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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1156/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Natalia Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv.ta PITTONE MARZIA
- RICORRENTE contro
ROMA Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente ha impugnato la delibera delle Parte_1
Direzione Provinciale n. 226172 del 14 luglio 2022 con cui l'ente convenuto non ha CP_1 riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di pensione anticipata con decorrenza 1° settembre 2021.
In particolare, ha precisato:
- di aver inviato domanda di pensione di anzianità anticipata online in data 6 luglio 2021 (doc. 2), con decorrenza pensione dal 1° settembre 2021, domanda che veniva successivamente rigettata dall' (doc. 3) stante la carenza di almeno 2227 contributi settimanali nel periodo dal 12 CP_2 luglio 1977 al 31 dicembre 2019;
- di aver provveduto a corrispondere i contributi mancanti tramite mod. F24 per l'importo totale pagina 1 di 4 di euro 2.712,96, invocando successivamente il riesame della propria posizione (doc. 6) e, constestualmente, proponendo una nuova domanda in data 13 giugno 2022 (doc. 5), con espressa riserva di riesame in attesa della definizione del ricorso proposto in via amministrativa avverso il rigetto della prima istanza;
- che con successiva delibera n. 226172 del 14 luglio 2022 l' decideva per il rigetto del CP_1 ricorso amministrativo, provvedendo a liquidare la pensione richiesta con decorrenza 1 luglio
2022 (docc. 7-8).
Ha quindi contestato il diniego opposto dall' , richiamando l'art. 8, comma 2 DPR CP_2
488/1968 e l'orientamento dello stesso ente convenuto cristallizzato nel messaggio n.
29901/2007 secondo cui il versamento dei contributi, seppur effettuato successivamente alla data di presentazione della domanda, essendo relativa a periodi pregressi, si colloca temporalmente nel periodo a cui si riferiscono, producendo effetti giuridici patrimoniali come se fossero stati effettivamente versati nel periodo di riferimento.
Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della delibera n. 226172 del 14 luglio 2022, con conseguente accertamento del diritto alla corresponsione della pensione anticipata a decorrere dal 1 settembre 2021 e condanna dell' convenuto alla versamento dei ratei arretrati (1 CP_3 settembre 2021 – 1 luglio 2022) per il complessivo importo di euro 7.389,00 oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo.
Pur regolarmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi in giudizio, venendo quindi CP_1 dichiarato contumace.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In fatto, è documentale che: a) il ricorrente abbia presentato una prima domanda in data 6 luglio
2021, invocando il riconoscimento della pensione anticipata con decorrenza 1 settembre 2021; B) che la stessa si stata respinta per carenza del requisito contributivo (doc. 3), successivamente sanato mediante versamento tramite mod. F24 del 27 maggio 2022 (doc. 4); c) che il trattamento richiesto sia stato riconosciuto con decorrenza 1 luglio 2022 (doc. 8).
L'art. 18, comma 2 DPR 488/1968 prevede che, qualora i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico invocato (nella specie, requisito contributivo) “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della
pagina 2 di 4 definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziario, la pensione di vecchiaia e quella di invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto”.
Tanto premesso, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'interpretazione offerta non appare convincente, dovendosi necessariamente distinguere il momento in cui sorge il diritto alla pensione da quello della decorrenza del trattamento previdenziale.
Invero, occorre valorizzare quanto sostenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., con la sent. n. 132/2000, secondo cui “Lo stesso art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 distingue il momento di perfezionamento del diritto da quello della decorrenza degli effetti economici;
la novella modificativa di tale articolo precisa che la pensione di vecchiaia e quella per invalidità ivi indicate "decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti", statuendo, al secondo comma, che "qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto".
Nella richiamata pronuncia, viene infatti posto l'accento sulla distinzione tra momento di perfezionamento del diritto e decorrenza del trattamento previdenziale di talché, ferma la validità della prima domanda presentata dal ricorrente, è solo dalla data di effettivo perfezionamento di tutti i requisiti normativamente previsti (per quanto d'interesse, l'integrazione del requisito contributivo, avutasi mediante versamento con mod. F24 del 27 maggio 2022) che il diritto del ricorrente al percepimento del trattamento invocato può dirsi effettivamente perfezionato.
Di contro, l'esame del dato normativo di riferimento non consente in alcun modo di riconoscere al versamento dei contributi mancanti un effetto cd. retroattivo sin dalla data di presentazione della domanda, ove i requisiti non si erano ancora perfezionati.
Invero, la norma appare chiara laddove accorda il diritto all'erogazione del trattamento invocato con efficacia cd. ex nunc, ovvero “dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto”.
Pertanto, ferma l'avvenuta integrazione dei contributi mancanti in data 27 maggio 2022 e in ossequio al dettato normativo di riferimento, ritiene il Tribunale la correttezza dell'operato dell' laddove ha corrisposto al ricorrente il trattamento previdenziale richiesto con CP_1
pagina 3 di 4 decorrenza 1 luglio 2022.
Pertanto, le domande attoree vengono integralmente rigettate.
