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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4089/2024
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4089/2024 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. ALBORESI Parte 1
GABRIELLA
e
Controparte 1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI
ANDREA,
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, dandone ovviamente preventiva comunicazione all'altro;
2) la casa coniugale sita in Castelnuovo Rangone (MO), Via Mantegna n. 4 in comproprietà, viene assegnata alla Sig.ra Parte 1 con arredi e corredi, che continuerà ad abitarla assieme alla figlia R_
(MAGGIORENNE/NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE) fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente;
3) Il Sig. Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese corrisponderà direttamente alla figlia R_ a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di € 250,00 (per dodici mensilità) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT della Provincia di Modena.
4) Le spese straordinarie verranno sostenute da ciascun genitore per la quota parte del 50% ciascuno, previo accordo sulle stesse così come riportato nel Protocollo predisposto dal Tribunale di Modena che di seguito si riporta. Le spese sostenute previa esibizione della documentazione attestante il pagamento dovranno essere rimborsate il mese successivo.
5) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non,
purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze.
6) I coniugi dichiarano di nulla doversi reciprocamente a titolo di contributo per il mantenimento personale, svolgendo entrambi attività lavorativa.
7) Le spese legali della presente procedura di separazione sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
ciascuno pagherà spese e competenze relative all'attività del proprio legale. "
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso ogni diversa domanda, deduzione ed eccezioneda Parte 1 e Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a ALBANIA il
04/10/1983 e Controparte_1 nato a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale