Sentenza 18 giugno 2025
Ordinanza collegiale 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2024, proposto da
MI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Possidonea 54 C;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 365/18, emesso, nell’ambito del procedimento n. 1593/2018 RG, dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 18 maggio 2018 e depositato in cancelleria in data 21 maggio 2018, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 05 marzo 2022 e notificato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in data 1 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 8/11/2024 e depositato in data 9/11/2024, il ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 365/2018, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 18 maggio 2018, depositato in cancelleria in data 21.05.2018, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 05 marzo 2022, con il quale il menzionato Giudice di Pace di Reggio Calabria ha intimato all’A.S.P. di Reggio Calabria di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, al Ditta individuale US DE del sig. MI IO la somma “ di € 3.648,82 oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria dalla scadenza all’effettivo saldo ed oltre le spese di giudizio di complessive € 476,00 di cui € 76,00 per spese ed € 400,00 per onorari ”.
1.1. A fondamento del ricorso deduce che il titolo monitorio, ritualmente notificato e non opposto, veniva dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 21.1.2022 e rinotificato all’A.S.P. debitrice in data 6/2/2024.
In data 5 marzo 2022, il decreto ingiuntivo non opposto veniva dichiarato dalla Cancelleria del Giudice competente definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (doc. 2 parte ricorrente) e notificato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in data 1 maggio 2022.
Ciò nondimeno quest’ultima, pure dopo il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ometteva di darvi spontanea esecuzione.
1.2. Per questi motivi chiede al Tribunale di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in questione, assegnando all’A.S.P. intimata un termine per provvedere e nominando un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
2. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. All’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2025 la causa è stata chiamata e, quindi, posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
4.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
4.1.1. Va ulteriormente premesso che il decreto ingiuntivo è stato chiesto dal Sig. MI IO, titolare della ditta individuale US DE (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, in atti: doc. 1) e rilasciato alla “ ditta Acustica Moderna, in persona del titolare MI IO ” (cfr. decreto ingiuntivo, in atti); il ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è stato correttamente proposto dal « sig. MI IO (…) titolare della Ditta individuale US DE », avente legittimazione sostanziale e processuale.
Nel caso della ditta individuale, per giurisprudenza pacifica e consolidata, non esiste un'impresa che possa dirsi distinta dal soggetto che ne è titolare.
La ditta individuale (in favore del quale è stato rilasciato il decreto ingiuntivo) non è un soggetto diverso dal titolare (che oggi propone ricorso ex art. 112 c.p.a.), ma è semplicemente il nome col quale l'imprenditore esercita la sua attività.
Non è, infatti, possibile a nessun effetto di legge attribuire soggettività giuridiche distinte alla ditta individuale e alla persona fisica che con tale denominazione si identifica nell'esercizio della sua attività d'impresa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29/05/2023, n. 14933 e giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo per la cui esecuzione si agisce, notificato all’ASP di Reggio Calabria e non opposto nei termini di legge, è stato dichiarato esecutivo in data 28 gennaio 2021; in data 5 marzo 2022, il decreto ingiuntivo non opposto è stato dichiarato dalla Cancelleria del Giudice competente definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e, poi, rinotificato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in data 1 maggio 2022.
Dalla data di notifica risulta, quindi, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
4.3. Osserva, quindi, il Collegio che la formazione del giudicato rende incontestabile l’entità del credito vantato da parte ricorrente e che il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non ha offerto elementi di prova in merito all’eventuale adempimento dell’obbligazione.
Permane, infatti, l’inadempimento dell’ASP di Reggio Calabria intimata, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento nonostante il lungo tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
5. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’ASP di Reggio Calabria di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento del debito ivi accertato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
5.1. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , che il Collegio individua nel Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui egli è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’Azienda resistente.
5.2. In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
5.3. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
5.4. La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, all’uopo assegnando all’Azienda stessa il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa;
- condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre spese generali ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore dell’Avv. Mariagrazia Rua ex artt. 93 c.p.c. e 26 c.p.a.;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’ASP di Reggio Calabria, ancorché non costituita, ed al Prefetto di Reggio Calabria;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO