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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1591/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10114/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006689849000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170038184116000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170038184217000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170045133741000 TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7723/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava tempestivamente l'intimazione di pagamento n. 071 2023
9006689849/000, notificata tramite pec in data 14 marzo 2023, per l'importo complessivo di € 20.396,69 afferente alla tassa automobilistica addizionale erariale per l'anno d'imposta 2011, all'Ires per l'anno 2013, al diritto camerale per l'anno 2013, oltre sanzioni ed interessi. Deduceva: l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento sia per l'oggetto di causa di nullità che in relazione al sottostante atto prodromico perché inesistente e inefficace l'atto derivato;
la carenza di motivazione;
l'omessa allegazione delle cartelle di pagamento nell'atto opposto;
l'intervenuta prescrizione e decadenza per tardiva notifica stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale per l'IRES, per il diritto camerale, per le sanzioni e gli interessi e, triennale, per la tassa automobilistica.
Si costituiva Agenzia delle Entrate - RI che contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo tempestive e legittime le notifiche dell'atto impugnato e delle prodromiche cartelle e dell'atto impugnato, anche per effetto dell'applicazione della normativa emergenziale da COVID-19.
Con ricorso in appello, la società contribuente impugna la sentenza gravata, deducendo: 1) Omessa pronuncia circa il motivo di opposizionerelativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato: 2)
Prescrizione del tributo relativamente alla cartella di pagamento n. 07120170038184116000; 3) Decadenza dalla riscossione del tributo.
Risulta costituita la controparte, che impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546. In relazione al primo motivo di gravame, relativo alla mancata pronuncia del giudice di prime cure sulla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50, c. 2, D.P.R. 602/1973, la Corte osserva che la censura è infondata, atteso che il primo giudice ha deciso il ricorso in base al criterio della cd. ragione più liquida, senza che possa invocarsi un presunto vizio di omessa pronuncia, ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cfr: Cass. n. 29191/2017). Ad ogni modo, il motivo concernente la supposta carenza motivazionale dell'atto impugnato risulta manifestamente infondato in quanto, come recentemente chiarito dai Supremi Giudici, "L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (Cass. n. 10692/2024), ribadendo in tal modo il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
In relazone al secondo motivo, afferente la asserita prescrizione del tributo relativamente alla cartella di pagamento n. 07120170038184116000, notificata il 03.04.2017, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non può invocarsi l'intervenuta prescrizione del tributo relativo all'annualità 2011, in quanto per effetto della notifica della cartella di pagamento n. 07120170038184116000, il termine triennale di prescrizione, in assenza di impugnazione, ha ripreso a decorrere dal 03.04.2017, venendo a determinarsi il nuovo termine in data 02.04.2020 tenuto conto che, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui “per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr:
Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n. 1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999,
n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Tanto precisato, e fissato il nuove termine per il decorso della invocata prescrizione della cartella di pagamento n. 07120170038184116000 al 04.2020, risulta pienamente applicabile, come correttamente ritenuto dai primi giudici, la normativa emergenziale dell'art 68 della Legge 68/2020 che ha interrotto i termini dei versamenti scadenti nel periodo 8.3.2020 al 31.08.2021, normativa che ha richiamato l'art. 12 del D.Lgs 159/2015 il quale, al comma 1 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli uffici e per gli atti da notificare per il corrispondente periodo dei 542 giorni e, al 2 comma, che ha prorogato i termini di quelli che scadevano entro il 31.12 dell'anno e degli anni in cui si verificava la sospensione. La notifica tramite pec in data 14 marzo 2023 dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90066898 49/000 è pertanto tempestiva e interruttiva di qualsivoglia termine prescrizionale.
