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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2022 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco Negri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pavia via Milazzo n. 231, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ravenna di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 215, parte 1, Serie A, anno 2005), facendo constare, per mezzo Parte_1 di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Lucien” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili
a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Ravenna di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Ravenna, affinché
pagina 1 di 5 l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi le domande della parte attrice”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato al Pubblico c/o l'intestato Tribunale ha Parte_2 Parte_1 chiesto di accertare il suo diritto a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro del sesso e del nome, avendo la parte dichiarato di voler assumere il nome di . Per_1
A fondamento della domanda ha dedotto di avere manifestato, nel suo percorso Parte_1 di crescita, una marcata difficoltà a riconoscersi nel suo sesso biologico e di aver iniziato a desiderare fortemente di cambiare la sua identità sessuale, sin dall'infanzia, palesando una disforia di identità di genere;
che al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche avesse ormai da tempo assunto l'aspetto di un uomo, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale finalizzata a consolidare i caratteri secondari maschili;
che nella quotidianità e nelle relazioni sociali venisse già identificata all'attualità, per sua volontà, con il nome di . Per_1
All'esito dell'udienza del 18.06.2025 il G.I., ascoltata la parte ricorrente comparsa in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Va premesso che la domanda di rettificazione del sesso può essere accolta anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, dovendosi riconoscere il diritto all'identità sessuale non solo a coloro che abbiano modificato i propri caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che, senza modificare quest'ultimi, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Tale assunto, per cui il mero dato biologico non esaurisce tutti gli elementi della sessualità umana, è stato fatto proprio, sul piano nazionale, dalla Corte di legittimità che ha statuito come alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art, 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell' art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del pagina 2 di 5 percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Tale ermeneusi del dato normativo è stata successivamente ribadita dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982 ed ha affermato che, per ottenere la rettificazione del sesso, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, essendo invece necessario un accertamento rigoroso tanto della serietà e univocità dell'intento, quanto dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere (Corte Cost., 20 giugno 2017, n, 180).
Occorre in ogni caso dare atto del fatto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio
2024 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Ciò posto, nel caso di specie le domande proposte da sono fondate e devono Parte_1 essere accolte.
La documentazione prodotta dalla parte attrice (relazione endocrinologica e psicologica) conferma come, allo stato, il suo percorso di transizione di genere sia serio, univoco ed anche già compiuto, mostrando la ricorrente sembianze (caratteri secondari) maschili, all'esito delle certificate cure ormonali seguite.
In particolare dalle informazioni anamnestiche contenute nella relazione dello psicologo dott.ssa
[...]
e dal narrato della stessa parte attrice all'udienza del 18.06.2025 si desume come la stessa abbia Per_2 sviluppato precocemente una “disforia di genere” - come da DSM V - che l'ha indotta a perseguire con univoca volontà il cambiamento del genere di appartenenza. In particolare sin Parte_1 dall'infanzia mostrava preferenze per attività, giochi e compagnie di sesso opposto a quello assegnatogli dalla nascita ed è sempre stata fortemente a disagio sin dalla pubertà nel suo corpo femminile, con conseguente necessità di rafforzare gli aspetti secondari maschili, anche dedicandosi a nascondere con l'uso di tape il proprio corpo che avvertiva non corrispondergli.
pagina 3 di 5 La relazione psicologica afferma che “sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni si certifica che presenta quadro di Incongruenza /Disforia di Genere (IG/DG) secondo ICD-11 Per_1
(codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85). La persona infatti presenta un'evidente e persistente identificazione con il genere maschile, associata a disagio clinicamente significativo. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico. Le concomitanti condizioni psichiatriche in particolare riconducibili ad un quadro ansioso sono adeguatamente prese in carico e non inficiano il percorso di affermazione di genere”.
Il Collegio osserva, per quanto siano presenti concomitanti condizioni psichiatriche riconducibili a quadro ansioso, esse risultano adeguatamente prese in carico e comunque non inficiano la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli interventi cui la parte intende sottoporsi, stante l'insorgenza di vissuti disforici sin dall'età precoce ed in ragione della durata del processo di transizione sociale e medica che è tale, già all'attualità, da fare prevedere la sua irreversibilità. Deve dunque inferirsi, sulla base della storia clinica e della personalità di che il suo Parte_1 desiderio ed impulso di ottenere una trasformazione identitaria ed anagrafica non siano l'espressione di un delirio identitario transeunte, bensì l'effetto di un coerente e saldo costrutto identitario transessuale.
In ordine al diverso profilo della necessità di procedere ad una c.t.u. tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali della parte ricorrente, deve osservarsi come l'evidenza degli elementi dedotti renda l'adempimento del tutto superfluo ed inutilmente costoso (Cass. n. 15138/15), anche tenuto conto del fatto che l'irreversibilità della scelta di mutamento sessuale può dedursi con sufficienti margini di certezza - non solo dalla documentazione prodotta, ma anche - dal fatto che si è Parte_1 già sottoposta ad impegnative terapie ormonali che hanno reso pienamente maschili i suoi tratti secondari.
In definitiva, pertanto, vi è prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla ricorrente e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione di interventi chirurgici rettificativi del sesso - il crisma della irreversibilità.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2024/2022 R.G., così provvede:
1) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna la rettificazione dell'attribuzione di sesso ad nata a [...] il [...] , da femminile a maschile;
Parte_1
2) ordina la variazione del prenome anagrafico da a " ". Parte_1 Per_1
pagina 4 di 5 3) accerta il diritto di ad effettuare gli interventi medico-chirurgici di Parte_1 adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
Ravenna, così deciso nella camera di consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2022 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco Negri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pavia via Milazzo n. 231, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ravenna di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 215, parte 1, Serie A, anno 2005), facendo constare, per mezzo Parte_1 di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Lucien” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili
a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Ravenna di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Ravenna, affinché
pagina 1 di 5 l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi le domande della parte attrice”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato al Pubblico c/o l'intestato Tribunale ha Parte_2 Parte_1 chiesto di accertare il suo diritto a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro del sesso e del nome, avendo la parte dichiarato di voler assumere il nome di . Per_1
A fondamento della domanda ha dedotto di avere manifestato, nel suo percorso Parte_1 di crescita, una marcata difficoltà a riconoscersi nel suo sesso biologico e di aver iniziato a desiderare fortemente di cambiare la sua identità sessuale, sin dall'infanzia, palesando una disforia di identità di genere;
che al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche avesse ormai da tempo assunto l'aspetto di un uomo, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale finalizzata a consolidare i caratteri secondari maschili;
che nella quotidianità e nelle relazioni sociali venisse già identificata all'attualità, per sua volontà, con il nome di . Per_1
All'esito dell'udienza del 18.06.2025 il G.I., ascoltata la parte ricorrente comparsa in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Va premesso che la domanda di rettificazione del sesso può essere accolta anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, dovendosi riconoscere il diritto all'identità sessuale non solo a coloro che abbiano modificato i propri caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che, senza modificare quest'ultimi, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Tale assunto, per cui il mero dato biologico non esaurisce tutti gli elementi della sessualità umana, è stato fatto proprio, sul piano nazionale, dalla Corte di legittimità che ha statuito come alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art, 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell' art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del pagina 2 di 5 percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Tale ermeneusi del dato normativo è stata successivamente ribadita dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982 ed ha affermato che, per ottenere la rettificazione del sesso, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, essendo invece necessario un accertamento rigoroso tanto della serietà e univocità dell'intento, quanto dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere (Corte Cost., 20 giugno 2017, n, 180).
Occorre in ogni caso dare atto del fatto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio
2024 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Ciò posto, nel caso di specie le domande proposte da sono fondate e devono Parte_1 essere accolte.
La documentazione prodotta dalla parte attrice (relazione endocrinologica e psicologica) conferma come, allo stato, il suo percorso di transizione di genere sia serio, univoco ed anche già compiuto, mostrando la ricorrente sembianze (caratteri secondari) maschili, all'esito delle certificate cure ormonali seguite.
In particolare dalle informazioni anamnestiche contenute nella relazione dello psicologo dott.ssa
[...]
e dal narrato della stessa parte attrice all'udienza del 18.06.2025 si desume come la stessa abbia Per_2 sviluppato precocemente una “disforia di genere” - come da DSM V - che l'ha indotta a perseguire con univoca volontà il cambiamento del genere di appartenenza. In particolare sin Parte_1 dall'infanzia mostrava preferenze per attività, giochi e compagnie di sesso opposto a quello assegnatogli dalla nascita ed è sempre stata fortemente a disagio sin dalla pubertà nel suo corpo femminile, con conseguente necessità di rafforzare gli aspetti secondari maschili, anche dedicandosi a nascondere con l'uso di tape il proprio corpo che avvertiva non corrispondergli.
pagina 3 di 5 La relazione psicologica afferma che “sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni si certifica che presenta quadro di Incongruenza /Disforia di Genere (IG/DG) secondo ICD-11 Per_1
(codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85). La persona infatti presenta un'evidente e persistente identificazione con il genere maschile, associata a disagio clinicamente significativo. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico. Le concomitanti condizioni psichiatriche in particolare riconducibili ad un quadro ansioso sono adeguatamente prese in carico e non inficiano il percorso di affermazione di genere”.
Il Collegio osserva, per quanto siano presenti concomitanti condizioni psichiatriche riconducibili a quadro ansioso, esse risultano adeguatamente prese in carico e comunque non inficiano la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli interventi cui la parte intende sottoporsi, stante l'insorgenza di vissuti disforici sin dall'età precoce ed in ragione della durata del processo di transizione sociale e medica che è tale, già all'attualità, da fare prevedere la sua irreversibilità. Deve dunque inferirsi, sulla base della storia clinica e della personalità di che il suo Parte_1 desiderio ed impulso di ottenere una trasformazione identitaria ed anagrafica non siano l'espressione di un delirio identitario transeunte, bensì l'effetto di un coerente e saldo costrutto identitario transessuale.
In ordine al diverso profilo della necessità di procedere ad una c.t.u. tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali della parte ricorrente, deve osservarsi come l'evidenza degli elementi dedotti renda l'adempimento del tutto superfluo ed inutilmente costoso (Cass. n. 15138/15), anche tenuto conto del fatto che l'irreversibilità della scelta di mutamento sessuale può dedursi con sufficienti margini di certezza - non solo dalla documentazione prodotta, ma anche - dal fatto che si è Parte_1 già sottoposta ad impegnative terapie ormonali che hanno reso pienamente maschili i suoi tratti secondari.
In definitiva, pertanto, vi è prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla ricorrente e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione di interventi chirurgici rettificativi del sesso - il crisma della irreversibilità.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2024/2022 R.G., così provvede:
1) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna la rettificazione dell'attribuzione di sesso ad nata a [...] il [...] , da femminile a maschile;
Parte_1
2) ordina la variazione del prenome anagrafico da a " ". Parte_1 Per_1
pagina 4 di 5 3) accerta il diritto di ad effettuare gli interventi medico-chirurgici di Parte_1 adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
Ravenna, così deciso nella camera di consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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