Nulla sulle spese stante la contumacia di CP_1
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 06/03/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Natalia Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv.ta PITTONE MARZIA
- RICORRENTE contro
ROMA Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente ha impugnato la delibera delle Parte_1
Direzione Provinciale n. 226172 del 14 luglio 2022 con cui l'ente convenuto non ha CP_1 riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di pensione anticipata con decorrenza 1° settembre 2021.
In particolare, ha precisato:
- di aver inviato domanda di pensione di anzianità anticipata online in data 6 luglio 2021 (doc. 2), con decorrenza pensione dal 1° settembre 2021, domanda che veniva successivamente rigettata dall' (doc. 3) stante la carenza di almeno 2227 contributi settimanali nel periodo dal 12 CP_2 luglio 1977 al 31 dicembre 2019;
- di aver provveduto a corrispondere i contributi mancanti tramite mod. F24 per l'importo totale pagina 1 di 4 di euro 2.712,96, invocando successivamente il riesame della propria posizione (doc. 6) e, constestualmente, proponendo una nuova domanda in data 13 giugno 2022 (doc. 5), con espressa riserva di riesame in attesa della definizione del ricorso proposto in via amministrativa avverso il rigetto della prima istanza;
- che con successiva delibera n. 226172 del 14 luglio 2022 l' decideva per il rigetto del CP_1 ricorso amministrativo, provvedendo a liquidare la pensione richiesta con decorrenza 1 luglio
2022 (docc. 7-8).
Ha quindi contestato il diniego opposto dall' , richiamando l'art. 8, comma 2 DPR CP_2
488/1968 e l'orientamento dello stesso ente convenuto cristallizzato nel messaggio n.
29901/2007 secondo cui il versamento dei contributi, seppur effettuato successivamente alla data di presentazione della domanda, essendo relativa a periodi pregressi, si colloca temporalmente nel periodo a cui si riferiscono, producendo effetti giuridici patrimoniali come se fossero stati effettivamente versati nel periodo di riferimento.
Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della delibera n. 226172 del 14 luglio 2022, con conseguente accertamento del diritto alla corresponsione della pensione anticipata a decorrere dal 1 settembre 2021 e condanna dell' convenuto alla versamento dei ratei arretrati (1 CP_3 settembre 2021 – 1 luglio 2022) per il complessivo importo di euro 7.389,00 oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo.
Pur regolarmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi in giudizio, venendo quindi CP_1 dichiarato contumace.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In fatto, è documentale che: a) il ricorrente abbia presentato una prima domanda in data 6 luglio
2021, invocando il riconoscimento della pensione anticipata con decorrenza 1 settembre 2021; B) che la stessa si stata respinta per carenza del requisito contributivo (doc. 3), successivamente sanato mediante versamento tramite mod. F24 del 27 maggio 2022 (doc. 4); c) che il trattamento richiesto sia stato riconosciuto con decorrenza 1 luglio 2022 (doc. 8).
L'art. 18, comma 2 DPR 488/1968 prevede che, qualora i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico invocato (nella specie, requisito contributivo) “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della
pagina 2 di 4 definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziario, la pensione di vecchiaia e quella di invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto”.
Tanto premesso, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'interpretazione offerta non appare convincente, dovendosi necessariamente distinguere il momento in cui sorge il diritto alla pensione da quello della decorrenza del trattamento previdenziale.
Invero, occorre valorizzare quanto sostenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., con la sent. n. 132/2000, secondo cui “Lo stesso art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 distingue il momento di perfezionamento del diritto da quello della decorrenza degli effetti economici;
la novella modificativa di tale articolo precisa che la pensione di vecchiaia e quella per invalidità ivi indicate "decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti", statuendo, al secondo comma, che "qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto".
Nella richiamata pronuncia, viene infatti posto l'accento sulla distinzione tra momento di perfezionamento del diritto e decorrenza del trattamento previdenziale di talché, ferma la validità della prima domanda presentata dal ricorrente, è solo dalla data di effettivo perfezionamento di tutti i requisiti normativamente previsti (per quanto d'interesse, l'integrazione del requisito contributivo, avutasi mediante versamento con mod. F24 del 27 maggio 2022) che il diritto del ricorrente al percepimento del trattamento invocato può dirsi effettivamente perfezionato.
Di contro, l'esame del dato normativo di riferimento non consente in alcun modo di riconoscere al versamento dei contributi mancanti un effetto cd. retroattivo sin dalla data di presentazione della domanda, ove i requisiti non si erano ancora perfezionati.
Invero, la norma appare chiara laddove accorda il diritto all'erogazione del trattamento invocato con efficacia cd. ex nunc, ovvero “dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto”.
Pertanto, ferma l'avvenuta integrazione dei contributi mancanti in data 27 maggio 2022 e in ossequio al dettato normativo di riferimento, ritiene il Tribunale la correttezza dell'operato dell' laddove ha corrisposto al ricorrente il trattamento previdenziale richiesto con CP_1
pagina 3 di 4 decorrenza 1 luglio 2022.
Pertanto, le domande attoree vengono integralmente rigettate.
Nulla sulle spese stante la contumacia di CP_1
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 06/03/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
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