Articolo 482 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 482.

(Impugnazione per violenza o dolo).

L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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