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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/05/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3306 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 20/05/2024
da
( ), con l'avv. DANZI ROBERTA Parte_1 C.F._1
ricorrente nei confronti di
( ) , con l'avv. CONTIN Controparte_1 C.F._2
MAURO
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi
“1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ( C . F . Parte_1
, nata a [...] il [...], residente a C.F._1
NA TA (VR) in Via Borghetto n. 33, e (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], ivi residente in C.F._2
Via Ghetto Torcolo 3/a; 2
2) conseguentemente, ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal riguardo, si dà atto e conferma che il IG. da gennaio 2025 ha provveduto a rilasciare la CP_1
casa coniugale asportando i propri effetti personali e a trasferire la propria residenza in Via Ghetto Torcolo 3/a, nel mentre la IG.ra vive con le figlie Pt_1
minori della coppia presso l'abitazione familiare. I coniugi concordano pertanto che detta abitazione, sita a NA TA (VR), Via Borghetto n. 33, di proprietà dei genitori del IG. venga assegnata con i relativi arredi e corredi alla IG.ra CP_1
che ivi vivrà con le figlie della coppia;
Pt_1
4) affidarsi le minori e a entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà le figlie con sé;
5) il padre eserciterà il proprio diritto di visita come segue:
- un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato ore 13.00 (o dal diverso orario della fine delle lezioni scolastiche) fino alle ore 21.00 della domenica;
- due pomeriggi alla settimana, dal rientro dalla scuola o dalle 14.30 in periodo non scolastico fino alle ore 21.00, una settimana durante le vacanze natalizie,
comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno (Natale 2025 sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni (Pasqua 2025
è stata trascorsa con il padre); venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il giorno 31 Maggio di ciascun anno. I genitori manterranno medesima alternanza anche per le altre festività (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo 1 Novembre, 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno ecc: ad esempio se i figli trascorreranno il 25 Aprile con il padre, il successivo primo
Maggio lo trascorreranno con la madre). I genitori potranno concordare modalità e tempistiche di visita più ampie, compatibilmente con le eIGenze scolastiche delle figlie e lavorative degli stessi genitori. Per le eIGenze lavorative dei genitori ma anche per conservare le abitudini delle minori, i genitori fin d'ora dispongono che i
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nonni materni e paterni possano assisterli nella gestione della prole. Gli stessi potranno tenerli con loro, accompagnarli e prelevarli da scuola, accompagnarli ad impegni pomeridiani e poi riportarli presso l'abitazione materna.
6) il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario di e di € 275,00 per ciascuna Per_1 Per_2
figlia, e così per complessivi € 550,00 (diconsi euro cinquecentocinquanta/00),
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo Famiglia
in uso presso il Tribunale di Verona;
di converso la IGnora Parte_1
rimborserà il 50% delle stesse spese ove debbano essere anticipate dal IGnor
CP_1
7) l'assegno unico erogato dall'INPS viene già incassato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8) quanto, infine, all'autovettura SEAT Ibiza targata DF823PR formalmente intestata al IG. ma in uso alla IG.ra , il IGnor si obbliga CP_1 Pt_1 CP_1
entro il 31 maggio 2025 ad intestarla alla moglie senza conguaglio con ogni onere,
diritto, spesa ricollegabile al passaggio di proprietà interamente a carico di
[...]
, che parimenti provvederà all'accensione di apposita polizza, impegnandosi Pt_1
a sostenere le relative spese di assicurazione e bollo;
9) spese legali interamente compensate tra le parti.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto,
dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
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In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
In particolare, le condizioni relative alle figlie minorenni sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ., coerenti rispetto a quelle stabilite in via temporanea dalla Presidente delegato, nonché
adeguate in relazione all'età delle figlie, entrambe ascoltate all'udienza
12/12/2024.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di COLOGNA
VENETA di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II^ Serie A anno 2010 n°4);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
4) spese compensate.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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