CASS
Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/08/2024, n. 33023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33023 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UG AN, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 15/03/2024 del Tribunale di BA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Giuseppe Giulitto e Avv. Dario Vannetiello, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33023 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 11/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di BA ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di AN UG al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110,416-ter, cod. pen. in relazione all'accordo per procurare voti a MA ME LO, candidata nelle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 a consigliere comunale, per il Comune di BA, nella lista DI Pena Sindaco", accettando o ottenendo la promessa di voti da parte di soggetti contigui o appartenenti ad associazione mafiose operanti nei quartieri della città di BA, in cambio della consegna di somme di denaro eio comunque del conseguimento di altre utilità. In particolare, AN UG, figlio di CO CI, detto "CO la Luna", storico reggente, insieme ai fratelli IC e IS, dell'omonimo clan, prometteva a MO VI voti per la candidata LO, che sarebbero stati reperiti in alcune delle aree d'influenza del "clan UG", nei quartieri di San OL e San Girolamo, in cambio di denaro ed altre utilità, oltre alla promessa di una sistemazione lavorativa per la madre UE NO. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN UG deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 125, 309 cod. proc. pen. e 416- ter cod. pen. in relazione agli indicati atti del procedimento con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria e segnatamente al ruolo di "mafioso" ricoperto dal ricorrente e alla verifica della promessa da parte sua di procurare voti attraverso l'utilizzo del metodo mafioso e nelle aree geografiche della città di BA nonché della consapevolezza da parte dell'VI dell'utilizzo del predetto metodo nel procacciamento dei consensi. Quanto al primo aspetto, si censura il ragionamento del Tribunale che fa leva sul legame familiare con i capi storici del clan senza considerare che il ricorrente non è gravato da precedenti condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e non è neppure attinto da carichi pendenti per reati associativi o aggravati dall'art. 416-bis.
1. cod. pen.; né, ancora, è raggiunto da segnalazioni da parte degli inquirenti di una acquisizione da parte sua di una fama o di un carisma criminale sorretti e alimentati da una continua e sistematica militanza nei ranghi della cosca. Non è possibile colmare questa lacuna richiamando conversazioni tra terzi valorizzate all'interno di una condotta illecita contestata ad altri e non al ricorrente e senza tenere conto della emergente sua estraneità alle dinamiche associative (v. conv. del 11.7.2018) e del mancato utilizzo del proprio nome per reperire voti 2 (conv. 22.5.2018). Quanto alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia DO e CA Telegrafo, non possono ritenersi gravi in presenza di incertezza, genericità e contraddittorietà che le affligge e senza la verifica della credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca. Quanto al secondo aspetto, la ordinanza trascura di confrontarsi con l'emergenza secondo la quale proprio la dinamica concreta delle vicende documenta che nell'asserito programma negoziale non è stato mai esplicitamente dedotto ed ipotizzato il ricorso ad un agire mafioso da parte dello UG, non indicato dal CI all'Oliviero come intraneo ad una consorteria criminale e personalmente sconosciuto all'Oliviero, se non tramite un riferimento neutro. Anche la stessa valorizzata promessa di assunzione della madre del ricorrente, mai verificatasi, non si accompagna ad alcuna evocazione del controllo territoriale o a condotte persuasive e costrittive (v. conv. prog. n. 512). Infine, l'accenno alla possibile consegna di buoni-benzina allo UG, elargizione operata anche nei confronti di altri potenziali elettori, non è significativo del patto illecito ex art. 416- ter cod. pen. in mancanza di una esplicita menzione da parte dell'indagato del sicuro impiego di una metodologia mafiosa e, ancor di più, in occasione della restituzione dell'assegno tratto in suo favore, per la manifestata impossibilità di pagare le persone alle quali chiedere il voto ed alla esclusione di una sua capacità criminale incidente in tal senso, senza una contropartita in denaro. E lo sviluppo degli avvenimenti dà contezza del fatto che il consenso elettorale ruota attorno a benefit economici, nel quadro di rapporti paritari e non asimmetrici. D'altra parte, lo scrutinio delle conversazioni consente di individuare il totale allontanamento dell'indagato dalla campagna elettorale motivata, all'evidenza, dall'averlo estromesso da qualsivoglia sostegno o contributo economico (v. prog. n. 430). 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla nota del 2.02.2024 depositata in atti, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il provvedimento del Tribunale è inficiato da difetto assoluto della motivazione in quanto non si è confrontato con una serie di dati oggettivi idonei a neutralizzare e vincere entrambe le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., segnatamente con riguardo alla attualità del pericolo rispetto alal risalenza del fatto al maggio 2019. D'altro lato, la motivazione è illogica quando richiama il delitto associativo contestato al quale, però, lo UG non partecipa come non partecipa alle vicende illecite relative alla turbativa d'asta sub capo 1. Né risulta aver apportato elementi di attualità la nota del 2_2.2024, 3. Sono prevenuti motivi nuovi dell'avv. Dario Vannetiello. 3 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 416-ter cod. pen. come novellato dalla I. 62/14 e dalla 1. 19/15; errata individuazione della norma vigente all'epoca dei fatti;
vizio cumulativo della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 416-ter c.p. I giudici di merito hanno erroneamente applicato la attuale formulazione della norma in esame, poiché hanno erroneamente ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del delitto di voto di scambio in ragione della presunta appartenenza del ricorrente all'omonimo clan. Tale requisito soggettivo era invece estraneo all'art. 416-ter c.p. in vigore all'epoca dei fatti, atteso che l'appartenenza mafiosa del promittente è stata inserita nella norma in esame successivamente ai fatti per cui si procede ad opera della legge n. 43/2019. Comunque ed ogni caso, sul punto della appartenenza mafiosa del ricorrente, il provvedimento impugnato contiene una motivazione solo apparente e/o comunque manifestamente illogica in quanto quelli indicati dalla ordinanza sono elementi in ogni caso del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del requisito dell'appartenenza mafiosa;
che va valutata sulla base di criteri idonei a fondare almeno l'adozione di una misura di prevenzione (cfr., su tutte, Cass., Sez. II, 18.09.2023, n. 38042). Nel caso di specie: - gli elementi evidenziati dal Tribunale senz'altro non consentivano l'applicazione di una misura di prevenzione;
- il giudizio sull'appartenenza del ricorrente al clan UG è sorretto da una motivazione evidentemente apparente e/o manifestamente illogica. A ben vedere, ed in aggiunta, la decisione che si impugna è completamente priva di motivazione con riguardo all'unico elemento rilevante ai fini della configurabilità del delitto di voto di scambio politico mafioso per come vigente all'epoca dei fatti per cui si procede, non spiegando perché è possibile ritenere che il ricorrente abbia dato una indicazione di voto percepita all'esterno come proveniente dall'organizzazione mafiosa di appartenenza e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, non risultando alcun elemento concreto da cui inferire una circostanza siffatta. Quanto espresso a pagina 46 del provvedimento ricorso evidenzia applicazione dell'art. 416-ter c.p. nella formulazione entrata in vigore successivamente ai fatti per cui si procede. Il giudice, infatti, ha motivato in maniera del tutto apparente e/o manifestamente illogica su aspetti, quali la rilevanza penale del ruolo dell'intermediario o dell'oggetto della controprestazione individuabile nella "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa", estranei alla fattispecie vigente ad aprile - maggio del 2019. E' evidente, allora, che non è condivisibile l'argomentazione secondo cui "sul piano del promissario, non osta in alcun modo alla configurabilità del delitto la circostanza che l'accordo sia stato concluso in particolare con l'Olívieri, ossia con un soggetto diverso dal candidato, rimasto estraneo all'intesa". L'art. 416 ter c.p. 4 vigente all'epoca dei fatti puniva soltanto l'accordo illecito diretto tra politico e promittente, di guisa che il fatto che l'accordo sia stato concluso con l'VI, ovvero con un soggetto diverso dal candidato, rimasto estraneo all'intesa, esclude eccome la configurabilità del delitto per cui si procede. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio cumulativo della motivazione in punto di attualità del pericolo di reiterazione del reato, rilevando - pur in presenza di una presunzione relativa - il decorso di un significativo lasso temporale tra il momento di adozione del provvedimento genetico e l'epoca di commissione dei reati contestati. Sul punto, la motivazione offerta dai i giudici del riesame a pg. 47 non hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia, collegando il giudizio sull'attualità del pericolo ritenuto solo alla prossimità della competizione elettorale europea, che peraltro ha caratteristiche e presumibili risvolti di interesse criminale senz'altro differenti rispetto alle elezioni "locali", con l'effetto di rendere la motivazione anche manifestamente illogica. Viceversa, il significativo arco temporale (almeno cinque anni) dai fatti per cui si procede, in cui non risulta che l'indagato abbia commesso illiceità in ambito elettorale, richiedeva una più puntuale motivazione, senza sottacere che il ricorrente è soggetto incensurato e pure privo di carichi pendenti. L'unicità della condotta, peraltro strettamente collegata alla candidatura di specifici soggetti, legati da rapporti amicali, escludeva ed esclude qualsivoglia pericolo di reiterazione, che, se residuante, ben poteva e può essere salvaguardato con misure meno afflittive, pure di allontanamento dal territorio barese in occasione delle competizioni elettorali;
e pure su tale aspetto la motivazione appare decisamente lacunosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo del ricorso principale e quello dei motivi aggiunti sono infondati. 2.1. Acclarata la consumazione del patto elettorale nell'interesse della candidata MA ME LO, lo UG è individuato quale promittente intraneo all'omonimo sodalizio mafioso, forte della sua riconosciuta appartenenza in un ruolo di rilievo nella compagine mafiosa familiare, oltre a garantire 300 voti in cambio dell'assunzione della madre (e di altre utilità), incaricava personaggi professionalmente dediti al procacciamento dei voti (come i LL del quartiere San OL) e contattava esponenti della famiglia Facciolongo, referenti del clan nel quartiere San Pio-Enziteto all'estrema periferia nord di BA. 5 Assume inconferenti le deduzioni difensive incentrate sul fatto che all'intervento del proprio assistito non avrebbero fatto seguito forme di intimidazione, di pressione, di avvertimenti, in quanto fondate su elementi estranei alla condotta tipica. 2.2. E' innanzitutto manifestamente infondata la preliminare censura, svolta con i motivi nuovi, secondo la quale è errato il parametro normativa adottato dalla decisione impugnata ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. Invero, all'evidenza, il Tribunale fa esplicito riferimento al corretto inquadramento della fattispecie di cui all'art. 416-ter "nella formulazione antecedente alla novella del 2019" (v. par. 4 della ordinanza) e, quindi, conseguente alla novella introdotta con l'art. 1 delle legge 17 aprile 2014 n. 62 uniformandosi all'orientamento di legittimità formatosi a riguardo. A tal riguardo, questa Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. peri. può dirsi immanente all'illecita pattuizione(Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845; conf. n. 31348 del 2015 non mass.; n. 41801 del 2015, non mass.). Nell'affermare il principio è stato spiegato che «L'oggetto dell'accordo deve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. [...] Il sinallagma illecito, si è detto, si concreta già solo attraverso la promessa delle reciproche prestazioni. E se oggi il dato normativa non è più espressamente limitato alla promessa di denaro da parte del candidato grazie al riferimento alle altre utilità che possono comunque costituire l'oggetto della dazione prospettata in funzione della conclusione dell'accordo (così da potersi ritenere oggi certamente ricomprese nella condotta in contestazione anche la promessa di "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione), è rimasta sostanzialmente invariata la connotazione di fondo del negozio illecito siccome immediatamente correlata alla natura della prestazione, anche solo promessa, dal soggetto che si muove sull'altro versante negoziale: quella di garantire la veicolazione del consenso elettorale mediante le modalità di cui al terzo comma dell'ad. 416-bis c.p., comma 3, dato, anche questo, oggi ancor 6 più compiutamente esplicitato nella norma novellata ma che costituiva il frutto della interpretazione in tal senso offerta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per quanto sopra già evidenziato. Si intende affermare che, ad opinione del Collegio, attraverso l'esplicito riferimento alle "modalità" di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, e dunque al metodo mafioso per l'acquisizione del consenso elettorale, è stata introdotta una novità linguistica nel tenore della norma di minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che questa stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente.[...joggi, come lo era nel passato, è necessario che l'accordo abbia avuto ad oggetto l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. Tanto non impone, tuttavia, che il patto sia necessariamente connotato dalla esplicitazione delle modalità di realizzazione dell'impegno assunto nei confronti del candidato, potendo la stessa desumersi, in via inferenziale, da alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo. Ciò perché, come puntualmente citato in un arresto (sopra già richiamato) di questa stessa sezione della Corte "se anche la ratio dell'incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispecie si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano. La fattispecie si atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto ne' l'attuazione ne' l'esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni: la sufficienza dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva" (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167). Le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. E se tale impegno può non essere esplicitato nel siglare l'accordo, esso al contempo rappresenta il colore di fondo, la ragion d'essere del patto elettorale illecito in questione. è invece diverso il perimetro soggettivo di riferimento della norma novellata. Grazie al nuovo art. 416-ter c.p., comma 2, oltre al candidato o al soggetto che nell'interesse di quest'ultimo si muove per acquisire consenso elettorale mettendo a frutto la forza di intimidazione che promana dall'azione di 7 matrice mafiosa, oggi, senza più incertezze, risponde della condotta anche il soggetto che rende siffatta promessa, incamerando l'impegno all'acquisizione della utilità corrispettiva. Ed il legislatore, adottando un riferimento letterale aperto e quanto più ampio ("chi promette"), non ha delimitato siffatto ruolo soggettivo necessario al solo intraneo che agisce rappresentando l'organizzazione mafiosa: ciò che conta, piuttosto, è che il consenso venga acquisito, nella mera prospettazione negoziale e non necessariamente nel risultato, avvalendosi del metodo mafioso cosi che saranno protagonisti attivi dell'illecito anche soggetti che, senza essere intranei, si pongano quali intermediari dell'associazione mafiosa o comunque, sempre dall'esterno, garantiscano al candidato un siffatto metodo d'azione nell'acquisizione del consenso. L'ampliamento dello spettro soggettivo di riferimento quanto ai possibili autori della condotta finisce per assumere ricadute ben precise sul piano della dimostrazione probatoria del tenore dell'accordo nei termini imposti dalla disposizione in disamina. Ciò non solo con riferimento alla puntuale configurazione del fatto ma anche in ordine alla prova del dolo avuto riguardo, in particolare, alla posizione del candidato che stipula l'accordo illecito e che deve essere consapevole dei termini di esecuzione della promessa assunta dalla sua controparte. Si è detto che il programma negoziale illecito non può prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., comma 3. Si è anche precisato che non occorre che tale previsione sia esplicitata nel definire il dettaglio negoziale del patto potendo essere immanente all'accordo in ragione delle peculiari connotazioni del fatto. Essa può così ritenersi sostanzialmente manifesta laddove il promittente sia un intraneo ed agisca in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione: è la fama criminale dell'interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità che lo rendono appetibile sul piano elettorale e che spingono il candidato a raggiungere l'accordo. Tanto nella consapevole, implicita ma logica, evidenza delle modalità attraverso la quale verrà veicolato in suo favore il reclutamento elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore. Poiché, tuttavia, oggi, rispetto al passato, è stata ampliata la sfera dei soggetti attivi diversi dal candidato (o da chi agisce nel suo interesse), possono assumere un ruolo attivo sia soggetti estranei alla consorteria ma che si manifestino in grado di agire con le modalità in questione;
sia i membri della stessa che agiscano uti singuli;
sia, infine intermediari esterni alla cosca portatori della volontà della stessa. E, sul piano probatorio, il discorso inferenziale afferente la dimostrazione che l'accordo riguardi modalità di procacciamento dei voti nei termini di cui all'art. 416-bis c.p., comma 3, finisce evidentemente per risentirne. Diversamente dal caso dell'intraneo che agisce nell'interesse della associazione impegnandola a svolgere una campagna in 8 favore del politico committente, in siffatti casi occorre infatti una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l'illecito patto di scambio elettorale, non potendosene ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamente all'organizzazione criminale». 2.2. Pertanto, nel qualificare i fatti del tutto correttamente la ordinanza ha affrontato il tema del ruolo mafioso svolto dal ricorrente all'interno della vicenda trattata (pg. 10 e ss.), individuando in capo alio stesso un ruolo vicario in rappresentanza dei suoi più titolati familiari detenuti (da tempo) in carcere, e dalla ritenuta connotazione soggettiva ha inferito il contenuto del sinallagma illecito stretto in occasione della competizione elettorale nell'interesse della candidata MA ME LO. A tal riguardo, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha individuato in capo al ricorrente: - il suo intervento nell'ambito di una disputa tra esponenti della malavita altamurana e di MO i quali ultimi si erano rivolti a lui per sostenerne le ragioni (vedasi vicenda sub capo 1 riguardante la turbativa d'asta aggravata gestita da una articolazione di Altamura del clan Parisì): in sostanza lo UG aveva fatto intervenire il boss Cadetto Baresi nella contesa, ignorando che il territorio di Altamura era sottoposto al controllo mafioso del clan Parisi di BA Japigia;
- l'attribuzione da parte del coindagato HE LL al ricorrente (che gli dà mandato di raccogliere i voti per la coppia LO-CI) del potere, forte del proprio nome, di raccogliere voti o addirittura di aprire un centro scommesse nel quartiere San OL di BA senza dover soggiacere a richieste estorsive;
- il contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia DO e CA Telegrafo, esponenti del clan mafioso facente capo al loro padre Nicola, detto "il brigante", poi confluiti nel clan UG, che hanno riconosciuto il ricorrente, pur non affiliato (non avendone bisogno), pacificamente membro dell'omonima associazione mafiosa con poteri dispositivi e di intermediazione con altri sodalizi mafiosi;
- gli elementi desunti dal patto elettorale mafioso concluso con l'VI di cui si tratta. Inoltre, incensurabile è la affermata consapevolezza dell'appartenenza del ricorrente all'omonimo sodalizio mafioso nel determinare l'VI, ben conosciuto dalla famiglia UG - ed esattamente come con gli esponenti dei clan mafiosi facenti capo alle "famiglie" AN e Paris' - a concludere anche quest'altro accordo, promettendo in cambio dei voti l'impegno per la situazione lavorativa della madre dello stesso ricorrente nonché altre utilità economiche (buoni pasto e 9 buoni-benzina) consegnate a UG attraverso CI - candidato alla carica di consigliere comunale insieme alla LO (v. pg. 21, ibidem). Nell'ambito della vicenda, non illogicamente si valorizza per ricostruirne il contesto, la consegna da parte dell'VI allo UG di un assegno di 20mila euro, collocata nella strategia dell'VI di farsi anticipare denaro per finanziare la campagna elettorale, già rifiutata da altri clan - volti a ottenere immediati vantaggi - e che ha dato luogo alla restituzione dell'assegno e al rifiuto dello scaltro KO SA, ben consapevole del protagonista mafioso della vicenda, di farsi da garante dell'operazione, alla quale si prospettava di dare una "copertura" lecita: nonostante tale restituzione, l'VI era rassicurato dal SA e dal CI sul mantenimento degli impegni da parte dello UG ( v. pg. 25, ibidem). Tornando alla caratura mafiosa del ricorrente, è correttamente valorizzato anche il suo intervento presso un altro serbatoio mafioso, quello dei Faccilongo, al quale, a seguito della domanda del Necci se avessero bisogno di materiale elettorale, lo UG risponde che a quelli non serve (v. pg. 32, ibidem). Ancora, ancora al fine di delineare il chiaro contesto mafioso della vicenda, ineccepibile è la valorizzazione del coinvolgimento - da parte dello UG - del coindagato HE LL per il procacciamento dei voti nel quartiere San OL di BA e la preoccupazione di questi che lo UG fosse in buoni rapporti con il clan cd. del Brigante, intraneo al clan UG, essendo a tal riguardo assicurato dallo stesso UG;
come pure l'emergenza secondo la quale il LL, nel parlare delle attività economiche del quartiere San OL, sottolineava che lo UG ed il NE potevano aprire attività senza aver nessun "problema" e, palesandosi, nel delineare il contesto, la prospettiva dello stesso UG - non illogicamente correlata alla sua caratura criminale - di un suo credito per 500nnila euro nei confronti di varie persone. 2.3. Infondate sono, inoltre, le censure mosse con il primo motivo aggiunto in ordine alla realizzazione del patto con un soggetto diverso dal candidato, posta la punibilità - da parte della previsione novellata nel 2014 - di "chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all'articolo 416-bis cod. pen.", trattandosi di reato comune secondo quanto già sopra richiamato. Risulta, inoltre, correttamente verificata la realizzazione dell'accordo sinallagmatico ("in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità", secondo la previsione vigente all'epoca): al dedotto mancato perfezionamento dell'accordo la ordinanza risponde rilevando correttamente la sua infondatezza (v. pg. 36 e ss., ibidem), per la avvenuta promessa reciproca sulla assunzione della madre del ricorrente e l'avvenuta corresponsione di regalie (buoni), risultando inincidente il litigio avvenuto a pochi giorni dal voto per il 1 0 differente trattamento riservato al boss UN AN (al quale il CI consegnava denaro in contanti). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Questo Collegio condivide il più recente approdo di legittimità secondo il quale in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (v. da ultimo, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024,Tavella, Rv. 286202 - 02). Ritiene, tuttavia, questa Corte che il provvedimento impugnato si è correttamente posto all'interno di tale orientamento ritenendo insuperata la vigente presunzione cautelare sulla base delle modalità del fatto geneticamente correlate al contesto mafioso di appartenenza del ricorrente, rilevando non solo la sua capacità di interfacciarsi con esponenti di diversi clan mafiosi ma anche il concreto apporto dato alla realizzazione del programma elettorale mafioso. Cosicché incensurabile è il denegato rilievo sia alla incensuratezza - rispetto alla concreta condotta posta in essere dal ricorrente - che al tempo del commesso reato - non illogicamente considerando la ciclica verificazione delle consultazioni elettorali, che non consente di isolare la condotta criminosa al tempo della sua ultima realizzazione - considerando la assenza di qualsiasi allontanamento del ricorrente dal contesto mafioso di riferimento. Del tutto congrue, quindi, rispetto alle ritenute esigenze cautelari, risultano le valutazioni in ordine alla insuperata presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare applicata. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. 11
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 luglio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Giuseppe Giulitto e Avv. Dario Vannetiello, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33023 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 11/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di BA ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di AN UG al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110,416-ter, cod. pen. in relazione all'accordo per procurare voti a MA ME LO, candidata nelle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 a consigliere comunale, per il Comune di BA, nella lista DI Pena Sindaco", accettando o ottenendo la promessa di voti da parte di soggetti contigui o appartenenti ad associazione mafiose operanti nei quartieri della città di BA, in cambio della consegna di somme di denaro eio comunque del conseguimento di altre utilità. In particolare, AN UG, figlio di CO CI, detto "CO la Luna", storico reggente, insieme ai fratelli IC e IS, dell'omonimo clan, prometteva a MO VI voti per la candidata LO, che sarebbero stati reperiti in alcune delle aree d'influenza del "clan UG", nei quartieri di San OL e San Girolamo, in cambio di denaro ed altre utilità, oltre alla promessa di una sistemazione lavorativa per la madre UE NO. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN UG deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 125, 309 cod. proc. pen. e 416- ter cod. pen. in relazione agli indicati atti del procedimento con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria e segnatamente al ruolo di "mafioso" ricoperto dal ricorrente e alla verifica della promessa da parte sua di procurare voti attraverso l'utilizzo del metodo mafioso e nelle aree geografiche della città di BA nonché della consapevolezza da parte dell'VI dell'utilizzo del predetto metodo nel procacciamento dei consensi. Quanto al primo aspetto, si censura il ragionamento del Tribunale che fa leva sul legame familiare con i capi storici del clan senza considerare che il ricorrente non è gravato da precedenti condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e non è neppure attinto da carichi pendenti per reati associativi o aggravati dall'art. 416-bis.
1. cod. pen.; né, ancora, è raggiunto da segnalazioni da parte degli inquirenti di una acquisizione da parte sua di una fama o di un carisma criminale sorretti e alimentati da una continua e sistematica militanza nei ranghi della cosca. Non è possibile colmare questa lacuna richiamando conversazioni tra terzi valorizzate all'interno di una condotta illecita contestata ad altri e non al ricorrente e senza tenere conto della emergente sua estraneità alle dinamiche associative (v. conv. del 11.7.2018) e del mancato utilizzo del proprio nome per reperire voti 2 (conv. 22.5.2018). Quanto alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia DO e CA Telegrafo, non possono ritenersi gravi in presenza di incertezza, genericità e contraddittorietà che le affligge e senza la verifica della credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca. Quanto al secondo aspetto, la ordinanza trascura di confrontarsi con l'emergenza secondo la quale proprio la dinamica concreta delle vicende documenta che nell'asserito programma negoziale non è stato mai esplicitamente dedotto ed ipotizzato il ricorso ad un agire mafioso da parte dello UG, non indicato dal CI all'Oliviero come intraneo ad una consorteria criminale e personalmente sconosciuto all'Oliviero, se non tramite un riferimento neutro. Anche la stessa valorizzata promessa di assunzione della madre del ricorrente, mai verificatasi, non si accompagna ad alcuna evocazione del controllo territoriale o a condotte persuasive e costrittive (v. conv. prog. n. 512). Infine, l'accenno alla possibile consegna di buoni-benzina allo UG, elargizione operata anche nei confronti di altri potenziali elettori, non è significativo del patto illecito ex art. 416- ter cod. pen. in mancanza di una esplicita menzione da parte dell'indagato del sicuro impiego di una metodologia mafiosa e, ancor di più, in occasione della restituzione dell'assegno tratto in suo favore, per la manifestata impossibilità di pagare le persone alle quali chiedere il voto ed alla esclusione di una sua capacità criminale incidente in tal senso, senza una contropartita in denaro. E lo sviluppo degli avvenimenti dà contezza del fatto che il consenso elettorale ruota attorno a benefit economici, nel quadro di rapporti paritari e non asimmetrici. D'altra parte, lo scrutinio delle conversazioni consente di individuare il totale allontanamento dell'indagato dalla campagna elettorale motivata, all'evidenza, dall'averlo estromesso da qualsivoglia sostegno o contributo economico (v. prog. n. 430). 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla nota del 2.02.2024 depositata in atti, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il provvedimento del Tribunale è inficiato da difetto assoluto della motivazione in quanto non si è confrontato con una serie di dati oggettivi idonei a neutralizzare e vincere entrambe le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., segnatamente con riguardo alla attualità del pericolo rispetto alal risalenza del fatto al maggio 2019. D'altro lato, la motivazione è illogica quando richiama il delitto associativo contestato al quale, però, lo UG non partecipa come non partecipa alle vicende illecite relative alla turbativa d'asta sub capo 1. Né risulta aver apportato elementi di attualità la nota del 2_2.2024, 3. Sono prevenuti motivi nuovi dell'avv. Dario Vannetiello. 3 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 416-ter cod. pen. come novellato dalla I. 62/14 e dalla 1. 19/15; errata individuazione della norma vigente all'epoca dei fatti;
vizio cumulativo della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 416-ter c.p. I giudici di merito hanno erroneamente applicato la attuale formulazione della norma in esame, poiché hanno erroneamente ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del delitto di voto di scambio in ragione della presunta appartenenza del ricorrente all'omonimo clan. Tale requisito soggettivo era invece estraneo all'art. 416-ter c.p. in vigore all'epoca dei fatti, atteso che l'appartenenza mafiosa del promittente è stata inserita nella norma in esame successivamente ai fatti per cui si procede ad opera della legge n. 43/2019. Comunque ed ogni caso, sul punto della appartenenza mafiosa del ricorrente, il provvedimento impugnato contiene una motivazione solo apparente e/o comunque manifestamente illogica in quanto quelli indicati dalla ordinanza sono elementi in ogni caso del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del requisito dell'appartenenza mafiosa;
che va valutata sulla base di criteri idonei a fondare almeno l'adozione di una misura di prevenzione (cfr., su tutte, Cass., Sez. II, 18.09.2023, n. 38042). Nel caso di specie: - gli elementi evidenziati dal Tribunale senz'altro non consentivano l'applicazione di una misura di prevenzione;
- il giudizio sull'appartenenza del ricorrente al clan UG è sorretto da una motivazione evidentemente apparente e/o manifestamente illogica. A ben vedere, ed in aggiunta, la decisione che si impugna è completamente priva di motivazione con riguardo all'unico elemento rilevante ai fini della configurabilità del delitto di voto di scambio politico mafioso per come vigente all'epoca dei fatti per cui si procede, non spiegando perché è possibile ritenere che il ricorrente abbia dato una indicazione di voto percepita all'esterno come proveniente dall'organizzazione mafiosa di appartenenza e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, non risultando alcun elemento concreto da cui inferire una circostanza siffatta. Quanto espresso a pagina 46 del provvedimento ricorso evidenzia applicazione dell'art. 416-ter c.p. nella formulazione entrata in vigore successivamente ai fatti per cui si procede. Il giudice, infatti, ha motivato in maniera del tutto apparente e/o manifestamente illogica su aspetti, quali la rilevanza penale del ruolo dell'intermediario o dell'oggetto della controprestazione individuabile nella "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa", estranei alla fattispecie vigente ad aprile - maggio del 2019. E' evidente, allora, che non è condivisibile l'argomentazione secondo cui "sul piano del promissario, non osta in alcun modo alla configurabilità del delitto la circostanza che l'accordo sia stato concluso in particolare con l'Olívieri, ossia con un soggetto diverso dal candidato, rimasto estraneo all'intesa". L'art. 416 ter c.p. 4 vigente all'epoca dei fatti puniva soltanto l'accordo illecito diretto tra politico e promittente, di guisa che il fatto che l'accordo sia stato concluso con l'VI, ovvero con un soggetto diverso dal candidato, rimasto estraneo all'intesa, esclude eccome la configurabilità del delitto per cui si procede. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio cumulativo della motivazione in punto di attualità del pericolo di reiterazione del reato, rilevando - pur in presenza di una presunzione relativa - il decorso di un significativo lasso temporale tra il momento di adozione del provvedimento genetico e l'epoca di commissione dei reati contestati. Sul punto, la motivazione offerta dai i giudici del riesame a pg. 47 non hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia, collegando il giudizio sull'attualità del pericolo ritenuto solo alla prossimità della competizione elettorale europea, che peraltro ha caratteristiche e presumibili risvolti di interesse criminale senz'altro differenti rispetto alle elezioni "locali", con l'effetto di rendere la motivazione anche manifestamente illogica. Viceversa, il significativo arco temporale (almeno cinque anni) dai fatti per cui si procede, in cui non risulta che l'indagato abbia commesso illiceità in ambito elettorale, richiedeva una più puntuale motivazione, senza sottacere che il ricorrente è soggetto incensurato e pure privo di carichi pendenti. L'unicità della condotta, peraltro strettamente collegata alla candidatura di specifici soggetti, legati da rapporti amicali, escludeva ed esclude qualsivoglia pericolo di reiterazione, che, se residuante, ben poteva e può essere salvaguardato con misure meno afflittive, pure di allontanamento dal territorio barese in occasione delle competizioni elettorali;
e pure su tale aspetto la motivazione appare decisamente lacunosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo del ricorso principale e quello dei motivi aggiunti sono infondati. 2.1. Acclarata la consumazione del patto elettorale nell'interesse della candidata MA ME LO, lo UG è individuato quale promittente intraneo all'omonimo sodalizio mafioso, forte della sua riconosciuta appartenenza in un ruolo di rilievo nella compagine mafiosa familiare, oltre a garantire 300 voti in cambio dell'assunzione della madre (e di altre utilità), incaricava personaggi professionalmente dediti al procacciamento dei voti (come i LL del quartiere San OL) e contattava esponenti della famiglia Facciolongo, referenti del clan nel quartiere San Pio-Enziteto all'estrema periferia nord di BA. 5 Assume inconferenti le deduzioni difensive incentrate sul fatto che all'intervento del proprio assistito non avrebbero fatto seguito forme di intimidazione, di pressione, di avvertimenti, in quanto fondate su elementi estranei alla condotta tipica. 2.2. E' innanzitutto manifestamente infondata la preliminare censura, svolta con i motivi nuovi, secondo la quale è errato il parametro normativa adottato dalla decisione impugnata ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. Invero, all'evidenza, il Tribunale fa esplicito riferimento al corretto inquadramento della fattispecie di cui all'art. 416-ter "nella formulazione antecedente alla novella del 2019" (v. par. 4 della ordinanza) e, quindi, conseguente alla novella introdotta con l'art. 1 delle legge 17 aprile 2014 n. 62 uniformandosi all'orientamento di legittimità formatosi a riguardo. A tal riguardo, questa Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. peri. può dirsi immanente all'illecita pattuizione(Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845; conf. n. 31348 del 2015 non mass.; n. 41801 del 2015, non mass.). Nell'affermare il principio è stato spiegato che «L'oggetto dell'accordo deve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. [...] Il sinallagma illecito, si è detto, si concreta già solo attraverso la promessa delle reciproche prestazioni. E se oggi il dato normativa non è più espressamente limitato alla promessa di denaro da parte del candidato grazie al riferimento alle altre utilità che possono comunque costituire l'oggetto della dazione prospettata in funzione della conclusione dell'accordo (così da potersi ritenere oggi certamente ricomprese nella condotta in contestazione anche la promessa di "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione), è rimasta sostanzialmente invariata la connotazione di fondo del negozio illecito siccome immediatamente correlata alla natura della prestazione, anche solo promessa, dal soggetto che si muove sull'altro versante negoziale: quella di garantire la veicolazione del consenso elettorale mediante le modalità di cui al terzo comma dell'ad. 416-bis c.p., comma 3, dato, anche questo, oggi ancor 6 più compiutamente esplicitato nella norma novellata ma che costituiva il frutto della interpretazione in tal senso offerta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per quanto sopra già evidenziato. Si intende affermare che, ad opinione del Collegio, attraverso l'esplicito riferimento alle "modalità" di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, e dunque al metodo mafioso per l'acquisizione del consenso elettorale, è stata introdotta una novità linguistica nel tenore della norma di minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che questa stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente.[...joggi, come lo era nel passato, è necessario che l'accordo abbia avuto ad oggetto l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. Tanto non impone, tuttavia, che il patto sia necessariamente connotato dalla esplicitazione delle modalità di realizzazione dell'impegno assunto nei confronti del candidato, potendo la stessa desumersi, in via inferenziale, da alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo. Ciò perché, come puntualmente citato in un arresto (sopra già richiamato) di questa stessa sezione della Corte "se anche la ratio dell'incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispecie si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano. La fattispecie si atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto ne' l'attuazione ne' l'esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni: la sufficienza dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva" (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167). Le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. E se tale impegno può non essere esplicitato nel siglare l'accordo, esso al contempo rappresenta il colore di fondo, la ragion d'essere del patto elettorale illecito in questione. è invece diverso il perimetro soggettivo di riferimento della norma novellata. Grazie al nuovo art. 416-ter c.p., comma 2, oltre al candidato o al soggetto che nell'interesse di quest'ultimo si muove per acquisire consenso elettorale mettendo a frutto la forza di intimidazione che promana dall'azione di 7 matrice mafiosa, oggi, senza più incertezze, risponde della condotta anche il soggetto che rende siffatta promessa, incamerando l'impegno all'acquisizione della utilità corrispettiva. Ed il legislatore, adottando un riferimento letterale aperto e quanto più ampio ("chi promette"), non ha delimitato siffatto ruolo soggettivo necessario al solo intraneo che agisce rappresentando l'organizzazione mafiosa: ciò che conta, piuttosto, è che il consenso venga acquisito, nella mera prospettazione negoziale e non necessariamente nel risultato, avvalendosi del metodo mafioso cosi che saranno protagonisti attivi dell'illecito anche soggetti che, senza essere intranei, si pongano quali intermediari dell'associazione mafiosa o comunque, sempre dall'esterno, garantiscano al candidato un siffatto metodo d'azione nell'acquisizione del consenso. L'ampliamento dello spettro soggettivo di riferimento quanto ai possibili autori della condotta finisce per assumere ricadute ben precise sul piano della dimostrazione probatoria del tenore dell'accordo nei termini imposti dalla disposizione in disamina. Ciò non solo con riferimento alla puntuale configurazione del fatto ma anche in ordine alla prova del dolo avuto riguardo, in particolare, alla posizione del candidato che stipula l'accordo illecito e che deve essere consapevole dei termini di esecuzione della promessa assunta dalla sua controparte. Si è detto che il programma negoziale illecito non può prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., comma 3. Si è anche precisato che non occorre che tale previsione sia esplicitata nel definire il dettaglio negoziale del patto potendo essere immanente all'accordo in ragione delle peculiari connotazioni del fatto. Essa può così ritenersi sostanzialmente manifesta laddove il promittente sia un intraneo ed agisca in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione: è la fama criminale dell'interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità che lo rendono appetibile sul piano elettorale e che spingono il candidato a raggiungere l'accordo. Tanto nella consapevole, implicita ma logica, evidenza delle modalità attraverso la quale verrà veicolato in suo favore il reclutamento elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore. Poiché, tuttavia, oggi, rispetto al passato, è stata ampliata la sfera dei soggetti attivi diversi dal candidato (o da chi agisce nel suo interesse), possono assumere un ruolo attivo sia soggetti estranei alla consorteria ma che si manifestino in grado di agire con le modalità in questione;
sia i membri della stessa che agiscano uti singuli;
sia, infine intermediari esterni alla cosca portatori della volontà della stessa. E, sul piano probatorio, il discorso inferenziale afferente la dimostrazione che l'accordo riguardi modalità di procacciamento dei voti nei termini di cui all'art. 416-bis c.p., comma 3, finisce evidentemente per risentirne. Diversamente dal caso dell'intraneo che agisce nell'interesse della associazione impegnandola a svolgere una campagna in 8 favore del politico committente, in siffatti casi occorre infatti una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l'illecito patto di scambio elettorale, non potendosene ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamente all'organizzazione criminale». 2.2. Pertanto, nel qualificare i fatti del tutto correttamente la ordinanza ha affrontato il tema del ruolo mafioso svolto dal ricorrente all'interno della vicenda trattata (pg. 10 e ss.), individuando in capo alio stesso un ruolo vicario in rappresentanza dei suoi più titolati familiari detenuti (da tempo) in carcere, e dalla ritenuta connotazione soggettiva ha inferito il contenuto del sinallagma illecito stretto in occasione della competizione elettorale nell'interesse della candidata MA ME LO. A tal riguardo, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha individuato in capo al ricorrente: - il suo intervento nell'ambito di una disputa tra esponenti della malavita altamurana e di MO i quali ultimi si erano rivolti a lui per sostenerne le ragioni (vedasi vicenda sub capo 1 riguardante la turbativa d'asta aggravata gestita da una articolazione di Altamura del clan Parisì): in sostanza lo UG aveva fatto intervenire il boss Cadetto Baresi nella contesa, ignorando che il territorio di Altamura era sottoposto al controllo mafioso del clan Parisi di BA Japigia;
- l'attribuzione da parte del coindagato HE LL al ricorrente (che gli dà mandato di raccogliere i voti per la coppia LO-CI) del potere, forte del proprio nome, di raccogliere voti o addirittura di aprire un centro scommesse nel quartiere San OL di BA senza dover soggiacere a richieste estorsive;
- il contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia DO e CA Telegrafo, esponenti del clan mafioso facente capo al loro padre Nicola, detto "il brigante", poi confluiti nel clan UG, che hanno riconosciuto il ricorrente, pur non affiliato (non avendone bisogno), pacificamente membro dell'omonima associazione mafiosa con poteri dispositivi e di intermediazione con altri sodalizi mafiosi;
- gli elementi desunti dal patto elettorale mafioso concluso con l'VI di cui si tratta. Inoltre, incensurabile è la affermata consapevolezza dell'appartenenza del ricorrente all'omonimo sodalizio mafioso nel determinare l'VI, ben conosciuto dalla famiglia UG - ed esattamente come con gli esponenti dei clan mafiosi facenti capo alle "famiglie" AN e Paris' - a concludere anche quest'altro accordo, promettendo in cambio dei voti l'impegno per la situazione lavorativa della madre dello stesso ricorrente nonché altre utilità economiche (buoni pasto e 9 buoni-benzina) consegnate a UG attraverso CI - candidato alla carica di consigliere comunale insieme alla LO (v. pg. 21, ibidem). Nell'ambito della vicenda, non illogicamente si valorizza per ricostruirne il contesto, la consegna da parte dell'VI allo UG di un assegno di 20mila euro, collocata nella strategia dell'VI di farsi anticipare denaro per finanziare la campagna elettorale, già rifiutata da altri clan - volti a ottenere immediati vantaggi - e che ha dato luogo alla restituzione dell'assegno e al rifiuto dello scaltro KO SA, ben consapevole del protagonista mafioso della vicenda, di farsi da garante dell'operazione, alla quale si prospettava di dare una "copertura" lecita: nonostante tale restituzione, l'VI era rassicurato dal SA e dal CI sul mantenimento degli impegni da parte dello UG ( v. pg. 25, ibidem). Tornando alla caratura mafiosa del ricorrente, è correttamente valorizzato anche il suo intervento presso un altro serbatoio mafioso, quello dei Faccilongo, al quale, a seguito della domanda del Necci se avessero bisogno di materiale elettorale, lo UG risponde che a quelli non serve (v. pg. 32, ibidem). Ancora, ancora al fine di delineare il chiaro contesto mafioso della vicenda, ineccepibile è la valorizzazione del coinvolgimento - da parte dello UG - del coindagato HE LL per il procacciamento dei voti nel quartiere San OL di BA e la preoccupazione di questi che lo UG fosse in buoni rapporti con il clan cd. del Brigante, intraneo al clan UG, essendo a tal riguardo assicurato dallo stesso UG;
come pure l'emergenza secondo la quale il LL, nel parlare delle attività economiche del quartiere San OL, sottolineava che lo UG ed il NE potevano aprire attività senza aver nessun "problema" e, palesandosi, nel delineare il contesto, la prospettiva dello stesso UG - non illogicamente correlata alla sua caratura criminale - di un suo credito per 500nnila euro nei confronti di varie persone. 2.3. Infondate sono, inoltre, le censure mosse con il primo motivo aggiunto in ordine alla realizzazione del patto con un soggetto diverso dal candidato, posta la punibilità - da parte della previsione novellata nel 2014 - di "chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all'articolo 416-bis cod. pen.", trattandosi di reato comune secondo quanto già sopra richiamato. Risulta, inoltre, correttamente verificata la realizzazione dell'accordo sinallagmatico ("in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità", secondo la previsione vigente all'epoca): al dedotto mancato perfezionamento dell'accordo la ordinanza risponde rilevando correttamente la sua infondatezza (v. pg. 36 e ss., ibidem), per la avvenuta promessa reciproca sulla assunzione della madre del ricorrente e l'avvenuta corresponsione di regalie (buoni), risultando inincidente il litigio avvenuto a pochi giorni dal voto per il 1 0 differente trattamento riservato al boss UN AN (al quale il CI consegnava denaro in contanti). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Questo Collegio condivide il più recente approdo di legittimità secondo il quale in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (v. da ultimo, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024,Tavella, Rv. 286202 - 02). Ritiene, tuttavia, questa Corte che il provvedimento impugnato si è correttamente posto all'interno di tale orientamento ritenendo insuperata la vigente presunzione cautelare sulla base delle modalità del fatto geneticamente correlate al contesto mafioso di appartenenza del ricorrente, rilevando non solo la sua capacità di interfacciarsi con esponenti di diversi clan mafiosi ma anche il concreto apporto dato alla realizzazione del programma elettorale mafioso. Cosicché incensurabile è il denegato rilievo sia alla incensuratezza - rispetto alla concreta condotta posta in essere dal ricorrente - che al tempo del commesso reato - non illogicamente considerando la ciclica verificazione delle consultazioni elettorali, che non consente di isolare la condotta criminosa al tempo della sua ultima realizzazione - considerando la assenza di qualsiasi allontanamento del ricorrente dal contesto mafioso di riferimento. Del tutto congrue, quindi, rispetto alle ritenute esigenze cautelari, risultano le valutazioni in ordine alla insuperata presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare applicata. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. 11
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 luglio 2024.