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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5902/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Rocco, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5902/2024, promosso da:
- nato in [...] il [...]; Parte_1
- nata in [...] il [...], minorenne rappresentata da chi Persona_1 esercita la responsabilità genitoriale;
- nato in [...] il [...], minorenne rappresentato da chi Persona_2 esercita la responsabilità genitoriale;
- nato in [...] il [...]; Controparte_1
- nata in [...] l'[...]; Controparte_2
- nato in [...] il [...]; Controparte_3
- nato in [...] il [...]; Persona_3
- nata in [...] il [...]; Persona_4
- nato in [...] il [...], minorenne rappresentato da chi Parte_2 esercita la responsabilità genitoriale;
- nata in [...] il [...]; Persona_5
- nata in [...] il [...], minorenne rappresentata da Controparte_4 chi esercita la responsabilità genitoriale;
- nata in [...] il [...]; Controparte_5
- nato in [...] il [...]; Controparte_6
- nata in [...] il [...]; Controparte_7
- nata in [...] il [...]; Controparte_8
- nata in [...] il [...]; Controparte_9 tutti con il patrocinio dell'avv. BONATO Giovanni RICORRENTI contro
; Controparte_10 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede; INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Pag. 1 di 8
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 14.5.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_6
, nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue, riassunto e ricostruito anche sulla
[...] base della documentazione prodotta.
figlio di e di nasceva Persona_6 Persona_7 Persona_8 in data 13.8.1835 a NA (MN) (all.3) ove contraeva matrimonio in data 8.9.1872 con Persona_9 all.5). Egli successivamente emigrava in Brasile (senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano
[...]
o rinunciare alla cittadinanza italiana: v. all.4); dalla suddetta unione nascevano due figli: in data 19.8.1889 nasceva (v. all. 6) e in data 1.9.1893 (v. all. 7). Persona_10 Persona_11
NA in data 23.9.1922 sposava (v. all. 8); dall'unione in data Per_6 Persona_12
21.2.1926 nasceva (o (v. all. 9); costui in data 6.10.1949 sposava Persona_13 CP_1 [...]
(v. all. 10); dall'unione nascevano: in data 28.5.1955 (v. Persona_14 Persona_15 all. 11) e in data 9.12.1956 , (v. all. 12). Controparte_1
in data 16.9.1978 contraeva matrimonio con (v. Persona_15 Persona_16 all. 13); successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_15 [...]
; dalla suddetta unione in data 21.12.1985 nasceva (v. Parte_3 CP_5 all. 14); costei in data 15.4.2011 sposava (v. all. 15); tuttavia, i coniugi divorziavano in data Persona_17
15.8.2022 (v. all. 15.bis). in data 17.6.2023 contraeva nuovo matrimonio con CP_5 Per_18
(v. all. 16) passando a chiamarsi .
[...] Controparte_5
in data 29.1.1979 si univa in matrimonio (v. all. 17) la quale Controparte_1 CP_2 assumeva il nome di;
dalla suddetta unione nascevano: in data 2.8.1979 Controparte_2
(v. all. 19) e in data 26.12.1981 Controparte_3 Persona_5
(v. all. 20).
[...]
in data 28.9.2006 sposava Controparte_3 Persona_19
(v. all. 21).
[...]
in data 29.10.2011 si univa in matrimonio con Persona_5 Persona_20
(v. all. 22) passando a chiamarsi;
tuttavia,
[...] Persona_21
i coniugi divorziavano in data 26.3.2015 e la stessa tornava a chiamarsi Persona_5
(v. all. 22.bis); dalla suddetta unione in data 12.8.2016 nasceva (v. Controparte_4 all. 23).
in data 11.12.1915 contraeva matrimonio con (v. all. 24); Persona_11 Persona_22 dall'unione in data 24.8.1925 nasceva (v. all. 25); costui in data 26.7.1952 sposava Persona_23
(v. all. 26); dall'unione nascevano: in data 15.9.1953 Persona_24 Persona_3
(v. all. 27) e in data 9.1.1955 (v. all. 28). Controparte_7
in data 25.3.1978 contraeva matrimonio con (v. all. Persona_3 Persona_25
Pag. 2 di 8 29); tuttavia, i coniugi divorziavano in data 17.3.1994 (v. all. 29.bis); da questa unione nascevano: in data
30.4.1980 (v. all. 31) e Controparte_6 Parte_1
(v. all. 32).
[...]
in data 24.7.1999 contraeva nuovo matrimonio con Persona_3 Persona_26
(v. all. 30).
[...]
in data 23.11.2019 sposava Controparte_6 Persona_27
v. all. 33).
[...]
in data 18.9.2004 sposava (v. Parte_1 Persona_28 all. 34); tuttavia, i coniugi divorziavano in data 11.5.2009. Dall'unione tra e Parte_1 Controparte_11 nascevano: in data 10.1.2014 (v. all. 35) e in data 2.5.2019 Persona_1 [...]
(v. all. 36). Persona_2
in data 8.7.1978 contraeva matrimonio con Controparte_7 Persona_29
(v. all. 37); tuttavia, i coniugi divorziavano in data 23.4.1992 (v. all. 37.bis); dalla suddetta unione
[...] coniugale in data 31.5.1979 nasceva (v. all. 38). Controparte_8
Dall'unione tra e in data 13.5.1983 nasceva Controparte_7 Persona_30 [...]
