TRIB
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2024, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1425/2023 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Antioco, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro giusta procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
il , in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dottor dipendente dello stesso CP_3
, giusta delega in atti, domiciliato presso l' CP_1 Controparte_4
Resistente
E in contraddittorio con
tutti i docenti attualmente inseriti nella prima fascia delle GPS dell' Organizzazione_1
[...]
Controinteressati
pagina 1 di 19 *****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione Persona_1
di giudice del lavoro, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Codesto Ill.mo Tribunale
Voglia: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei
provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle
ambite graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di CP_4
concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata
all'insegnamento”.
A fondamento del ricorso ha esposto di essere in possesso sia del diploma di laurea in Scienze
della Comunicazione, conseguito nell'anno 2021, sia di 24 crediti formativi universitari (CFU).
Ha sostenuto parte ricorrente che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2017, il diploma di laurea magistrale ed i 24 CFU costituirebbero titoli equiparati ex lege all'abilitazione all'insegnamento, come tali utili per l'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto. Tuttavia, il avrebbe CP_1
illegittimamente negato la predetta valenza del possesso congiunto di tali titoli.
2. Il convenuto ha resistito in giudizio, sostenendo la piena legittimità del proprio CP_1
operato, sull'assunto per cui l'abilitazione all'insegnamento è a tutti gli effetti di legge un titolo diverso rispetto al diploma di laurea accompagnato dai 24 CFU.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c..
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
La presente decisione si pone in linea con le ormai numerose pronunce della giurisprudenza di merito (v., ex multis, Trib. Rieti, sez. lav., 27.1.2022, n. 14; App. Perugia, sez. lav., 17.10.2022,
pagina 2 di 19 n. 244; Trib. Roma, sez. lav., 24.11.2020, n. 7904), ivi comprese quelle della sezione lavoro di questo Tribunale (v. sentenza n. 935/2022, ordinanza n. 151/2023 e sentenza n. 1134/2022, da ultimo citate dal resistente), che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., CP_1
secondo cui nessuna norma di rango primario o secondario dispone l'equiparazione del diploma di laurea accompagnato dai 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza che il possesso congiunto dei predetti due titoli non equivale al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Si riporta l'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza di questo Tribunale n. 935 del
9.11.2022, est. Ponticelli:
“2.1. Valga innanzitutto offrire una panoramica sulla normativa primaria e secondaria di riferimento, con la precisazione che dalla presente disamina resterà esclusa l'evoluzione del sistema intervenuta nel corso del giudizio, conseguente alla riscrittura del modello di formazione e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per effetto del d.l.
aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79.
2.1.a. La l. 3 maggio 1999, n. 124, per l'accesso in ruolo del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), aveva modificato il previgente regime delle supplenze, differenziandole in tre tipologie (art. 4):
- le supplenze annuali (comma 1), cosiddette su "organico di diritto", per la copertura di posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto), ossia posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31
dicembre e destinati a restare scoperti per l'intero anno, perché
pagina 3 di 19 relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
- le supplenze cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività
didattica, per la copertura di posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni,
quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata,
oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
- le supplenze temporanee (comma 3), infine, per soddisfare ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
La legge aveva delegato ad un successivo decreto ministeriale il compito di dettare la disciplina per il conferimento delle supplenze, stabilendo originariamente come criteri che:
pagina 4 di 19 - per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzassero le graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) di cui all'art. 401 del d.lgs. 16
aprile 1994, n. 297 (“testo unico”);
- per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzassero le graduatorie di circolo o di istituto.
I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie erano stati precisati con d.m. 13 giugno 2007, n.
131.
Per quanto qui di interesse, in particolare, l'art. 1
prevedeva:
“1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3
maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in
cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti
disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o,
comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede
con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti
d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno
scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento
pagina 5 di 19 non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento
che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza
diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato
all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche, si
utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di
circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore
settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti
orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22
della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448,
all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati
spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di
specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario
d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo
2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle
scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le
rispettive graduatorie di circolo e di istituto [...]”.
pagina 6 di 19 L'art. 7 disponeva:
“1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,
dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno [...]”.
Infine, facendo un passo indietro nell'esame del testo normativo, all'art. 5 si leggeva:
“1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle
supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle
domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in
relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal
vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di
ruolo.
pagina 7 di 19
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una
graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine,
composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è
riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella
corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica
abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la
graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio
valido per l'accesso all'insegnamento richiesto [...]”.
Successivamente, l'art. 4 della l. n. 124/1999 è stato modificato dall'art. 1 quater del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159,
che - “al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi” - ha ripreso in mano la materia relativa alle graduatorie da cui attingere il personale non di ruolo per le supplenze, stabilendo che, in funzione del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche,
fermo l'utilizzo prioritario delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 401 del testo unico, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzino “le graduatorie
provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”, ovverosia
“specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe
pagina 8 di 19 di concorso”; per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 continuano ad utilizzarsi le graduatorie di circolo o di istituto.
L'art.
1-quater, comma 4, dello stesso d.l. 126/2019,
convertito in legge 159/2019, ha modificato l'art. 1, comma 107,
della l. 13 luglio 2015, n. 107 (che in origine stabiliva che “a
decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle
graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente
a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”),
riscrivendolo nel modo che segue:
“A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento
nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire
esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di
abilitazione.
In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico
2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per
posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti
precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai
soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1,
lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59”.
2.2. Le novità sono state recepite con ordinanza ministeriale
10 luglio 2020, n. 60, la quale “disciplina, in prima
applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie
pagina 9 di 19 provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su
posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi
a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni
scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del
personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto
all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”
(art. 1, comma 1).
Per l'assegnazione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, è stato previsto il ricorso alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per la relativa classe di concorso.
Per quanto qui di interesse, l'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 60/2020 ha previsto che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, siano suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A
dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
pagina 10 di 19 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (ossia “24 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,
acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno
sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti
disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e
tecnologie didattiche”);
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis,
del d.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B
dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del d.lgs. 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del d.lgs.
59/2017;
pagina 11 di 19 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
Dopo l'assegnazione dei posti disponibili ai docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, per le supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, i dirigenti scolastici possono attingere alle graduatorie di istituto, le quali sono utilizzate anche per le supplenze temporanee per ogni altra necessità (art. 2, commi 5 e 6).
Le graduatorie di istituto sono suddivise in tre fasce: la prima, costituita dagli abilitati presenti nelle graduatorie ad esaurimento (art. 9 bis d.m. 24 aprile 2019, n. 374, come richiamato dall'art. 11 dell'ordinanza n. 60/2020); la seconda,
costituita “dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che
presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia
contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi
del comma 4”; la terza, costituita “dagli aspiranti presenti in
GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle
sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di
inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4” (art. 11 ordinanza
60/2020).
Il possesso di 24 Cfu è stato valorizzato al fine dell'inserimento sia nelle GPS che nelle graduatorie di istituto ma non è stato equiparato al possesso del titolo abilitante, che attribuisce una priorità nella selezione, ponendo il candidato in fascia superiore.
pagina 12 di 19 2.2. Secondo gli assunti della ricorrente, il d.lgs. 59/2017
avrebbe invece equiparato l'abilitazione, intesa come titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e come titolo per l'inserimento nelle graduatorie, al conseguimento dei 24 Cfu.
Che il possesso dei 24 Cfu abbia valore di titolo abilitante sarebbe dimostrato anche dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92, che consente anche ai laureati muniti di tali crediti la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati.
La richiesta di un titolo abilitativo per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento si porrebbe in contrasto con la normativa europea in materia di professioni regolamentate;
“dalla
lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55
come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che
emerge è che tali titoli siano idonei all'esercizio della
professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.
Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di
stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di
uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato, per
esercitarvi un'attività non subordinata, beneficia del
trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto
restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso,
sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e
C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò Persona_2
pagina 13 di 19 sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue
voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo
stesso non verrà richiesta l'abilitazione, quale requisito di
accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi”.
Il Tribunale non condivide le tesi espresse dalla difesa di parte ricorrente.
Nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione del diploma di laurea accompagnato da 24 Cfu al titolo di abilitazione all'insegnamento.
La disciplina che secondo la ricorrente equiparerebbe il possesso dei 24 Cfu all'abilitazione sarebbe quella contenuta all'art. 5 d.lgs. 59/2017, che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 792, lettera f) - e prima della riscrittura intervenuta ad opera dell'art. 44,
comma 1, lett. f), del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79 - stabiliva:
“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai
posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il
possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso
oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi
di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
pagina 14 di 19 b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito
denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il
possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei
seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia
speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
an-tropologia;
metodologie e tecnologie didattiche [...]”.
Tale norma non prevedeva in via generale l'equiparazione all'abilitazione dei titoli indicati sub a) e b), posto che non si riferiva a tutte le procedure concorsuali ma solo a quelle di cui al precedente articolo 3, comma 4, lettera a), e cioè al concorso per l'assunzione su “posti relativi alle classi di concorso per
la scuola secondaria”.
Inoltre, la congiunzione disgiuntiva “oppure”, usata nell'incipit dell'art. 5, comma 1, cit., nel testo novellato dalla l. 145/2018, per distinguere tra il possesso
“dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” e il possesso congiunto dei requisiti elencati nelle lettere a) e b),
smentisce la tesi secondo la quale il legislatore avrebbe previsto che nel più ampio genere dei titoli abilitanti fossero da ricomprendersi anche i 24 Cfu accompagnati dal titolo di laurea e dimostra invece l'intenzione di differenziare nettamente pagina 15 di 19 i due requisiti, rendendoli alternativi, ai fini dell'accesso ad uno specifico concorso.
Deve, pertanto, ritenersi che – anche nella vigenza dell'art. 5
del d.lgs. n. 59/2017 nel testo anteriore alle modifiche di cui al citato d.l. 36/2022 - l'abilitazione fosse un titolo diverso rispetto al titolo di laurea accompagnato da 24 Cfu.
Non depone in senso contrario l'art. 1, comma 79, ultimo periodo, l. n. 107/2015, a mente del quale “il dirigente
scolastico può utilizzare i docenti di classi di concorso diverse
da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli
di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi
formativi e competenze professionali coerenti con gli
insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili
nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di
concorso”.
Tale disposizione prevede, infatti, un rimedio eccezionale e residuale per l'ipotesi in cui non siano disponibili, nel singolo ambito territoriale, docenti abilitati in quelle classi di concorso e richiede, in ogni caso, che i docenti siano abilitati,
anche se in una classe di concorso diversa.
Non appare decisivo, al fine di dimostrare la fondatezza della tesi della parte ricorrente, neppure il richiamo al d.m. 92/2019
(recante "Disposizioni concernenti le procedure di
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro
pagina 16 di 19 10 settembre Controparte_5
2010, n. 249 e successive modificazioni").
Tale decreto, all'art. 3 (rubricato "Requisiti di ammissione e
articolazione del percorso"), richiede ai candidati, per la partecipazione alle procedure di specializzazione, il possesso dei
medesimi requisiti previsti dal già citato art. 5 d.lgs
59/2017, e non contiene alcun riferimento, neppure implicito, al valore pienamente abilitante della laurea con i Cfu.
È piuttosto un indice inequivoco della volontà del legislatore di non assimilare a un ordinario titolo abilitativo i requisiti di cui alla lett. b) dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2017, la circostanza che l'art.
1-quater, comma 4, del d.l. 126/2019,
convertito dalla l. 159/2019, abbia modificato il comma 107
dell'art. 1 della l. 107/2015 nel senso di stabilire espressamente che l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato, oltre che ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia, anche “ai
soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1,
lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59”.
Non è inoltre condivisibile la tesi secondo cui sussisterebbe disparità di trattamento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'accesso alle supplenze tra docenti titolari del pagina 17 di 19 titolo abilitante e docenti titolari di diploma di laurea e 24
Cfu.
