Art. 1.
Le agevolazioni tributarie previste per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59 , si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocita' di trattamento.
Le agevolazioni tributarie previste per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59 , si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocita' di trattamento.