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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 02/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 2 dicembre 2025 R.G.1052/2023
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NI IN è comparso nell'interesse delle ricorrenti l'avv. Annarita Murgia in sostituzione dell'avv. Marco Solinas, il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa NI IN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1052/2023 di R.G. promossa da
( ), nata a [...] il [...], residente in [...], (NU) Parte_1 CodiceFiscale_1
nella via Vicolo S.Antonio n.10 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.05.1989, residente in [...], elettivamente domiciliate in Cagliari,
Piazza Repubblica 10 presso lo studio dell' Avvocato Marco Solinas (C.F ) C.F._3
che le rappresenta e difende, in virtù di procura speciale resa con atto separato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTI
CONTRO
residente in [...]; , residente in [...]CP_1 Testimone_1
nella Piazza Vittorio Veneto n. 5; residente in [...]sull'Arno ( FI) nella Testimone_2
Piazza 25 Aprile n. 14; , residente in San Teodoro, loc. Borgata Traversa nella Via Controparte_2
Nazionale n. 38; residente in San Teodoro, loc. Borgata Traversa nella Via Controparte_3
Nazionale n. 38 scala B;
, residente in [...]; Controparte_4
residente in [...]; , residente Controparte_5 Testimone_3
in Villagrande Strisaili nella Via Attilio Deffenu n.19
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._4
Torpè, (NU) nella via Vicolo S.Antonio n.10 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2 Nuoro il 24.05.1989, residente in [...] hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà dell'immobile sito in Torpè, alla via San PE, NO T,
Cat. F/2 classe 7, contraddistinta al Catasto di Nuoro, Comune censuario di Torpè, censita al Foglio
42, particella 93, confinante con le vie pubbliche Via San Nicolò, Piazza Vittorio Veneto, Via San
PE e la proprietà della , salvo altri, Parte_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato le ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esse ricorrenti del bene indicato in dispositivo. Le ricorrenti hanno esposto che sono da oltre vent'anni nel possesso pieno, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato dell'immobile, distinto nel Comune censuario di
Torpè, catasto Terreni e Fabbricati, al Foglio 42, particella 93, sito in Torpè (NU) nella Via San
PE NO T, categoria F/2 confinante con la vie pubbliche Via San Nicolò, Piazza Vittorio
Veneto, Via San PE e la proprietà della , salvo altri. Nonostante il possesso Parte_3
ultraventennale dell'immobile descritto, sul quale le Sig. re e hanno sempre Parte_1 Parte_2
esercitato il loro possesso, presso i competenti uffici del Territorio e delle Entrate l'area interessata risulta intestata a nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_6 Testimone_1
12.11.1942, nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_7 CP_1
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...]. 3. CP_8 CP_9 [...]
in data 09.02.1967 succedeva quale erede legittima la moglie Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 08.11.1993. in
[...] Persona_3
data 25.05.2021 succedeva quale erede legittima la moglie nata a [...] Testimone_2
(FI) il 01.10.1941. in data 02.10.2011, vedova, succedevano quali eredi Persona_4
legittimi i figli nata a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_2 Controparte_3
31.07.1969 e nata a [...] il [...]. in data Controparte_4 Persona_5
10.11.2017, succedevano quali eredi legittimi la moglie , nata a [...] il Persona_6
14.09.1943 e deceduta in data 13.04.2022 in Villagrande Strisaili, il figlio nato a Controparte_5
Milano (MI) il 13.06.1966 e nata a [...] il [...]. Le odierne ricorrenti Testimone_3
hanno sempre pagato i censi, provveduto alla manutenzione, alla cura, alla pulizia dell'immobile; hanno fatto eseguire riparazioni e migliorie e hanno compiuto ogni altra attività idonea ad affermare in modo univoco il proprio dominio sul medesimo, ponendo in essere, pertanto, un comportamento tale da evidenziare un possesso esclusivo corpore et animo del bene, che continuano a manifestare tutt'oggi con continui e puntuali atti di possesso che rivelano una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 2.12.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dalle ricorrenti immobile da oltre vent'anni: le stesse, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, alla pulizia e all'uso dello stesso (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 13.11.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti in danno dei quali si
è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg.
