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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 6631/2023 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 17 luglio 2025 alle ore 12.20 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Oppedisano il quale precisa le conclusioni come da atto introduttivo;
per la convenuta l'avv. Rilampa in sostituzione dell'avv. Lillo, la quale precisa le conclusioni come da nota scritta di p.c.
È presente anche il dott. Brisotto Rocco ai fini della pratica forense
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati in telematico. Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6631/2023 R.G. promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 anche quali eredi di deceduta in corso Persona_1 di causa con il patrocinio degli avv.ti ROSSATO LAURA e OPPEDISANO MAURIZIO ATTORI OPPONENTI
contro
C.F. ) rappresentata da CP_1 P.IVA_1 [...] (C.F. CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. LILLO ANTONELLA
CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, quale Controparte_2 procuratrice speciale di Controparte_3
chiedeva l'emissione di un decreto
[...] ingiuntivo nei confronti di CP_4 CP_5
e allegando:
[...] Persona_1
- di essere creditrice della somma di euro 96.803,09 quale saldo passivo al 31 luglio 2023 del conto corrente n. 117780 acceso da presso CP_4 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. e assistito da apertura di credito di euro 65.000,00;
pagina 2 di 7 - che l'apertura di credito era garantita da ipoteca volontaria iscritta in favore di Banca Carige S.p.a. sui beni di proprietà di e;
CP_5 Persona_1
- che le obbligazioni derivanti dalla apertura di credito in conto corrente erano garantite da una fideiussione specifica concessa da e CP_5 a Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Persona_1 s.p.a.;
- che in data 24 dicembre 2013 Banca Carige s.p.a. aveva comunicato a ed ai garanti la CP_4 revoca dell'apertura di credito ipotecaria in conto corrente n. 117780, con contestuale richiesta di pagamento della somma dovuta. In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Padova, in data 6 settembre 2023, emetteva decreto ingiuntivo n. 2126/2023, che veniva tempestivamente opposto da e CP_4 CP_5 PE
.
[...] A sostegno della propria opposizione, gli attori allegavano:
- che la fideiussione concessa da e CP_5 in data 19.12.2003 si poneva in contrasto Persona_1 con la normativa antitrust, in quanto conteneva le tre clausole “censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- che per la convenuta era maturata la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., non avendo proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Gli opponenti, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni: «In via preliminare: ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso formulanda di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in parte narrativa. Nel merito, in via principale: dichiararsi la decadenza/nullità della fideiussione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo recante R.G. 4787/2023, d.i. n. 2126/2023 Ing., emesso dal Tribunale di Padova dott.ssa Paola Rossi, per i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/2014, IVA e C.P.A. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/2014, IVA e C.P.A.». Costituitasi in giudizio, Controparte_2 quale procuratrice speciale di
[...]
ha contestato la Controparte_3 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 La convenuta, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via pregiudiziale, assegnarsi un termine per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria. In via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2126/2023 in quanto l'opposizione proposta non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: respingersi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2126/2023 emesso dal Tribunale di Padova in data 06.09.2023, e notificato al signor il 19.10.2023 e Parte_2 ai signori e il 10.10.2023 Parte_1 Persona_1 per compiuta giacenza, con cui l'intestato Tribunale ingiungeva ai medesimi di pagare, in favore di
[...]
la seguente somma: € Controparte_3 96.803,09 per capitale, interessi e spese alla data del 31.07.2023, per saldo del conto corrente n. 117780, nel quale veniva regolata l'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, così come rideterminato con sentenza n. 2402/2018 e già operata la compensazione con il saldo del conto corrente n. 2559075, oltre agli interessi al tasso dell'8,25%, nei limiti della soglia antiusura, dall'01.08.2023 al saldo effettivo sulla somma capitale di € 65.473,70; oltre al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 2242,00 per compenso professionale ed
€ 407,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche del presente giudizio di opposizione.» Con ordinanza dell'11 aprile 2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. All'udienza del 12 settembre 2024, il procuratore di parte attrice comunicava l'avvenuto decesso di PE ; pertanto, il Giudice dichiarava l'interruzione
[...] del processo. Con atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c.,
e in CP_4 CP_5 CP_6 proprio ( e e in qualità di CP_4 Parte_1 eredi di ( , e Persona_1 CP_4 CP_5 Pt_3
) nelle more deceduta, riassumevano la causa,
[...] confermando le conclusioni dell'atto introduttivo. pagina 4 di 7 Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
• 1. L'opposizione proposta da CP_4 CP_5
e avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_6 2126/2023, emesso dal Tribunale di Padova in favore di quale procuratrice di Controparte_2 [...]
