Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1722/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LIOI DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti MAIDA MARIA GRAZIA e FORESTA GIOVANNI CP_1
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla revisione ex artt.83 e
137, d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole dall' in misura pari al 6 % (limitatamente alla patologia erniaria CP_1 lombare, unica malattia oggetto del presente giudizio: vedi, al riguardo, dichiarazioni del difensore della parte ricorrente rese nell'udienza del 25/10/2024 e documento
“provvedimento revisione” allegato alla memoria difensiva dell' ), chiedendo CP_1
l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale di danno biologico e la condanna dell' al pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 CP_1 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno (oltre vittoria di spese di lite, con distrazione).
L' ha contestato gli avversi assunti ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Gli artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 e l'art.13, d.lgs.38/2000 prevedono la possibilità di revisione o soppressione (su istanza di parte o d'ufficio) dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già liquidato, nell'ipotesi di miglioramento o peggioramento (in quest'ultimo caso, purché derivi dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennizzo) delle condizioni fisiche del suo titolare. Nei primi quattro
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ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio (disposizione relativa agli infortuni sul lavoro). La prima revisione della rendita può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita (disposizione relativa alle malattie professionali). La revisione dell'indennizzo in capitale per sopravvenuto aggravamento della menomazione può avvenire una sola volta, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. Nel caso di revisione ad istanza di parte, l' deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla relativa domanda CP_1 amministrativa, decorsi inutilmente i quali l'istante può proporre il ricorso giudiziario. L'art.13, d.lgs.38/2000 prevede invece il diritto dell'assicurato (dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale/in rendita) alla liquidazione del capitale/della rendita, nell'ipotesi di peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato derivante dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale/in rendita. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La domanda amministrativa deve essere proposta (nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento) entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
Il presente giudizio verte sulla quantificazione del danno biologico ex art.13 (co.2)
d.lgs.38/2000 conseguente alla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente (patologia erniaria lombare), liquidato dall' in misura pari al 6 % (in sede di CP_1
2 revisione). Ritenendo insufficiente tale quantificazione del danno, la parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale di danno biologico e la condanna dell al pagamento della CP_1 prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno.
Su tali basi è stata disposta CTU che ha quantificato il danno biologico nell'8 %: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, anche in considerazione dell'assenza di specifiche contestazioni provenienti dalle parti, non avendo dunque queste ultime prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica (le cui argomentazioni sono integralmente condivise da questo Giudice).
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 24 %, con decorrenza dalla domanda di revisione del 14/10/2022 in atti: trattasi di valutazione comprensiva dei postumi -del 3 %, 12 % e 3 %- riconosciuti dall' CP_1 in relazione agli infortuni lavorativi subiti dall'assicurato e risultanti dal documento
“provvedimento revisione” allegato alla memoria difensiva dell' ), ai sensi CP_1 dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge. Il parziale accoglimento del ricorso (in cui la parte ricorrente ha quantificato complessivamente i postumi nel 35 %) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla revisione ex artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, all'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 24 %, con decorrenza dal 14/10/2022) conseguente alla denunciata patologia erniaria lombare e ai denunciati infortuni lavorativi subiti dall'assicurato e risultanti dal documento “provvedimento revisione” allegato alla memoria difensiva dell' . CP_1
Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge.
Spese compensate.
Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 11/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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