(v. all. 39). Persona_4
Dall'unione tra e Controparte_8 Controparte_12
in data 6.2.1999 nasceva (v. all. 40).
[...] Controparte_9 in data 10.1.2015 sposava (v. all. 41); Persona_4 Persona_31 dall'unione in data 25.3.2022 nasceva (v. all. 42). Parte_2
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_10
21.10.2025, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in quanto l'avo, nato nel lontano 1835 non avrebbe acquistato la cittadinanza italiana, non essendoci prova circa la permanenza dello stesso nel territorio – al tempo appartenente allo stato austro-ungarico – successivamente all'annessione al Regno d'Italia del comune di nascita, rievocando la causa di perdita della cittadinanza austriaca “per emigrazione” contenuta nel ABGB austriaco.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.5.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 6.11.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 3.11.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_4
Pag. 3 di 8 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI UE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
− l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio
Pag. 4 di 8 consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
Pag. 5 di 8 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti Parte_1 Persona_1 [...]
Persona_2 Controparte_1 Controparte_3
Persona_3 Persona_4 Parte_2
Persona_5 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
– mediante i documenti prodotti,
[...] Controparte_9 debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare la norma di diritto contenuta nell'allora ABGB Controparte_10 austriaco relativa alla perdita della cittadinanza austriaca “per emigrazione”, senza tuttavia provare tale circostanza, per affermare la mancanza della cittadinanza italiana ab origine in capo all'avo.
4. Con riguardo all'avo , è doveroso osservare come lo stesso sia nato a Persona_6
NA (MN) il 13.8.1835. Tale comune è entrato a far parte del Regno italiano nell'anno 1861 e pertanto, al momento della sua nascita, egli non era cittadino italiano. Tuttavia, come sopra già descritto, i cittadini degli Stati preunitari morti dopo l'unità d'Italia sono diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia; così anche per , deceduto successivamente all'entrata a far Persona_6 parte del Regno d'Italia del comune di NA (MN). Egli, d'altra parte, non risulta aver perso la precedete cittadinanza austriaca in forza della causa di perdita “per emigrazione” contenuta nel ABGB austriaco in quanto lo stesso risulta ancora presente nel territorio in data successiva all'annessione del comune al Regno d'Italia avendo il medesimo contratto matrimonio nel comune di NA in data 8.9.1872.
5. Da ultimo, con riguardo ai ricorrenti e Persona_3 Parte_1
militari presso l'esercito brasiliano, deve osservarsi come ai sensi dell'art. 8 n. 3 della
[...]
l. n. 555/12 perde la cittadinanza italiana colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”; nel caso di specie, non è emersa la prova di alcuna intimazione del Governo italiano, volta all'abbandono del suo impiego presso il Governo brasiliano, diretta agli stessi. Di tal ché, non pare possibile affermare la perdita della cittadinanza italiana dei medesimi in quanto è assente un elemento essenziale della fattispecie in parola.
Di tal ché, può affermarsi ininterrotta, ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana, la linea di discendenza e il ricorso merita accoglimento.
6. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
7. Quanto, invece, alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii presentata da coniuge di , stima il Decidente che il ricorso Controparte_2 Controparte_1 sia improcedibile.
Pag. 6 di 8 Come si è detto poc'anzi, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a causa della notoria situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), peraltro allegata e specificamente dimostrata da parte ricorrente nel contesto del presente giudizio.
Tale orientamento, a cui questo Giudice aderisce, ritiene che i tempi di risposta dei siano Parte_5 attualmente irragionevoli e contraddicano il disposto dell'art. 3 d.P.R 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Il ricorso presentato da , però, vòlto ad ottenere la cittadinanza italiana Controparte_2 non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 (le nozze col cittadino italiano Controparte_1
[riportare il nome] risalgono, infatti, al 29.1.1979). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda per legge va previamente proposta alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Depone a favore di tale interpretazione, a parere di chi scrive, una lettura sistematica della normativa. Ed infatti, va rilevato che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si aggiunga l'ovvia circostanza che, fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento costitutivo Controparte_1 della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente accertato.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Controparte_2 improcedibile (si segnala, in ogni caso, che – in virtù della sopra citata disposizione di cui all'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio celebrato prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 spetterebbe al Tribunale di Roma).
8. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica,
Pag. 7 di 8 dichiara improcedibile la domanda proposta da nata in [...] Controparte_2
l'1.8.1960; in accoglimento delle rispettive domande, dichiara che:
- nato in [...] il [...]; Parte_1
- nata in [...] il [...]; Persona_1
- nato in [...] il [...]; Persona_2
- nato in [...] il [...]; Controparte_1
- nato in [...] il [...]; Controparte_3
- nato in [...] il [...]; Persona_3
- nata in [...] il [...]; Persona_4
- nato in [...] il [...]; Parte_2
- nata in [...] il [...]; Persona_5
- nata in [...] il [...]; Controparte_4
- nata in [...] il [...]; Controparte_5
- nato in [...] il [...]; Controparte_6
- nata in [...] il [...]; Controparte_7
- nata in [...] il [...]; Controparte_8
- nata in [...] il [...]; Controparte_9 sono cittadini italiani;
ordina al Ministero e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli CP_10 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 13.11.2025.
Il Giudice Dott. Davide Rocco
Pag. 8 di 8