È stato correttamente osservato in giurisprudenza che “i vari
titoli abilitanti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi
anni sono tutti stati rilasciati al termine di tirocini
didattico- formativi e/o dopo il superamento di procedure
concorsuali, condizioni non previste per i CFU, che si conseguono
all'interno dell'ordinario percorso universitario: non può dunque
in alcun modo ritenersi che quelli oggetto di comparazione siano
“docenti con eguale qualificazione professionale” e che dunque il
legislatore abbia disciplinato “in maniera differenziata la
medesima situazione sostanziale”; di conseguenza, appaiono
infondate le doglianze della parte ricorrente in merito al
contrasto tra le disposizioni in esame (e gli atti amministrativi
che ne hanno dato attuazione) e gli artt. 3 e 97 Cost.” (Trib.
Torino, 14 luglio 2020).
Quanto infine al denunciato contrasto con la disciplina euronunitaria delle norme che richiedono l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle graduatorie, si deve osservare che la direttiva 2005/36/CE richiamata dalla ricorrente non ha escluso che gli Stati membri possano subordinare l'accesso a una professione (c.d. “professione
regolamentata”) al possesso di determinate qualifiche professionali, per tali intendendosi le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o pagina 18 di 19 un'esperienza professionale particolare (cfr. art. 3 della direttiva citata).
L'abilitazione per classi di insegnamento, invero, è un istituto di valenza generale, non solo mai abolito dal legislatore, ma anche coerente con le previsioni della Carta
costituzionale, che all'art. 33 comma 5 prescrive che per essere abilitati all'esercizio professionale si debba superare un esame di Stato (sul punto ancora Trib. Torino cit.).
Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi che nell'ordinamento scolastico non sia venuta meno la differenza tra titolo di studio e abilitazione all'insegnamento, che giustifica il trattamento di maggior favore per i docenti titolari dell'abilitazione ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza”.
In adesione a tale orientamento, non resta che pronunciare il rigetto del ricorso.
5. La presenza di orientamenti contrastanti sulla questione oggetto di causa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 5 giugno 2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1425/2023 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Antioco, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro giusta procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
il , in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dottor dipendente dello stesso CP_3
, giusta delega in atti, domiciliato presso l' CP_1 Controparte_4
Resistente
E in contraddittorio con
tutti i docenti attualmente inseriti nella prima fascia delle GPS dell' Organizzazione_1
[...]
Controinteressati
pagina 1 di 19 *****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione Persona_1
di giudice del lavoro, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Codesto Ill.mo Tribunale
Voglia: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei
provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle
ambite graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di CP_4
concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata
all'insegnamento”.
A fondamento del ricorso ha esposto di essere in possesso sia del diploma di laurea in Scienze
della Comunicazione, conseguito nell'anno 2021, sia di 24 crediti formativi universitari (CFU).
Ha sostenuto parte ricorrente che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2017, il diploma di laurea magistrale ed i 24 CFU costituirebbero titoli equiparati ex lege all'abilitazione all'insegnamento, come tali utili per l'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto. Tuttavia, il avrebbe CP_1
illegittimamente negato la predetta valenza del possesso congiunto di tali titoli.
2. Il convenuto ha resistito in giudizio, sostenendo la piena legittimità del proprio CP_1
operato, sull'assunto per cui l'abilitazione all'insegnamento è a tutti gli effetti di legge un titolo diverso rispetto al diploma di laurea accompagnato dai 24 CFU.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c..
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
La presente decisione si pone in linea con le ormai numerose pronunce della giurisprudenza di merito (v., ex multis, Trib. Rieti, sez. lav., 27.1.2022, n. 14; App. Perugia, sez. lav., 17.10.2022,
pagina 2 di 19 n. 244; Trib. Roma, sez. lav., 24.11.2020, n. 7904), ivi comprese quelle della sezione lavoro di questo Tribunale (v. sentenza n. 935/2022, ordinanza n. 151/2023 e sentenza n. 1134/2022, da ultimo citate dal resistente), che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., CP_1
secondo cui nessuna norma di rango primario o secondario dispone l'equiparazione del diploma di laurea accompagnato dai 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza che il possesso congiunto dei predetti due titoli non equivale al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Si riporta l'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza di questo Tribunale n. 935 del
9.11.2022, est. Ponticelli:
“2.1. Valga innanzitutto offrire una panoramica sulla normativa primaria e secondaria di riferimento, con la precisazione che dalla presente disamina resterà esclusa l'evoluzione del sistema intervenuta nel corso del giudizio, conseguente alla riscrittura del modello di formazione e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per effetto del d.l.
aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79.
2.1.a. La l. 3 maggio 1999, n. 124, per l'accesso in ruolo del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), aveva modificato il previgente regime delle supplenze, differenziandole in tre tipologie (art. 4):
- le supplenze annuali (comma 1), cosiddette su "organico di diritto", per la copertura di posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto), ossia posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31
dicembre e destinati a restare scoperti per l'intero anno, perché
pagina 3 di 19 relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
- le supplenze cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività
didattica, per la copertura di posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni,
quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata,
oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
- le supplenze temporanee (comma 3), infine, per soddisfare ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
La legge aveva delegato ad un successivo decreto ministeriale il compito di dettare la disciplina per il conferimento delle supplenze, stabilendo originariamente come criteri che:
pagina 4 di 19 - per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzassero le graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) di cui all'art. 401 del d.lgs. 16
aprile 1994, n. 297 (“testo unico”);
- per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzassero le graduatorie di circolo o di istituto.
I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie erano stati precisati con d.m. 13 giugno 2007, n.
131.
Per quanto qui di interesse, in particolare, l'art. 1
prevedeva:
“1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3
maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in
cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti
disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o,
comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede
con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti
d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno
scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento
pagina 5 di 19 non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento
che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza
diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato
all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche, si
utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di
circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore
settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti
orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22
della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448,
all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati
spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di
specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario
d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo
2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle
scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le
rispettive graduatorie di circolo e di istituto [...]”.
pagina 6 di 19 L'art. 7 disponeva:
“1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,
dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno [...]”.
Infine, facendo un passo indietro nell'esame del testo normativo, all'art. 5 si leggeva:
“1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle
supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle
domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in
relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal
vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di
ruolo.
pagina 7 di 19
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una
graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine,
composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è
riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella
corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica
abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la
graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio
valido per l'accesso all'insegnamento richiesto [...]”.
Successivamente, l'art. 4 della l. n. 124/1999 è stato modificato dall'art. 1 quater del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159,
che - “al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi” - ha ripreso in mano la materia relativa alle graduatorie da cui attingere il personale non di ruolo per le supplenze, stabilendo che, in funzione del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche,
fermo l'utilizzo prioritario delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 401 del testo unico, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzino “le graduatorie
provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”, ovverosia
“specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe
pagina 8 di 19 di concorso”; per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 continuano ad utilizzarsi le graduatorie di circolo o di istituto.
L'art.
1-quater, comma 4, dello stesso d.l. 126/2019,
convertito in legge 159/2019, ha modificato l'art. 1, comma 107,
della l. 13 luglio 2015, n. 107 (che in origine stabiliva che “a
decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle
graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente
a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”),
riscrivendolo nel modo che segue:
“A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento
nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire
esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di
abilitazione.
In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico
2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per
posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti
precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai
soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1,
lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59”.
2.2. Le novità sono state recepite con ordinanza ministeriale
10 luglio 2020, n. 60, la quale “disciplina, in prima
applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie
pagina 9 di 19 provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su
posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi
a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni
scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del
personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto
all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”
(art. 1, comma 1).
Per l'assegnazione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, è stato previsto il ricorso alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per la relativa classe di concorso.
Per quanto qui di interesse, l'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 60/2020 ha previsto che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, siano suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A
dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
pagina 10 di 19 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (ossia “24 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,
acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno
sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti
disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e
tecnologie didattiche”);
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis,
del d.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B
dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del d.lgs. 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del d.lgs.
59/2017;
pagina 11 di 19 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
Dopo l'assegnazione dei posti disponibili ai docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, per le supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, i dirigenti scolastici possono attingere alle graduatorie di istituto, le quali sono utilizzate anche per le supplenze temporanee per ogni altra necessità (art. 2, commi 5 e 6).
Le graduatorie di istituto sono suddivise in tre fasce: la prima, costituita dagli abilitati presenti nelle graduatorie ad esaurimento (art. 9 bis d.m. 24 aprile 2019, n. 374, come richiamato dall'art. 11 dell'ordinanza n. 60/2020); la seconda,
costituita “dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che
presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia
contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi
del comma 4”; la terza, costituita “dagli aspiranti presenti in
GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle
sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di
inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4” (art. 11 ordinanza
60/2020).
Il possesso di 24 Cfu è stato valorizzato al fine dell'inserimento sia nelle GPS che nelle graduatorie di istituto ma non è stato equiparato al possesso del titolo abilitante, che attribuisce una priorità nella selezione, ponendo il candidato in fascia superiore.
pagina 12 di 19 2.2. Secondo gli assunti della ricorrente, il d.lgs. 59/2017
avrebbe invece equiparato l'abilitazione, intesa come titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e come titolo per l'inserimento nelle graduatorie, al conseguimento dei 24 Cfu.
Che il possesso dei 24 Cfu abbia valore di titolo abilitante sarebbe dimostrato anche dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92, che consente anche ai laureati muniti di tali crediti la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati.
La richiesta di un titolo abilitativo per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento si porrebbe in contrasto con la normativa europea in materia di professioni regolamentate;
“dalla
lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55
come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che
emerge è che tali titoli siano idonei all'esercizio della
professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.
Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di
stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di
uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato, per
esercitarvi un'attività non subordinata, beneficia del
trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto
restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso,
sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e
C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò Persona_2
pagina 13 di 19 sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue
voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo
stesso non verrà richiesta l'abilitazione, quale requisito di
accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi”.
Il Tribunale non condivide le tesi espresse dalla difesa di parte ricorrente.
Nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione del diploma di laurea accompagnato da 24 Cfu al titolo di abilitazione all'insegnamento.
La disciplina che secondo la ricorrente equiparerebbe il possesso dei 24 Cfu all'abilitazione sarebbe quella contenuta all'art. 5 d.lgs. 59/2017, che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 792, lettera f) - e prima della riscrittura intervenuta ad opera dell'art. 44,
comma 1, lett. f), del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79 - stabiliva:
“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai
posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il
possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso
oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi
di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
pagina 14 di 19 b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito
denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il
possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei
seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia
speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
an-tropologia;
metodologie e tecnologie didattiche [...]”.
Tale norma non prevedeva in via generale l'equiparazione all'abilitazione dei titoli indicati sub a) e b), posto che non si riferiva a tutte le procedure concorsuali ma solo a quelle di cui al precedente articolo 3, comma 4, lettera a), e cioè al concorso per l'assunzione su “posti relativi alle classi di concorso per
la scuola secondaria”.
Inoltre, la congiunzione disgiuntiva “oppure”, usata nell'incipit dell'art. 5, comma 1, cit., nel testo novellato dalla l. 145/2018, per distinguere tra il possesso
“dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” e il possesso congiunto dei requisiti elencati nelle lettere a) e b),
smentisce la tesi secondo la quale il legislatore avrebbe previsto che nel più ampio genere dei titoli abilitanti fossero da ricomprendersi anche i 24 Cfu accompagnati dal titolo di laurea e dimostra invece l'intenzione di differenziare nettamente pagina 15 di 19 i due requisiti, rendendoli alternativi, ai fini dell'accesso ad uno specifico concorso.
Deve, pertanto, ritenersi che – anche nella vigenza dell'art. 5
del d.lgs. n. 59/2017 nel testo anteriore alle modifiche di cui al citato d.l. 36/2022 - l'abilitazione fosse un titolo diverso rispetto al titolo di laurea accompagnato da 24 Cfu.
