Versione
6 settembre 1962
6 settembre 1962
Art. 1.
Le agevolazioni tributarie previste per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59 , si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocita' di trattamento.
Le agevolazioni tributarie previste per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59 , si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocita' di trattamento.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 13/04/1984 n. 280307 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 13 aprile 1984 · 0.6878276
Per la successione indicata in oggetto, la maggior parte dell\'eredita\' risulta devoluta, in base a disposizione testamentaria, al Sovrano Militare Ordine di Malta che ha chiesto di avvalersi delle norme esonerative di cui agli articoli 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 637, e 25 comma 1, del D.P.R. 26.10.72, n. 643. Insorte perplessita\', circa la spettanza delle suddette agevolazioni tributarie, in quanto l\'Ordine, per essere privo di territorio - elemento costitutivo dello Stato - e di potesta\' tributaria su enti italiani, non e\' in condizioni di operare in termini di reciprocita\', l\'interessato ha prodotto, a sostegno del proprio assunto, un parere del Consiglio di Stato …
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