Articolo 1 della Legge 27 luglio 1962, n. 1227
Articolo 2
Versione
6 settembre 1962
Art. 1.
Le agevolazioni tributarie previste per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59 , si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocita' di trattamento.
Entrata in vigore il 6 settembre 1962
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