Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 534
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia su carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che non sussista vizio di omessa pronuncia, poiché la decisione del primo giudice implica un rigetto implicito del motivo. Inoltre, l'intimazione di pagamento non necessita di motivazione autonoma, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento ha interrotto la prescrizione. Inoltre, l'omessa impugnazione degli atti presupposti preclude la sollevazione di vizi relativi agli stessi. La normativa emergenziale COVID-19 ha sospeso ulteriormente i termini, rendendo tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Decadenza dalla riscossione

    L'eccezione di decadenza doveva essere sollevata in opposizione alle cartelle di pagamento, atti primari della riscossione, ma l'appellante è rimasto inerte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 534
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 534
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo