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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1843/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1843/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 13.15 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per 'avv. FANTUZZI CLAUDIA la quale insiste nell'accoglimento della Parte_1 domanda.
Per essuno è comparso. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 4
N. R.G. 1843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1843/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FANTUZZI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
FANTUZZI CLAUDIA
ATTORE/I contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 3.02.2025 in qualità di comproprietario pro Parte_1 indiviso dell'immobile concesso in comodato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la comodataria al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in Vergato (BO), via Controparte_1
pagina 2 di 4 Minghetti n. 25, identificato al Catasto al Foglio 43, mappale 139, Sub. 13, poiché occupato sine titulo.
In particolare, il ricorrente esponeva di aver concesso nell'anno 2014 in comodato d'uso verbale l'unità immobiliare sita al piano terra alla sorella la quale si impegnava a corrispondere € Controparte_1
100,00 occasionalmente e brevi manu a titolo di partecipazione nelle spese inerenti all'immobile; che avendone la necessità per sé e la propria famiglia chiedeva, a mezzo raccomandata, alla predetta comodataria la restituzione dell'immobile entro il 1.08.2023; che non avendo ricevuto risposta diffidava nuovamente la restituzione dell'immobile entro il 15.06.2024, senza esito.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva in diritto che il rapporto intercorrente tra le parti integrasse un comodato c.d. precario e che il comodante avesse, dunque, la facoltà, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ottenere la restituzione del bene “a semplice richiesta”.
Dunque, concludeva chiedendo, in via principale, che venisse accertata la insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte della resistente della unità immobiliare di cui è causa,
l'occupazione senza titolo dell'immobile, e per l'effetto, chiedeva che venisse ordinato il rilascio dell'unità immobiliare.
All'udienza del 19.06.2025 è comparsa personalmente la resistente, la quale tuttavia dichiarava di non volersi avvalere di un difensore;
dunque, è stata dichiarata la sua contumacia.
Alla medesima udienza il Giudice, rilevato che la causa ha ad oggetto un contratto di comodato, visto l'art. 426 c.p.c., disponeva il passaggio a rito speciale locatizio, assegnava termine perentorio fino al
31.07.2025 per integrare gli atti introduttivi.
La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza di discussione e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente va accolta.
Parte ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita dell'immobile di cui è causa (doc. 1) nonchè le comunicazioni trasmesse alla comodataria con cui chiedeva il rilascio dell'immobile viste le esigenze familiari (doc.ti 4, 5 e 5 a).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il recesso del concedente da un contratto di comodato o di precario di beni comuni è atto di amministrazione ordinaria, in quanto è una modalità di indiretto godimento della cosa comune, e, quindi, può essere esercitato anche da un comproprietario, a meno che tale iniziativa sia esclusa dalla maggioranza, la cui determinazione, vincolando la minoranza, esclude la legittimazione ad agire del comproprietario (vedi in tal senso Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11589 del 13/05/2010).
Parte resistente, dal canto suo, restando contumace in giudizio, ha omesso di provare, come era suo onere, fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato inadempimento in ordine alla restituzione pagina 3 di 4 dell'immobile in contestazione, omettendo di provare in particolare l'esistenza di un diverso titolo che ne legittimi la protratta detenzione.
Ne consegue che va condannata all'immediato rilascio nella piena disponibilità di Controparte_1 libero da cose e persone, dell'immobile di causa, fissando quale termine per Parte_1
l'esecuzione la data del 31/12/2025.
Si ravvisano i presupposti stante la particolarità della vicenda per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta dichiara tenuta, e per l'effetto, condanna Controparte_1
a rilasciare nella piena disponibilità, di libero da persone e cose, l'immobile Parte_1 oggetto del comodato sito in Argelato (BO), via Minghetti n. 25, piano terra;
fissando per l'esecuzione la data del 31/12/2025;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
BOLOGNA, 11 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1843/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 13.15 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per 'avv. FANTUZZI CLAUDIA la quale insiste nell'accoglimento della Parte_1 domanda.
Per essuno è comparso. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 4
N. R.G. 1843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1843/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FANTUZZI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
FANTUZZI CLAUDIA
ATTORE/I contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 3.02.2025 in qualità di comproprietario pro Parte_1 indiviso dell'immobile concesso in comodato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la comodataria al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in Vergato (BO), via Controparte_1
pagina 2 di 4 Minghetti n. 25, identificato al Catasto al Foglio 43, mappale 139, Sub. 13, poiché occupato sine titulo.
In particolare, il ricorrente esponeva di aver concesso nell'anno 2014 in comodato d'uso verbale l'unità immobiliare sita al piano terra alla sorella la quale si impegnava a corrispondere € Controparte_1
100,00 occasionalmente e brevi manu a titolo di partecipazione nelle spese inerenti all'immobile; che avendone la necessità per sé e la propria famiglia chiedeva, a mezzo raccomandata, alla predetta comodataria la restituzione dell'immobile entro il 1.08.2023; che non avendo ricevuto risposta diffidava nuovamente la restituzione dell'immobile entro il 15.06.2024, senza esito.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva in diritto che il rapporto intercorrente tra le parti integrasse un comodato c.d. precario e che il comodante avesse, dunque, la facoltà, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ottenere la restituzione del bene “a semplice richiesta”.
Dunque, concludeva chiedendo, in via principale, che venisse accertata la insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte della resistente della unità immobiliare di cui è causa,
l'occupazione senza titolo dell'immobile, e per l'effetto, chiedeva che venisse ordinato il rilascio dell'unità immobiliare.
All'udienza del 19.06.2025 è comparsa personalmente la resistente, la quale tuttavia dichiarava di non volersi avvalere di un difensore;
dunque, è stata dichiarata la sua contumacia.
Alla medesima udienza il Giudice, rilevato che la causa ha ad oggetto un contratto di comodato, visto l'art. 426 c.p.c., disponeva il passaggio a rito speciale locatizio, assegnava termine perentorio fino al
31.07.2025 per integrare gli atti introduttivi.
La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza di discussione e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente va accolta.
Parte ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita dell'immobile di cui è causa (doc. 1) nonchè le comunicazioni trasmesse alla comodataria con cui chiedeva il rilascio dell'immobile viste le esigenze familiari (doc.ti 4, 5 e 5 a).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il recesso del concedente da un contratto di comodato o di precario di beni comuni è atto di amministrazione ordinaria, in quanto è una modalità di indiretto godimento della cosa comune, e, quindi, può essere esercitato anche da un comproprietario, a meno che tale iniziativa sia esclusa dalla maggioranza, la cui determinazione, vincolando la minoranza, esclude la legittimazione ad agire del comproprietario (vedi in tal senso Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11589 del 13/05/2010).
Parte resistente, dal canto suo, restando contumace in giudizio, ha omesso di provare, come era suo onere, fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato inadempimento in ordine alla restituzione pagina 3 di 4 dell'immobile in contestazione, omettendo di provare in particolare l'esistenza di un diverso titolo che ne legittimi la protratta detenzione.
Ne consegue che va condannata all'immediato rilascio nella piena disponibilità di Controparte_1 libero da cose e persone, dell'immobile di causa, fissando quale termine per Parte_1
l'esecuzione la data del 31/12/2025.
Si ravvisano i presupposti stante la particolarità della vicenda per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta dichiara tenuta, e per l'effetto, condanna Controparte_1
a rilasciare nella piena disponibilità, di libero da persone e cose, l'immobile Parte_1 oggetto del comodato sito in Argelato (BO), via Minghetti n. 25, piano terra;
fissando per l'esecuzione la data del 31/12/2025;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
BOLOGNA, 11 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 4 di 4