Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2255/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. n. 2163/2022, emessa dal
Tribunale di Nola, a conclusione del procedimento iscritto al R.G.
6242/2013, assunto in decisione il 31.1.2025 ai sensi degli art. 350 bis 1 co. e 281 sexies ult. c. c.p.c. pendente
TRA
, sito in Acerra (NA) alla Via G. Dublino Parte_1
s.n.c. c.f. , in persona dell'amministratore e legale rapp.te P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso, come da procura allegata agli atti, dall'avv.
Giovanni Cresci, (cod. fisc. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ,), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Luigi Amato (C.F.: ,) come da procura C.F._3
allegata agli atti
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
per l'appellante: “…. relativamente alla condanna del convenuto, odierno appellato, al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU nella loro interezza si reitera la richiesta di compensazione delle stesse tenendo in debita considerazione come la consulenza tecnica d'ufficio sia “... un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, … Nella specie ed a maggior ragione, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, appare giustificato porre tali spese definitivamente a carico di tutte le parti in solido… riformare la sentenza n. 2163/2022, resa inter partes dal Tribunale di Nola, Prima
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura – R.G.
n. 6242/2013, e specificamente il capo a) con il quale condanna il
, nella persona del l.r., al pagamento, a titolo Parte_1
risarcitorio, della somma di € 2.387,96, nonché dell'ulteriore somma di
€2671,70, statuendo unicamente il pagamento a titolo risarcitorio, in favore dell'appellato, della somma di € 2.387,96; - a modifica dei capi b) e d) della sentenza con i quali viene disposta la condanna del Parte_1
convenuto al pagamento delle spese processuali e di CTU, statuire la compensazione delle spese in ragione dell'accoglimento parziale della domanda proposta. - statuire, infine, la condanna dell'appellato alle spese e competenze del presente giudizio, determinato dalla sua opposizione alla richiesta di correzione dell'errore materiale formulata dal , ivi Parte_1
pag. 2/14 inclusi il rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario .”; per l'appellato: “… si riporta alla comparsa di costituzione nel giudizio, rileva ancora la mancata tempestiva costituzione nel primo grado del giudizio, che avrebbe sicuramente determinato una rapida definizione della controversia, senza impegnare ulteriormente la giustizia, rilevato che, come risulta dall'accertamento tecnico, grande parte dei danni è stata determinata dall'incuria del . Per tutto quanto innanzi, qualora Parte_1
la corte dovesse rilevare la necessità della parziale correzione della sentenza è il caso di rilevare all'attenzione che, la presenza e fattiva partecipazione del , al primo grado, avrebbe evitato l'inutile Parte_1
ulteriore impegno della giustizia. E' il caso di rilevare ancora, che neppure la sentenza del tribunale di Nola era stata messa in esecuzione. Si rimette alla Corte per la corretta definizione e determinazione del I grado. Per le ragioni di cui innanzi si chiede la liquidazione delle spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 2.9.2015 conveniva, innanzi al CP_1
Tribunale di Nola, il e premesso di essere Parte_1
proprietario di un appartamento al piano secondo, di un box auto e di un posto auto ubicati nel Condominio, lamentava la presenza di macchie di umidità e fessurazioni all'intonaco nel box e nell'area antistante il box, provocate da infiltrazioni di acqua provenienti dalla pavimentazione dell'ingresso dello spazio comune al piano terra nonché una serie di abusi commessi nel condominio, in violazione dell'art. 3 del regolamento, e pag. 3/14 l'esistenza di una visibile e vistosa lesione sul muro perimetrale di confine del con altra proprietà; concludeva chiedendo la condanna del Parte_1
al risarcimento dei danni derivanti al proprio box auto, al Parte_1
ripristino degli spazi comuni e alla demolizione delle opere realizzate abusivamente da condomini.
In contumacia del convenuto, concessi i termini ex art. 183 6 Parte_1
co. c.p.c, veniva ammessa CTU onde verificare le lamentate infiltrazioni e accertarne cause e danni.
Alla fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 17.5.2018 si costituiva il , il quale sosteneva di aver Parte_1
provveduto al rifacimento dell'area comune sovrapposta al piano seminterrato ove sono ubicati i box auto, mediante demolizione e riposizione della pavimentazione, riscontrando comunque la perfetta impermeabilizzazione dell'area; deduceva, altresì, che, tuttavia, anche in seguito al predetto intervento, si verificavano, nuovamente, infiltrazioni nel solaio sottostante e, precisamente, nella corsia di manovra antistante l'ingresso del box di proprietà dell'attore e, pertanto, le stesse andavano considerate provenienti direttamente dalle patri esclusive laterali dei cortili pertinenziali agli appartamenti posti al piano rialzato e, di conseguenza, non imputabili ad esso Ente;
concludeva chiedendo cessazione della materia del contendere con riferimento alla eventuale presenza di fenomeni infiltrativi riconducibili alle parti comuni.
Il 28 giugno 2022 il Tribunale riservava la causa in decisione, emettendo la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da CP_1
nei confronti del convenuto limitatamente ai danni occorsi all'immobile di pag. 4/14 sua proprietà e per l'effetto condanna il , nella Parte_1
persona del l.r., al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di €
2.387,96, nonché dell'ulteriore somma di € 2.671,70 per le motivazioni sopra esposte, oltre interessi sulle somme devalutate alla data della domanda giudiziale e via via rivalutate all'attualità con interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ dalla presente sentenza al soddisfo;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali le ragioni sopra esposte, determinate in € 2.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
d) Pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa, a carico del convenuto.”. Parte_1
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 3 novembre 2022 e non notificata, con citazione notificata il 2.5.2023 (iscritta a ruolo l'11.5.2023)
e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., il
[...]
interponeva appello per i motivi infra indicati, instando per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … riformare la sentenza n.
2163/2022, resa inter partes dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura – R.G. n. 6242/2013, e specificamente il capo a) con il quale condanna il Parte_1
, nella persona del l.r., al pagamento, a titolo risarcitorio, della
[...]
somma di € 2.387,96, nonché dell'ulteriore somma di €2671,70, statuendo unicamente il pagamento a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, della somma di € 2.387,96; 3) Ancora in via principale a modifica dei capi b) e d) della sentenza con i quali viene disposta la condanna del Parte_1
convenuto al pagamento delle spese processuali e di CTU, statuendo la pag. 5/14 compensazione delle spese in ragione dell'accoglimento parziale della domanda proposta.”. .
Si costituiva , il quale resisteva al gravame chiedendone il CP_1
rigetto.
All'esito della prima udienza del 13.10.2023, celebrata nella forma della trattazione scritta, veniva sospesa parzialmente la gravata sentenza e fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la decisione della causa udienza il
26.4.2024, rinviata al 31.1.2025, all'esito della quale a seguito del deposito delle note di trattazione di entrambe le parti il 30.1.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha parzialmente accolto le domande avanzate da
, con le seguenti motivazioni: CP_1
< … Va preliminarmente confermata l'ordinanza resa in corso di causa relativa all'inammissibilità della prova dichiarativa richiesta da parte attrice, delibatane la superfluità, non avendo quest'ultima provveduto ad assolvere agli oneri probatori relativi alle presunte violazioni di cui al regolamento condominiale. Dalla documentazione in atti non risulta infatti depositato il predetto regolamento la cui violazione dell'art. 3 costituisce causa petendi della domanda relativa alla demolizione e rimozione di tutte le opere abusivamente apposte e realizzate in violazione del regolamento.
La specifica allegazione della violazione dell'art. 3 non consente la riqualificazione della domanda quale violazione della disciplina legale in materia di condominio, non avendo in particolare l'attore dedotto la specifica lesione del decoro del fabbricato ovvero un uso improprio dei beni comuni.
pag. 6/14 Ne consegue l'infondatezza della domanda afferente la cessazione degli abusi commessi in violazione del regolamento condominiale.
Quanto invece alla domanda risarcitoria relativa ai danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dalle aree comuni del si osserva Parte_1
quanto segue.
Come sopra specificato è proprietario dell'unità CP_1
immobiliare ubicata nel Condominio ” in Acerra (Na) al Parte_1
piano secondo nonché di un box auto e di un posto auto. L'attore si duole dei danni da infiltrazione che hanno interessato il box auto di sua proprietà
e che si estenderebbero anche all'area antistante lo stesso, precisamente al solaio di copertura dello spazio di manovra del piano seminterrato.
La riconducibilità del lamentato pregiudizio, da ritenersi circoscritto ai soli danni da infiltrazione che l'attore assume aver subito all'intero del proprio box auto, agli eventi dedotti in citazione, risulta confermata dalle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa, all'esito della quale il consulente tecnico d'ufficio, arch. precisava che Persona_1
“L'area di manovra, limitatamente allo spazio antistante il box n.12 del fabbricato di proprietà della parte attrice, è interessata da infiltrazioni piovane pregresse provenienti dal solaio di copertura, ovvero androne comune dello stabile. Allo stato attuale, da un'analisi dello sfarinamento degli intonaci, allo stato del sopralluogo, l'infiltrazione risultava arrestata e non in atto”; in riferimento al box auto di proprietà di parte attrice si riferiva che :” Verificate dunque la presenza di macchie di umidità e fessurazioni dell'intonaco all'interno ed all'esterno del box dell'attore, provenienti in parte dal terrazzo collocato in corrispondenza verticale individuato come androne comune condominiale ed in parte da unità
pag. 7/14 abitativa di esclusiva proprietà di terzi, di natura atmosferica, ovvero derivante da infiltrazioni di acque meteoriche nel tempo, si relaziona: nonostante la pavimentazione non risulta essere datata, e non presenta ad oggi lesioni e distacchi, si evidenzia un deterioramento delle fughe tra piastrelle e giunzione pavimento e battiscopa per vetustà dei leganti. Non è stato possibile rilevare ed effettuare sopralluogo al terrazzo di esclusiva proprietà di terzi collocato al piano terra sovrastante il box dell'attore, che in via generale presenta le stesse caratteristiche dell'androne a confine, il quale risulta essere il solaio interessato da macchie di umidità all'interno del box oggetto di causa. È da notare che l'androne risulta completamente scoperto con assenza di gronde e canalizzazione, favorendo, in condizioni climatiche particolarmente piovose, il deflusso dell'acqua al piano sottostante quasi per “colata” nelle giunzioni solaio e murature perimetrali. Questo favorisce la presenza di umidità notevole della muratura, ma senza l'aggravio di infiltrazioni dirette per ora..... la presenza documentata dello sfarinamento dell'intonaco al soffitto risulta essere dovuto da condensazione per una non sufficiente coibentazione della copertura e delle pareti perimetrali e dei leganti tra le mattonelle della pavimentazione, le quali entrando in contatto con fenomeni meteorici esterni aumenta l'abbassamento della temperatura della superficie interna dei locali e in concomitanza eleva una umidità relativa che accelera i processi sopra descritti fino ad espellere l'acqua imbarcata nel tempo (in genere dovute anche ad una ridotta o totale assenza della posa dei fogli di impermeabilizzazione).”.
pag. 8/14 Orbene, come emerso dall'istruttoria a conferma della prospettiva attorea, nel caso di specie, si configura un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto : … Parte_1
Tuttavia, va precisato che le argomentazioni poste dal c.t.u. evidenziano come i danni da infiltrazione esistenti e riguardanti il box auto di proprietà di parte attrice sia al suo interno che all'esterno e provenienti dal solaio di copertura dello stesso, sarebbero da ritenersi derivanti non soltanto dall'androne comune allo stabile ma, altresì, dal terrazzo di esclusiva proprietà di terzi collocato al piano terra …
Ne consegue che la domanda attorea può ritenersi fondata nei limiti delle poste di danno che il consulente ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla cattiva manutenzione delle aree comuni di cui l'Ente di gestione assume i relativi doveri di custodia, non potendosi valutare l'eventuale concorso causale derivante dal terrazzo di proprietà esclusiva di altri condomini.
2.- Chiarite nei termini che precedono le posizioni soggettive delle parti in causa è possibile procedere all'individuazione dei danni subiti da parte attrice, in qualità di proprietario dei luoghi ove si sono verificate le infiltrazioni in esame. Sul punto, si rileva come il CTU abbia quantificato i costi necessari al ripristino dei danni occorsi al box n.12 di parte attrice in euro 2.387,96 come da specifica elencazione di cui alla consulenza tecnica d'ufficio depositata telematicamente ed a cui si rimanda (pag 43), nonché nell'ulteriore somma di €2671,70 relativa ai costi di risanamento per le aree di proprietà esclusiva dell'attore, con particolare riferimento alle fughe delle pavimentazioni, risultate lesionate per mancanza di malta.
pag. 9/14 Ciò al fine di evitare il proliferare di nuovi fenomeni infiltrativi (cfr. pag
43e 44).
Dette somme, trattandosi di un'obbligazione di valore, vanno poi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr Cass. 1712/1995,
Cass. 10291/2001), incrementate degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data della domanda giudiziale.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
(cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998
n. 4030).
3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base ai D.M. 55/2014 e
37/2018 e successive modificazioni, con riferimento al criterio del decisum, devono essere poste a carico del convenuto.
Le spese di consulenza tecnica, come provvisoriamente liquidate verso le parti in solido con decreto emesso in coso di causa, devono essere poste a carico definitivo esclusivo del convenuto..>>. Parte_1
§ 4.
Con unico motivo di gravame parte appellante censura la statuizione di condanna della medesima al pagamento della somma di € 2.671,70, assumendo che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il CTU ha quantificato i costi necessari al ripristino dei danni occorsi al box del nella sola somma di € 2.387,96 e non anche nell'ulteriore somma CP_1
di € 2.671,70, somma prevista per l'esecuzione delle opere necessarie per il risanamento delle fughe della pavimentazione dell'androne comune e non pag. 10/14 già di aree di proprietà esclusiva del;
evidenzia di aver altresì CP_1
depositato innanzi al Tribunale ricorso per correzione di errore materiale, ricorso rigettato, siccome, secondo il medesimo Tribunale, la istanza medesima non evidenziava un mero errore materiale ma contestava il contenuto decisorio della gravata sentenza.
Il motivo è fondato.
Come si evince dalla relazione tecnica d'ufficio, pag. 38 -39, le macchie di umidità e fessurazioni dell'intonaco all'interno e all'esterno del box del sono causate da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal CP_1
terrazzo comune sovrastante l'area antistante il box del , la cui CP_1
pavimentazione presenta un deterioramento delle fughe e delle giunzioni pavimento e battiscopa per vetustà dei leganti;
sicché la quantificazione delle opere di risanamento delle fughe della pavimentazione, pari a €
2.671,70, di cui a pag. 44 della relazione, non attiene a beni di proprietà esclusiva del . CP_1
Ne consegue l'erroneità della seguente statuizione della gravata sentenza:
<< … si rileva come il CTU abbia quantificato i costi necessari al ripristino dei danni occorsi al box n.12 di parte attrice ... nell'ulteriore somma di €2671,70 relativa ai costi di risanamento per le aree di proprietà esclusiva dell'attore, con particolare riferimento alle fughe delle pavimentazioni, risultate lesionate per mancanza di malta …>> nonché della condanna del , al pagamento, a titolo Parte_1
risarcitorio, dell'ulteriore somma di € 2.671,70, condanna che va, pertanto, annullata.
§ 5.
pag. 11/14 Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello è fondato, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, va annullata la statuizione di condanna del appellante al pagamento della Parte_1
somma di € 2.671,70.
Il ha chiesto riforma della gravata sentenza anche in punto di Parte_1
regolamentazione delle spese di lite, siccome il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare reciproca soccombenza e compensare almeno in parte le spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante l'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dal . CP_1
Il motivo è fondato. Ed invero, secondo orientamento della Suprema Corte, la reciproca soccombenza, che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata anche in ipotesi di pluralità di domande in parte rigettate, (cfr. Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022;
Cassazione civile n.33147 del 18/12/2024), come nel caso di specie. Il rigetto della domanda di cessazione delle opere ritenute abusive giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di
1/3 con condanna al pagamento del residuo di odierna parte appellante, la quale resta soccombente. Al riguardo, va rammentato che l'onere delle spese processuali va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi tabellari di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della non particolare complessità
pag. 12/14 della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 5.200,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Le spese di ctu restano, invece, a carico del appellante, Parte_1
costituitosi dopo l'espletamento dell'indagine peritale disposta per l'istruzione della domanda poi accolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con citazione notificata il 2.5.2023 a Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: CP_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, annulla la condanna del al Parte_1
pagamento, a titolo risarcitorio, dell'ulteriore somma di € 2.671,70;
b) compensa le spese processuali di entrambi i gradi nella misura di 1/3
e condanna il al pagamento del residuo, Parte_1
che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 150,00 per esborsi ed euro 852,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 972,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente pag. 13/14 pag. 14/14