Del tutto infondata l'eccezione sulla supposta decadenza ex art. 26 D.P.R. 602/1973 in quanto essa avrebbe dovuto essere sollevata in opposizione alle cartelle di pagamento, primi atti della riscossione, laddove invece l'appellante è rimasto inerte.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.200,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1591/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10114/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006689849000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170038184116000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170038184217000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170045133741000 TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7723/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava tempestivamente l'intimazione di pagamento n. 071 2023
9006689849/000, notificata tramite pec in data 14 marzo 2023, per l'importo complessivo di € 20.396,69 afferente alla tassa automobilistica addizionale erariale per l'anno d'imposta 2011, all'Ires per l'anno 2013, al diritto camerale per l'anno 2013, oltre sanzioni ed interessi. Deduceva: l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento sia per l'oggetto di causa di nullità che in relazione al sottostante atto prodromico perché inesistente e inefficace l'atto derivato;
la carenza di motivazione;
l'omessa allegazione delle cartelle di pagamento nell'atto opposto;
l'intervenuta prescrizione e decadenza per tardiva notifica stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale per l'IRES, per il diritto camerale, per le sanzioni e gli interessi e, triennale, per la tassa automobilistica.
Si costituiva Agenzia delle Entrate - RI che contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo tempestive e legittime le notifiche dell'atto impugnato e delle prodromiche cartelle e dell'atto impugnato, anche per effetto dell'applicazione della normativa emergenziale da COVID-19.
Con ricorso in appello, la società contribuente impugna la sentenza gravata, deducendo: 1) Omessa pronuncia circa il motivo di opposizionerelativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato: 2)
Prescrizione del tributo relativamente alla cartella di pagamento n. 07120170038184116000; 3) Decadenza dalla riscossione del tributo.
Risulta costituita la controparte, che impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546. In relazione al primo motivo di gravame, relativo alla mancata pronuncia del giudice di prime cure sulla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50, c. 2, D.P.R. 602/1973, la Corte osserva che la censura è infondata, atteso che il primo giudice ha deciso il ricorso in base al criterio della cd. ragione più liquida, senza che possa invocarsi un presunto vizio di omessa pronuncia, ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cfr: Cass. n. 29191/2017). Ad ogni modo, il motivo concernente la supposta carenza motivazionale dell'atto impugnato risulta manifestamente infondato in quanto, come recentemente chiarito dai Supremi Giudici, "L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (Cass. n. 10692/2024), ribadendo in tal modo il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
In relazone al secondo motivo, afferente la asserita prescrizione del tributo relativamente alla cartella di pagamento n. 07120170038184116000, notificata il 03.04.2017, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non può invocarsi l'intervenuta prescrizione del tributo relativo all'annualità 2011, in quanto per effetto della notifica della cartella di pagamento n. 07120170038184116000, il termine triennale di prescrizione, in assenza di impugnazione, ha ripreso a decorrere dal 03.04.2017, venendo a determinarsi il nuovo termine in data 02.04.2020 tenuto conto che, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui “per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr:
Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n. 1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999,
n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Tanto precisato, e fissato il nuove termine per il decorso della invocata prescrizione della cartella di pagamento n. 07120170038184116000 al 04.2020, risulta pienamente applicabile, come correttamente ritenuto dai primi giudici, la normativa emergenziale dell'art 68 della Legge 68/2020 che ha interrotto i termini dei versamenti scadenti nel periodo 8.3.2020 al 31.08.2021, normativa che ha richiamato l'art. 12 del D.Lgs 159/2015 il quale, al comma 1 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli uffici e per gli atti da notificare per il corrispondente periodo dei 542 giorni e, al 2 comma, che ha prorogato i termini di quelli che scadevano entro il 31.12 dell'anno e degli anni in cui si verificava la sospensione. La notifica tramite pec in data 14 marzo 2023 dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90066898 49/000 è pertanto tempestiva e interruttiva di qualsivoglia termine prescrizionale.
Del tutto infondata l'eccezione sulla supposta decadenza ex art. 26 D.P.R. 602/1973 in quanto essa avrebbe dovuto essere sollevata in opposizione alle cartelle di pagamento, primi atti della riscossione, laddove invece l'appellante è rimasto inerte.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.200,00 oltre accessori di legge.