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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 3067 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord numero 1376 pubblicata il 17 maggio 2018 e non notificata, avente a oggetto contratti bancari e vertente tra
(cf e p. iva ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Parte_2
Corvino (cf ), elettivamente domiciliata nello studio del C.F._1 difensore, in Napoli, Via R. Bracco, 45, giusta procura generale alle liti per atto
Notaio in Roma del 26 ottobre 2005, racc. 32937, rep. 151152 (per Persona_1 le comunicazioni: pec – fax 0815517315); Email_1
appellante
e già (cf Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfredo
Riccardi (cf ) ed Edgardo Riccardi (cf C.F._2
), elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in C.F._3
Napoli, Centro Direzionale Isola A/7, giusta mandato alle liti in calce alla
1 comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: fax 08119308558 – pec ); Email_2 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la al Controparte_2 Parte_1 fine di sentir dichiarare che la banca, nel corso del rapporto di conto corrente acceso il 29 gennaio 1993 ed estinto il 13 luglio 2010, aveva illegittimamente applicato interessi anatocistici, interessi debitori in misura ultra legale, interessi creditori in misura infra legale, interessi usurari, commissioni e condizioni in assenza di valide pattuizione e in violazione delle regole dello jus variandi, e, per l'effetto, ottenerne la condanna alla restituzione dell'importo di € 293.195,95, Contr si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
All'esito del giudizio, nel corso del quale veniva disposta ctu, il Tribunale di
Napoli Nord, respinta la preliminare eccezione di prescrizione, afferente alle rimesse di natura solutoria, sollevata dalla banca, sulla scorta della relazione di Contr consulenza, accoglieva parzialmente la domanda, condannando alla restituzione dell'importo di € 125.116,30, oltre interessi dalla data della domanda, con condanna, altresì, alla refusione delle spese di lite, compensate per la metà.
Il Tribunale, in particolare, respingeva l'eccezione di prescrizione, formulata genericamente e a fronte di documentazione comprovante l'applicazione di tassi di interesse a titolo di sconfinamento previa autorizzazione. La banca avrebbe, quindi dovuto provare quali sconfinamenti, antecedenti al decennio, avessero natura solutoria.
Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, il Tribunale riteneva che, anche in applicazione della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR
2000, art. 7, la clausola comportasse nondimeno una modifica peggiorativa delle condizioni preesistenti e, dunque, che anche a decorrere dal 30 giugno 2000, non fosse dovuta alcuna capitalizzazione.
2 Il ctu aveva espunto i costi di tenuta del conto e le antergazioni o postergazioni di valuta, non giustificate da pattuizioni contrattuali, nonché gli importi addebitati a titolo di CMS, non concordata in contratto. Nelle operazioni di ricalcolo il ctu, in mancanza degli e/c afferenti ai trimestri ottobre/dicembre 2006
e aprile/giugno 2007, aveva considerato il raccordo a saldo zero, riprendendo il saldo dall'e/c più risalente e documentato, pervenendo a un saldo finale a favore del correntista di € 125.116,30. Contr Avverso la sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31 maggio 2018, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente appello e per l'effetto rigettare la domanda proposta dall'appellata società; Contr 2) In subordine, accolti i motivi di appello formulati da accertare il reale saldo del conto corrente oggetto del giudizio anche a seguito di integrazione e/o nuova ctu che tenga conto dei principi richiamati nel presente atto ed in particolare l'eccezione di prescrizione, dell'applicabilità della capitalizzazione trimestrale reciproca dopo l'1/7/2000 e della corretta verifica dell'usura.
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Contr Con separato ricorso ex artt. 283 e 351 cpc, invocava, altresì, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata il 16 luglio 2018, si costituiva in giudizio
[...] già chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione, con vittoria di spese del grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 17 luglio
2018, ritenuto sussistente, in particolare, il requisito del periculum in mora, oltre alla necessità di approfondimenti istruttori con riguardo alle censure sollevate, sospendeva l'efficacia esecutiva della gravata sentenza.
La causa veniva trattenuta in decisione e, con provvedimento del 2 settembre
2021, veniva rimessa sul ruolo per “... la necessità, ai fini della decisione, di disporre un supplemento di perizia, dando il seguente incarico al c.t.u. nominato in primo grado, dott. : Persona_2
- effettuare il ricalcolo delle poste di dare e avere tenendo conto del dictum delle
Sezioni Unite del 02 dicembre 2010, n. 24418, secondo il quale, nella materia in esame, per la ripetizione di quanto pagato indebitamente alla banca, il termine
3 di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: sintetizzando la complessa pronuncia, tenga conto il c.t.u. che il termine di prescrizione decorre sempre dalla chiusura del rapporto se non vi siano pagamenti del cliente o se essi avvengono nel limite del fido, mentre decorre dai singoli pagamenti nel caso in cui il cliente abbia un'esposizione oltre il fido accordato, oppure non vi sia fido alcuno (occorre differenziare, quindi, tra versamenti solutori -assenza di fido o pagamenti extrafido - e versamenti ripristinatori della provvista effettuati nei limiti di un fido esistente); ai fini della individuazione e distinzione tra le rimesse, verifichi le emergenze documentali”.
Le operazioni peritali si protraevano oltre il termine concesso per la necessità di acquisire la documentazione, non reperita in atti, nonché su richiesta di proroga del ctu, il quale ciò nonostante non avviava le operazioni peritali e veniva sostituito, con provvedimento del 13 ottobre 2023 dal Dott. Persona_3
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza dell'11 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionale che non presentano carattere di particolare novità.
L'appellante formula tre motivi di gravame coi quali sostanzialmente, lamenta:
1) che la domanda formulata dalla non era provata. Controparte_2
L'originaria attrice non aveva depositato gli estratti conto integrali, presentando, dunque, buchi temporali, pertanto, la ctu sarebbe stato frutto di una forzatura contabile. L'esatta determinazione del saldo finale presupporrebbe la produzione integrale degli e/c, per tale ragione, non avendo l'originaria attrice ottemperato all'onere della prova che su di essa gravava, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata oppure il saldo rideterminato solo utilizzando il periodo per il quale gli e/c non presentavano soluzione di continuità;
2) con secondo motivo, rubricato “Eccezione di prescrizione ex art. 2033 cc”, si argomenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dato incarico al ctu di eliminare dal conteggio le rimesse solutorie eseguite dal
4 correntista nel periodo antecedente il decennio dalla domanda
(29.01.1993/30.04.2004), richiamando la nota sentenza Cass. SU 24418/2010.
Poiché non vi era prova che esistesse un regolare affidamento, in particolare per il periodo antecedente il 7 maggio 2004, l'eccezione era fondata e il diritto a ripetere le somme prescritto. L'eccezione di prescrizione non necessitava di indicazione delle singole rimesse. Lo stesso ctu aveva verificato l'inesistenza di affidamenti regolari, quindi le rimesse effettuate sul conto in passivo andavano considerate solutorie. L'esistenza di un contratto di affidamento non può essere provata per fatti concludenti, ossia dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto;
3) che il ctu, e quindi il Tribunale, avrebbe errato nel non applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo il 1 luglio 2000. La delibera CICR del 9 febbraio 2000, che aveva previsto per i contratti successivi l'anatocismo bancario, consentiva di adeguare i contratti preesistenti, a condizione di reciprocità, qualora le nuove condizioni non comportino peggioramento delle precedenti, caso nel quale si rende necessaria l'approvazione del cliente. Nel caso di specie, invece, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale era condizione sufficiente, essendo prevista una clausola di capitalizzazione reciproca, dunque più favorevole al cliente. La valutazione rispetto al peggioramento o miglioramento delle condizioni contrattuali avrebbe dovuto essere effettuata in concreto rispetto alle condizioni precedentemente previste, benché nulle.
Con riguardo alla prima doglianza va precisato, in punto di fatto, che gli e/c mancati sono afferenti ai soli trimestri ottobre/dicembre 2006 e aprile/giugno
2007, dunque, un limitatissimo arco temporale rispetto alla ricostruzione decennale del rapporto.
Il ricalcolo dei rapporti dare/avere è sempre possibile poiché la mancata produzione della sequenza completa degli estratti conto (nel caso concreto due soli trimestri), non comporta l'impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi, ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti conto disponibili. Infatti, le operazioni di raccordo tengono conto del saldo di ripartenza come emergente dagli estratti conto della saldo già comprensivo degli Pt_1 interessi e delle competenze.
5 Nella fattispecie per cui è causa la banca neanche contesta in concreto la metodologia di calcolo utilizzata dal ctu (raccordo a saldo “zero” secondo la tecnica del cd raccordo neutro), lamentando esclusivamente, come ribadito anche con comparsa conclusionale, che il buco documentale avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda. Il principio sopra richiamato, al contrario, è stato più volte confermato dalla Cassazione che così si è espressa sul punto: “In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. 22290/2023) e, ancora, “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass. 11735/2024).
La doglianza va, dunque, respinta.
Per ragioni di priorità logica, va esaminato il terzo motivo di gravame col quale la banca ribadisce la validità della capitalizzazione trimestrale a decorrere dal luglio 2000, avendo ottemperato agli obblighi imposti dalla nota delibera CICR 9 febbraio 2000.
La difesa appellante richiama, a sostegno della correttezza della propria tesi e, dunque, dell'erroneità della decisione di primo grado, la recente pronuncia Cass.
5064/2024, con la quale, la Suprema Corte ha affermato che “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare
6 un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece - come capziosamente pretende la ricorrente- tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa».
La tesi per la quale il raffronto va operato in concreto tra le condizioni precedentemente applicate, a prescindere dalla nullità della clausola anatocistica,
e quelle nuove è, in principio, corretta benché sul medesimo punto si è espressa in termini opposti Cass. 22007/2023, con richiamo ai precedenti: “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delib.
CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 120, come modificato dal Decreto Legislativo n. 342 del 1999, articolo 25, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla Delib. CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'articolo 7, comma 2, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non
7 esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma 1, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima Delib., la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
Nel caso concreto manca, però, qualsiasi elemento di fatto, della cui prova era onerata la banca, idoneo a verificare se le nuove condizioni fossero, in concreto, peggiorative - con necessità, pertanto, di approvazione scritta da parte del cliente
- o migliorative delle precedenti contrattualmente concordate. Il contratto in atti, prodotto da entrambe le parti, non contiene l'indicazione dei tassi e della periodicità e prevede, genericamente, all'art. 7, che i rapporti di dare e avere vengono chiusi, in via normale, a fine dicembre, mentre, al successivo capoverso, che i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente.
Il motivo va, pertanto, respinto con conferma dell'impugnata sentenza sul punto, così integrata la motivazione.
Con secondo motivo di gravame l'istituto di credito ha eccepito la carenza di prova dell'esistenza di un fido e reiterato l'eccezione di prescrizione.
Anche questo motivo va disatteso.
Con riguardo all'eccepita prescrizione va precisato che le somme già riconosciute dal Tribunale in favore del correntista sono state calcolate solo con riguardo al decennio antecedente la domanda, dunque, nel limite della prescrizione decennale.
Per ciò che attiene al fido, il ctu ha rilevato che a partire dal 20 marzo 1995 risulta concesso un fido per L. 500.000.000, poi convertito in € 258.228,4; in particolare, a pag. 18 della relazione, l'ausiliario ha riprodotto la parte dell'estratto conto dalla quale si evince chiaramente il tasso di interesse fissato per l'utilizzo nei limiti del fido di L. 500.000.000 e il tasso previsto in caso di sconfinamento.
La misura del fido è rimasta invariata, ed espressamente indicata, in tutti gli e/c prodotti, salva, appunto, la conversione in euro, circostanza questa, protrattasi per 15 anni, indicativa, dunque, dell'obbligo assunto da parte della banca di lasciare la predetta somma a disposizione del correntista.
Inoltre, le condizioni che disciplinano le aperture di credito sono puntualmente contenute nell'art. 6 del contratto di accensione del conto corrente.
8 Il contratto originario disciplinava, dunque, le condizioni generali delle aperture di aperture di credito, non essendovi necessità di concludere il successivo contratto in forma scritta.
Sul punto si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 17982/2023, confermando che non si pone un problema di documentazione del contratto di apertura di credito “... in quanto le nullità di cui all'articolo 117 t.u.b. sono nullità di protezione;
esse operano soltanto a vantaggio del cliente (articolo 127, comma 2, t.u.b.) e non possono essere quindi fatte valere dalla banca”.
Chiarito quanto sopra, tra le varie ipotesi di calcolo elaborate dal ctu, occorre fare riferimento a quella al n. 4 (pag. 14 relazione), nella quale l'ausiliario ha tenuto conto dell'esistenza del fido e ha rettificato il saldo contabile, epurandolo dalle somme illegittimamente percepite dalla banca a vario titolo, per un totale a credito del correntista di € 107.195,45, non potendo aderirsi alla tesi propugnata dalla banca che l'azione di nullità sia anch'essa prescritta (pag. 9 comparsa conclusionale).
Le nullità possono, infatti, essere fatte valere in ogni tempo e l'eventuale prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per una parte delle somme non ha quale conseguenza che gli indebiti pregressi non debbano essere, comunque, detratti, dal saldo storico per conoscere il valore del saldo ricalcolato, poiché, proprio perché soggetti a nullità assoluta e insanabile, essi non devono incidere sul saldo effettivo correttamente ricalcolato. Correttamente rideterminati i rapporti di dare e avere, opera, con riferimento alla restituzione dell'indebito, il limite della prescrizione, come già applicata dal Tribunale.
In conclusione, dunque, l'appello della banca può essere accolto limitatamente al ricalcolo della minor somma di € 107.195,45, in luogo di quella precedentemente liquidata in favore del correntista di € 125.116,30.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza sostanziale dell'istituto di credito e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 125.116,30, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, in € 4.031,00
9 per la fase cautelare ed € 7.160,00, per la fase di merito, compensate, in ragione del parziale accoglimento dell'appello in misura di un quinto, ponendo i restanti quattro quinti a carico dell'appellante, dunque, operata la compensazione, rispettivamente in € 3.224,80 ed € 5.728,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori,
Avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi, dichiaratisi antistatari. Le spese di ctu svolta nel presente grado vanno poste definitivamente a carico della
[...]
. Parte_1
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord numero 1376 pubblicata il 17 maggio 2018, proposto da nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello limitatamente a quanto in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di
[...] [...]
già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante protempore, l'importo di € 107.195,45, oltre interessi legali dalla domanda, conferma nel resto;
2) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite della fase cautelare e del presente grado di giudizio in favore di già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2 protempore, liquidate, rispettivamente, già operata la compensazione, in €
3.224,80 ed € 5.728,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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