Non depone in senso contrario l'art. 1, comma 79, ultimo periodo, l. n. 107/2015, a mente del quale “il dirigente
scolastico può utilizzare i docenti di classi di concorso diverse
da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli
di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi
formativi e competenze professionali coerenti con gli
insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili
nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di
concorso”.
Tale disposizione prevede, infatti, un rimedio eccezionale e residuale per l'ipotesi in cui non siano disponibili, nel singolo ambito territoriale, docenti abilitati in quelle classi di concorso e richiede, in ogni caso, che i docenti siano abilitati,
anche se in una classe di concorso diversa.
Non appare decisivo, al fine di dimostrare la fondatezza della tesi della parte ricorrente, neppure il richiamo al d.m. 92/2019
(recante "Disposizioni concernenti le procedure di
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro
pagina 16 di 19 10 settembre Controparte_5
2010, n. 249 e successive modificazioni").
Tale decreto, all'art. 3 (rubricato "Requisiti di ammissione e
articolazione del percorso"), richiede ai candidati, per la partecipazione alle procedure di specializzazione, il possesso dei
medesimi requisiti previsti dal già citato art. 5 d.lgs
59/2017, e non contiene alcun riferimento, neppure implicito, al valore pienamente abilitante della laurea con i Cfu.
È piuttosto un indice inequivoco della volontà del legislatore di non assimilare a un ordinario titolo abilitativo i requisiti di cui alla lett. b) dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2017, la circostanza che l'art.
1-quater, comma 4, del d.l. 126/2019,
convertito dalla l. 159/2019, abbia modificato il comma 107
dell'art. 1 della l. 107/2015 nel senso di stabilire espressamente che l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato, oltre che ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia, anche “ai
soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1,
lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59”.
Non è inoltre condivisibile la tesi secondo cui sussisterebbe disparità di trattamento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'accesso alle supplenze tra docenti titolari del pagina 17 di 19 titolo abilitante e docenti titolari di diploma di laurea e 24
Cfu.
È stato correttamente osservato in giurisprudenza che “i vari
titoli abilitanti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi
anni sono tutti stati rilasciati al termine di tirocini
didattico- formativi e/o dopo il superamento di procedure
concorsuali, condizioni non previste per i CFU, che si conseguono
all'interno dell'ordinario percorso universitario: non può dunque
in alcun modo ritenersi che quelli oggetto di comparazione siano
“docenti con eguale qualificazione professionale” e che dunque il
legislatore abbia disciplinato “in maniera differenziata la
medesima situazione sostanziale”; di conseguenza, appaiono
infondate le doglianze della parte ricorrente in merito al
contrasto tra le disposizioni in esame (e gli atti amministrativi
che ne hanno dato attuazione) e gli artt. 3 e 97 Cost.” (Trib.
Torino, 14 luglio 2020).
Quanto infine al denunciato contrasto con la disciplina euronunitaria delle norme che richiedono l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle graduatorie, si deve osservare che la direttiva 2005/36/CE richiamata dalla ricorrente non ha escluso che gli Stati membri possano subordinare l'accesso a una professione (c.d. “professione
regolamentata”) al possesso di determinate qualifiche professionali, per tali intendendosi le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o pagina 18 di 19 un'esperienza professionale particolare (cfr. art. 3 della direttiva citata).
L'abilitazione per classi di insegnamento, invero, è un istituto di valenza generale, non solo mai abolito dal legislatore, ma anche coerente con le previsioni della Carta
costituzionale, che all'art. 33 comma 5 prescrive che per essere abilitati all'esercizio professionale si debba superare un esame di Stato (sul punto ancora Trib. Torino cit.).
Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi che nell'ordinamento scolastico non sia venuta meno la differenza tra titolo di studio e abilitazione all'insegnamento, che giustifica il trattamento di maggior favore per i docenti titolari dell'abilitazione ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza”.
In adesione a tale orientamento, non resta che pronunciare il rigetto del ricorso.
5. La presenza di orientamenti contrastanti sulla questione oggetto di causa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 5 giugno 2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 19 di 19