Art. 1.
Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 , sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.
Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 , sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.