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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/09/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice Onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 125 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615 I comma c.p.c.) “ riservata per la decisione all'udienza del 16.05.2025 e promossa
DA
( CF ) rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
DELL'ANNA MAURIZIO
- Attore -
CONTRO
( CF/P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to FREZZA LAURA
- Convenuto –
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al precetto, notificatogli in data 14.12.2022, con cui gli veniva intimato di pagare la somma di Euro 12.058,79, in forza di decreto ingiuntivo n. 2137/2012, emesso nel procedimento monitorio n. 5141/2012 R.G., dal Tribunale di Parma, divenuto esecutivo a seguito di mancata opposizione in data 19.06.2013 e regolarmente notificato in data 31.10.2012 ( cfr. D.I. in atti ).
L'opponente esponeva di non essere debitore della somma precettata deducendo:
1) l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato per prescrizione decennale ai sensi dell'art.2953 c.c. ( c.d. prescrizione da actio iudicati ).
2) l'omessa notifica della comunicazione della cessione del credito al debitore da parte dell'opposto.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione il convenuto chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata.
Sulla prescrizione decennale del credito da actio iudicati ex art. 2953 c.c..
L'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente appare infondata e deve pertanto essere rigettata.
Risulta provato, attesa la documentazione prodotta da parte opposta, che il titolo è stato emesso in data 19.09.2012, pubblicato in pari data e regolarmente notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., all'opponente in data 31.10.2012, nel termine di 60 giorni dalla sua emissione.
All'esito della mancata opposizione, è stata concessa la formula esecutiva in data 19.06.2013.
Sul punto va rilevato che: "l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione" ( Cass. Civ. Sez. III sent. n. 15157 del 20.06.2017).
Pertanto, deve ritenersi che, alla data della notifica dell'atto di precetto del 14.12.2022, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., non era ancora decorso.
Sulla mancata comunicazione della cessione del credito
L'eccezione relativa alla inefficacia della cessione del credito per mancata accettazione o notificazione della stessa al debitore, formulata dall'opponente, deve essere rigettata in quanto infondata.
In fatto, va evidenziato che, in data 20.04.2016, cedeva il credito Controparte_2 vantato nei confronti dell'opponente alla società oggi denominata Controparte_3
e, in data 09.07.2020, quest'ultima cedeva il predetto Controparte_4 credito, ai sensi della L. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, a , CP_1 odierna opposta.
Secondo quanto previsto dall'articolo 1264 del Codice civile, la cessione di un credito ha effetto quando ne viene comunicata la cessione al debitore. Egli, infatti, deve necessariamente essere messo a conoscenza della vicenda legata al proprio debito.
Nel caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, l'art.58 del D.Lgs. 385/93 consente al cessionario di pubblicare la notizia dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, esonerandolo dalla notifica della comunicazione nei confronti dei singoli debitori.
La banca cedente è dispensata, dunque, dalla notifica individuale al debitore ceduto, essendo sufficiente la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese.
Sul punto va rilevato, come correttamente evidenziato dall'opposto, che "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” ( Cass.Civ. sen. n. 5997 del 17/03/2006 ).
Pertanto, nel caso di specie, la cessione deve ritenersi efficace nei confronti del debitore attesa la prova della prefata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 Parte Seconda del 16.07.2020 dell'avvenuta cessione dei crediti tra e Controparte_1 Controparte_4
.
[...]
Tuttavia, questa semplificazione non elimina l'obbligo del cessionario di provare in giudizio, in caso di contestazione, l'effettiva inclusione del credito nel perimetro della cessione ( per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa cfr. Cass. Civ. sent. n. 22548 del 25.09.2018 e sent. n.5617 del 28.02.2020 ).
Tale prova è stata fornita dall'opponente, (anche in assenza di contestazione sul punto, avendo il ricorrente eccepito la sola omessa notifica dell'avviso di cessione) a mezzo del contratto di cessione crediti intercorso tra e ,oggi CP_2 CP_3 [...]
(alla cui pagina 7 rigo 22 – codice contratto 0344085874 – è indicato il CP_4 credito dell'opponente e di quello avente ad oggetto la cessione intercorsa tra
[...]
e CP_4 Controparte_1
Regolamentazione delle spese
Le spese, per questa fase, seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, della non particolare complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese, per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00 e, dunque, nella misura indicata in dispositivo.
Spese compensate per la fase cautelare.
Deve essere, pertanto, disposta la refusione in favore della parte opposta, delle spese liquidate in favore della parte soccombente, nella fase cautelare se già corrisposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 125/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara il diritto di a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata.
- Condanna , al pagamento delle spese processuali, per questa fase, Parte_1 in favore di che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come Controparte_1 modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge se dovute.
- Compensa tra le parti per intero le spese per la fase cautelare e condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, di quelle liquidate con ordinanza del 15.05.2023 se già corrisposte.
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Brindisi, 22.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice Onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 125 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615 I comma c.p.c.) “ riservata per la decisione all'udienza del 16.05.2025 e promossa
DA
( CF ) rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
DELL'ANNA MAURIZIO
- Attore -
CONTRO
( CF/P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to FREZZA LAURA
- Convenuto –
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al precetto, notificatogli in data 14.12.2022, con cui gli veniva intimato di pagare la somma di Euro 12.058,79, in forza di decreto ingiuntivo n. 2137/2012, emesso nel procedimento monitorio n. 5141/2012 R.G., dal Tribunale di Parma, divenuto esecutivo a seguito di mancata opposizione in data 19.06.2013 e regolarmente notificato in data 31.10.2012 ( cfr. D.I. in atti ).
L'opponente esponeva di non essere debitore della somma precettata deducendo:
1) l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato per prescrizione decennale ai sensi dell'art.2953 c.c. ( c.d. prescrizione da actio iudicati ).
2) l'omessa notifica della comunicazione della cessione del credito al debitore da parte dell'opposto.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione il convenuto chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata.
Sulla prescrizione decennale del credito da actio iudicati ex art. 2953 c.c..
L'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente appare infondata e deve pertanto essere rigettata.
Risulta provato, attesa la documentazione prodotta da parte opposta, che il titolo è stato emesso in data 19.09.2012, pubblicato in pari data e regolarmente notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., all'opponente in data 31.10.2012, nel termine di 60 giorni dalla sua emissione.
All'esito della mancata opposizione, è stata concessa la formula esecutiva in data 19.06.2013.
Sul punto va rilevato che: "l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione" ( Cass. Civ. Sez. III sent. n. 15157 del 20.06.2017).
Pertanto, deve ritenersi che, alla data della notifica dell'atto di precetto del 14.12.2022, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., non era ancora decorso.
Sulla mancata comunicazione della cessione del credito
L'eccezione relativa alla inefficacia della cessione del credito per mancata accettazione o notificazione della stessa al debitore, formulata dall'opponente, deve essere rigettata in quanto infondata.
In fatto, va evidenziato che, in data 20.04.2016, cedeva il credito Controparte_2 vantato nei confronti dell'opponente alla società oggi denominata Controparte_3
e, in data 09.07.2020, quest'ultima cedeva il predetto Controparte_4 credito, ai sensi della L. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, a , CP_1 odierna opposta.
Secondo quanto previsto dall'articolo 1264 del Codice civile, la cessione di un credito ha effetto quando ne viene comunicata la cessione al debitore. Egli, infatti, deve necessariamente essere messo a conoscenza della vicenda legata al proprio debito.
Nel caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, l'art.58 del D.Lgs. 385/93 consente al cessionario di pubblicare la notizia dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, esonerandolo dalla notifica della comunicazione nei confronti dei singoli debitori.
La banca cedente è dispensata, dunque, dalla notifica individuale al debitore ceduto, essendo sufficiente la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese.
Sul punto va rilevato, come correttamente evidenziato dall'opposto, che "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” ( Cass.Civ. sen. n. 5997 del 17/03/2006 ).
Pertanto, nel caso di specie, la cessione deve ritenersi efficace nei confronti del debitore attesa la prova della prefata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 Parte Seconda del 16.07.2020 dell'avvenuta cessione dei crediti tra e Controparte_1 Controparte_4
.
[...]
Tuttavia, questa semplificazione non elimina l'obbligo del cessionario di provare in giudizio, in caso di contestazione, l'effettiva inclusione del credito nel perimetro della cessione ( per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa cfr. Cass. Civ. sent. n. 22548 del 25.09.2018 e sent. n.5617 del 28.02.2020 ).
Tale prova è stata fornita dall'opponente, (anche in assenza di contestazione sul punto, avendo il ricorrente eccepito la sola omessa notifica dell'avviso di cessione) a mezzo del contratto di cessione crediti intercorso tra e ,oggi CP_2 CP_3 [...]
(alla cui pagina 7 rigo 22 – codice contratto 0344085874 – è indicato il CP_4 credito dell'opponente e di quello avente ad oggetto la cessione intercorsa tra
[...]
e CP_4 Controparte_1
Regolamentazione delle spese
Le spese, per questa fase, seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, della non particolare complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese, per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00 e, dunque, nella misura indicata in dispositivo.
Spese compensate per la fase cautelare.
Deve essere, pertanto, disposta la refusione in favore della parte opposta, delle spese liquidate in favore della parte soccombente, nella fase cautelare se già corrisposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 125/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara il diritto di a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata.
- Condanna , al pagamento delle spese processuali, per questa fase, Parte_1 in favore di che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come Controparte_1 modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge se dovute.
- Compensa tra le parti per intero le spese per la fase cautelare e condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, di quelle liquidate con ordinanza del 15.05.2023 se già corrisposte.
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Brindisi, 22.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis