Sentenza 6 settembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 06/09/2019, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2019
N. 04460/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05814/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5814 dell’anno 2016, proposto da
NO FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Schettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Schettino avv. Giovanni, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 3297/2012 del Giudice di Pace di Nola (G.d.P. avv. Francesco Rainone), resa il 22.10.2012 e pubblicata il 30.10.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, NO FA e l’avv. Giovanni Schettino hanno introdotto il giudizio d’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3297/2012, resa il 22.10.2012 e pubblicata il 30.10.2012, con la quale il Giudice di Pace di Nola, nel definire il giudizio RG n. 4429/2011, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da NO FA nei confronti del Comune di Nola, dichiarando quest’ultimo “ esclusivo responsabile del sinistro ”, e per l’effetto condannando l’ente convenuto “ al pagamento, in favore di NO FA della somma di €800,00, oltre interessi dalla costituzione in mora all’effettivo soddisfo ”, nonché “ al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 150,00 per spese, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario ” (attribuzione in favore dell’avv. Giovanni Schettino).
La decisione, avverso la quale non è stato interposto alcun gravame (come da attestazioni in data 21.2.2014 e 22.9.2014 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nola), è passata in cosa giudicata, ed altresì di essa risulta documentata la notificazione in forma esecutiva al Comune di Nola in data 4 dicembre 2012.
I ricorrenti, a fronte del mancato pagamento delle somme rispettivamente ad essi dovute in forza del citato titolo giudiziario, chiedono che l’adito T.A.R. voglia disporre l’esecuzione delle statuizioni della sentenza emessa in loro favore, anche mediante la nomina a tal fine di un commissario ad acta, che provveda in luogo del Comune inadempiente e a spese di questo.
Sempre i ricorrenti chiedono, altresì, fissarsi, ex art. 114 co. 4° lett. e) del cpa, una somma di denaro dovuta dal Comune di Nola per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con conseguente condanna dello stesso al relativo pagamento in proprio favore.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Nola, ancorché ritualmente intimato.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2019.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa fondato.
Sussistono tutte le condizioni per dare ingresso all’istanza di ottemperanza in esame, in quanto la sentenza in questione è passata in giudicato prima della instaurazione del giudizio, come da certificazione della competente cancelleria, e tuttora non risultano corrisposte le somme dovute in base ad essa, sebbene i ricorrenti abbiano provveduto a notificarla (in data 4.12.2012, in doppia copia, una per ciascuno degli interessati) in forma esecutiva al Comune di Nola, e sia perciò ormai inutilmente decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
2) Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio ritiene opportuno specificare che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
3) Nel merito, a NO FA va riconosciuto, sulla base della sentenza in parola, titolo a conseguire, quale risarcimento danni, la somma di €800,00, oltre interessi come stabiliti dalla stessa pronunzia; e all’avv. Giovanni Schettino titolo a conseguire, quale difensore attributario, la somma a lui liquidata dal giudicante per spese giudiziali (avendo egli, in forza appunto di detta qualità, autonoma legittimazione in proposito), ovvero €800,00 oltre accessori di legge (senza però alcuna maggiorazione di interessi, non essendo possibile in questa sede liquidare interessi compensativi in assenza di domanda – cfr. Cass. Civ. n. 23603 del 22.11.2010).
4) Va, altresì, accolta la domanda finalizzata alla corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, che nel testo attuale dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”.
L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
Il Collegio ritiene, quindi, che la quantificazione della penalità di mora deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).
L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, ancorché – come già esposto – la stessa abbia una funzione sanzionatoria e non compensativa del danno subito, e debba costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Quanto poi alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
5) Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in esame, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore -, degli importi suddetti, con i relativi accessori.
6) In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
7) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell'inadempiente Comune, si liquidano come da dispositivo.
A quest’ultimo riguardo, va ribadito che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e – come già prima esposto - funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Nola di dare esecuzione alla sentenza n. 3297/2012 del 22.10.2012, pubblicata in data 30 ottobre 2012, del Giudice di Pace di Nola, con conseguente condanna alla corresponsione ai ricorrenti di quanto a costoro rispettivamente dovuto in forza del titolo giudiziario suddetto, oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione).
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli (o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo ai ricorrenti anche quanto a loro eventualmente dovuto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.
Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Comune di Nola.
Condanna l’intimato Comune di Nola al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento), oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al difensore avv. Giovanni Schettino, dichiaratosi anticipatario, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente dovuto ed assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Maria Liguori | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO