Decreto cautelare 29 settembre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2026, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11063 del 2025, proposto da
AV SA, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Volonterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
e declaratoria, previa tutela cautelare, dell’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto;
- con ordine all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in via cautelare, di provvedere alla fissazione di un appuntamento all’uopo onde consentire alla ricorrente di non accumulare un eccessivo ritardo nell’avvio della frequenza del corso universitario, già iniziato il 15 settembre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. LU ED IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’amministrazione con riguardo all’avvio del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio mediante fissazione appuntamento;
Rilevato che, esaurita la fase cautelare, è stata fissata camera di consiglio ai fini della decisione;
Osservato che – in linea con quanto già rappresentato nonché con la documentazione prodotta agli atti – l’azione è stata esperita anzitutto al fine di poter presentare la domanda, in ragione della denunciata impossibilità di ottenere un appuntamento presso l’ambasciata resistente per la formalizzazione della richiesta di visto;
Osservato, ancora, che, nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la richiesta per il rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
Ritenuto, in ultimo, che, quanto alle spese di lite, in ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
LU ED IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ED IO | NE AN |
IL SEGRETARIO