Articolo 25 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 24Articolo 26
Versione
6 maggio 1952
Art. 25.
(Scadenza della concessione)


Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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