, è infondata e va respinta. CP_3 2. In primo luogo va evidenziato che , CP_4
e hanno riassunto il giudizio di CP_5 Parte_3 opposizione qualificandosi eredi di Persona_1 deceduta in corso di causa. Si tratta di comportamento concludente che dimostra l'accettazione tacita, da parte degli opponenti, dell'eredità della defunta come chiarito Persona_1 dalla Corte di Cassazione («l'accettazione anche tacita dell'eredità - che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori»; Cass. 4414/1999). In secondo luogo va evidenziato che il credito portato nel decreto ingiuntivo – pari ad euro 96.803,09 (oltre a interessi e spese) quale saldo passivo al 31 luglio 2023 del conto corrente n. 117780 acceso da presso Cassa di CP_4 Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. e assistito da apertura di credito di euro 65.000,00 – non è stato contestato dagli opponenti nell'an e nel quantum. Tale credito può dunque ritenersi pacifico. 3. Gli opponenti, con un unico motivo di opposizione, hanno contestato la validità della fideiussione rilasciata in data 19 dicembre 2003 da e CP_5 a garanzia delle obbligazioni derivanti Persona_1 dalla apertura di credito in conto corrente di euro 65.000,00 concessa a da Cassa di CP_4 Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., in quanto ritenuta contraria alla normativa antitrust giusta provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia, ed hanno eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
4. La contestazione è infondata.
5. È pacifico, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia abbia riguardato soltanto il modello di fideiussione omnibus - che disciplina la prestazione della garanzia fornita da pagina 5 di 7 un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca – e non anche il modello di fideiussione specifica, posta a garanzia di una determinata operazione. Come già osservato da questo Tribunale in analoga occasione «se infatti il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 riguarda espressamente il modello di fidejussione omnibus diffuso da ABI tra gli istituti di credito, le conclusioni tratte non possono sic et simpliciter estendersi anche alla fidejussione specifica: manca cioè la prova in ordine al fatto che si discuta di un modello che gli istituti di credito hanno fatto oggetto di intese in violazione della normativa antitrust, manca a monte la prova che esista un modello di fidejussione specifica. Va infatti ricordato che ciò che è illegittimo non sono le singole clausole “contestate” da Banca d'Italia: si tratta infatti di clausole perfettamente legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili;
ciò che è illegittimo è che quelle clausole siano state inserite in modelli che hanno integrato intese (queste sì) illegittime» (cfr., fra le molte, Trib. Padova 7.4.2021; Corte App. Venezia n. 1976/2023). Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione (n. 30383/2024) laddove ha evidenziato che «il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce». In mancanza di allegazioni e prove in ordine alla esistenza di un modello di “fideiussione specifica” frutto di intesa anticoncorrenziale tra gli istituti bancari, le contestazioni degli opponenti – che si sono limitati a invocare la nullità delle fideiussioni specifiche soltanto sulla base della presenza nel testo contrattuale di clausole identiche a quelle del modello predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus - non possono trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 6. L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e CP_4 CP_5
in solido tra loro;
tali spese vengono CP_6 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2126/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di in Controparte_2 qualità di procuratrice speciale di
[...] ; Controparte_3
2. NN e CP_4 CP_5 CP_6
, in solido tra loro, al rimborso delle spese di
[...] lite in favore di che si Controparte_2 liquidano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 17 luglio 2025 Il Giudice Alberto Stocco
pagina 7 di 7
Oggi 17 luglio 2025 alle ore 12.20 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Oppedisano il quale precisa le conclusioni come da atto introduttivo;
per la convenuta l'avv. Rilampa in sostituzione dell'avv. Lillo, la quale precisa le conclusioni come da nota scritta di p.c.
È presente anche il dott. Brisotto Rocco ai fini della pratica forense
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati in telematico. Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6631/2023 R.G. promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 anche quali eredi di deceduta in corso Persona_1 di causa con il patrocinio degli avv.ti ROSSATO LAURA e OPPEDISANO MAURIZIO ATTORI OPPONENTI
contro
C.F. ) rappresentata da CP_1 P.IVA_1 [...] (C.F. CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. LILLO ANTONELLA
CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, quale Controparte_2 procuratrice speciale di Controparte_3
chiedeva l'emissione di un decreto
[...] ingiuntivo nei confronti di CP_4 CP_5
e allegando:
[...] Persona_1
- di essere creditrice della somma di euro 96.803,09 quale saldo passivo al 31 luglio 2023 del conto corrente n. 117780 acceso da presso CP_4 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. e assistito da apertura di credito di euro 65.000,00;
pagina 2 di 7 - che l'apertura di credito era garantita da ipoteca volontaria iscritta in favore di Banca Carige S.p.a. sui beni di proprietà di e;
CP_5 Persona_1
- che le obbligazioni derivanti dalla apertura di credito in conto corrente erano garantite da una fideiussione specifica concessa da e CP_5 a Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Persona_1 s.p.a.;
- che in data 24 dicembre 2013 Banca Carige s.p.a. aveva comunicato a ed ai garanti la CP_4 revoca dell'apertura di credito ipotecaria in conto corrente n. 117780, con contestuale richiesta di pagamento della somma dovuta. In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Padova, in data 6 settembre 2023, emetteva decreto ingiuntivo n. 2126/2023, che veniva tempestivamente opposto da e CP_4 CP_5 PE
.
[...] A sostegno della propria opposizione, gli attori allegavano:
- che la fideiussione concessa da e CP_5 in data 19.12.2003 si poneva in contrasto Persona_1 con la normativa antitrust, in quanto conteneva le tre clausole “censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- che per la convenuta era maturata la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., non avendo proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Gli opponenti, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni: «In via preliminare: ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso formulanda di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in parte narrativa. Nel merito, in via principale: dichiararsi la decadenza/nullità della fideiussione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo recante R.G. 4787/2023, d.i. n. 2126/2023 Ing., emesso dal Tribunale di Padova dott.ssa Paola Rossi, per i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/2014, IVA e C.P.A. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/2014, IVA e C.P.A.». Costituitasi in giudizio, Controparte_2 quale procuratrice speciale di
[...]
ha contestato la Controparte_3 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 La convenuta, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via pregiudiziale, assegnarsi un termine per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria. In via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2126/2023 in quanto l'opposizione proposta non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: respingersi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2126/2023 emesso dal Tribunale di Padova in data 06.09.2023, e notificato al signor il 19.10.2023 e Parte_2 ai signori e il 10.10.2023 Parte_1 Persona_1 per compiuta giacenza, con cui l'intestato Tribunale ingiungeva ai medesimi di pagare, in favore di
[...]
la seguente somma: € Controparte_3 96.803,09 per capitale, interessi e spese alla data del 31.07.2023, per saldo del conto corrente n. 117780, nel quale veniva regolata l'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, così come rideterminato con sentenza n. 2402/2018 e già operata la compensazione con il saldo del conto corrente n. 2559075, oltre agli interessi al tasso dell'8,25%, nei limiti della soglia antiusura, dall'01.08.2023 al saldo effettivo sulla somma capitale di € 65.473,70; oltre al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 2242,00 per compenso professionale ed
€ 407,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche del presente giudizio di opposizione.» Con ordinanza dell'11 aprile 2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. All'udienza del 12 settembre 2024, il procuratore di parte attrice comunicava l'avvenuto decesso di PE ; pertanto, il Giudice dichiarava l'interruzione
[...] del processo. Con atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c.,
e in CP_4 CP_5 CP_6 proprio ( e e in qualità di CP_4 Parte_1 eredi di ( , e Persona_1 CP_4 CP_5 Pt_3
) nelle more deceduta, riassumevano la causa,
[...] confermando le conclusioni dell'atto introduttivo. pagina 4 di 7 Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
• 1. L'opposizione proposta da CP_4 CP_5
e avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_6 2126/2023, emesso dal Tribunale di Padova in favore di quale procuratrice di Controparte_2 [...]
