Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1127/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 15/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del nella causa n. 1127/2023 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. ROSAMILIA GRAZIA
- attore - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti BIANCO ADELINA e DENTAMARO ALESSANDRO
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 15/05/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo di essere titolare, unitamente alla moglie, di Parte_2 una serie di buoni fruttiferi postali, dettagliatamente elencati in atti, e di non aver ricevuto al momento del rimborso gli interessi così come riportati sui titoli, conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: […] Accertare, in aderenza alle motivazioni addotte, il corretto importo dovuto all'attore per i buoni fruttiferi postali descritti in narrativa;
Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto sarà accertato fino alla concorrenza della somma di € 22.475,16, o a quella diversa somma minore che sarà ritenuta corretta oltre interessi dalla domanda al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso delle spese generali al 12,5% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge con attribuzione all'Avv. Grazia Rosamilia anticipatario […].
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In particolare, a sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva: di essere titolare di 2 buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, il n. 000561 emesso in 02.01.1988 dell'importo di Lire 1.000.000 ed il n. 000132 emesso il 02.01.1987 dell'importo di Lire 2.000.000 e con validità trentennale;
che, nella parte anteriore del buono, era stato apposto un timbro recante la dicitura “serie Q/P”, mentre, sul retro, e, precisamente, sulla griglia che riportava i tassi di interesse, era stato apposto un altro timbro con differenti tassi di interesse fino al 20° anno, senza nulla specificare relativamente ai tassi di interesse dal 21° al 30° anno;
- che, al momento del rimborso, avvenuto alla sua scadenza, aveva ricevuto un importo in dispregio della tabella di rendimento riportata a tergo del buono. Quanto poi agli ulteriori buoni appartenenti alla Serie Q, n. 000388 di Lire 2.000.000 emesso il 16.08.1991, n. 000221 di Lire 2.000.000 emesso il 17.08.1990, n. 000031 di Lire 2.000.000 emesso il 08.08.1989, e n. 000.100 di Lire 2.000.000, emesso il 28.12.1989, lamentava il calcolo errato degli interessi effettuato da la quale avrebbe dovuto CP_1 applicare l'interesse composto con capitalizzazione annuale per i primi 20 anni di vita del buono al lordo della ritenuta fiscale e per i successivi 10 anni l'interesse semplice, sempre al lordo della ritenuta fiscale.
Si costituiva in giudizio la quale, nel Controparte_1 contestare in fatto e in diritto la domanda attorea, eccepiva la correttezza della liquidazione effettuata e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di rito, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Insuscettibile di accoglimento, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta. Preliminarmente giova esporre la disciplina di riferimento e distinguere i buoni per cui è causa in due gruppi: quelli Q/P recanti nuove stampigliature degli interessi e quelli che ne sono privi. Appartengono al primo gruppo i seguenti buoni: il BFP serie Q/P n. 000561 emesso in 02.01.1988 dell'importo di Lire 1.000.000; ed il BFP serie Q/P n. 000132 emesso il 02.01.1987 dell'importo di Lire 2.000.000 e con validità trentennale. Orbene, la disciplina agli stessi applicabile è l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n.
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588/1974, atteso che il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, il quale ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ed ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina. Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo pacificamente chiarito che i buoni postali non sono titoli di credito e che per gli stessi non opera il principio della letteralità, trattandosi di meri titoli di legittimazione (art. 2002 cod. civ.) e, conseguentemente, ad essi non trova applicazione l'art. 1992, co. I, cod. civ. Tale norma prevede che al portatore sia dovuto l'importo ed applicate le clausole espressamente indicati nel titolo (Corte Cost. n. 508/1995; Cass. n. 27809/2005); da tale assunto la giurisprudenza non si è mai discostata, pur avendo dato rilevanza in altre pronunce al principio dell'affidamento riposto dal sottoscrittore sulle condizioni annotate sul buono all'atto della sottoscrizione (cfr. Cass. civ., sez, I, 28.2.2018, n.4761 Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017). Nel contemperare tali rilievi, il supremo consesso ha affermato che “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 13979/2007). La lettura per esteso della citata sentenza dimostra però che il caso concretamente sottoposto alle Sezioni Unite del 2007 riguardava dei buoni postali emessi dopo la pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, prevedendo che, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa e con l'espressa menzione del diverso termine di scadenza, che in qual caso non era avvenuto, per un errore imputabile all'amministrazione postale.
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Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, nella fattispecie sottoposta alle Sezioni Unite, le condizioni riportate sul buono fruttifero postale prevalgono sulle modifiche stabilite dal decreto ministeriale precedente o contestuale l'emissione, se il titolo non è stato integrato con tali modifiche, e che, solo in tale ipotesi, si deve tener conto delle condizioni integrate nel retro del titolo medesimo. È da ultimo intervenuta la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 3963/2019, laddove è stato affermato che “è legittima la variazione del tasso di interesse disposta con decreto ministeriale sui buoni già emessi, la cui conoscenza da parte del risparmiatore è assicurata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”, sulla scorta della considerazione per la quale “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (Sez. Unite, Sentenza n. 3963 del 11/02/2019). Tale ultima pronuncia di legittimità, a ben vedere, non ha espressamente sconfessato il precedente orientamento nella diversa ipotesi di condizioni contrattuali difformi tra quanto annotato sul buono e quanto disposto dal d.m. all'atto della sottoscrizione, avendo, invece, regolato la diversa ipotesi delle variazioni dei rendimenti sopravvenute rispetto al momento della sottoscrizione. La Corte Costituzionale (sent. n. 26/2020), inoltre, investita del giudizio di legittimità dell'art. 173 DPR 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”. Si richiama da ultimo il pronunciamento di legittimità espresso da Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di
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una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”. Tanto chiarito in diritto, va evidenziato che nel caso in lite i buoni fruttiferi prodotti agli atti risultano acquistati successivamente alla modifica del tasso di rendimento apportata dal D.M. del 13.6.1986, e riportavano l'indicazione della serie P/Q, di talché gli importi liquidati sono satisfattivi del dovuto;
vi è stata infatti la modifica dell'indicazione dei tassi retrostanti ed è chiaro che per tutti i buoni in lite non si discute della legittimità dello ius variandi, cioè della possibilità di modificare le condizioni contrattuali in corso di rapporto, questione oggetto della pronuncia a sezioni unite 2019 richiamata, bensì della corrispondenza tra le condizioni contrattuali enunciate all'atto della emissione e quelle applicate al rapporto stesso. Da ciò consegue che gli importi liquidati da sono da ritenere CP_1 integralmente satisfattivi del dovuto nei confronti dell'attore. Infatti, anche laddove i buoni, pur riportando la stampigliatura del doppio timbro fronte-retro e, a tergo, della tabella della nuova serie indicante i tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni - conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del cit. DM 1986 il quale stabiliva testualmente: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
emessi dal 1°/07/1986” - nulla dispongono circa i rendimenti relativi all'ultimo decennio dal 21° al 30° anno, in applicazione del citato pronunciamento delle S.U., l'originaria tabella riportata sul retro dei titoli deve ritenersi annullata e sostituita ex lege dalla misura dei tassi previsti per la nuova serie “Q”, senza che possa porsi una questione di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore dei buoni, avendo in ogni caso lo stesso potuto riscontrare dalla stampigliatura richiamante la nuova serie, presente all'atto della formazione del vincolo contrattuale, l'applicazione dei nuovi tassi, senza alcuna lesione del suo affidamento.
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Va per l'effetto esclusa la sussistenza di qualsivoglia violazione del principio di affidamento del cliente, in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di buoni, presso gli uffici postali, sono idonee a garantire la conoscenza o comunque la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass. S.U. 3963/2019). Discorso diverso deve invece farsi per gli ulteriori buoni oggetto di lite: BPF Serie Q, n. 000388 di Lire 2.000.000 emesso il 16.08.1991, BFP n. 000221 di Lire 2.000.000 emesso il 17.08.1990, BFP n. 000031 di Lire 2.000.000 emesso il 08.08.1989 e BFP n. 000.100 di Lire 2.000.000, emesso il 28.12.1989. Si tratta, difatti, di buoni appartenenti alla serie Q, rispetto ai quali, tuttavia, non rileva la legittimità (o meno) dello ius variandi in peius del tasso di interessi sui buoni postali fruttiferi, poiché, nella prospettazione attorea, la differenza del valore di rimborso non deriverebbe dalla applicazione di tassi inferiori a quelli previsti sul titolo, ma dalla (diversa) operatività delle ritenute fiscali introdotte dal D.L. 19/09/1986 n. 556 nel relativo computo. Più nel dettaglio, parte attrice lamenta l'erroneità dei calcoli in tale sede operati da , dovendo la capitalizzazione degli interessi CP_1 avvenire al lordo (e non al netto) delle richiamate ritenute, dando luogo ad un rimborso degli interessi in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente corrispostole all'atto della riscossione dei titoli. Anche a tal proposito, pertanto, pare opportuno richiamare il quadro di riferimento, al fine di individuare la normativa fiscale applicabile a detti buoni:
- l'art. 173, del DPR n. 156 del 29.03.1973 prevedeva che “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”;
- l'art. 31 del DPR n. 601 del 29.09.1973 statuiva che “Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta
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locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla e CP_2 prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni di servizi pubblici in regime di monopolio”;
- successivamente, alla data di emissione dei buoni della serie “Q”, avvenuta per il tramite del D.M. del 13.06.1986, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19.09.1986, poi convertito nella Legge n. 759 del 17.11.1986, istitutivo della ritenuta erariale, secondo il quale gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del 6,25%; diversamente, i Buoni Fruttiferi Postali emessi dal 1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%;
- detta ritenuta è stata poi eliminata dal D.L. 01.04.1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i Buoni, sempre nella misura del 12,50%. Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, all'art 7, ultimo comma, gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal 21.09.1986 al 31.12.1996 (appartenenti, quindi, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni di vita del Titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Solo in riferimento ai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Ciò premesso, va rilevato che sui buoni fruttiferi in contestazione (emessi anteriormente al 1 luglio 1997) sono riportati pedissequamente i tassi previsti dal DM istitutivo della serie “Q”; ciò che muta è il criterio di sviluppo del calcolo relativo al montante maturato nel corso degli anni, in quanto condizionato dall'applicazione di un regime fiscale differente rispetto a quello vigente al momento dell'emissione dei tioli. Ne consegue, quindi, che non risulta corretto l'importo riportato a tergo dei titoli, in quanto calcolato, appunto, sulla base di una disciplina fiscale differente rispetto a quella applicabile in virtù di sopraggiunte modifiche normative espressamente riferite anche ai buoni postali per cui è causa. Ed invero, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, di cui alla sentenza n. 3963/2019, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art 173 DPR n. 156/1973, tra cui anche il DM Tesoro del 23.6.1997, hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi, in virtù del disposto di cui all'art 1339 cc, secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte
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dalle parti, sicché non può affatto dubitarsi dell'efficacia cogente del DM qui in contestazione nella parte in cui ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, quali quelli per cui è causa, si capitalizzino al netto della ritenuta fiscale (in tal senso, Tribunale di Avellino, 04.3.2024). In tal senso, dunque, non può che ritenersi infondata la domanda, poiché le differenze lamentate sul punto non sono smentite dalla normativa sopravvenuta in materia di capitalizzazione;
invero il DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, dispone che vengano capitalizzati annualmente gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, al netto della ritenuta fiscale, e ciò determina la (legittima) differenza di rendimento rispetto al calcolo operato da parte attrice, perché imposta dal DM istitutivo della serie di riferimento. Dunque, la differenza del valore di rimborso non è data dalla applicazione di tassi inferiori a quelli previsti sul titolo, quanto dalla operatività della capitalizzazione delle ritenute fiscali, alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente all'emissione del titolo, estrinsecazione di un potere di variazione del tutto consentito alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità. Né potrebbe sostenersi che, per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, il conflitto tra norme di grado diverso debba risolversi nella disapplicazione del richiamato DM 23/06/1997, in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. 600/73, D.L. 556/86 e relativa legge di conversione D. Lgs. 239/96). Come già motivato sul punto da condivisibile giurisprudenza di merito (v. C. App. Ancona Sentenza n. 410/2023 e Trib. Avellino n. 1702/2023, prod. parte appellante), la previsione contenuta nell'art. 173 T.U. Postale, al primo comma (prima della abrogazione dell'intero titolo VI ad opera dell'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999) disponeva che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. Tale efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte dalla sopra riportata norma ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (v. sentenza n. 26 del 20/02/2020). Inoltre, l'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999 (che ha abrogato l'art. 173 TU Postale), ha stabilito che “i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti” destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi
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continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati. Tale disciplina ha, quindi, continuato a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, co. 3, del D. Lgs. n. 284 del 1999, e ciò in quanto quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, aveva stabilito che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori. In tal modo si era posta una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, con la conseguenza che l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non confligge con una norma di rango superiore. Inoltre, preme pure far notare che la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla variazione anche in peius prevista dall'art. 173 TU Postale, con la Sentenza n. 3963 del 11/02/2019, resa a Sezioni Unite, ha affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”. Si deve, infine, ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sent. n. 27809 del 16/12/2005; ord. n. 4384 del 10/2/2022 e nn. 4748, 4751 e 4763 del 14/2/2022), i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria.
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Pertanto, alla luce di tutto quanto rilevato, non può che addivenirsi al rigetto della domanda così come proposta, i rendimenti dei buoni per cui è causa essendo stati calcolati in piena conformità con la normativa di riferimento sin qui ricostruita, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
La peculiarità della fattispecie e la complessità della questione giuridica controversa, oggetto di pronunce giurisprudenziali ancora contrastanti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta o CP_1 comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
dichiara integralmente compensate le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 17/05/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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