Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/04/2026, n. 6647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6647 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06647/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14057 del 2025, proposto da DE BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 8895/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Buonassisi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4126/2017, pubblicata in data 03/11/2017, notificata in data 07/12/2017, passata in giudicato.
Nonché con richiesta di:
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. CI LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, notificata e passata in giudicato, che aveva condannato parte resistente “ ad inquadrare la ricorrente nella terza fascia stipendiale con la qualifica di Assistente Amministrativo, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, con l’anzianità di servizio maturata di anni 13 e a pagare alla ricorrente le differenze retributive conseguentemente maturate, e quindi la somma di € 16.979,67, oltre ratei di 13^ mensilità, nonché ad erogare alla stessa ricorrente un aumento pari ad € 142,92 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale ” (doc. 1).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 10.3.2026, l’Amministrazione resistente dava atto dell’avvenuta adozione in favore della ricorrente dei provvedimenti di ricostruzione indicati nel titolo, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, con memoria del 3.4.2026, rappresentava che la data del provvedimento è del 21.1.2026 e insisteva per la condanna della resistente alle spese di giudizio.
Pervenuta alla camera di consiglio del giorno 8.4.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che le circostanze rappresentate dal Ministero resistente giustifichino la pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’Ufficio provveduto alla esecuzione del giudicato (si veda nota sopra riportata, prodotta in atti), alla quale parte ricorrente non si è opposta.
Il giudicato risulta, quindi, eseguito seppur successivamente alla proposizione del presente ricorso.
Quanto alle spese di lite, vista la richiesta di parte resistente e visto il consistente ritardo nella esecuzione della stessa, che ha determinato l’instaurazione del giudizio, le stesse sono poste a carico della parte resistente, nella misura indicata in dispositivo tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR OM, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
CI LE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE RO | DR OM |
IL SEGRETARIO