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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 854 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Fabio Ferraro Parte_1 appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Malattia professionale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto la domanda proposta da per il riconoscimento della natura professionale di una ipoacusia percettiva Parte_1 bilaterale e per la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in capitale pari al 10% delle CP_2 tabelle o nella diversa misura che sarebbe risultata in corso di causa. CP_2
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma con Parte_1 accoglimento della domanda giudiziale, previo rinnovo delle operazioni peritali.
3) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_2
4) All'udienza del 12.6.25, uditi i procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive conclusioni, la causa è stata decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
5) L'appello è inammissibile per essere stato proposto oltre il termine breve di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c.
6) Lo stesso appellante ha dedotto e documentato che la sentenza impugnata, recante n° 975/23 e pubblicata il 7.6.23, è stata da notificata al procuratore costituito del in data CP_2 Parte_1 12.7.23.
7) In particolare, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, risulta chiaramente che la sentenza è stata notificata all'Avv. Fabio Ferraro mediante consegna a mani dello stesso in data 12.7.23.
8) A fronte di ciò, l'appello è stato proposto solo in data 1.9.23, dunque ben oltre il termine di decadenza di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dal 12.7.23.
9) Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 Legge n° 742/69, non opera nel caso di specie la sospensione feriale dei termini processuali, per cui l'appello doveva essere proposto entro e non oltre l'11.8.23, ma tanto non è avvenuto.
10) Da ultimo, si rileva che, trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale, per costante giurisprudenza di legittimità la stessa non rientra tra quelle che, se rilevate di ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass. n° 6218/19; Cass. n° 19372/15).
11) Le spese di giudizio devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
12) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 975/23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante e i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 854 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Fabio Ferraro Parte_1 appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Malattia professionale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto la domanda proposta da per il riconoscimento della natura professionale di una ipoacusia percettiva Parte_1 bilaterale e per la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in capitale pari al 10% delle CP_2 tabelle o nella diversa misura che sarebbe risultata in corso di causa. CP_2
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma con Parte_1 accoglimento della domanda giudiziale, previo rinnovo delle operazioni peritali.
3) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_2
4) All'udienza del 12.6.25, uditi i procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive conclusioni, la causa è stata decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
5) L'appello è inammissibile per essere stato proposto oltre il termine breve di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c.
6) Lo stesso appellante ha dedotto e documentato che la sentenza impugnata, recante n° 975/23 e pubblicata il 7.6.23, è stata da notificata al procuratore costituito del in data CP_2 Parte_1 12.7.23.
7) In particolare, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, risulta chiaramente che la sentenza è stata notificata all'Avv. Fabio Ferraro mediante consegna a mani dello stesso in data 12.7.23.
8) A fronte di ciò, l'appello è stato proposto solo in data 1.9.23, dunque ben oltre il termine di decadenza di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dal 12.7.23.
9) Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 Legge n° 742/69, non opera nel caso di specie la sospensione feriale dei termini processuali, per cui l'appello doveva essere proposto entro e non oltre l'11.8.23, ma tanto non è avvenuto.
10) Da ultimo, si rileva che, trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale, per costante giurisprudenza di legittimità la stessa non rientra tra quelle che, se rilevate di ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass. n° 6218/19; Cass. n° 19372/15).
11) Le spese di giudizio devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
12) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 975/23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante e i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale