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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5792 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6732/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AD IA Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6732/2019 promossa da:
(Catania, 28.08.1943, ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(Catania, 08.12.1946, ) coniugi, entrambi residenti Pt_2 C.F._2
in Gravina di Catania (CT) alla via Benedetto Croce n.4; (Catania, Parte_3
29.01.1938, ) e (Catania, 23.05.1941, C.F._3 Parte_4
, coniugi, entrambi residenti in [...]di Catania (CT) alla C.F._4
via Benedetto Croce n.9; nonché (Catania, 04.09.1978, Parte_5
), loro figlia;
(Catania, 22.01.1954, C.F._5 Parte_6
) e (Catania, 14.08.1957, C.F._6 Parte_7
) coniugi, entrambi residenti in [...]di Catania (CT) alla C.F._7
via Antonio De Curtis n.6/A, elettivamente domiciliati in Catania, Piazza Trento n°2, presso lo studio dell'Avv. TESTUZZA ANDREA che li difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Carlo Riela, giusta procura in atti di causa;
1 ATTORE/I contro
CF: , (fu ), Controparte_1 C.F._8 CP_2 Per_1 [...]
, , , Santa Nunziata Celìa, Via N. Martoglio CP_3 Controparte_4 CP_5
n.13, 95030 Gravina (CT); , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Via A. De Curtis n.7, 95030 Gravina (CT); Controparte_9 Controparte_9
12. , Via A. De Curtis n.7, 95030 Gravina (CT); , Via Controparte_10 CP_11
Benedetto Croce n.3, 95030 Gravina (CT); , Via Pietra Dell'Ova Controparte_12
n.348, 95125 Catania;
, Via A. De Curtis n.21, 95030 Gravina (CT); Controparte_13
Via G. Condorelli n.42, 95125 Catania;
, Via A. De CP_14 Controparte_15
Curtis n.6, 95030 Gravina (CT); , Via Pietra Dell'Ova n.348, 95125 Controparte_16
Catania; Via Benedetto Croce n.3, 95030 Gravina (CT); CP_17 [...]
, v.Nino Martoglio n.11, 95030 Gravina (CT); , Via A. De CP_18 CP_19
Curtis n.10, 95030 Gravina (CT); Via Tremestieri n.13, 95030 CP_20
Mascalucia (CT);. Via Vitaliti n.70, 95125 Catania;
CP_21 Controparte_22
(fu ), Via Vitaliti n.73, 95125 Catania;
(fu ), Via Vitaliti Pt_6 Controparte_23 Pt_6
n.73, 95125 Catania;
(fu ), v. Benedetto Croce n.7, Gravina Controparte_24 Pt_6
(CT); (fu ), v. Benedetto Croce n.7, Gravina (CT); Controparte_25 Pt_6 CP_26
Via A. De Curtis n.9, 95030 Gravina (CT); Via Del Bosco
[...] CP_27
n.197, 95125 Catania;
Via A. De Curtis n.21, 95030 Gravina (CT); CP_28
Via Nino Martoglio n.7, 95030 Gravina (CT); , Via Giuseppe CP_29 CP_30
Mazzaglia n.25, 95123 Catania;
, Via Francesco Zangrì n.2, 95125 Catania;
CP_31
, Via Antonio De Curtis n.13, 95030 Gravina (CT); , CP_32 Controparte_33
Via Francesco Zangrì n.2, 95125 Catania;
(fu , Controparte_34 Persona_2
2 Via Nino Martoglio n.1, Gravina (CT); (fu , Corso CP_35 Persona_2
S. Vito n.174, pal. M, Mascalucia (CT);
CONVENUTO/I
nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_18 CodiceFiscale_9
nato a [...] il [...], C.F. , entrambi Controparte_36 CodiceFiscale_10
residenti in [...], Controparte_37
nata a [...] il [...], C.F. , CodiceFiscale_11 Controparte_38
nata a [...] il [...], C.F. e
[...] CodiceFiscale_12 CP_39
nata a [...] l'[...], C.F. , tutte residenti in [...]CodiceFiscale_13
di Catania (CT) alla Via N. Martoglio n. 11, rappresentate e difese dall'avv. Caterina
AR LI (C.F. ), elettivamente domiciliate presso il C.F._14
proprio studio legale sito in Paternò (CT) alla Via E. Bellia n.328;
-CONVENUTI COSTITUITI-
EREDI DI nata a [...] il [...], C.F. Controparte_40 [...]
, deceduta in data 31.08.2023; C.F._15
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.06.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 22.01.2020, gli attori hanno chiesto dichiararsi l'usucapione di alcuni beni immobili.
Precisamente gli attori premettevano che, “con accordi privati coevi nell'anno 1978,
3 gli odierni istanti ed un ampio numero di altri soggetti, tutti oggi convenuti, contrassero con i sigg.ri (Catania, 29.08.1910 – 31.08.2000) e CP_41 [...]
(Catania, 06.07.1939 – 12.09.2009) di lei figlio Persona_3
e comproprietario pro indiviso del bene promesso, una molteplicità di contratti preliminari di vendita aventi ad oggetto altrettante porzioni di un più ampio terreno in
Comune di Gravina di Catania, al Foglio 4, partita 3161, da staccarsi dalla maggiore estensione.
Le porzioni di ciascuno furono da quel momento identificate di fatto per reciproco e pacifico riconoscimento ed il loro possesso ne risultò da allora per ciascuno indisturbato;
tanto che nel tempo tutti provvidero alla edificazione di civile abitazione su essi.
Nell'anno 1983, il venne dichiarato fallito ed il curatore si liberò Persona_3
dall'impegno di procedere alla formalizzazione della promessa vendita, con la conseguenza che – inopponibili al fallimento i contratti preliminari – essi furono costretti a comprare e pagare nuovamente, secondo le particolari modalità che seguono:
La metà dei diritti (quelli in capo alla sig.ra , ovvero i diritti di piena CP_41
proprietà su metà e usufrutto sull'altra) furono acquistati indivisamente tra tutti
(ovvero odierni richiedenti e convenuti), con atto unico del 05.07.1986 (Scrittura privata autenticata dal notaio ), mentre l'altra metà, quella cioè facente Persona_4
capo al di lei figlio , avente consistenza Persona_3
di nuda e poi piena proprietà, sono stati acquistati dopo la chiusura del fallimento e dopo la sua morte, dai di lui eredi (moglie) e Persona_5 [...]
(figlio), con atti notarili rispettivamente del 06.10.2016 Controparte_42
4 gli , 20.10.2016 i , e 20.10.2016 i . Persona_6 Persona_7 Controparte_43
In ciascun lotto ed in ciascuna particella degli istanti, coesistono formalmente la piena proprietà per metà e la proprietà pro quota, indivisa e comune ai convenuti.
Ma tale situazione è soltanto formale, perché gli attori hanno avuto il possesso esclusivo protratto a far data dal primo acquisto indiviso, manifestatasi mediante
l'edificazione su essi delle abitazioni private.”
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, gli attori hanno chiesto la declaratoria di usucapione dei seguenti beni immobili: e Parte_1 Parte_2
congiuntamente, degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Gravina di Catania, al Foglio 4, Particella 502, Subalterni nn.2, 3, 4.
e congiuntamente, Parte_3 Parte_4 Parte_5
degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Gravina di Catania, al
Foglio 4, Particella 499, Subalterni nn.5, 6.
e congiuntamente, degli immobili censiti al Parte_6 Parte_7
Catasto Fabbricati del Comune di Gravina di Catania, al Foglio 4, Particella 527,
Subalterni nn.1, 2.
Costituitisi in giudizio i convenuti , e Controparte_18 Controparte_36
hanno eccepito, i primi due, la carenza di legittimazione passiva in Controparte_40
quanto titolari soltanto di un diritto di usufrutto sui beni oggetto di causa, mentre tutti quanti hanno contestato la sussistenza dei requisiti dell'usucapione in capo agli attori ed hanno eccepito l'esistenza di una procedura differente per l'acquisto per usucapione.
Inoltre tutti i convenuti costituiti hanno sollevato l'eccezione che la transazione del
2016, con cui tutti gli attori hanno acquistato la metà del bene oggetto dell'azione di
5 usucapione, trattandosi di acquisto a titolo derivativo, mal si concilia con le caratteristiche peculiari dell'usucapione, quale acquisto a titolo originario, conseguendone il rigetto della domanda.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Durante i termini ex art. 190 cpc, il procuratore ha dichiarato la morte della sua assistita
, e pertanto il giudizio è stato interrotto. Controparte_40
Riassunto, lo stesso è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti i quali, benchè ritualmente citati, non hanno curato di costituirsi in giudizio.
Disaminando le eccezioni sollevate dai convenuti si osserva quanto segue:
Sulla preliminare eccezione di carenza di integrità del contraddittorio nei confronti di e si fa rilevare che dai documenti prodotti da Parte_8 Parte_9
parte convenuta non si evince che gli stessi siano titolari dei beni oggetto di usucapione e pertanto la relativa eccezione di carenza di integrità del contraddittorio va rigettata.
In merito all'eccezione di mancata attivazione della procedura di mediazione nei confronti di alcuni convenuti si fa rilevare che la stessa è tardiva e va rigettata.
Va anche rigettata l'eccezione, formulata da tutti i convenuti costituiti, dell'esistenza di una procedura diversa dall'usucapione, per acquisire gli immobili.
Orbene, sulla base della documentazione depositata dai convenuti in allegato alle memorie del 15.02.2021, si evince che i casi trattati dalla detta documentazione non afferiscono alla fattispecie oggetto di causa, ma soprattutto la detta documentazione non impedisce agli attori di scegliere la strada giudiziaria dell'azione di usucapione,
6 quindi tale eccezione è del tutto infondata e va rigettata.
Inoltre i convenuti costituiti hanno eccepito la mancata produzione , da parte degli attori, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che andava resa dagli attori ai sensi del D.P.R. 445/2000, per attestare l'inesistenza di modifiche al P.R.G. vigente nel Comune di Gravina di Catania, e quindi di vincoli assoluti.
Orbene, anche tale eccezione è del tutto infondata, in quanto ai fini dell'azione di usucapione non è richiesta alcuna documentazione di tal fatta.
Passando a disaminare il merito, la domanda è infondata e va rigettata.
Nella fattispecie in esame, la vicenda trae origine da un contratto preliminare, relativo al terreno di cui gli attori chiedono dichiararsi l'usucapione, promesso in vendita in maniera indivisa tra gli attori ed i convenuti.
Successivamente, parte attrice ha acquistato, con scrittura privata autenticata del
05.07.1986, sia la proprietà di una quota indivisa dell'appezzamento di terreno de quo, sia l'usufrutto indiviso su altra restante parte.
E' bene precisare che parte attrice, con la presente domanda, chiede l'usucapione della metà il cui diritto di proprietà fu acquistato indivisamente con l'atto del 1986, avendo acquistato il diritto di proprietà, con transazione del 2016, della parte di cui aveva acquistato indivisamente l'usufrutto.
A tal fine si osserva:
Non può essere considerata acquiescenza alla domanda, come hanno eccepito gli attori, la contumacia dei convenuti.
Infatti la S.C., con orientamento granitico, ha precisato il seguente principio: “
Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei
7 fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello. (Cass. 14372/2023)
Pertanto, alla luce del superiore principio, la mancata costituzione della maggioranza dei convenuti, non può essere considerata non opposizione alla domanda e alle allegazioni degli attori.
I convenuti costituiti hanno contestato la sussistenza del possesso in capo agli attori, quindi gli stessi avevano l'onere di dare prova di quanto richiesto in domanda.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un' attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività
8 corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 6944/1999)
Nella fattispecie in esame, gli attori si sono limitati a produrre documentazione attestante la circostanza che gli stessi hanno acquistato dei terreni oggetto di causa, la piena proprietà per metà, derivata dai cc.dd. e la proprietà pro quota, Persona_8
indivisa e comune ai convenuti, dell'altra, derivata dall'” ”. Parte_10
Nulla hanno offerto di provare circa atti d'interversione del possesso, fino al 1986 e successivamente, il possesso che avrebbero tratto dalla suddetta scrittura privata.
Infatti, solo labialmente, gli attori hanno affermato di avere edificato sul terreno oggetto di causa, una costruzione, ma, come detto sopra, non hanno dato alcuna prova di ciò, non potendo considerarsi rilevanti ai fini probatori, delle semplici affermazioni in tal senso, contenute nei rogiti del Notaio del 2016. Per_8
Inoltre gli attori non hanno prodotto le concessioni in sanatoria relativi agli immobili che avrebbero edificato, né hanno provato la data di decorrenza del loro possesso sul tratto di terreno di cui chiedono l'usucapione, né hanno provato in alcun modo la data di edificazione di tali immobili.
Infatti, a tal fine, non può considerarsi rilevante e probante, la scrittura privata autenticata del 1986, che non individua quale sia il tratto di terreno in concreto goduto dagli attori, trattandosi di acquisto pro-quota indiviso.
Quindi tale documentazione risulta del tutto generica ai fini della prova degli elementi costitutivi del possesso da parte degli attori e dell'inizio dello stesso, sul tratto di terreno oggetto di causa.
Inoltre inammissibile risulta l'articolato, indicato in citazione da parte attrice, relativo
9 all'interrogatorio formale dei convenuti, avente ad oggetto il concetto di possesso, che, come tale, non può essere oggetto di prova, dovendosi invece provare le attività in cui il possesso si estrinseca.
Inoltre, proprio i rogiti del 2016 confermano che gli attori hanno sempre riconosciuto l'altruità del diritto di proprietà sul bene oggetto dei detti rogiti, con cui, sotto forma di transazione, gli attori hanno acquistato il diritto di proprietà della metà del fondo, di cui chiedono l'usucapione per la restante metà.
Quindi la domanda di usucapione va rigettata sia per la mancanza di prova di quale sia stato il tratto di terreno goduto dagli attori, sia perché non hanno provato la data a partire dalla quale hanno iniziato a possedere, sia per mancanza di prova dell'” animus possidendi”.
Vista la soccombenza, parte attrice va condannata a rifondere ai convenuti costituiti le spese processuali che si liquidano tenendo conto dell'attività svolta e del valore della causa, nel seguente modo:
per i convenuti , ammessa al gratuito patrocinio, con delibera Controparte_37
del 15.12.2020 e , ammessa al gratuito patrocinio, con Controparte_38
delibera del 01.12.2020, parte attrice va condannata a rifondere le spese processuali che si liquidano in € 13.474,80 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da versare a favore dell'Erario.
Condanna parte attrice a rifondere ai convenuti Controparte_18 CP_36
, le spese processuali che si liquidano in € 13.474,80 oltre
[...] CP_39
iva, cpa e spese generali al 15%.
Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta , deceduta in Controparte_40
10 corso di causa, le spese processuali che si liquidano in € 9.000,00 , oltre iva, cpa e spese generali al 15%, che distrae a favore dei procuratori costituiti, avv. Caterina AR
LI, avv. Muscuso Fausto LV TI e avv. Muscuso Giuseppe che si sono dichiarati antistatari.
Compensa le spese anche tra gli attori ed i convenuti non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta le domande degli attori.
Condanna gli attori a pagare le spese processuali per le convenute Controparte_37
e ammesse al gratuito patrocinio, che si
[...] Controparte_38
liquidano in € 13.474,80 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da versare a favore dell'Erario.
Condanna gli attori a pagare ai convenuti , Controparte_18 Controparte_36
, le spese processuali che si liquidano in € 13.474,80 oltre iva, cpa e CP_39
spese generali al 15%.
Condanna gli attori a pagare per la convenuta le spese processuali Controparte_40
che si liquidano in € 9.000,00 , oltre iva, cpa e spese generali al 15%, che distrae a favore dei procuratori costituiti, avv. Caterina AR LI, avv. Muscuso Fausto
LV TI e avv. Muscuso Giuseppe che si sono dichiarati antistatari
Compensa le spese tra gli attori ed i convenuti contumaci.
11 Così deciso in Catania, il 01.12.2025
Il GIUDICE
dott.ssa AD IA Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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