lasso di tempo trascorso, ritiene “plausibile che alla Parte_1
sia stata data indicazione di lasciare in loco il materiale di risulta trattandosi di poco
[...] materiale. Essendo passato diverso tempo non ricordo tuttavia con precisione se ho fornito tale indicazione alla società ” (sul capitolo 1), e ancora ha dichiarato che “il Parte_1 materiale di risulta poteva essere lasciato momentaneamente nell'area di cantiere per essere poi smaltito al termine dei lavori.” (sul capitolo 2).
Deve quindi ritenersi provato che la prassi fosse quella di lasciare il materiale sul sito del cantiere e che, per l'effetto, il trasporto fosse del tutto occasione e determinato da un mero errore umano, in specie una dimenticanza scevra dall'elemento volitivo e tale da integrare un errore scusabile, o, in altri termini, l'esimente della buona fede (ex plurimis. Cass. Civ. n. 20219/2018). Conclusione
pagina 4 di 5 avvalorata anche dalle circostanze di tempo e di luogo del fermo eseguito dagli agenti accertatori (alle ore 8.20, all'altezza di CE RI (LC), in direzione;
cfr. doc. 8 di parte CP_1 ricorrente) e, dunque, in circostanze compatibili con il rientro da parte dei lavoratori in cantiere per il prosieguo dei lavori.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte resistente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, da individuarsi nell'importo oggetto di ordinanza-ingiunzione, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e della natura semplificata della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata n. 25197/2024 emessa dalla Provincia di Lecco e notificata in data 07/05/2024;
2) Condanna la a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 125,00 per anticipazioni e in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 21 novembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO Parte_1 P.IVA_1
CONDELLO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Controparte_1 P.IVA_2
MI
CONCLUSIONI
Per “Nel merito, annullare per tutte le ragioni esposte in ricorso, Parte_1
l'impugnata ordinanza ingiunzione.
In subordine, rideterminarla nel minimo edittale.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per la PROVINCIA DI LECCO: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile ogni contraria domanda, istanza e deduzione disattese:
NEL MERITO: RIGETTARE l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni illustrate in parte narrativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981 Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 25197/2024 del 07/05/2024 in relazione al verbale di accertamento di trasgressione n. PTR2247000402/2020 del 12/11/2020, con cui la CP_1
ha ordinato alla parte opponente di pagare la somma di € 1.600,00 a titolo di sanzione
[...] amministrativa, oltre a € 7,95 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 sanzionata ai sensi dell'art. 258, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, “poiché effettuava un trasporto professionale di rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario di identificazione”.
In via preliminare, la parte opponente ha chiesto al Tribunale adito di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 150/2011.
Il giudice, ritenuto che non sussistessero i presupposti per provvedere inaudita altera parte in merito all'istanza di sospensiva, ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 05/11/2024.
La si è costituita in giudizio nei termini di rito, chiedendo il rigetto, nel Controparte_1 merito, della svolta opposizione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/11/2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ed ha ammesso le prove orali dedotte dalla parte ricorrente, nei limiti ivi indicati.
La causa è stata quindi istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'escussione dei due testi della parte ricorrente.
Le parti hanno depositato nel termine assegnato le note in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.; non è quindi meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalla parte resistente di concessione di termine per il deposito di memoria conclusionale, in quanto incompatibile con il rito del lavoro che regola il presente giudizio.
Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di opposizione la ricorrente deduce il “Difetto della professionalità, Assenza di attività di trasporto, della quantità – non necessità di formulario”, argomentando quindi che le disposizioni di cui all'art. 193, comma 1 d.lgs. n. 152/2006, non si applicherebbero al caso di specie in quanto la fattispecie rientrerebbe nell'esimente di cui al comma 7 del medesimo articolo.
Con il secondo motivo di opposizione viene invece dedotto dalla ricorrente il “Difetto dell'elemento volitivo” della fattispecie, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è fondata e meritevole di accoglimento, per due motivi assorbenti rispetto agli altri, attinenti al merito della pretesa sanzionatoria.
Con il primo motivo di opposizione ha contestato che i detriti Parte_1 rinvenuti dagli agenti il 12/11/2020 “non eccedeva(no) la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri” e che la Polizia Stradale intervenuta nell'occasione “non ebbe a “pesare” i supposti rifiuti” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Giova premettere che, in generale e in punto di diritto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Ente sanzionatore convenuto in giudizio assume la veste di attore in senso sostanziale, incombendo quindi su di esso l'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della fattispecie sanzionatoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel verbale di accertamento di trasgressione n. PTR2247000402/2020 del 12/11/2020 si legge che il trasgressore “[…] DI RIFIUTI NON Parte_2
pagina 2 di 5 PERICOLOSI SENZA IL PRESCRITTO FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE. NELLO SPECIFICO EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI MACERIE DA SCAVO CONSISTENTI IN TERRA E CATRAME MISTO A PARTI METALLICHE PER UN PESO SUPERIORE AI 30 KG DA CUCCCIAGO (CO) A LECCO. […]” (cfr. doc.8 di parte ricorrente).
L'art. 193, comma 1 del d.lgs n. 152/2006 prevede che “Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”. Il comma 7 del medesimo articolo prevede invece l'esonero dal formulario di cui al comma 1 “ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.”.
La quantità dei rifiuti trasportati è quindi un elemento costitutivo della fattispecie, laddove a seconda che questa superi o meno la quantità giornaliera di 30 chilogrammi o litri, scatta l'obbligo del formulario e, per l'effetto e in sua mancanza, l'integrazione o meno dell'illecito amministrativo.
Nella fattispecie sottesa al giudicante, nel verbale di contestazione si legge solo che si è trattato di rifiuti non pericolosi per un peso superiore ai 30 chilogrammi.
Sul punto, la ricorrente ha contestato e argomentato i) che il peso del materiale trasportato rinvenuto in occasione dell'accertamento fosse inferiore ai 30 kg, ii) che gli agenti accertatori non avessero pesato il materiale rinvenuto a bordo del veicolo e iii) che il materiale a bordo fosse di circa “3 caldarelle”.
Che il materiale non fosse stato pesato dagli agenti è circostanza pacifica in quanto non contestata dall'Ente convenuto in giudizio. Lo stesso dicasi per i detriti rinvenuti, parti a circa 3 caldarelle (tre secchi da cantiere ndr.) in quanto non contestato dalla difesa avversaria, ed al contempo confermato dal teste , escusso all'udienza del 1° luglio 2025, il quale ha Tes_1 confermato che “il giorno che ci è stata fatta la multa io e il mio collega eravamo a bordo del camion della e avevamo a bordo un po' del materiale (circa 3 secchi)” (sul Parte_1 capitolo 4).
A fronte di tali contestazioni, è quindi onere della Pubblica Amministrazione dimostrare in giudizio che la quantità fosse effettivamente superiore ai 30 chilogrammi, sennonché nel verbale non si rinvengono misurazioni e/o descrizioni oggettivanti.
Non coglie nel segno la doglianza della secondo la quale “l'accertamento Controparte_1 compiuto dalla Polizia Locale di gode di fede privilegiata ai sensi dell'art.2700 cod. civ. CP_1 in ordine alla circostanza del superamento della soglia di legge, riferita al peso dei rifiuti”, in quanto la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. inerisce la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale, le dichiarazioni da lui rese o ricevute e gli atti da lui compiuti, ma non le sue valutazioni quali la stima del peso. La giurisprudenza è infatti sempre stata costante nell'affermare che la pagina 3 di 5 fede privilegiata non comprende anche i giudizi valutativi, le stime o gli apprezzamenti soggettivi.
Quindi, in assenza di un dato oggettivo (pesatura o documentazione fotografica) ed in presenza di una contestazione specifica (mancanza di pesatura e presenza di 3 caldarelle di materiale ndr.), si deve concludere che l'agente accertatore abbia effettuato una valutazione soggettiva di stima del peso del materiale che, invece, ha oggettivamente verificato essere composto da “terra e catrame misto a parti metalliche”.
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l'Amministrazione, sulla quale incombeva l'onere probatorio, non abbia dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Per tutto quanto ut supra argomentato, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Pur essendo quanto indicato sufficiente per concludere per l'accoglimento della svolta opposizione, il tribunale adito ritiene che, nel caso di specie, difetti anche l'elemento volitivo - coscienza e volontà - della fattispecie incriminatrice, di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, e di cui al secondo motivo di impugnazione.
L'escussione del teste ha confermato la ricostruzione dei fatti offerta dalla Tes_1 ricorrente secondo la quale il materiale di risulta dei lavori eseguiti dalla Parte_1 presso il cantiere “Zona Mercato ex Scalo La Piccola” erano, per prassi, raccolti sul
[...] mezzo di lavoro della medesima società e quindi depositato nell'area adiacente al cantiere, come da indicazioni date dal Comune di . sentito all'udienza del 1° luglio 2025, sui CP_1 Tes_2 capitoli 1 e 2 ha dichiarato che “Ci è stata data indicazione da parte di due-tre persone per conto del di lasciare le macerie in un'area al limite di quella che era la piazza del Controparte_2 mercato […]. Al termine della giornata lavorativa le macerie venivano lasciate nell'area al limitare della piazza del mercato che ho indicato prima”, ed ha altresì confermato la documentazione fotografica rammostratagli, raffigurante il materiale di risulta giacente nell'area cantiere (“riconosco quanto dichiarato nel documento n. 7 di parte attrice che mi viene mostrato.”).
Anche il teste , escusso all'udienza del 25 marzo 2025, dipendente del Testimone_3
e incaricato, a suo tempo, dal per seguire l'appalto dei lavori CP_2 CP_1 Controparte_2 presso il cantiere de quo, ha dichiarato che, benché non ricordasse con precisione come si fossero svolti i fatti in considerazione del lasso di tempo trascorso, ritiene “plausibile che alla Parte_1
sia stata data indicazione di lasciare in loco il materiale di risulta trattandosi di poco
[...] materiale. Essendo passato diverso tempo non ricordo tuttavia con precisione se ho fornito tale indicazione alla società ” (sul capitolo 1), e ancora ha dichiarato che “il Parte_1 materiale di risulta poteva essere lasciato momentaneamente nell'area di cantiere per essere poi smaltito al termine dei lavori.” (sul capitolo 2).
Deve quindi ritenersi provato che la prassi fosse quella di lasciare il materiale sul sito del cantiere e che, per l'effetto, il trasporto fosse del tutto occasione e determinato da un mero errore umano, in specie una dimenticanza scevra dall'elemento volitivo e tale da integrare un errore scusabile, o, in altri termini, l'esimente della buona fede (ex plurimis. Cass. Civ. n. 20219/2018). Conclusione
pagina 4 di 5 avvalorata anche dalle circostanze di tempo e di luogo del fermo eseguito dagli agenti accertatori (alle ore 8.20, all'altezza di CE RI (LC), in direzione;
cfr. doc. 8 di parte CP_1 ricorrente) e, dunque, in circostanze compatibili con il rientro da parte dei lavoratori in cantiere per il prosieguo dei lavori.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte resistente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, da individuarsi nell'importo oggetto di ordinanza-ingiunzione, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e della natura semplificata della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata n. 25197/2024 emessa dalla Provincia di Lecco e notificata in data 07/05/2024;
2) Condanna la a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 125,00 per anticipazioni e in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 21 novembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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