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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Daniela Sabena Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Alice Maina Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del coniuge la somma di euro Pt_1 CP_1
500 mensili annualmente rivalutabile secondo indice istat entro il giorno 5 di ogni mese. Spese compensate.
Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di divorzio. Parte convenuta nulla oppone.
Le parti dichiarano altresì di rinunciare ad ogni ulteriore domanda.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 I signori e contraevano matrimonio in Noto in data Parte_1 Controparte_1
12/08/1995.
Dal matrimonio sono nate tre figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 14.02.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la sig.ra in data 11.10.2024. CP_1
All'udienza del 11.11.2024 le parti chiedevano un rinvio pendenti trattative ed all'udienza del
31.03.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Precisate le conclusioni come in epigrafe ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Vi è accordo economico. Parte ricorrente ha rinunciato formalmente alla domanda di divorzio e parte convenuta nulla ha opposto. Le parti hanno altresì rinunciato ad ogni ulteriore domanda.
Compensa le spese di lite stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di mantenimento del coniuge la Pt_1 CP_1 somma di euro 500 mensili annualmente rivalutabile secondo indice istat entro il giorno 5 di ogni mese.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 19.05.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Daniela Sabena Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Alice Maina Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del coniuge la somma di euro Pt_1 CP_1
500 mensili annualmente rivalutabile secondo indice istat entro il giorno 5 di ogni mese. Spese compensate.
Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di divorzio. Parte convenuta nulla oppone.
Le parti dichiarano altresì di rinunciare ad ogni ulteriore domanda.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 I signori e contraevano matrimonio in Noto in data Parte_1 Controparte_1
12/08/1995.
Dal matrimonio sono nate tre figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 14.02.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la sig.ra in data 11.10.2024. CP_1
All'udienza del 11.11.2024 le parti chiedevano un rinvio pendenti trattative ed all'udienza del
31.03.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Precisate le conclusioni come in epigrafe ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Vi è accordo economico. Parte ricorrente ha rinunciato formalmente alla domanda di divorzio e parte convenuta nulla ha opposto. Le parti hanno altresì rinunciato ad ogni ulteriore domanda.
Compensa le spese di lite stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di mantenimento del coniuge la Pt_1 CP_1 somma di euro 500 mensili annualmente rivalutabile secondo indice istat entro il giorno 5 di ogni mese.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 19.05.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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