c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa NI IN
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 2 dicembre 2025 R.G.1052/2023
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NI IN è comparso nell'interesse delle ricorrenti l'avv. Annarita Murgia in sostituzione dell'avv. Marco Solinas, il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa NI IN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1052/2023 di R.G. promossa da
( ), nata a [...] il [...], residente in [...], (NU) Parte_1 CodiceFiscale_1
nella via Vicolo S.Antonio n.10 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.05.1989, residente in [...], elettivamente domiciliate in Cagliari,
Piazza Repubblica 10 presso lo studio dell' Avvocato Marco Solinas (C.F ) C.F._3
che le rappresenta e difende, in virtù di procura speciale resa con atto separato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTI
CONTRO
residente in [...]; , residente in [...]CP_1 Testimone_1
nella Piazza Vittorio Veneto n. 5; residente in [...]sull'Arno ( FI) nella Testimone_2
Piazza 25 Aprile n. 14; , residente in San Teodoro, loc. Borgata Traversa nella Via Controparte_2
Nazionale n. 38; residente in San Teodoro, loc. Borgata Traversa nella Via Controparte_3
Nazionale n. 38 scala B;
, residente in [...]; Controparte_4
residente in [...]; , residente Controparte_5 Testimone_3
in Villagrande Strisaili nella Via Attilio Deffenu n.19
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._4
Torpè, (NU) nella via Vicolo S.Antonio n.10 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2 Nuoro il 24.05.1989, residente in [...] hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà dell'immobile sito in Torpè, alla via San PE, NO T,
Cat. F/2 classe 7, contraddistinta al Catasto di Nuoro, Comune censuario di Torpè, censita al Foglio
42, particella 93, confinante con le vie pubbliche Via San Nicolò, Piazza Vittorio Veneto, Via San
PE e la proprietà della , salvo altri, Parte_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato le ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esse ricorrenti del bene indicato in dispositivo. Le ricorrenti hanno esposto che sono da oltre vent'anni nel possesso pieno, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato dell'immobile, distinto nel Comune censuario di
Torpè, catasto Terreni e Fabbricati, al Foglio 42, particella 93, sito in Torpè (NU) nella Via San
PE NO T, categoria F/2 confinante con la vie pubbliche Via San Nicolò, Piazza Vittorio
Veneto, Via San PE e la proprietà della , salvo altri. Nonostante il possesso Parte_3
ultraventennale dell'immobile descritto, sul quale le Sig. re e hanno sempre Parte_1 Parte_2
esercitato il loro possesso, presso i competenti uffici del Territorio e delle Entrate l'area interessata risulta intestata a nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_6 Testimone_1
12.11.1942, nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_7 CP_1
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...]. 3. CP_8 CP_9 [...]
in data 09.02.1967 succedeva quale erede legittima la moglie Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 08.11.1993. in
[...] Persona_3
data 25.05.2021 succedeva quale erede legittima la moglie nata a [...] Testimone_2
(FI) il 01.10.1941. in data 02.10.2011, vedova, succedevano quali eredi Persona_4
legittimi i figli nata a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_2 Controparte_3
31.07.1969 e nata a [...] il [...]. in data Controparte_4 Persona_5
10.11.2017, succedevano quali eredi legittimi la moglie , nata a [...] il Persona_6
14.09.1943 e deceduta in data 13.04.2022 in Villagrande Strisaili, il figlio nato a Controparte_5
Milano (MI) il 13.06.1966 e nata a [...] il [...]. Le odierne ricorrenti Testimone_3
hanno sempre pagato i censi, provveduto alla manutenzione, alla cura, alla pulizia dell'immobile; hanno fatto eseguire riparazioni e migliorie e hanno compiuto ogni altra attività idonea ad affermare in modo univoco il proprio dominio sul medesimo, ponendo in essere, pertanto, un comportamento tale da evidenziare un possesso esclusivo corpore et animo del bene, che continuano a manifestare tutt'oggi con continui e puntuali atti di possesso che rivelano una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 2.12.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dalle ricorrenti immobile da oltre vent'anni: le stesse, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, alla pulizia e all'uso dello stesso (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 13.11.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti in danno dei quali si
è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg.
c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa NI IN