Art. 12. (Etichettatura e informazione del consumatore) (( 1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera i), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune". )) 2. La scritta e' riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico.
3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identita' del produttore o dell'importatore, nonche' alla data di fabbricazione.
(( 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:
a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;
b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive. )) 5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.
6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.
7. E fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:
a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;
b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;
c) alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.
3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identita' del produttore o dell'importatore, nonche' alla data di fabbricazione.
(( 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:
a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;
b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive. )) 5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.
6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.
7. E fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:
a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;
b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;
c) alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.