Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.941/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCUTIFERO DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAIDA MARIA GRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto: “1. Riconoscere e dichiarare che il signor Pt_1
, nato a [...] il [...], lavora in Casabona alle dipendenze della
[...] con la qualifica di operaio e mansione di autista nell'ambito della CP_2 raccolta dei rifiuti solidi urbani e con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
01-03-2021. 2. Riconoscere e dichiarare che durante l'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi durante l'orario di lavoro, il lavoratore contraeva Parte_1 la “Polmonite SARS-COV-2” tanto che poi lo stesso veniva accompagnato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Crotone e poi ricoverato presso lo stesso ospedale dal 08- 01-2022 al 17-01-2022 per come risulta dalla relazione finale di degenza rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone-Dipartimento Area Medica Reparto COVID direttore dr. , allegata.
3. Riconoscere e dichiarare che Persona_1
l'Ospedale di Crotone-Dipartimento Area Medica Reparto Covid direttore dr.
diagnosticava al signor “Polmonite SARS-COV- Persona_1 Parte_1
2” relata in soggetto con evidenza all'ECG di alterazione della ripolarizzazione ventricolare (sospetta SCA NSTEMI, Miocardite. In anamnesi aterosclerosi aorta addominale) per come risulta dalla predetta relazione finale di degenza rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone-Dipartimento Area Medica Reparto Covid direttore dr. allegata.
4. Per l'effetto, riconoscere e Per_1 Per_1
1
2” subendo quindi un infortunio sul lavoro.
5. Riconoscere e dichiarare che il lavoratore subordinato , per aver contratto durante l'esecuzione della Parte_1 prestazione lavorativa e durante l'orario di lavoro, la “ ”, ha Parte_2 subito una invalidità permanente da infortunio sul lavoro del 60% con inidoneità a proficuo lavoro, per come risulta dalla perizia medico legale a firma del dr.
[...]
in Ortopedia e Traumatologia del 02-11-2023. 6. Riconoscere e Persona_2 dichiarare che il lavoratore subordinato in forza del suddetto Parte_1 infortunio verificatosi durante l'esecuzione della prestazione lavorativa di operaio e mansione di autista alle dipendenze della ha subito inoltre una CP_2 inabilità temporanea totale e parziale da infortunio sul lavoro.
7. Per l'effetto, condannare l' OP
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere e
[...] versare in favore del ricorrente e lavoratore subordinato , nato a [...]
Cosenza il 15-10-1958 (C.F. ) e residente in [...]alla C.F._1
Via Fragalà n.2 , tutte le somme di denaro e tutte le indennità previste dalla legge per inabilità temporanea totale e parziale e per la invalidità permanente, quest'ultima nella misura di non meno del 60% con inidoneità a proficuo lavoro.
8. In via del tutto subordinata e per l'effetto, condannare l' OP
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
a corrispondere e versare in favore del ricorrente e lavoratore subordinato Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in
[...] C.F._1
Casabona alla Via Fragalà n.2 , tutte le somme di denaro e tutte le indennità previste dalla legge per inabilità temporanea totale e parziale e per la invalidità permanente, quest'ultima nella misura ritenuta equa e di giustizia” (queste le conclusioni del ricorso qui pedissequamente riportate).
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto la nullità/il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente (nei confronti dell' ) all'indennizzo (in capitale o in rendita) del danno biologico CP_1 conseguente alla polmonite da che avrebbe a suo dire contratto “durante Parte_2
l'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi durante l'orario di lavoro”, ai sensi degli artt.13, co.2, d.lgs.38/2000 e 42, co.2, d.l.18/2020.
Devono infatti ritenersi assorbite le ulteriori domande proposte nel presente giudizio, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento di fatti (e non di situazioni giuridiche soggettive), atteso che nel nostro ordinamento giuridico le ipotesi in cui è possibile chiedere l'accertamento giudiziario di fatti costituiscono delle eccezioni 2 tassativamente previste dal legislatore (trattasi, ad esempio, dell'azione di nullità del contratto).
È infatti evidente che, solo per fare degli esempi, nel presente giudizio non può essere chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la parte ricorrente e la così come non può essere domandato l'accertamento CP_2 del ricovero della parte ricorrente presso il nosocomio pitagorico: trattasi, invero, di meri fatti costitutivi della pretesa azionata (o, peggio ancora, di fatti secondari, in ogni caso non contestati dall' ) i quali, seppur debbano essere dimostrati da chi agisce CP_1 in giudizio, non possono evidentemente costituire l'oggetto del dispositivo della presente sentenza (non essendo diritti ma meri fatti), con la conseguenza che le domande formulate in ricorso che tendono ad ottenere una pronuncia che accerti direttamente la sussistenza di tali fatti neanche vengono esaminate da questo Giudice
(dovendosi per l'effetto ritenere assorbite). A mente dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, “in caso di danno biologico [definito dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”. I fatti costitutivi del diritto all'indennizzo di cui alla disposizione in discorso sono, dunque, la verificazione di un infortunio sul lavoro, la presenza di postumi permanenti 3 ed il raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità del danno biologico (pari al 6 %). Ai sensi dell'art.42, co.2, d.l.18/2020, “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi CP_1 delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei CP_1 casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. […]”.
Ciò chiarito in diritto e venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la parte ricorrente non ha dimostrato (né documentalmente né per testi) la verificazione dell'infortunio sul lavoro denunciato, elemento specificatamente contestato dall' nella memoria difensiva, rectius la sussistenza di un caso accertato di CP_1 infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro (che l'art.42, co.2,
d.l.18/2020 equipara sostanzialmente all'infortunio sul lavoro). Negli atti di causa non vi è infatti alcun elemento da cui si evinca che l'infezione da coronavirus della parte ricorrente sarebbe stata contratta in occasione di lavoro, non avendo ad esempio la parte ricorrente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio (e, conseguentemente, chiesto di provare per testi) che sul posto di lavoro vi sarebbero stati in quel periodo casi di infezione contratta da altri lavoratori, né può ritenersi che l'assicurato abbia contratto l'infezione sul luogo di lavoro sol perché si sarebbe sentito male e sarebbe stato ricoverato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (come sembrerebbe evincersi dalla lettura del ricorso), in quanto come noto il coronavirus non determina sintomi immediatamente dopo la trasmissione, essendo necessario il decorso di un certo lasso temporale di incubazione (con la conseguenza che la parte ricorrente avrebbe anche potuto contrarre l'infezione da coronavirus non in occasione dell'esercizio della sua attività lavorativa), dovendosi infine ritenere che nessun teste può evidentemente riferire se un'infezione sia o meno stata contratta durante l'orario lavorativo, soprattutto se si tratta di testi privi di conoscenze medico-scientifiche (come nel caso di specie), ragione per cui non è stata ammessa la prova per testi chiesta dalla parte ricorrente. Non avendo la parte ricorrente assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di dimostrare la sussistenza di uno dei fatti costitutivi del diritto rivendicato nel presente giudizio (cioè, la verificazione dell'infortunio sul lavoro denunciato), il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
4 Crotone, 07/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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