, è infondata e va respinta. CP_3 2. In primo luogo va evidenziato che , CP_4
e hanno riassunto il giudizio di CP_5 Parte_3 opposizione qualificandosi eredi di Persona_1 deceduta in corso di causa. Si tratta di comportamento concludente che dimostra l'accettazione tacita, da parte degli opponenti, dell'eredità della defunta come chiarito Persona_1 dalla Corte di Cassazione («l'accettazione anche tacita dell'eredità - che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori»; Cass. 4414/1999). In secondo luogo va evidenziato che il credito portato nel decreto ingiuntivo – pari ad euro 96.803,09 (oltre a interessi e spese) quale saldo passivo al 31 luglio 2023 del conto corrente n. 117780 acceso da presso Cassa di CP_4 Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. e assistito da apertura di credito di euro 65.000,00 – non è stato contestato dagli opponenti nell'an e nel quantum. Tale credito può dunque ritenersi pacifico. 3. Gli opponenti, con un unico motivo di opposizione, hanno contestato la validità della fideiussione rilasciata in data 19 dicembre 2003 da e CP_5 a garanzia delle obbligazioni derivanti Persona_1 dalla apertura di credito in conto corrente di euro 65.000,00 concessa a da Cassa di CP_4 Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., in quanto ritenuta contraria alla normativa antitrust giusta provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia, ed hanno eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
4. La contestazione è infondata.
5. È pacifico, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia abbia riguardato soltanto il modello di fideiussione omnibus - che disciplina la prestazione della garanzia fornita da pagina 5 di 7 un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca – e non anche il modello di fideiussione specifica, posta a garanzia di una determinata operazione. Come già osservato da questo Tribunale in analoga occasione «se infatti il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 riguarda espressamente il modello di fidejussione omnibus diffuso da ABI tra gli istituti di credito, le conclusioni tratte non possono sic et simpliciter estendersi anche alla fidejussione specifica: manca cioè la prova in ordine al fatto che si discuta di un modello che gli istituti di credito hanno fatto oggetto di intese in violazione della normativa antitrust, manca a monte la prova che esista un modello di fidejussione specifica. Va infatti ricordato che ciò che è illegittimo non sono le singole clausole “contestate” da Banca d'Italia: si tratta infatti di clausole perfettamente legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili;
ciò che è illegittimo è che quelle clausole siano state inserite in modelli che hanno integrato intese (queste sì) illegittime» (cfr., fra le molte, Trib. Padova 7.4.2021; Corte App. Venezia n. 1976/2023). Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione (n. 30383/2024) laddove ha evidenziato che «il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce». In mancanza di allegazioni e prove in ordine alla esistenza di un modello di “fideiussione specifica” frutto di intesa anticoncorrenziale tra gli istituti bancari, le contestazioni degli opponenti – che si sono limitati a invocare la nullità delle fideiussioni specifiche soltanto sulla base della presenza nel testo contrattuale di clausole identiche a quelle del modello predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus - non possono trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 6. L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e CP_4 CP_5
in solido tra loro;
tali spese vengono CP_6 liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2126/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di in Controparte_2 qualità di procuratrice speciale di
[...] ; Controparte_3
2. NN e CP_4 CP_5 CP_6
, in solido tra loro, al rimborso delle spese di
[...] lite in favore di che si Controparte_2 liquidano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 17 luglio 2025 Il Giudice Alberto Stocco
pagina 7 di 7