Articolo 6 della Legge 6 ottobre 1982, n. 752
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 novembre 1982
Art. 6.
In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attivita' di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 novembre 1982